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Procedimenti di pronuncia pregiudiziale – raccomandazioni ai giudici nazionali

 

SINTESI DI:

Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale

Articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 19 del trattato sull’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLE RACCOMANDAZIONI COME PURE DELL’ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA?

Le raccomandazioni del 2019:

PUNTI CHIAVE

Significato della procedura pregiudiziale

Tale procedura risulta utile quando, in una causa dinanzi a un giudice nazionale, si presenta una questione in materia di interpretazione che ha carattere di novità ed è di interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire gli orientamenti necessari per affrontare una nuova situazione giuridica.

Struttura delle raccomandazioni

Una serie di raccomandazioni si applica a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, mentre un’altra serie si applica specificamente ai procedimenti accelerati* o procedimenti d’urgenza*.

Chi presenta la domanda di pronuncia pregiudiziale?

Il giudice nazionale investito di una controversia si assume la responsabilità esclusiva di valutare sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla CGUE.

I giudici che presentano una richiesta di rinvio dovrebbero, tra le altre cose:

  • avere fondamento legale e carattere permanente;
  • avere l’obbligatorietà della giurisdizione;
  • applicare le norme giuridiche;
  • essere indipendenti.

Oggetto e finalità

  • Il procedimento deve in particolare riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione. Non deve riguardare l’interpretazione del diritto nazionale né questioni di fatto sollevate nell’ambito del procedimento principale.
  • La CGUE può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell’Unione è applicabile nel procedimento principale.
  • La CGUE non applica direttamente il diritto dell’Unione a una controversia presentata da un giudice del rinvio, poiché il suo ruolo è contribuire alla sua risoluzione mentre il ruolo del giudice nazionale consiste nel trarre conclusioni sulla base della pronuncia della CGUE.
  • Le pronunce pregiudiziali sono vincolanti sia per il giudice del rinvio sia per tutti i giudici degli Stati membri.

Interazione tra il rinvio di una pronuncia pregiudiziale e il procedimento nazionale

  • Il rinvio dovrebbe essere disposto non appena emerga chiaramente la necessità di una pronuncia della CGUE per consentire al giudice nazionale di emanare sentenza e qualora sia in grado di definire con dettagli sufficienti il contesto di diritto e di fatto della causa e delle questioni giuridiche che solleva.
  • Il procedimento nazionale deve essere sospeso fino alla sentenza statuita dalla CGUE.
  • Il giudice del rinvio deve rendere noto alla CGUE qualsiasi atto procedurale che possa influire sul rinvio e, in particolare, qualsiasi rinuncia agli atti o composizione amichevole della controversia di cui al procedimento principale nonché ogni altro evento che comporti l’estinzione del procedimento principale. Deve inoltre informare la CGUE in merito a qualsiasi decisione resa nell’ambito di un ricorso proposto contro l’ordinanza di rinvio e alle sue conseguenze sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

Forma e contenuto del rinvio

  • Il rinvio deve essere redatto in modo semplice, chiaro e preciso, in considerazione della necessità di tradurlo per consentire ad altri Stati membri di presentare le loro osservazioni.
  • L’articolo 94 del regolamento di procedura della CGUE specifica il contenuto della richiesta che dovrebbe accompagnare le domande del giudice del rinvio, i cui punti essenziali sono riassunti nell’allegato alle raccomandazioni. Se uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, la CGUE può ritenere necessario dichiararsi incompetente a statuire sulle questioni sollevate in via pregiudiziale o a respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile.
  • Il giudice del rinvio può illustrare brevemente i principali argomenti delle parti del procedimento principale. È tuttavia opportuno notare che sarà tradotta solo la domanda di pronuncia pregiudiziale, non gli eventuali allegati della domanda.
  • Il giudice del rinvio può altresì indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sollevate. Tali informazioni possono essere utili alla CGUE, in particolare quando è chiamata a decidere sulla domanda nell’ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d’urgenza.
  • Le questioni sottoposte alla CGUE in via pregiudiziale devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio, preferibilmente all’inizio o alla fine di quest’ultima. Devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda.
  • La domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dattilografata e le pagine e i paragrafi della decisione di rinvio devono essere numerati.

