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Document 32004R0551
Regulation (EC) No 551/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the organisation and use of the airspace in the single European sky (the airspace Regulation) (Text with EEA relevance) - Commission statement
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione
GU L 96 del 31.3.2004, p. 20–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2009
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione
Gazzetta ufficiale n. L 096 del 31/03/2004 pag. 0020 - 0025
Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 dicembre 2003, considerando quando segue: (1) La creazione del cielo unico europeo richiede un approccio armonizzato per regolamentare l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo. (2) Nel rapporto del Gruppo ad alto livello sul cielo unico europeo del novembre 2000 è stato ritenuto che lo spazio aereo dovrebbe essere configurato, regolamentato e strategicamente gestito su scala europea. (3) La comunicazione della Commissione sulla creazione del cielo unico europeo del 30 novembre 2001 richiede riforme strutturali per permettere la creazione del cielo unico europeo mediante una gestione progressivamente più integrata dello spazio aereo e lo sviluppo di nuovi concetti e procedure di gestione del traffico aereo. (4) Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 ("regolamento quadro")(5), stabilisce il quadro per la creazione del cielo unico europeo. (5) Nell'articolo 1 della convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1994, gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato ha sovranità completa ed esclusiva sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio. È nell'ambito di detta sovranità che gli Stati membri della Comunità esercitano, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, i poteri di un'autorità pubblica allorché controllano il traffico aereo. (6) Lo spazio aereo è una risorsa comune per tutte le categorie di utenti che tutti questi ultimi debbono usare in maniera flessibile, garantendo l'equità e la trasparenza e tenendo peraltro conto delle necessità in materia di sicurezza e di difesa degli Stati membri e dei loro impegni nell'ambito di organizzazioni internazionali. (7) Una gestione efficiente dello spazio aereo è fondamentale per aumentare la capacità del sistema di servizi di traffico aereo, soddisfare in modo ottimale le esigenze dei vari utenti e conseguire l'uso quanto più possibile flessibile dello spazio aereo. (8) Le attività di Eurocontrol confermano che non è realistico sviluppare la rete di rotte e la struttura dello spazio aereo in modo isolato, in quanto ciascuno Stato membro è parte integrante della rete europea di gestione del traffico aereo, sia all'interno che all'esterno della Comunità. (9) É opportuno stabilire uno spazio aereo operativo progressivamente più integrato per il traffico aereo generale in rotta nello spazio aereo superiore e corrispondentemente occorrerebbe definire l'interfaccia tra spazio aereo superiore e spazio aereo inferiore. (10) Una regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore (EUIR) che abbracci lo spazio aereo superiore di responsabilità degli Stati membri nell'ambito di applicazione del presente regolamento agevolerebbe una pianificazione comune e la pubblicazione delle informazioni aeronautiche per evitare strozzature regionali. (11) Gli utenti dello spazio aereo si trovano di fronte a condizioni eterogenee in materia di accesso allo spazio aereo comunitario e di libertà di movimento al suo interno, dovute a una classificazione non armonizzata dello spazio aereo. (12) La riconfigurazione dello spazio aereo dovrebbe essere basata su requisiti operativi a prescindere dai confini esistenti. Principi generali comuni per la creazione di blocchi funzionali uniformi di spazio aereo dovrebbero essere sviluppati in consultazione e sulla base della consulenza tecnica di Eurocontrol. (13) È essenziale realizzare una struttura dello spazio aereo comune e armonizzata in termini di rotte e settori, basare l'organizzazione presente e futura dello spazio aereo su principi comuni e configurare e gestire lo spazio aereo conformemente a regole armonizzate. (14) Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo dovrebbe essere applicato efficacemente. É necessario ottimizzare l'uso dei settori di spazio aereo, soprattutto durante i periodi di punta del traffico aereo generale e nello spazio aereo a traffico elevato, mediante la cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l'uso di tali settori per operazioni e addestramento militari. A tal fine è necessario assegnare risorse adeguate per un'effettiva attuazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo, tenendo conto delle esigenze sia civili che militari. (15) Gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per cooperare con gli Stati membri confinanti al fine di applicare il concetto di uso flessibile dello spazio aereo al di là dei confini nazionali. (16) L'organizzazione non omogenea della cooperazione civile-militare nella Comunità limita una gestione uniforme e tempestiva dello spazio aereo e l'attuazione di cambiamenti. Il successo del cielo unico europeo dipende da un'effettiva cooperazione tra le autorità civili e militari, fatte salve le prerogative e le responsabilità degli Stati membri in materia di difesa. (17) Le operazioni e l'addestramento militari andrebbero salvaguardati ogniqualvolta l'applicazione di principi e criteri comuni è nociva per il loro svolgimento in condizioni di sicurezza ed efficacia. (18) Si dovrebbero introdurre adeguate misure per migliorare l'efficacia della gestione del flusso di traffico aereo, al fine di assistere le unità operative esistenti, compresa l'Unità centrale di Eurocontrol per la gestione del flusso, ad assicurare operazioni di volo efficienti. (19) È opportuno riflettere sull'estensione dei concetti dello spazio aereo superiore allo spazio aereo inferiore, sulla base di un calendario e di studi adeguati, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I ASPETTI GENERALI Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Nell'ambito di applicazione del regolamento quadro, il presente regolamento concerne l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo. L'obiettivo del presente regolamento è di sostenere la nozione di uno spazio aereo operativo progressivamente più integrato nell'ambito della politica comune dei trasporti e di stabilire procedure comuni di configurazione, pianificazione e gestione che garantiscano lo svolgimento efficiente e sicuro della gestione del traffico aereo. 