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Document 52004IE1656

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche

GU C 157 del 28.6.2005, p. 155–166 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/155


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche

(2005/C 157/29)

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 gennaio 2004, ha deciso, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema La coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 settembre 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore VOSS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 16 dicembre 2004, nel corso della 413a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere, con 47 voti favorevoli, 13 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Il CESE ritiene necessario elaborare e adottare delle norme che in un quadro di sostenibilità, certezza del diritto e attuabilità disciplinino la coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche in maniera compatibile con la tutela della natura e valgano per il settore alimentare in generale, per la produzione agricola, ittica e forestale in particolare, ivi comprese le colture a fini farmaceutici e non alimentari e per la ricerca.

1.2

Dal momento che la Commissione europea, da un lato, intende lasciare alle legislazioni nazionali il compito di regolamentare importanti aspetti della coesistenza e, dall'altro, vuole definire la questione — di importanza centrale per la configurazione futura di tale coesistenza — di come affrontare la presenza accidentale, o tecnicamente inevitabile, di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle sementi non GM nel quadro della procedura di comitato prevista dalla direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, e delle direttive in materia di commercializzazione di sementi, il Comitato non è consultato su tali aspetti. Vi è quindi motivo di partecipare al dibattito in corso con un parere d'iniziativa, per analizzare in particolare gli aspetti economici e sociali e prendere una posizione al riguardo di fronte al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento.

1.3

Il presente parere di iniziativa si propone, da un lato, di chiarire i principali aspetti della coesistenza in termini di contenuto e, dall'altro, di presentare le proposte del Comitato circa gli aspetti che vanno regolamentati a livello europeo e quelli da disciplinare a livello nazionale e circa le prescrizioni e indicazioni pratiche che devono essere destinate agli operatori economici coinvolti, in particolare nel settore agricolo.

1.4

È estremamente urgente definire gli aspetti pratici della coesistenza perché lo scorso maggio la Commissione ha posto termine alla moratoria in vigore dal 1998 sull'immissione in circolazione degli OGM come prodotti alimentari e si propone di pronunciarsi fra breve sulla coltivazione di OGM (1).

2.   Osservazioni preliminari e definizioni

2.1

Di fronte all'autorizzazione ad immettere sul mercato gli OGM

per le colture vegetali e microbiologiche e per l'allevamento,

a scopo di ricerca,

per l'alimentazione umana ed animale,

come materie prime da utilizzare in altri settori, quali le colture a fini farmaceutici,

per influenzare l'ambiente naturale (eliminando, ad esempio, eventuali sostanze tossiche) e

come ausilio all'agricoltura e alla silvicoltura (antiparassitari e diserbanti),

si rende necessaria l'elaborazione di disposizioni pratiche per regolamentare l'applicazione di tali autorizzazioni e il trattamento da riservare ai derivati di tali prodotti presenti negli alimenti e nei mangimi, nonché in natura.

2.2

A livello europeo esiste già una regolamentazione in materia di:

valutazione e gestione dei rischi (2),

autorizzazione,

etichettatura di alimenti e mangimi (3),

tracciabilità (4) e

trasporti transfrontalieri al di fuori dell'UE (in applicazione del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza) (5).

2.3

Manca invece una regolamentazione europea in materia di:

etichettatura di sementi e di materiale riproduttivo, tema su cui la Commissione sta attualmente preparando una proposta (6) e

modalità pratiche da adottare di fronte alle conseguenze economiche, sociali e culturali di un utilizzo degli OGM (7): di questo tema si occupano attualmente i governi e i parlamenti degli Stati membri, nel quadro dell'applicazione della direttiva 2001/18/CE e con la messa a punto delle rispettive legislazioni nazionali per quanto riguarda in particolare le colture e la responsabilità civile.

2.4

La normativa comunitaria già in vigore stabilisce che gli OGM debbano essere oggetto di un esame e di una valutazione specifica dei rischi ad essi correlati, di una gestione del rischio, di un'etichettatura sistematica e di tracciabilità costante. Essa parte dal principio che dev'essere possibile rinunciare all'utilizzo attivo e passivo di OGM e vieta tassativamente l'impiego di tali organismi nell'agricoltura e nella produzione alimentare biologiche (fatta eccezione per alcuni prodotti veterinari). Prevede inoltre la possibilità, previa verifica caso per caso, di subordinare a precise condizioni o di vietare categoricamente il rilascio di OGM in determinate zone.

