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Document 32014L0059

Affrontare i problemi degli istituti finanziari in dissesto

Affrontare i problemi degli istituti finanziari in dissesto

SINTESI DI:

Direttiva 2014/59/UE sulle norme di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2014/59/UE stabilisce nuove norme per affrontare i problemi degli istituti finanziari in dissesto poiché molti Stati membri dell’Unione europea (Unione) hanno dovuto iniettare denaro pubblico nei rispettivi sistemi bancari per salvare le banche in occasione della crisi finanziaria del 2008.
  • La direttiva mira inoltre a evitare i salvataggi, che prevedono l’utilizzo del denaro dei contribuenti nell’eventualità futura di fallimento delle banche.
  • Istituisce norme comuni dell’Unione per il risanamento e la risoluzione delle banche in dissesto.

PUNTI CHIAVE

Banche in difficoltà: prevenzione

  • Ciascuna banca è tenuta a preparare un piano di risanamento e a presentarlo alle autorità nazionali preposte alla risoluzione.
  • Queste ultime devono inoltre definire un piano di risoluzione nel caso in cui il risanamento non si riveli efficace e sia necessaria la ristrutturazione (liquidazione).
  • Entrambi i piani stabiliscono ciò che è necessario intraprendere qualora la banca incontri difficoltà che portino al suo fallimento.

Banche in una situazione finanziaria difficile: intervento precoce

Quando una banca si trova in una situazione finanziaria difficile, le autorità nazionali competenti hanno il potere di intervenire, ad esempio nominando un amministratore temporaneo della banca.

Banche in dissesto: ristrutturazione (risoluzione)

  • Se il declino della banca continua, le autorità nazionali preposte alla risoluzione dispongono di una varietà di poteri per ridurre al minimo il costo di tale dissesto per i contribuenti, che comprende richiedere al settore privato di sostenere i costi per primo.
  • Tale meccanismo detto bail-in, che segna un cambiamento di rotta rispetto allo strumento pubblico del salvataggio doveva entrare in vigore a gennaio 2016. Gli Stati membri potevano decidere di integrare lo strumento di bail-in all’interno dei propri sistemi giuridici prima di tale data.
  • In caso di fallimento di una banca, gli azionisti sono i primi a coprire i costi di ristrutturazione. Successivamente, sono invitati a contribuire i creditori, mentre i depositanti non garantiti (che detengono depositi superiori a 100 000 €) sono coinvolti per ultimi. La direttiva di modifica (UE) 2017/2399 ha armonizzato le norme relative alla gerarchia dei creditori bancari attraverso la creazione di una nuova classe di debito senior non privilegiato che si colloca in posizione di insolvenza al di sopra degli strumenti di capitale proprio e delle passività subordinate, ma al di sotto delle altre passività senior. Questa nuova classificazione statutaria per il debito senior non privilegiato intende migliorare l’applicazione dello strumento del bail-in rispetto agli strumenti di debito ammissibili al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Inoltre, contribuirà all’attuazione nell’Unione della norma relativa alla capacità totale di assorbimento delle perdite per gli istituti finanziari di importanza sistemica globale.
  • Gli azionisti e i creditori devono contribuire alle perdite dell’istituto in dissesto, coprendo almeno l’8 % delle passività totali (debiti o obbligazioni) della banca sotto ristrutturazione. Qualora vi siano ancora perdite da coprire può intervenire il fondo di risoluzione (si veda di seguito). Altri poteri detenuti dalle autorità nazionali comprendono la possibilità di vendere l’istituto in ristrutturazione o fonderlo con un altro.
  • Al fine di attuare la norma relativa alla capacità totale di assorbimento delle perdite elaborata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015, la direttiva di modifica (UE) 2019/879 ha introdotto nuove norme relative alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 allinea le norme della direttiva e diverse altre direttive correlate, con i requisiti sul rischio delle TIC per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario, regolamento (UE) 2022/2554 (si veda la sintesi).

