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Document 32006R1066

Regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006 , che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri

GU L 194 del 14.7.2006, pp. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 76M del 16.3.2007, pp. 65–66 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1066/oj

14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1066/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto, la Commissione ha presentato una relazione riguardante l’evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.

(2)

Sulla base di tale relazione, è opportuno procedere a un adeguamento delle indennità giornaliere di missione e dei massimali fissati per le spese d’albergo per tener conto dell’evoluzione dei prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella delle indennità di missione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

(in EUR)

Destinazioni

Massimale d'albergo

Indennità giornaliera

«Belgio

140

92

Repubblica ceca

155

75

Danimarca

150

120

Germania

115

93

Estonia

110

71

Grecia

140

82

Spagna

125

87

Francia

150

95

Irlanda

150

104

Italia

135

95

Cipro

145

93

Lettonia

145

66

Lituania

115

68

Lussemburgo

145

92

Ungheria

150

72

Malta

115

90

Paesi Bassi

170

93

Austria

130

95

Polonia

145

72

Portogallo

120

84

Slovenia

110

70

Slovacchia

125

80

Finlandia

140

104

Svezia

160

97

Regno Unito

175

101»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).


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