Periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo
Regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada
QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?
- Il regolamento (CE) n. 561/2006, come modificato dai regolamenti (UE) 2020/1054 e (UE) 2024/1258, stabilisce norme su periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti di camion, autobus e corriere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
- Il regolamento (UE) n. 165/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054, stabilisce i requisiti riguardanti la costruzione, l’installazione, l’uso, la prova e il controllo dei tachigrafi che devono essere montati a bordo dei veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento (CE) n. 561/2006:
- si applica al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e al trasporto su strada di passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente;
- dal 1o luglio 2026 si applicherà al trasporto su strada di merci nel trasporto internazionale o nel cabotaggio da parte di veicoli, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, con una massa totale superiore a 2,5 tonnellate;
- si applica, a prescindere dal paese di immatricolazione del veicolo, al trasporto su strada nell’Unione europea (Unione) e tra gli Stati membri dell’Unione, la Svizzera e i paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.
Età minima
L’età minima dei conducenti e assistenti alla guida è fissata a 18 anni, salvo in determinate circostanze in cui l’età minima è 16 anni (si veda l’articolo 5 per ulteriori dettagli).
Norme in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo
Le disposizioni dettagliate su tali norme sono definite negli articoli 6, 7, 8 e 9.
- Tali norme contemplano:
- il limite massimo del periodo di guida giornaliero pari a 9 ore, che può essere esteso a 10 ore non più di due volte a settimana;
- il limite massimo del periodo di guida settimanale pari a 56 ore;
- il periodo massimo di guida pari a 90 ore complessivamente accumulate in due settimane consecutive;
- un obbligo per il conducente, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, di osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo;
- il limite minimo del periodo di riposo giornaliero pari a 11 ore, che può essere ridotto a 9 ore, non più di tre volte a settimana, tra due periodi di riposo settimanali;
- un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
- Per i conducenti di autobus turistici, il regolamento di modifica (UE) 2024/1258 introduce una certa flessibilità in relazione alle interruzioni e ai periodi di riposo dei conducenti professionisti che effettuano trasporti occasionali di passeggeri sia a livello nazionale che internazionale. Tale flessibilità non modifica le norme attuali sulle interruzioni minime totali, sui periodi massimi di guida al giorno e alla settimana, sul tempo massimo di guida ogni quindici giorni e sull’orario massimo di lavoro in conformità con la legge applicabile. Questi conducenti possono suddividere la loro interruzione obbligatoria in due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, nel rispetto della interruzione minima totale richiesta, pari a 45 minuti. Essi possono posticipare il periodo di riposo giornaliero di un’ora, a condizione che il tempo totale di guida accumulato per quel giorno non abbia superato le 7 ore e che questa opzione venga esercitata solo una volta durante un viaggio della durata di almeno 6 giorni, o due volte durante un viaggio di almeno 8 giorni. Essi possono anche posticipare il periodo di riposo settimanale per un massimo di 12 giorni consecutivi a decorrere da un precedente periodo di riposo settimanale regolare.
- Le imprese di trasporto devono organizzare il lavoro dei conducenti in modo tale che essi possano raggiungere o una sede delle attività dell’impresa nello Stato membro di stabilimento o il luogo di residenza del conducente ed effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare (o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto) nell’arco di quattro settimane consecutive.
- I conducenti devono poter effettuare il riposo settimanale di 45 ore in un alloggio di qualità, che tenga conto delle specificità di genere e che sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici (cioè non a bordo del veicolo); le spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico dell’impresa di trasporto in qualità di datore di lavoro.
- I periodi di riposo giornaliero regolari, quelli di riposo settimanale ridotti o quelli di riposo settimanale regolari dei conducenti non devono subire interruzioni in più di due occasioni per effettuare altre attività e per non più di un’ora complessivamente, se i conducenti accompagnano un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario. L’interruzione dei periodi di riposo giornalieri e settimanali regolari è possibile solo nel caso di conducenti che hanno accesso a una cabina letto, una cuccetta o una branda nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario e, in caso di riposo settimanale regolare, l’interruzione è possibile solo se la durata programmata del viaggio è di 8 o più ore e se il conducente ha accesso a una cabina letto.
