This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005D0788
2005/788/EC: Commission Decision of 11 November 2005 concerning the non-inclusion of naled in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2005) 4351) Text with EEA relevance
2005/788/CE: Decisione della Commissione, dell’11 novembre 2005, concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2005) 4351] Testo rilevante ai fini del SEE
2005/788/CE: Decisione della Commissione, dell’11 novembre 2005, concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2005) 4351] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 296 del 12.11.2005, p. 41–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 574–574
(MT)
In force
12.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 novembre 2005
concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva
[notificata con il numero C(2005) 4351]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/788/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Per quanto riguarda la sostanza attiva naled, il notificante ha comunicato alla Commissione in data 2 dicembre 2004 di non essere più interessato all’iscrizione della suddetta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Di conseguenza la suddetta sostanza attiva non va iscritta nell’allegato e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti naled. |
(3) |
Per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti va previsto un periodo di moratoria affinché i prodotti possano essere utilizzati entro un ulteriore periodo vegetativo. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il naled non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti naled siano revocate entro l’11 maggio 2006; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti naled a partire dal 12 novembre 2005. |
Articolo 3
Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti deve essere il più breve possibile e scadere entro l’11 maggio 2007.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.