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Document 62005CJ0124

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

    (Direttiva del Consiglio 93/104, art. 7)

    Massima

    L’art. 7 della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34, deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione nazionale consenta, in costanza del contratto di lavoro, che i giorni di ferie annuali ai sensi dell’art. 7, n. 1, non goduti nel corso di un dato anno siano sostituiti da un’indennità finanziaria nel corso di un anno successivo.

    Infatti, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa. Tale direttiva sancisce la regola secondo cui il lavoratore deve di norma poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, tant’è vero che l’art. 7, n. 2, permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui si ponga termine al rapporto di lavoro.

    (v. punti 28-29, 35 e dispositivo)

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