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Enforcement of EU law
Applicazione del diritto dell’UE
Applicazione del diritto dell’UE
Applicazione del diritto dell’UE
SINTESI DI:
Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
QUAL È LO SCOPO DI QUESTO ARTICOLO?
Stabilisce che per esercitare le competenze dell’UE, le istituzioni dell’Unione europea devono adottare regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e opinioni. Descrive inoltre la natura specifica di questi atti giuridici per quanto concerne la loro applicazione e la misura in cui essi sono vincolanti.
PUNTI CHIAVE
L’UE è basata sullo Stato di diritto. Si affida alla legge per garantire che i paesi membri attuino adeguatamente le sue politiche e priorità.
La Commissione europea controlla che la legislazione venga applicata correttamente ed entro i tempi previsti. Può procedere legalmente contro i governi e le aziende che ignorano le loro responsabilità o infrangono la legge.
La Commissione, ai sensi dell’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE), ha il compito di assicurare la corretta applicazione:
La Commissione, da parte sua:
La Corte di giustizia dell’Unione europea:
I governi nazionali:
CONTESTO
Il diritto dell’UE si basa su una legislazione primaria e una legislazione derivata. La prima comprende i trattati dell’UE, che forniscono le basi e le regole principali di tutte le attività dell’Unione.
La seconda consiste nei regolamenti, nelle direttive, nelle decisioni, negli atti delegati e negli atti di esecuzione.
I regolamenti e le decisioni sono automaticamente vincolanti in tutta l’UE dalla data in cui entrano in vigore e le direttive devono diventare legge nei paesi dell’UE entro una determinata scadenza, in genere due anni.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte Sei — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capitolo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione I — Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).
DOCUMENTI CORRELATI
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 4 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 18).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea
Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 17 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 25).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte Sei — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capitolo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione I — Atti giuridici dell’Unione — Articolo 291 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 173).
Ultimo aggiornamento: 12.07.2018