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Document 32008D0604
2008/604/EC: Commission Decision of 22 July 2008 on the appointment of members of the Group of Experts on Trafficking in Human Beings
2008/604/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2008 , relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani
2008/604/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2008 , relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani
OJ L 194, 23.7.2008, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2011; abrog. impl. da 32011D0502
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2008
relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani
(2008/604/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2007/675/CE della Commissione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il gruppo consta di 21 membri. |
(2) |
I membri del gruppo sono nominati da specialisti con competenza e esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di sfruttamento della manodopera. |
(3) |
I membri del gruppo provenienti dalle amministrazioni degli Stati membri (massimo 11) sono nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. |
(4) |
I membri del gruppo provenienti dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo (massimo 5), dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (massimo 4), oppure con esperienza di attività di ricerca accademica (massimo 2) sono nominati dalla Commissione fra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi. |
(5) |
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature ai fini della compilazione di un elenco di candidati per la costituzione del gruppo d’esperti (2) il 19 gennaio 2008. |
(6) |
La Commissione ha selezionato le domande ricevute in base ai criteri elencati nell'invito a presentare candidature, in particolare al punto 2. |
(7) |
È opportuno includere nel gruppo di esperti quattro membri in più fra i rappresentanti delle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo per compensare lo scarso numero di candidature presentate dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo, onde assicurare una rappresentanza tematica e geografica equilibrata e raggiungere il numero complessivo di 21 membri inizialmente previsto. |
(8) |
Un membro del gruppo è stato nominato da Europol, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/675/CE è così modificata:
L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) |
dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo con comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (massimo 9 membri)». |
Articolo 2
La Commissione nomina i seguenti membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani:
1) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della decisione 2007/675/CE della Commissione:
|
2) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della decisione 2007/675/CE della Commissione, modificata dalla presente decisione:
|
3) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) della decisione 2007/675/CE della Commissione:
|
Articolo 3
La Commissione prende atto della nomina di Steve HARVEY di Europol a membro del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) e paragrafo 3 della decisione 2007/675/CE della Commissione.
Articolo 4
I membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo personale per un periodo di tre anni rinnovabile.
Articolo 5
Al termine della procedura di selezione, i candidati ritenuti idonei a fare parte del gruppo di esperti, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva.
Articolo 6
I nomi dei membri nominati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29.
(2) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 27.