2. L'uso dello spazio aereo supporta l'effettuazione dei servizi di navigazione aerea come un insieme coerente e omogeneo, ai sensi del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi")(6). 3. Fatto salvo l'articolo 10, il presente regolamento si applica allo spazio aereo nell'ambito delle regioni EUR e AFI dell'ICAO per il quale gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di traffico aereo, ai sensi del regolamento sulla fornitura di servizi. Gli Stati membri possono altresì applicare il presente regolamento allo spazio aereo di loro responsabilità nell'ambito di altre regioni dell'ICAO, a condizione che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati membri. 4. Le regioni di informazione di volo comprese nello spazio aereo a cui si applica il presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. CAPITOLO II ARCHITETTURA DELLO SPAZIO AEREO Articolo 2 Livello di separazione Il livello di separazione tra lo spazio aereo superiore e quello inferiore è stabilito al livello di volo 285. Scostamenti dal livello di separazione, giustificati alla luce di requisiti operativi, possono essere decisi d'intesa con gli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro. Articolo 3 Regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore (EUIR) 1. La Comunità e i suoi Stati membri si prefiggono l'istituzione e il riconoscimento da parte dell'ICAO di un'unica EUIR. A tal fine, in ordine alle questioni che rientrano nelle competenze della Comunità, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio, a norma dell'articolo 300 del trattato, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'EUIR è concepita in modo da abbracciare lo spazio aereo di responsabilità degli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, e può altresì includere lo spazio aereo di paesi terzi. 3. L'istituzione dell'EUIR lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla fornitura di servizi. 4. Gli Stati membri restano responsabili nei confronti dell'ICAO entro i limiti geografici delle regioni superiori di informazione di volo e delle regioni di informazione di volo che sono state affidate loro dall'ICAO alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. Fatta salva la pubblicazione da parte degli Stati membri dell'informazione aeronautica e in modo coerente con detta pubblicazione, la Commissione, in stretta cooperazione con Eurocontrol, coordina la realizzazione di una pubblicazione unica dell'informazione aeronautica concernente l'EUIR, tenendo conto dei pertinenti requisiti dell'ICAO. Articolo 4 Classificazione dello spazio aereo La Commissione e gli Stati membri concepiscono l'EUIR in conformità con un'armonizzazione progressiva della classificazione dello spazio aereo, diretta a consentire la fornitura continua di servizi di navigazione aerea nel quadro del cielo unico europeo. Questa impostazione comune si basa sull'applicazione semplificata della classificazione dello spazio aereo, quale definita dalla strategia di Eurocontrol in materia di spazio aereo per gli Stati della Commissione europea per l'aviazione civile in conformità delle norme ICAO. Le norme di attuazione necessarie in questo settore sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento quadro. Articolo 5 Riconfigurazione dello spazio aereo superiore 1. Allo scopo di conseguire la massima capacità ed efficienza della rete di gestione del traffico aereo nell'ambito del cielo unico europeo e per mantenere un elevato livello di sicurezza, lo spazio aereo superiore è riconfigurato in blocchi funzionali di spazio aereo. 2. I blocchi funzionali di spazio aereo, tra l'altro: a) sono sostenuti da un'analisi dei valori di sicurezza connessi; b) consentono l'uso ottimale dello spazio aereo, tenendo conto dei flussi di traffico aereo; c) sono giustificati dal loro valore aggiunto globale, compreso l'uso ottimale delle risorse tecniche e umane sulla base di analisi costi-benefici; d) assicurano un trasferimento fluido e flessibile della responsabilità per il controllo del traffico aereo tra enti dei servizi del traffico aereo; e) assicurano la compatibilità tra le configurazioni dello spazio aereo superiore e di quello inferiore; f) soddisfano le condizioni derivanti dagli accordi regionali conclusi nell'ambito dell'ICAO; g) rispettano gli accordi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in particolare gli accordi che riguardano paesi terzi europei. 3. I principi generali comuni concernenti la creazione e la modifica dei blocchi funzionali di spazio aereo sono elaborati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento quadro. 4. Un blocco funzionale di spazio aereo può essere istituito soltanto in base a un accordo reciproco tra tutti gli Stati membri che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo compreso nel blocco o in base a una dichiarazione di uno Stato membro, se lo spazio aereo compreso nel blocco è interamente di sua responsabilità. Lo/gli Stato/i membro/i interessato/i agisce/agiscono soltanto dopo aver consultato le parti interessate, compresi la Commissione e gli altri Stati membri. 