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Document 32022D2241
Council Decision (CFSP) 2022/2241 of 14 November 2022 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo
Decisione (PESC) 2022/2241 del Consiglio del 14 novembre 2022 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Decisione (PESC) 2022/2241 del Consiglio del 14 novembre 2022 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
ST/13602/2022/INIT
GU L 294 del 15.11.2022, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 294/15 |
DECISIONE (PESC) 2022/2241 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2022
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo («RDC»). |
(2) |
Il 30 giugno 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 2641 (2022) con la quale ha modificato sia i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008), sia la portata dell’obbligo di notificare al comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 1533 (2004) le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinate alla RDC o la fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC. |
(3) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).