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Document 62009TN0074

Causa T-74/09: Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Francia/Commissione

GU C 102 del 1.5.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/26


Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Francia/Commissione

(Causa T-74/09)

2009/C 102/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Cabouat, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica francese in favore di organizzazioni di produttori ortofrutticoli relative agli esercizi finanziari 2005 e 2006;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte in cui esclude, per gli esercizi 2005 e 2006, alcune spese effettuate dalla Repubblica francese.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi:

all’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 11, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2200/96 (1), poiché, contrariamente a quanto concluso dalla Commissione, il governo francese risponderebbe ai requisiti fissati da tale disposizione, dato che ciascun produttore dispone dei mezzi necessari e che, conformemente all’obiettivo di efficienza economica perseguito dal suddetto regolamento, la detenzione da parte di ciascun produttore dei mezzi necessari può, in talune circostanze, essere più adeguata rispetto al ricorso ad un centro unico di raccolta, stoccaggio e confezionamento messo a disposizione dall’organizzazione dei produttori;

alla scorretta interpretazione e applicazione dell’art. 11, n. 1, lett. c), punto 3, del regolamento n. 2200/96, poiché la Commissione ha errato nel ritenere che il governo francese non avrebbe rispettato le condizioni previste da tale disposizione, ai sensi della quale gli statuti delle organizzazioni di produttori devono obbligare i produttori associati a vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori, mentre la normativa francese prevede un ruolo attivo dell’organizzazione di produttori nella commercializzazione dei prodotti e nella fissazione dei prezzi di vendita.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).


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