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Document 31998R2531

Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea

GU L 318 del 27.11.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/oj

31998R2531

Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 27/11/1998 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2531/98 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 19.2,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE») (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Commissione (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 43.1 dello statuto e al punto 8 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

(1) considerando che le disposizioni combinate degli articoli 19.2 e 43.1 dello statuto, il paragrafo 8 del protocollo n. 11 e il paragrafo 2 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo ad uno Stato membro non partecipante;

(2) considerando che l'articolo 19.2 dello statuto prevede che il Consiglio definisca, tra l'altro, la base per le riserve minime e i coefficienti di riserva massimi ammissibili e la relativa raccolta soggetta a riserva;

(3) considerando che l'articolo 19.2 dello statuto prevede inoltre che il Consiglio definisce le sanzioni appropriate nei casi d'inosservanza dei suddetti obblighi; che le sanzioni specifiche sono indicate nel presente documento; che il presente regolamento fa riferimento al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (4) per quanto riguarda i principi e le procedure relativi all'applicazione di sanzioni e prevede una procedura sanzionatoria semplificata per determinati tipi d'infrazione; che, in caso di conflitto tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 2532/98 e le disposizioni del presente regolamento che consente alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni del presente regolamento;

(4) considerando che l'articolo 19.1 dello statuto prevede che il consiglio direttivo della BCE possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime;

(5) considerando che, affinché il sistema d'imposizione degli obblighi di riserva minima possa essere utilizzato per la gestione del mercato monetario e per il perseguimento degli obiettivi di controllo monetario, esso deve essere strutturato in modo tale da assicurare alla BCE la capacità e la flessibilità necessarie per imporre l'obbligo di riserve minime coerenti con i diversi contesti e condizioni economiche e finanziarie nei vari Stati membri partecipanti; che a questo riguardo la BCE deve poter agire con flessibilità onde tener conto delle nuove tecnologie in materia di pagamento quale lo sviluppo della moneta elettronica; che la BCE può sottoporre all'obbligo di riserve minime passività risultanti da voci fuori bilancio, in particolare quelle che, prese separatamente o combinate con altre voci di bilancio o fuori bilancio, sono paragonabili con le passività iscritte in bilancio, al fine di limitare la possibilità di sottrarsi agli obblighi di riserva;

(6) considerando che, nello stabilire regolamenti dettagliati per l'imposizione degli obblighi di riserva minima, così come nel determinare le effettive aliquote di riserva, l'eventuale remunerazione delle riserve nonché l'eventuale esenzione dagli obblighi di riserva o l'eventuale modifica di tali obblighi relativa a un gruppo o a più gruppi specifici di istituzioni, la BCE è tenuta ad agire in conformità con gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato «il SEBC») definiti nell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e riportati nell'articolo 2 dello statuto; che ciò implica, tra l'altro, il principio di non indurre fenomeni significativi e indesiderabili di delocalizzazione o di disintermediazione; che l'imposizione di detti obblighi di riserva minima può costituire un elemento della definizione e attuazione della politica monetaria della Comunità, che è uno dei compiti fondamentali del SEBC, specificato nell'articolo 105, paragrafo 2, primo trattino, del trattato e riportato nell'articolo 3.1, primo trattino, dello statuto del SEBC e della BCE;

(7) considerando che le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi definiti dal presente regolamento non ostano alla possibilità offerta al SEBC di adottare le disposizioni di esecuzione appropriate nel quadro delle proprie relazioni con le controparti, prevedendo, in particolare, l'esclusione parziale o totale di un'istituzione dalle operazioni di politica monetaria in caso di grave inosservanza degli obblighi di mantenimento delle riserve minime;

(8) considerando che il SEBC e la BCE hanno ricevuto l'incarico di predisporre gli strumenti di politica monetaria ai fini della loro piena operatività nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso denominata «terza fase»); che elemento essenziale dei preparativi a tal fine è l'adozione, prima della terza fase, di norme della BCE per imporre alle istituzioni l'obbligo di riserve minime dal 1° gennaio 1999; che è opportuno informare nel 1998 gli operatori del mercato delle modalità che la BCE ritenga eventualmente necessario stabilire per l'applicazione del sistema delle riserve obbligatorie minime; che è pertanto necessario che la BCE disponga, dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, di un potere normativo;

(9) considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti adottano, conformemente all'articolo 5 del trattato, le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere di collaborare pienamente con la BCE e di sostenerla nella raccolta e nella verifica di informazioni, come richiesto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende/intendono per:

1) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

2) «banca centrale nazionale» la banca centrale di uno Stato membro partecipante;

3) «istituzione» qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di mantenimento delle riserve minime;

4) «aliquota di riserva» la percentuale dell'aggregato per la riserva obbligatoria che la BCE può fissare in applicazione dell'articolo 19.1 dello statuto;

5) «sanzioni» le ammende, le penalità di mora, gli interessi a titolo di penalità e i depositi infruttiferi.