Fondi di risoluzione nazionali per fornire sostegno finanziario ai piani di ristrutturazione delle banche

Ciascun paese dell’Unione deve istituire un fondo di risoluzione nazionale finanziato in anticipo dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento presenti nel suo territorio. Tale fondo deve essere utilizzato per finanziare la ristrutturazione di una banca in dissesto.

Punto di accesso unico europeo

La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 inserisce un articolo nella direttiva 2014/59/UE che impone agli Stati membri, a partire dal , di garantire che, quando rendono pubblica qualsiasi informazione regolamentata, l’ente interessato presenti tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta. Devono inoltre informare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati al fine di renderli accessibili sul punto di accesso unico europeo, istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.

Impostazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno su base consolidata

La direttiva di modifica (UE) 2024/1174 introduce norme che consentono alle autorità di risoluzione di stabilire il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno su base consolidata, a determinate condizioni. Ciò consente di attenuare la possibilità di un impatto sproporzionato e negativo per talune strutture del gruppo bancario, in particolare per quelle che operano nell’ambito di una società madre e di talune strutture della società di gestione, uno scenario individuato dalla Commissione europea. Qualora l’autorità di risoluzione consenta a un gruppo bancario di applicare tale trattamento consolidato, le società figlie intermedie non saranno obbligate a rimborsare le proprie singole partecipazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno.

Atti di esecuzione e atti delegati

Tra il 2015 e il 2024, la Commissione europea ha adottato una serie di atti di esecuzione e delegati relativi alla direttiva 2014/59/UE. Tra questi figurano:

  • il regolamento delegato (UE) 2015/63 su:
    • calcolo e adeguamento al profilo di rischio degli istituti e contributi che le banche devono pagare ai fondi di risoluzione;
    • informazioni che le banche devono fornire in modo tale che possano essere calcolati i rispettivi contributi ai fondi di risoluzione;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/778 su:
    • circostanze e modalità secondo le quali il rimborso dei contributi di un istituto a un fondo di risoluzione può essere parzialmente o integralmente rinviato;
    • criteri utilizzati per determinare quali delle attività, dei servizi e delle operazioni dell’istituto sono essenziali per l’economia;
    • criteri utilizzati per determinare le linee di business principali e i servizi associati;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/860 che specifica ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l’esclusione dall’applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 sulla forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2016/962 relativo ai formati, ai modelli e alle definizioni uniformi che le autorità competenti devono utilizzare per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità preposte risoluzione delle crisi all’Autorità bancaria europea;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/1075 relativo, inter alia, a norme per il contenuto di piani di risanamento, piani di risoluzione e piani di risoluzione di gruppo;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/1400 relativo agli elementi minimi di un piano di riorganizzazione aziendale e ai contenuti minimi delle relazioni sulla sua attuazione;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/1401 relativo alle norme sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/1450 relativo ai criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/1712 relativo alle norme concernenti le informazioni sui contratti finanziari;
  • il regolamento delegato (UE) 2017/867 sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni;
  • il regolamento delegato (UE) 2018/344 sulle norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell’ambito di una risoluzione;
  • il regolamento delegato (UE) 2018/345 sulle norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità; e
  • il regolamento delegato (UE) 2019/348 sulle norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 sulle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili all’Autorità bancaria europea;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1118 sulle norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui alla direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1340 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1527 sulle norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione;
  • il regolamento delegato (UE) 2023/662 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1618 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
  • il regolamento delegato (UE) 2024/895 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo delle passività ammissibili e il regime transitorio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2014/59/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il e le relative norme si applicano dal .
  • La direttiva di modifica (UE) 2017/2399 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il e tali norme si applicano a partire da tale data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/879 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il . Le sue norme si applicano negli Stati membri a partire da tale data, a eccezione della norma sulla divulgazione pubblica del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, che è in vigore dal , con possibili date di applicazione successive in determinate circostanze.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il e tali norme si applicano a partire da tale data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2023/2864 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il e si applicherà a partire da quel giorno.
  • La direttiva di modifica (UE) 2024/1174 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il ed è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del , pag. 190).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/59/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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