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Document 31990L0167
Preparazione e immissione sul mercato dei mangimi medicati
Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Mangimi medicati: fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo' per informazioni aggiornate sullargomento.
Preparazione e immissione sul mercato dei mangimi medicati
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Essa stabilisce norme per:
Il regolamento (UE) n. 2019/4 abroga la direttiva 90/167/CEE a decorrere dal 28 gennaio 2022.
PUNTI CHIAVE
La direttiva impone che:
Gli Stati membri devono garantire che i mangimi medicati siano fabbricati solo in determinate condizioni:
Responsabilità del produttore
Gli Stati membri devono obbligare i produttori a essere responsabili di far sì che:
Immissione dei prodotti sul mercato
I produttori sono inoltre responsabili della qualità dei prodotti immessi sul mercato.
I mangimi medicati possono essere:
Somministrazione di mangimi medicati
I controlli veterinari
Le misure di salvaguardia stabilite dalla direttiva 89/662/CEE e le norme sui controlli veterinari stabilite da tale direttiva si applicano agli scambi di premiscele medicate.
Abrogazione
La direttiva 90/167/CEE è abrogata dal regolamento (UE) 2019/4 (vedere la sintesi sui mangimi medicati — fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo) a partire dal 28 gennaio 2022.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
Si applica dal 6 aprile 1990 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 1 ottobre 1991, ad eccezione dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in relazione alla direttiva 89/662/CEE per la quale il termine era il 31 dicembre 1992.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, del 7.4.1990, pag. 42).
Le successive modifiche alla direttiva 90/167/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentario.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70).
Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 25.04.2019