Protezione dei dati e anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

  • Per garantire la protezione ottimale dei dati personali nell’ambito della trattazione della causa da parte della CGUE, il giudice del rinvio è invitato a effettuare l’anonimizzazione della causa sostituendo il nome delle persone menzionate nella domanda, ad esempio utilizzando iniziali o una combinazione di lettere ed eliminando gli elementi che potrebbero consentire di identificare tali persone.

Trasmissione alla CGUE della domanda di pronuncia pregiudiziale

  • Tutte le domande di rinvio devono essere datate, firmate e trasmesse per via telematica o postale alla cancelleria della CGUE a Lussemburgo.
  • La CGUE raccomanda ai giudici nazionali di utilizzare l’applicazione e-Curia.
  • La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pervenire alla cancelleria con tutti i documenti rilevanti e utili per la trattazione della causa da parte della CGUE e, in particolare, i recapiti precisi delle parti in causa nel procedimento principale e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente al fascicolo del procedimento principale o una sua copia.

Spese e gratuito patrocinio

  • Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla CGUE è gratuito.
  • Il giudice del rinvio statuisce sui costi sostenuti dalle parti, quando necessario.
  • In caso di risorse insufficienti di una parte del procedimento principale, la CGUE può accordare alla stessa il gratuito patrocinio per coprire le spese, in particolare per la rappresentanza, che essa sostiene dinanzi alla CGUE. Tale patrocinio potrà tuttavia essere accordato solo nel caso in cui la parte in causa non fruisca già di aiuti previsti dalle normative nazionali o nei limiti in cui esso non copra (o copra solo parzialmente) le spese sostenute dinanzi alla CGUE.

Ruolo della cancelleria della CGUE

  • La cancelleria garantisce il collegamento con il giudice del rinvio durante il procedimento, gli trasmette copie di tutta la documentazione inerente al procedimento e richiede le informazioni.
  • Al termine del procedimento la cancelleria trasmette la decisione della CGUE al giudice del rinvio. Quest’ultimo è invitato a informare la cancelleria circa le eventuali azioni intraprese e la decisione presa relativamente alla causa.

Procedimento accelerato e procedimento d’urgenza

  • Ai sensi degli articoli da 105 a 114 del regolamento di procedura, la CGUE può stabilire che alcuni rinvii debbano essere sottoposti a procedimento accelerato o di urgenza.
  • Le scadenze sono più ravvicinate, ad esempio, in relazione al tempo concesso agli Stati membri per presentare osservazioni in caso di rinvio con procedimento accelerato.
  • Il giudice del rinvio deve giustificare l’urgenza, sottolineando i rischi potenziali in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario.
  • Le domande di procedimento accelerato o d’urgenza dovrebbero essere inviate attraverso l’applicazione e-Curia o via e-mail.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE RACCOMANDAZIONI?

Si applicano dall’8 novembre 2019.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pronuncia pregiudiziale: procedura utilizzata nei casi in cui l’interpretazione o la validità di una normativa dell’Unione europea viene messa in discussione nonché
  • quando una decisione è necessaria affinché un giudice nazionale si pronunci ovvero
  • quando non sia possibile un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
Procedimento accelerato: procedura nella quale la natura e le circostanze eccezionali della causa ne richiedono una rapida trattazione. Un procedimento accelerato deve essere richiesto solo quando circostanze particolari danno luogo a una situazione di urgenza che giustifica una rapida pronuncia della CGUE sulle questioni proposte. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di rischi elevati e imminenti per la salute pubblica o l’ambiente, che una rapida decisione della CGUE può contribuire a prevenire, o qualora circostanze particolari impongano di rimuovere in tempi brevissimi incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione.
Procedimento d’urgenza: procedimento che si applica solamente in casi riguardanti questioni legate alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia. Limita in particolare il numero delle parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e consente, in casi di estrema urgenza, di omettere completamente la fase scritta del procedimento dinanzi alla CGUE.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C 439 del 25.11.2016, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 164).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 19 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 27).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1).

Modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65).

Ultimo aggiornamento: 26.04.2022

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