Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0117

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/117 della Commissione, del 28 gennaio 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2016

    GU L 23 del 29.1.2016, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/117/oj

    29.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 23/59


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/117 DELLA COMMISSIONE

    del 28 gennaio 2016

    relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2016

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

    (2)

    Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

    (3)

    Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

    (4)

    Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 e 09.4154, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

    (5)

    È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166.

    (6)

    Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di gennaio 2016, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

    2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


    ALLEGATO

    Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

    a)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016

    Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di aprile 2016 (in kg)

    Stati Uniti

    09.4127

     (1)

    24 049 050

    Thailandia

    09.4128

     (1)

    10 104 831

    Australia

    09.4129

     (2)

    1 019 000

    Altre origini

    09.4130

     (2)

    1 805 000

    b)

    Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016

    Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 (in kg)

    Tutti i paesi

    09.4148

     (3)

    578 000

    c)

    Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016

    Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 (in kg)

    Thailandia

    09.4149

     (4)

    49 768 810

    Australia

    09.4150

     (5)

    16 000 000

    Guyana

    09.4152

     (5)

    11 000 000

    Stati Uniti

    09.4153

     (5)

    9 000 000

    Altre origini

    09.4154

     (4)

    10 460 000

    d)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016

    %

    Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 (in kg)

    Thailandia

    09.4112

    0,791841

    0

    Stati Uniti

    09.4116

    1,749886

    0

    India

    09.4117

    0,994524

    0

    Pakistan

    09.4118

    0,777752

    0

    Altre origini

    09.4119

    0,725775

    0

    Tutti i paesi

    09.4166

    0,577781

    17 011 014


    (1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

    (2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

    (3)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

    (4)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

    (5)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


    Top