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Document 31992R1998

Regolamento (CEE) n. 1998/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

OJ L 199, 18.7.1992, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 116 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 116 - 118

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1992; abrog. impl. da 392R2548

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1998/oj

31992R1998

Regolamento (CEE) n. 1998/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 18/07/1992 pag. 0022 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0116


REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/92 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1992 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (2) reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento (3), sono state adotte modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime di aiuti, per il calcolo di questi ultimi è opportuno applicare:

- per le monete che si mantengono tra loro all'interno di un divario istantaneo massimo in contanti pari a 2,25 %, un tasso di conversione basato sul tasso centrale di tali monete, previa applicazione del fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (5);

- per le monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, nel corso di un periodo determinato, previa applicazione del fattore di cui al primo trattino;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (3) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

(ECU/t)

Prodotto (codice NC) Importo dell'aiuto Isole Canarie Riso lavorato (1006 30) 274,00

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