Articolo 2

Diritto di esonerare istituzioni

La BCE può, in modo non discriminatorio, esonerare talune istituzioni dall'obbligo di mantenere riserve minime in conformità con i criteri da essa stabiliti.

Articolo 3

Aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima

1. L'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima che la BCE può imporre alle istituzioni ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto è costituito, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, da:

i) passività di un'istituzione derivanti dalla raccolta di fondi e da

ii) passività risultanti da voci fuori bilancio, escludendo, tuttavia,

iii) una parte o la totalità delle passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, secondo le modalità che la BCE preciserà, e

iv) le passività nei confronti della BCE o di una banca centrale nazionale.

2. Per le passività sotto forma di titoli di debito negoziabili, la BCE può precisare, in alternativa alla disposizione del paragrafo 1 iii), che la totalità o una parte delle passività di un'istituzione nei confronti di un'altra saranno dedotte dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime dell'istituzione a cui sono dovute.

3. La BCE può autorizzare, in modo non discriminatorio, la deduzione di determinati tipi di attività dalle categorie di passività che fanno parte dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime.

Articolo 4

Aliquote di riserva

1. Le aliquote di riserva che la BCE può definire ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto non possono eccedere il 10 % delle passività componenti l'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima, ma possono anche essere pari a zero.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la BCE può specificare, in modo non discriminatorio, aliquote di riserva differenti per determinate categorie di passività che fanno parte dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima.

Articolo 5

Potere normativo

Per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 la BCE adotta, ove opportuno, regolamenti o decisioni.

Articolo 6

Diritto di raccolta e verifica delle informazioni

1. La BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l'applicazione dell'obbligo della riserva minima. Dette informazioni sono riservate.

2. La BCE ha il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell'adempimento dei requisiti in materia di obbligo di riserva minima. La BCE notifica all'istituzione la propria decisione di verificare i dati o di procedere alla loro raccolta obbligatoria.

3. Il diritto di verificare i dati include il diritto di:

a) richiedere l'esibizione di documenti;

b) esaminare i libri e i registri contabili delle istituzioni;

c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili;

d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

Qualora un'istituzione ostacoli la raccolta e/o la verifica delle informazioni, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali in questione fornisce l'assistenza necessaria, in particolare assicurando l'accesso dei locali dell'istituzione, affinché possano essere esercitati i suddetti diritti.

4. La BCE può delegare alle banche centrali nazionali l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi da 1 a 3. Conformemente all'articolo 34.1, primo trattino, dello statuto, la BCE ha la facoltà di specificare ulteriormente in un regolamento le condizioni in base alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica.

Articolo 7

Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi

1. Nel caso in cui un'istituzione non rispetti in tutto o in parte gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, la BCE può irrogare una delle seguenti sanzioni:

a) il pagamento di una somma fino a 5 punti percentuali sopra al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del SEBC ovvero pari a 2 volte tale tasso, in entrambi i casi calcolato sulla differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta;

b) l'obbligo per l'istituzione interessata di costituire un deposito infruttifero presso la BCE o le banche centrali nazionali fino a 3 volte la differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta. La scadenza del deposito non può superare il periodo di inosservanza degli obblighi di riserva.

2. Ogni volta che viene irrogata una sanzione conformemente al paragrafo 1, vengono applicati i principi e le procedure contenute nel regolamento (CE) n. 2532/98. Tuttavia l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, di detto regolamento non sono applicabili e i periodi di cui all'articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8, del medesimo regolamento sono ridotti a quindici giorni.

3. Nel caso in cui un'istituzione non ottemperi agli obblighi imposti ai sensi del presente regolamento o dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, diversi da quelli descritti al paragrafo 1, le sanzioni relative a tali inottemperanze sono definite nel regolamento (CE) n. 2532/98.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 5 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. I restanti articoli si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. EDLINGER

(1) GU C 246 del 6. 8. 1998, pag. 6.

(2) GU C 328 del 26. 10. 1998.

(3) Parere espresso l'8 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

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