EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) — direttive
Definisce i vari tipi di atti giuridici che l’Unione può adottare, comprese le direttive.
La direttiva fa parte del diritto unionale derivato. Pertanto, viene adottata dalle istituzioni dell’Unione europea in conformità ai trattati istitutivi. Una volta adottata a livello dell’Unione, viene incorporata — o recepita — nel diritto nazionale dei paesi UE per poter essere applicata.
Per esempio, la direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro stabilisce periodi di riposo obbligatorio e un limite sull’orario di lavoro settimanale autorizzato nell’Unione.
Tuttavia, sono i singoli paesi a sviluppare le proprie leggi e a determinare come applicare queste regole.
Un atto vincolante di applicazione generale
L’articolo 288 del TFUE recita che una direttiva è vincolante per i paesi destinatari (uno, alcuni o tutti) per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi.
Tuttavia, la direttiva si distingue dal regolamento o dalla decisione:
Adozione
La direttiva viene adottata seguendo una procedura legislativa. È un atto legislativo adottato dal Consiglio e dal Parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria o solo dal Consiglio secondo le procedure legislative speciali; in tal caso, il Parlamento dovrebbe dare l’approvazione o essere consultato.
Recepimento obbligatorio
Affinché una direttiva abbia effetto a livello nazionale, i paesi dell’Unione devono recepirla adottando una legge. La misura nazionale deve raggiungere gli obiettivi imposti dalla direttiva. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione europea.
Il recepimento deve avvenire entro il termine indicato al momento dell’adozione della direttiva (di norma entro due anni).
Qualora un paese non recepisca una direttiva, la Commissione potrà avviare procedure di infrazione e adire la Corte di giustizia dell’UE (la mancata esecuzione della sentenza in questa occasione può portare a una nuova condanna con conseguenti ammende).
Armonizzazione minima e massima
Quando si tratta di direttive, è importante distinguere tra requisiti di armonizzazione minima e massima (o completa).
Nel caso dell’armonizzazione minima, una direttiva stabilisce gli standard normativi minimi, spesso riconoscendo il fatto che i sistemi giudiziari in alcuni paesi dell’Unione hanno già fissato standard normativi più elevati. In questo caso, i paesi dell’Unione hanno il diritto di fissare standard normativi più elevati rispetto a quelli previsti dalla direttiva.
Per quanto concerne invece l’armonizzazione massima, i paesi dell’Unione possono non introdurre norme che siano più rigide rispetto a quelle stabilite nella direttiva.
Protezione dei singoli nel caso di errato recepimento delle direttive
In linea di principio, la direttiva entra in vigore solo dopo il recepimento. Tuttavia, la Corte ritiene che una direttiva non recepita possa produrre determinati effetti direttamente nel caso in cui:
Quando queste condizioni sono soddisfatte, i singoli possono far valere la direttiva contro qualsiasi paese dell’Unione in tribunale ma non possono presentare un reclamo contro un altro singolo per quanto concerne l’effetto diretto di una direttiva che non è stata recepita (consultare la sentenza del caso C-91/92 Paola Faccini Dori contro Recreb Srl).
In presenza di determinate condizioni, la Corte di giustizia consente inoltre ai singoli di ottenere un risarcimento per direttive dal recepimento scarso o tardivo (sentenza dei casi C-6/90 e C-9/90 Francovich e Bonifaci).
Contrastare i ritardi nel recepimento
Il recepimento tardivo delle direttive da parte dei paesi dell’Unione rimane un problema persistente, che impedisce a cittadini e aziende di sfruttare i vantaggi offerti dalle normative dell’Unione.
L’Unione si è prefissata l’obiettivo di ridurre il deficit di recepimento all’1 %. La tabella del recepimento delle direttive UE nel mercato unico, pubblicata dalla Commissione europea nel dicembre 2016, mostra che venti paesi non sono riusciti a raggiungere tale obiettivo e che soltanto un paese è riuscito a ottenere un deficit di conformità per la legislazione nazionale inferiore allo 0,5 % previsto dall’Atto per il mercato unico dell’aprile 2011.
Per ulteriori informazioni, si consulti:
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).
Ultimo aggiornamento: 28.03.2019