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Document 32020C0626(01)

Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-CoV-2 nell'esercizio della professione 2020/C 212/03

GU C 212 del 26.6.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/8


Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-CoV-2 nell'esercizio della professione

(2020/C 212/03)

1.   

La Commissione si impegna a raggiungere il miglior livello possibile di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'Unione. Da quando è scoppiata la pandemia, l'UE e i suoi Stati membri hanno adottato misure senza precedenti per proteggere le vite umane e tutelarne il sostentamento. L'UE ha sostenuto gli sforzi profusi a livello nazionale per fronteggiare la crisi sanitaria e attenuarne le ripercussioni sull'economia, liberando ogni euro disponibile nel suo bilancio per lottare contro il virus e sfruttando appieno la flessibilità delle norme di bilancio e di quelle sugli aiuti di Stato. L'UE ha intrapreso diverse iniziative volte a garantire la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per contribuire a proteggere i cittadini e i lavoratori.

2.   

La Commissione sottolinea che, per il periodo 2020-2022, la proposta relativa a REACT-EU renderà disponibili per i fondi strutturali risorse aggiuntive pari a 58,3 miliardi di EUR. Tali risorse, tra le altre cose, andranno a sostegno dei lavoratori, ivi compresa la loro protezione contro il SARS-CoV-2, delle PMI, dei sistemi sanitari e delle transizioni verde e digitale e saranno disponibili a livello intersettoriale.

3.   

La Commissione ritiene che, mediante l'inserimento del SARS-CoV-2, il virus che causa la Covid-19, nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sugli agenti biologici, la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione (2) apporti un miglioramento significativo al livello di protezione esistente, in particolare per quanto concerne la protezione dei lavoratori in prima linea.

4.   

La Commissione ricorda che, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, gli articoli 6 e 9 della direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio (3) prevedono per tutti i datori di lavoro l'obbligo non negoziabile di effettuare una valutazione dei rischi e di mantenerla completa e aggiornata. Ciò implica che tutti i rischi sul luogo di lavoro, compresa l'esposizione al SARS-CoV-2, devono essere presi in considerazione e valutati congiuntamente, anche tenendo conto dell'interazione di tale esposizione con i rischi psicosociali, biologici, chimici e di altro tipo.

5.   

La Commissione sottolinea che, di conseguenza, devono essere messe in atto pertinenti misure di prevenzione e protezione, anche nel caso specifico della possibile esposizione al SARS-CoV-2, e che il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie concernenti tutti i rischi per la sicurezza e la salute, nonché tutte le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione.

6.   

La Commissione ricorda inoltre che anche la formazione adeguata dei lavoratori che possono essere esposti al SARS-CoV-2 è di estrema importanza e che ogni lavoratore ha diritto a ricevere tale formazione, in particolare sotto forma di informazioni e di istruzioni specificatamente incentrate sul relativo posto di lavoro o sulla relativa funzione.

7.   

La Commissione richiama inoltre l'attenzione sui seguenti obblighi specifici e rigorosi in materia di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2000/54/CE sugli agenti biologici:

l'articolo 6, che comprende misure dettagliate per la riduzione dei rischi, tra cui misure collettive di protezione e misure di protezione individuale, misure igieniche, processi lavorativi al fine di evitare o di minimizzare l'esposizione e uso di segnali di avvertimento appropriati;

l'articolo 8 relativo alle misure igieniche e di protezione individuale, che stabilisce, tra l'altro, il diritto per i lavoratori di essere dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

l'articolo 9 relativo a informazione e formazione, che conferisce ai lavoratori il diritto di ricevere informazioni chiare riguardanti ad esempio i rischi potenziali per la salute, le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione, l'igiene e la necessità di indossare e impiegare dispositivi di protezione individuale;

l'articolo 10, che impone ai datori di lavoro di fornire istruzioni scritte e cartelli riguardanti la procedura da seguire nei casi di infortunio o incidente grave relativo alla manipolazione di un agente biologico indipendentemente dal gruppo in cui è classificato.

8.   

La Commissione sottolinea che tutte disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i lavoratori e a tutte le aree di lavoro. Fa eccezione soltanto l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b). Tale disposizione fa riferimento alle istruzioni per i lavoratori che manipolano un agente del gruppo 4, che costituiscono una prescrizione minima e non escludono pertanto la relativa applicazione ad altri lavoratori e che fanno riferimento ai lavoratori che manipolano effettivamente il virus e non a quelli che vi sono involontariamente esposti. La Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri a garantire che siano fornite istruzioni scritte a tutti i lavoratori esposti al SARS-CoV-2, come anche raccomandato dagli orientamenti dell'UE sulla protezione dei lavoratori (4).

