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Bilanci aziendali comparabili e chiari in tutta l’Unione europea

Bilanci aziendali comparabili e chiari in tutta l’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa si prefigge di:

  • garantire la chiarezza e la comparabilità dei bilanci diversi dai principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS);
  • limitare gli oneri amministrativi e prevedere norme di rendicontazione semplici e solide, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI);
  • migliorare la trasparenza dei pagamenti effettuati dalle industrie estrattive e forestali ai governi, nonché delle imposte societarie pagate da gruppi multinazionali molto grandi.
  • stabilire le norme per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità in seguito alle modifiche della direttiva (UE) 2022/2464, la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa si applica alle tipologie di società a responsabilità limitata nell’Unione europea (Unione).
  • La normativa definisce e differenzia tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese, sulla base:
    • dello stato patrimoniale,
    • dei ricavi netti,
    • del numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio.
  • Per ciascuna delle seguenti categorie di dimensione stabilisce tre limiti, due dei quali non devono essere superati:
    • microimprese: stato patrimoniale (350 000 euro), ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (700 000 euro), dipendenti (10);
    • piccole imprese: stato patrimoniale (4 milioni di euro), ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (8 milioni di euro), dipendenti (50);
    • medie imprese: stato patrimoniale (20 milioni di euro), ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (40 milioni di euro), dipendenti (250);
  • le grandi imprese superano almeno due dei tre criteri seguenti: stato patrimoniale (20 milioni di euro), ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (40 milioni di euro), dipendenti (250).
  • Un atto delegato, la direttiva (UE) 2023/2775, a cui gli Stati membri dell’Unione devono conformarsi entro il 24 dicembre 2024, adegua i criteri dimensionali come segue:
    • microimprese: stato patrimoniale (450 000 euro), ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (900 000 euro), dipendenti (10);
    • piccole imprese: stato patrimoniale (5 milioni di euro o fino a 7,5 milioni di euro a discrezione dello Stato membro), ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (10 milioni di euro o fino a 15 milioni di euro), dipendenti (50);
    • medie imprese: stato patrimoniale (25 milioni di euro), ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (50 milioni di euro), dipendenti (250);
    • le grandi imprese superano almeno due dei tre criteri seguenti: stato patrimoniale (25 milioni di euro), ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (50 milioni di euro), dipendenti (250).

Analogamente, la direttiva stabilisce norme simili per i gruppi di società (composti da società madri e figlie) di dimensioni diverse.

  • I bilanci d’esercizio devono:
    • contenere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa*;
    • fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio;
    • essere pubblicati da ciascuna società nel registro nazionale delle imprese pertinente.
  • La direttiva stabilisce dei principi generali di bilancio, quali il divieto di modificare i principi contabili e i criteri di valutazione da un esercizio all’altro.
  • Norme dettagliate riguardano la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché delle relazioni sulla gestione, delle informazioni non finanziarie, delle relazioni sul governo societario e di quelle consolidate.
  • Gli obblighi possono variare a seconda delle dimensioni della società e la direttiva accorda esenzioni o semplificazioni in molte aree alle microimprese e alle PMI. Spetta a ogni Stato membro decidere la portata di tali esenzioni e semplificazioni.
  • I bilanci di enti di interesse pubblico, medie e grandi imprese devono essere controllati da uno o più revisori legali.
  • Le grandi imprese attive nell’estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali, oppure quelle che utilizzano aree forestali primarie* devono pubblicare i dettagli dei pagamenti effettuati nei confronti di governi durante un esercizio, il cui totale è superiore a 100 000 euro.
  • A partire dal 22 giugno 2023, si applica il capitolo 10a della direttiva 2013/34/UE, concernente la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di gruppi multinazionali con un bilancio consolidato dell’esercizio di oltre 750 milioni di euro.
    • Le società madri di tali gruppi sono tenute a dichiarare in una relazione specifica pubblicata sul proprio sito web, i rispettivi ricavi, gli utili realizzati, l’imposta sul reddito delle società pagata e il numero di dipendenti per Stato membro e per paese terzo che non collabora con l’Unione su questioni fiscali o che non soddisfa tutti i requisiti ma si è impegnato ad attuare riforme.
    • I registri delle imprese forniscono inoltre accesso pubblico a tali relazioni.
    • I gruppi multinazionali di paesi terzi che conducono affari nell’Unione devono parimenti presentare relazioni.
  • Le norme sulla rendicontazione societaria di sostenibilità prevedono che le piccole, medie e grandi imprese (escluse le microimprese) quotate sui mercati regolamentati dell’Unione, così come le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi, includano nella loro relazione sulla gestione informazioni relative all’impatto dell’impresa in materia di sostenibilità (come i diritti ambientali, i diritti sociali, i diritti umani e i fattori di governance), insieme alle informazioni necessarie per comprendere come gli aspetti della sostenibilità influiscano sul suo sviluppo, sulle sue prestazioni e sulla sua posizione. L’applicazione di tali norme sarà introdotta gradualmente (si veda di seguito). Nei suoi allegati e nelle sue appendici, il regolamento delegato (UE) 2023/2772 stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda i principi di rendicontazione della sostenibilità dell’Unione che le imprese devono utilizzare per la realizzazione delle loro rendicontazione di sostenibilità, secondo il calendario stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2464.
  • La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 inserisce un articolo relativo all’accessibilità delle informazioni da pubblicare ai sensi della direttiva 2013/34/UE sul punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito dal regolamento (UE) 2023/2859 (si veda la sintesi). L’ESAP fornirà l’accesso a informazioni pubbliche di carattere finanziario e di sostenibilità sulle imprese e sui prodotti di investimento dell’Unione. A partire dal 10 gennaio 2028, quando renderanno pubbliche le loro varie relazioni e dichiarazioni (ad esempio le relazioni sulla gestione, i bilanci d’esercizio e consolidati e le relazioni di audit, di attestazione della conformità e di sostenibilità), le imprese dovranno presentare tali relazioni e dichiarazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta designato allo scopo di renderle accessibili sull’ESAP.

Abrogazione

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2013/34/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 20 luglio 2015.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/2464 doveva essere recepita entro il 6 luglio 2024. La sua applicazione avverrà in tre fasi:
    • esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE, si veda la sintesi);
    • esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese che attualmente non sono soggette alla direttiva 2014/95/UE;
    • esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non concorrenti e le imprese di assicurazione captive*.
  • La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 deve essere recepita entro il 10 gennaio 2026.

Tali norme si applicano anche alle imprese dell’Unione e di paesi terzi con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell’Unione in virtù dei riferimenti incrociati inclusi nella direttiva 2004/109/CE da parte della direttiva di modifica (UE) 2022/2464.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Nota integrativa. Informazioni complementari a quelle contenute nel bilancio di una società, fornite per chiarezza e che possono comprendere, ad esempio, le metodologie di rendicontazione usate per registrare e riportare le transazioni e i dettagli dei piani pensionistici.
Aree forestali primarie. Foreste di specie autoctone dove non vi è alcuna indicazione chiaramente visibile di attività umane e i processi ecologici non sono disturbati in maniera significativa.
Impresa di assicurazione captive. Un’impresa di assicurazione, detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione o da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire una copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese alle quali essa appartiene o di un’impresa o delle imprese del gruppo di cui è membro.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Le successive modifiche alla direttiva 2013/34/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2023/2772, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L 2023/2772 del 22.12.2023).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L 2023/2859 del 20.12.2023).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 19.09.2024

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