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Document 62019TN0827

Causa T-827/19: Ricorso proposto il 2 dicembre 2019 – Gaspar/Commissione

GU C 61 del 24.2.2020, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/48


Ricorso proposto il 2 dicembre 2019 – Gaspar/Commissione

(Causa T-827/19)

(2020/C 61/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Norbert Gaspar (Mensdorf, Lussemburgo) (rappresentante: R. Wardyn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 23 maggio 2018, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, delle [general implementing provisions for the transfer of pension rights] («GIP») («disposizioni generali di esecuzione riguardanti il trasferimento di diritti pensionistici»);

gli anni oggetto di abbuono dovrebbero essere calcolati in base all’importo effettivamente trasferito diminuito della rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e la data di trasferimento effettivo;

il PMO ha erroneamente calcolato i diritti pensionistici trasferibili in base al solo importo stabilito dall’amministrazione nazionale nella decisione provvisoria, mentre l’importo effettivamente trasferito comprendeva non solo la rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sull’ingiustificato arricchimento dell’Unione:

il calcolo degli anni oggetto di abbuono in base a un importo provvisorio soggetto a ricalcolo e che non comprendeva la sola rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo ha determinato un ingiustificato arricchimento dell’Unione.


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