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Document 32014O0025
2014/340/EU: Guideline of the European Central Bank of 5 June 2014 amending Guideline ECB/2012/27 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2014/25)
2014/340/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2014/25)
2014/340/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2014/25)
GU L 168 del 7.6.2014, p. 120–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022O0912
7.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/120 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 giugno 2014
che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)
(BCE/2014/25)
(2014/340/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio direttivo può decidere volta per volta di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento. |
(2) |
Il Consiglio direttivo ha deciso di imporre determinati limiti massimi alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, precisati nell'Indirizzo BCE/2014/9 (1). |
(3) |
Occorre precisare i limiti alla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni presso le BCN nel ruolo di agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea per dare compiuta realizzazione alla politica monetaria unica, in particolare al fine di incentivare il collocamento dei depositi delle amministrazioni pubbliche sul mercato, in modo da agevolare la gestione della liquidità dell'Eurosistema e l'attuazione della politica monetaria. Inoltre, l'introduzione di un limite massimo alla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni basato sui tassi del mercato monetario chiarisce i criteri in base ai quali è valutata l'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario e ne agevola il controllo effettuato dalla BCE ai sensi dell'articolo 271, lettera d), del trattato. |
(4) |
L'Indirizzo BCE/2012/27 (2) precisa la remunerazione dei conti Payment Module (PM) e dei rispettivi sottoconti suscettibile di interferire con i principi generali sulla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni come approvati dal Consiglio direttivo e con la decisione di quest'ultimo di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento di cui al considerando 1. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27. |
(6) |
Ai fini del limite imposto alla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni, l'Indirizzo BCE/2012/27 dovrebbe essere considerato lex specialis rispetto all'Indirizzo BCE/2014/9. In caso di discrepanza con i principi generali sulla remunerazione dei depositi delle pubbliche amministrazioni come approvati dal Consiglio direttivo, l'Indirizzo BCE/2012/27 prevale. Pertanto, i conti PM e i rispettivi sottoconti sono necessariamente remunerati al tasso dello zero per cento ovvero al tasso sui depositi, se inferiore, prescindendo a tali fini da remunerazioni eventualmente più elevate previste per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'Indirizzo BCE/2014/9, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'Indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:
1. |
all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:
|
2. |
all'allegato II sono aggiunte le seguenti definizioni:
|
3. |
all'allegato II, l'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: «5. I conti PM e i rispettivi sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve minime sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (3) del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (4). |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le BCN la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie per ottemperare al presente indirizzo e le applicano, decorse sei settimane dal giorno in cui il presente indirizzo ha effetto. Esse notificano alla Banca centrale europea e testi e le modalità di attuazione connesse a tali misure non oltre 4 settimane dal giorno in cui il presente indirizzo ha effetto.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2014/9, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56).
(2) L'indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).