- La Commissione europea ha adottato un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2022/1012, che stabilisce le norme per il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione.
Condizioni minime per l’applicazione del regolamento
- La direttiva 2006/22/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/1057, fissa le norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CE) n. 165/2014 (si veda di seguito la sezione sui tachigrafi).
- La direttiva punta a garantire un’applicazione adeguata e un’interpretazione armonizzata della normativa sociale nel settore del trasporto su strada, mediante la definizione di norme minime che consentano agli Stati membri di verificare in modo efficace e uniforme il rispetto di tale normativa. Tali verifiche dovrebbero servire a ridurre e prevenire le violazioni.
- La direttiva prevede che gli Stati membri introducano un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporto sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni eventualmente commesse dalle singole imprese. Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
Tachigrafi
- In base al regolamento (UE) n. 165/2014 (si veda la sintesi), i tachigrafi devono essere installati su tutti i veicoli di più di 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto di merci su strada e sui veicoli che possono trasportare più di nove persone, compreso il conducente, con alcune eccezioni. A partire dal 1o luglio 2026 i tachigrafi devono essere installati sui veicoli di più di 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale su strada o nel cabotaggio.
- La tecnologia dei tachigrafi è passata inizialmente dall’analogico al digitale, quindi dal digitale al digitale evoluto, ossia intelligente.
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto norme sui tachigrafi intelligenti, una nuova generazione di dispositivi di bordo concepiti per applicare correttamente la legislazione dell’Unione riguardante i conducenti professionisti e i periodi di riposo. I tachigrafi intelligenti di prima versione sono obbligatori in tutti i nuovi veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 2019 e quelli di seconda versione dopo il 21 agosto 2023. I tachigrafi intelligenti forniscono la registrazione automatica tramite posizionamento satellitare del periodo di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo, nonché dei periodi di disponibilità e di altre mansioni svolte da un conducente. Dovrebbero migliorare la conformità alla normativa e consentire il rilevamento tempestivo di eventuali manomissioni o usi impropri.
- Ai sensi del regolamento di modifica (UE) 2024/1258, nell’ambito dei controlli su strada, fino alla messa a disposizione di un modulo di viaggio digitale, i conducenti devono tenere a bordo del loro un documento di circolazione o copie elettroniche dei moduli di viaggio compilati che coprono i precedenti 28 giorni e, a partire dal 31 dicembre 2024, i precedenti 56 giorni. La Commissione esaminerà le opzioni per la digitalizzazione del modulo di viaggio entro il 31 dicembre 2026.
- Il regolamento di modifica (UE) 2024/1258 permette inoltre a uno Stato membro di consentire alle autorità competenti di irrogare una sanzione a un’impresa e/o un conducente per una violazione del regolamento (UE) n. 165/2014 (fino ad ora riguardava esclusivamente il regolamento (CE) n. 561/2006) rilevata nel suo territorio e per la quale non è già stata imposta alcuna sanzione, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
- Il regolamento (CE) n. 561/2006 è in vigore dal 11 aprile 2007.
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 si applica dal 2 marzo 2015 con le eccezioni elencate nell’articolo 48 del medesimo.
- Il regolamento (UE) 2020/1054, che ha modificato sia il regolamento (CE) n. 561/2006 che il regolamento (UE) n. 165/2014, si applica dal 1o agosto 2020, sebbene l’articolo 1, paragrafo 15, e l’articolo 2, paragrafo 12, si applichino a partire dal 31 dicembre 2024.
- Il regolamento di modifica (UE) 2024/1258 è in vigore dal 22 maggio 2024.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione, del 7 aprile 2022, che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione (GU L 170 del 28.6.2022, pag. 27).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
Ultimo aggiornamento: 01.08.2024