Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Applicazione del diritto dell’UE

Applicazione del diritto dell’UE

 

SINTESI DI:

Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

QUAL È LO SCOPO DI QUESTO ARTICOLO?

Stabilisce che per esercitare le competenze dell’UE, le istituzioni dell’Unione europea devono adottare regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e opinioni. Descrive inoltre la natura specifica di questi atti giuridici per quanto concerne la loro applicazione e la misura in cui essi sono vincolanti.

PUNTI CHIAVE

L’UE è basata sullo Stato di diritto. Si affida alla legge per garantire che i paesi membri attuino adeguatamente le sue politiche e priorità.

La Commissione europea controlla che la legislazione venga applicata correttamente ed entro i tempi previsti. Può procedere legalmente contro i governi e le aziende che ignorano le loro responsabilità o infrangono la legge.

La Commissione, ai sensi dell’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE), ha il compito di assicurare la corretta applicazione:

La Commissione, da parte sua:

  • elabora atti giuridici e li presenta ai colegislatori, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio;
  • aiuta i paesi dell’UE ad attuare il diritto dell’UE correttamente:
    • fornendo informazioni online, piani di attuazione e indicazioni generali;
    • organizzando incontri con gruppi di esperti;
  • porta azioni giudiziarie dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, se ritiene che un governo non stia inserendo la legislazione dell’UE nel corpus legislativo nazionale entro il termine prefissato o non la stia attuando correttamente (una procedura d’infrazione);
  • infligge ammende alle aziende che ritiene stiano violando le regole dell’UE in tema di concorrenza.

La Corte di giustizia dell’Unione europea:

  • interpreta i trattati e gli atti giuridici attraverso il procedimento pregiudiziale;
  • stabilisce se ci si trovi in presenza di una violazione del diritto dell’UE;
  • può infliggere ammende ai governi che non applicano le misure correttive necessarie dopo essere stati dichiarati colpevoli di avere violato il diritto dell’UE.

I governi nazionali:

  • sono tenuti a garantire l’introduzione della legislazione dell’UE (regolamenti, direttive e decisioni) nel diritto nazionale e a verificare che venga attuata correttamente (articolo 4 del TUE);
  • devono adottare tutte le misure legali nazionali necessarie per attuare interamente la legislazione vincolante dell’UE (articolo 291, paragrafo 1 del TFUE);
  • devono fornire procedure efficaci a chiunque ritenga che i diritti sanciti dalla legislazione non vengano rispettati.

CONTESTO

Il diritto dell’UE si basa su una legislazione primaria e una legislazione derivata. La prima comprende i trattati dell’UE, che forniscono le basi e le regole principali di tutte le attività dell’Unione.

La seconda consiste nei regolamenti, nelle direttive, nelle decisioni, negli atti delegati e negli atti di esecuzione.

I regolamenti e le decisioni sono automaticamente vincolanti in tutta l’UE dalla data in cui entrano in vigore e le direttive devono diventare legge nei paesi dell’UE entro una determinata scadenza, in genere due anni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte Sei — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capitolo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione I — Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 4 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 18).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea

Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 17 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 25).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte Sei — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capitolo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione I — Atti giuridici dell’Unione — Articolo 291 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 173).

Ultimo aggiornamento: 12.07.2018

Top