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Document 32004D0324

2004/324/CE: Decisione n. 192, del 29 ottobre 2003, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 104, 8.4.2004, p. 114–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/324/oj

32003D0192(01)

2004/324/CE: Decisione n. 192, del 29 ottobre 2003, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0114 - 0122


Decisione n. 192

del 29 ottobre 2003

relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/324/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1) ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa inerente al regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi regolamenti,

visto l'articolo 81, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai sensi del quale essa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri, modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni, soprattutto adeguando agli scambi telematici il flusso di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione del trattamento dell'informazione in ciascun Stato membro. Questa modernizzazione ha soprattutto lo scopo di accelerare la concessione delle prestazioni,

visto l'articolo 117 del regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71(2), ai sensi del quale essa è incaricata, in base agli studi e proposte della commissione tecnica per il trattamento dell'informazione, di adattare alle nuove tecniche di trattamento dell'informazione i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti, nonché le operazioni e le procedure di trasmissione dei dati previsti per l'applicazione del regolamento e relative modalità di applicazione,

visto l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, ai sensi del quale essa fissa le modalità di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e ai sensi del quale i documenti citati possono essere trasmessi tra le istituzioni, sia mediante attestati cartacei sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati attraverso servizi telematici,

considerando quanto segue:

(1) Occorre precisare le condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 574/72 e stabilire modelli di attestati per l'applicazione di questo articolo.

(2) È necessario a tal fine promuovere e facilitare lo scambio di informazioni sulle carriere assicurative dei lavoratori che si sono spostati nell'Unione europea prima dell'età minima di apertura dei diritti a pensione degli Stati interessati, o qualsiasi procedura che consenta di informare i lavoratori abbastanza presto sui loro diritti e di accelerare l'ulteriore liquidazione di detti diritti.

(3) La decisione n. 118 del 20 aprile 1983 deve formare oggetto di talune modifiche e di un'attualizzazione,

DECIDE:

Le istituzioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 procedono alla ricostituzione della carriera assicurativa dei lavoratori soggetti alla legislazione di due o più Stati membri, secondo le seguenti disposizioni:

1. Le istituzioni in causa procedono alla ricostituzione della carriera del lavoratore, al massimo a partire dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età minima del pensionamento,

a) sia in seguito a una richiesta del lavoratore indirizzata ad una di queste istituzioni;

b) sia su iniziativa di una qualsiasi istituzione in causa.

2. Tutte le istituzioni mettono a disposizione delle istituzioni che devono procedere alle ricostituzioni di carriere l'insieme delle informazioni (dati di immatricolazione e periodi compiuti) relative alle carriere dei lavoratori assicurati presso altri Stati dell'Unione.

In funzione delle sue possibilità tecnologiche, detta istituzione mette queste informazioni a disposizione per via telematica (cfr. punto 2.1), mediante consultazione on line (cfr. punto 2.2), o con qualsiasi altro mezzo o procedura. In caso contrario deve ricorrere alla procedura cartacea descritta al punto 2.3.

Le scelte in materia di programmazione degli scambi di dati e di mezzi tecnici utilizzati sono determinati dagli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche dei loro sistemi pensionistici, e possono formare oggetto di accordi tra le autorità competenti degli Stati membri o tra le loro istituzioni.

2.1. Nel caso della trasmissione per via telematica, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera assicurativa del lavoratore, si rivolgerà, attraverso l'organismo designato del proprio Stato e gli organismi designati degli Stati interessati, all'istituzione competente in loco. Le domande e le risposte devono essere formattate conformemente agli attestati E 503 ed E 505. Per questi scambi le istituzioni interessate rispettano le regole di architettura comune, soprattutto in materia di sicurezza e di invio delle norme e le modalità di funzionamento della parte comune dei servizi telematici fissati dalla commissione amministrativa in applicazione degli articoli 117 bis e 117 ter del regolamento (CEE) n. 574/72.

2.2. In caso di consultazione on line, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera del lavoratore utilizza la ricostituzione della carriera dell'altra istituzione conformemente alla struttura dell'attestato E 505.

2.3. In caso di utilizzo per difetto della procedura cartacea, l'istituzione che procede alla ricostituzione della carriera del lavoratore invia un attestato E 503 alle istituzioni di tutti gli altri paesi d'impiego di cui è a conoscenza. In risposta ciascuna istituzione interessata invia un attestato E 505 che procede alla ricostituzione della carriera assicurativa della persona compiuta sotto la legislazione che essa applica. La procedura cartacea non necessita di intervento degli organismi designati.

Le autorità di due o più Stati membri possono convenire, previo parere della commissione amministrativa, di utilizzare gli attestati diversi dall'E 503 ed E 505 o di fissare modalità diverse di applicazione di questa procedura.

2.4. Per "organismo designato" ai sensi della presente decisione s'intende:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.5. Alla presente decisione sono allegati i modelli degli attestati E 503 ed E 505, da utilizzare in caso di ricorso alla procedura cartacea.

3. Se la legislazione di uno Stato membro prevede condizioni di età per l'ammissione alla pensione di reversibilità, le istituzioni in causa procederanno in modo analogo alla ricostruzione della carriera di un lavoratore deceduto, al massimo a partire dalla data che precede di un anno quella in cui uno dei superstiti raggiungerà l'età minima di ammissione alla pensione di reversibilità.

4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 118 del 20 aprile 1983, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2004.

Il Presidente della Commissione amministrativa

Giuseppe Miccio

(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(2) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

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