5. Qualora un blocco funzionale di spazio aereo riguardi lo spazio aereo che rientra interamente o parzialmente nella responsabilità di due o più Stati membri, l'accordo in base al quale è istituito il blocco contiene le disposizioni necessarie relative alle modalità da seguire per poter modificare il blocco e alle condizioni a cui uno Stato membro può ritirarsi dal blocco, compresi gli accordi transitori. 6. In caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a un blocco funzionale di spazio aereo transfrontaliero, che concerne lo spazio aereo di loro responsabilità, gli Stati membri interessati possono congiuntamente deferire la questione al comitato per il cielo unico affinché formuli un parere da trasmettere agli Stati membri interessati. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri tengono conto di tale parere per giungere alla composizione della controversia. 7. Le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione precisa la data di entrata in vigore della relativa decisione. Articolo 6 Configurazione ottimizzata dei settori e delle rotte nello spazio aereo superiore 1. Sono stabiliti principi e criteri comuni per la configurazione di rotte e settori, al fine di assicurare un'utilizzazione dello spazio aereo sicura, economicamente efficace e rispettosa dell'ambiente. La configurazione dei settori è coerente, tra l'altro, con quella delle rotte. 2. Le norme di attuazione nei settori contemplati dal paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento quadro. 3. Le decisioni relative all'istituzione o alla modifica di rotte e settori richiedono l'approvazione degli Stati membri che hanno responsabilità sullo spazio aereo a cui tali decisioni si applicano. CAPITOLO III USO FLESSIBILE DELLO SPAZIO AEREO NEL CIELO UNICO EUROPEO Articolo 7 Uso flessibile dello spazio aereo 1. Tenuto conto dell'organizzazione degli aspetti militari di loro responsabilità, gli Stati membri garantiscono l'applicazione uniforme nel cielo unico europeo del concetto di uso flessibile dello spazio aereo descritto dall'ICAO e sviluppato da Eurocontrol, al fine di agevolare la gestione dello spazio aereo e del traffico aereo nell'ambito della politica comune dei trasporti. 2. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito all'applicazione, nell'ambito della politica comune dei trasporti, del concetto di uso flessibile dello spazio aereo per quanto attiene allo spazio aereo di loro responsabilità. 3. Se, in particolare in base alle relazioni presentate dagli Stati membri, si rende necessario rafforzare e armonizzare l'applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo nel cielo unico europeo, nell'ambito della politica comune dei trasporti sono adottate norme di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento quadro. Articolo 8 Sospensione temporanea 1. Nei casi in cui l'applicazione dell'articolo 7 dia luogo a difficoltà operative rilevanti, gli Stati membri possono temporaneamente sospendere tale applicazione a condizione che ne informino senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri. 2. In seguito all'introduzione di una sospensione temporanea, possono essere elaborati adeguamenti delle modalità adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, relativamente allo spazio aereo di responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento quadro. Articolo 9 Gestione del flusso di traffico aereo 1. Le norme di attuazione per la gestione del flusso di traffico aereo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento quadro al fine di ottimizzare la capacità disponibile nell'uso dello spazio aereo e di potenziare le operazioni di gestione di detto flusso. Queste norme sono improntate alla trasparenza e all'efficacia e garantiscono che la capacità sia fornita in maniera flessibile e tempestiva, coerentemente con le raccomandazioni del piano di navigazione aerea regionale dell'ICAO, Regione europea. 2. Le norme di attuazione sono alla base delle decisioni operative di fornitori di servizi di navigazione aerea, operatori aeroportuali e utenti dello spazio aereo e riguardano i seguenti settori: a) pianificazione di volo; b) uso della capacità disponibile di spazio aereo durante tutte le fasi del volo, compresa l'assegnazione delle bande orarie; c) uso delle rotte da parte del traffico aereo generale, comprendente: - la realizzazione di un'unica pubblicazione per l'orientamento delle rotte e del traffico, - opzioni per deviare il traffico aereo generale da zone congestionate, - regole di priorità nell'accesso allo spazio aereo per il traffico aereo generale, particolarmente durante periodi di congestione e crisi. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 10 Esame Nell'ambito dell'esame periodico di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento quadro, la Commissione mette a punto uno studio prospettico sulle condizioni per la futura applicazione dei concetti di cui agli articoli 3, 5 e 6 allo spazio aereo inferiore. In base alle conclusioni dello studio e alla luce dei progressi conseguiti, la Commissione presenta entro il 31 dicembre 2006 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta che estenda l'applicazione di tali concetti allo spazio aereo inferiore, o che individui eventuali altre misure. Qualora sia prevista tale estensione, le relative decisioni dovrebbero preferibilmente essere adottate prima del 31 dicembre 2009. Articolo 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente D. Roche (1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 35. (2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 24. (3) GU C 278 del 14.11.2002, pag. 13. (4) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 316), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 129 E del 3.6.2003, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004. (5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. Dichiarazione della Commissione La Commissione, sulla base di una relazione sull'esperienza acquisita nell'attuazione dell'articolo 5, presenterà, se del caso, entro il termine di cinque anni, alcune proposte di modifica della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6.