9.   

La Commissione ribadisce la sua determinazione a garantire la rigorosa attuazione delle disposizioni da parte degli Stati membri, compreso l'obbligo di fornire sul luogo di lavoro istruzioni scritte e, se del caso, cartelli riguardanti almeno la procedura da seguire nei casi di lavoratori esposti a tale agente biologico. La Commissione inviterà il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro a intraprendere azioni di sostegno all'applicazione a tale riguardo. In stretta cooperazione con il comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, la Commissione promuoverà, a livello del luogo di lavoro, l'inserimento, in tutti i casi, delle procedure da seguire come buona pratica in tale ambito e affiderà all'EU-OSHA il compito di inserire tale buona pratica nei relativi orientamenti e nello strumento online di valutazione dei rischi.

10.   

La Commissione sottolinea come la classificazione del virus SARS-CoV-2 nel gruppo di rischio 3 in linea con quanto è stato fatto per SARS-CoV-1 e MERS implichi che materialmente saranno contemplati i diritti e gli obblighi specifici e rigorosi di cui agli articoli 7, 11 e 13, all'articolo 14, paragrafo 4, e agli articoli 15 e 16. Essi comprendono il diritto e il relativo obbligo di un programma di emergenza, di un elenco di lavoratori esposti (da cui risulti il tipo di lavoro svolto, e un registro dei casi di esposizione, degli infortuni e degli incidenti), di una preventiva notificazione all'autorità competente dell'uso per la prima volta, della conservazione delle cartelle sanitarie per un numero definito di anni e delle misure di contenimento di cui agli allegati V e VI.

11.   

La Commissione sottolinea inoltre che la classificazione nel gruppo 3 o 4 non comporta differenze nella protezione dei lavoratori al di fuori dei laboratori o dei processi industriali in cui si manipolano campioni del virus, ad esempio per sviluppare o produrre un vaccino, o degli impianti di isolamento che ospitano pazienti infettati o che potrebbero essere infettati dal virus.

12.   

Tali impianti seguono le disposizioni specifiche per tali processi di cui agli allegati V e VI. Tali disposizioni si applicano senza alcun margine di flessibilità per gli agenti del gruppo 4. La maggior parte di esse si applica anche al gruppo 3 e le più rigorose sono "raccomandate", ossia si applicano in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione dei rischi non indichino il contrario.

13.   

La Commissione osserva che, in linea con l'allegato III, punto 6, della direttiva sugli agenti biologici, l'elenco di agenti biologici classificati riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito e sarà aggiornato non appena non rifletterà più lo stato delle conoscenze. La Commissione riconosce che la scienza è in costante evoluzione e si impegna pertanto a riesaminare costantemente la classificazione alla luce degli sviluppi scientifici. Ciò è anche in linea con l'articolo 19 della direttiva sugli agenti biologici e con l'articolo 16 della direttiva quadro 89/391/CEE. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo e il Consiglio regolarmente informati dei risultati di tali riesami.

14.   

La Commissione sottolinea che le nuove misure sono già in vigore e che gli Stati membri devono recepirle nel diritto nazionale entro cinque mesi. La Commissione sosterrà gli Stati membri nel recepimento delle misure nel più breve tempo possibile. La Commissione osserva in tale contesto che diversi Stati membri applicano già la classificazione nel gruppo 3 di cui alla direttiva (UE) 2020/739.

15.   

Nel nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione prenderà in esame la necessità di ulteriori azioni per migliorare il funzionamento dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di salute e sicurezza, tra l'altro, nelle situazioni di pandemia. A tal fine la Commissione garantirà lo stretto coinvolgimento del Parlamento europeo, del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro.

16.   

La Commissione valuterà senza indugio la necessità di modificare la direttiva sugli agenti biologici facendo tesoro degli insegnamenti tratti da questa crisi senza precedenti per una preparazione e una pianificazione della risposta migliori in tutti i luoghi di lavoro e informerà il Parlamento europeo entro la fine del 2020.


(1)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(2)  GU L 175 del 4.6.2020, pag. 11.

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(4)  COVID-19: fare ritorno al luogo di lavoro — Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori


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