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Document 32009R0563
Council Regulation (EC) No 563/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products
Regolamento (CE) n. 563/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (CE) n. 563/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 168 del 30.6.2009, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
30.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 563/2009 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Per alcuni prodotti per i quali un contingente tariffario autonomo è stato aperto dal regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio (1) il volume contingentale fissato in detto regolamento è espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore. Ove la nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), non preveda un’unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella «Casella n. 41: Unità supplementari» della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l’unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96. |
(2) |
È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 2505/96. A tal fine, a decorrere dal 1o luglio 2009, è opportuno aprire tre nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti. |
(3) |
Il volume del contingente tariffario comunitario autonomo con numero d’ordine 09.2767 è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria. Di conseguenza, tale volume contingentale dovrebbe essere aumentato. |
(4) |
È opportuno rivedere la designazione delle merci con riguardo al contingente tariffario comunitario autonomo con numero d’ordine 09.2806. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96. |
(6) |
Vista l’importanza economica del presente regolamento, è necessario ricorrere ai motivi di urgenza di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. |
(7) |
Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1o luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:
1) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 1bis Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento, il cui volume contingentale sia espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un’unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella “Casella n. 41: Unità supplementari” di detta dichiarazione, utilizzando l’unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell’allegato I del presente regolamento.»; |
2) |
l’allegato I è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.
Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
L. MIKO
(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO I
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale |
09.2813 |
ex 3920 91 00 |
94 |
Pellicola di butirale polivinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante |
1.7-31.12 |
500 000 m2 |
0 % |
09.2807 |
ex 3913 90 00 |
86 |
Ialuronato di sodio non sterile |
1.7-31.12 |
55 000 g |
0 % |
09.2815 |
ex 6909 19 00 |
70 |
Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm2 della sezione trasversale |
1.7-31.12 |
190 000 unità |
0 % |
ALLEGATO II
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale |
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu |
1.1-31.12 |
12 000 tonnellate |
0 % |
09.2767 |
ex 2910 90 00 |
80 |
Ossido di allile e glicidile |
1.1-31.12 |
2 500 tonnellate |
0 % |