2.5

Gli OGM sono organismi viventi in grado di moltiplicarsi e diffondersi in natura. I sistemi biologici nei quali essi vengono introdotti quali elementi costitutivi e dai quali non possono essere poi agevolmente rimossi, non possono essere sigillati ermeticamente, né controllati e gestiti com'è invece possibile negli impianti chiusi, utilizzati a scopi scientifici, industriali o artigianali. La biosfera è fondamentalmente un sistema aperto, interconnesso a livello mondiale, che obbedisce a leggi e a comportamenti finora noti solo in parte e, di conseguenza, solo in parte gestibili.

2.6

Non a caso dunque il legislatore europeo ha adottato per gli OGM un approccio basato sul principio di precauzione e su una valutazione e una regolamentazione appropriate per ciascun caso specifico. Ha inoltre assegnato importanza primaria alla trasparenza e alla libertà di scelta nell'utilizzo di OGM.

2.7

Ciò avviene nel momento in cui la maggioranza dei cittadini europei ha un atteggiamento critico, se non apertamente contrario, nei confronti del ricorso agli OGM in agricoltura e silvicoltura, nonché negli alimenti e nei mangimi.

2.8

La coesistenza di forme di gestione e di sfruttamento del suolo con o senza OGM riguarda pertanto:

l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, ivi compresa l'amministrazione fondiaria,

l'intero settore alimentare (lavorazione, commercio, ristorazione),

l'assetto territoriale e lo sviluppo economico a livello regionale e comunale,

la protezione dei consumatori,

la tutela ambientale

in un quadro spaziale e temporale di volta in volta diverso.

2.9

In alcuni pareri non vincolanti, la Commissione ha finora ridotto la coesistenza agli aspetti puramente economici della vicinanza tra forme diverse di agricoltura ed ha pertanto proposto di lasciare in sostanza ai singoli Stati membri il compito di disciplinare tali aspetti. È una posizione che suscita tuttavia perplessità in sede di Consiglio dei ministri, nonché critiche da parte del Parlamento europeo (8).

3.   Aspetti essenziali della coesistenza (classificazione)

3.1   Stato delle conoscenze

3.1.1

Per poter regolamentare la coesistenza sono indispensabili sia una base scientifica adeguata per effettuare valutazioni riguardanti l'ibridazione e la diffusione nello spazio e nel tempo degli OGM di specie vegetali diverse (come pure, eventualmente, la diffusione dei microrganismi e delle specie animali), sia conoscenze e valutazioni affidabili e pratiche delle possibili modalità di diffusione degli OGM in fase di produzione, immagazzinamento, trasporto e lavorazione.

3.1.2

In proposito la Commissione ha raccolto un certo numero di pareri, anche tecnici (9), che però non consentono ancora di tracciare un quadro coerente, e ha commissionato ulteriori studi. I ricercatori intervenuti nel novembre 2003 al primo simposio sulla coesistenza (10) hanno segnalato un elevato bisogno di ricerca ed hanno dichiarato di essere solo parzialmente in grado di formulare delle conclusioni definitive sulle possibilità di coesistenza. Un parere elaborato dal comitato scientifico dell'UE nel 2001 (11) evidenziava le forti incertezze esistenti e non presentava una posizione chiara riguardo ai valori limite proposti dalla Commissione per i prodotti alimentari, i mangimi e le sementi.

3.1.3

L'attuale stato delle conoscenze circa la tendenza all'ibridazione, la diffusione e la persistenza delle piante geneticamente modificate non consente di fare previsioni affidabili sulle possibilità di coesistenza.

3.1.4

Ciò vale in particolare per quanto riguarda le previsioni a lungo termine, i differenti ecosistemi e le differenti condizioni di coltivazione.

3.1.5

Le possibilità di coesistenza con determinati OGM vanno valutate individualmente per ciascuna specie vegetale, tenendo conto delle condizioni regionali e dei differenti sistemi di produzione. Nel farlo occorre valutare anche i cambiamenti intervenuti nei metodi di coltivazione, come ad esempio l'impiego di erbicidi totali, reso possibile da una specifica resistenza.

3.1.6

Le previsioni e i controlli sono particolarmente difficili nel caso di specie vegetali che hanno uno scambio genetico con piante selvatiche affini presenti in natura. La colza, che ha in Europa il suo luogo di origine genetico, può incrociarsi direttamente o indirettamente con numerose altre piante, coltivate e selvatiche: cavolo, rapa, senape (rucola), ravanello selvatico, rucola selvatica, erucastro francese, senapino, brassica cretese e senape canuta. Lo stesso vale per la barbabietola.

3.2   Gestione del rischio, monitoraggio e registrazione delle colture

3.2.1

L'identificazione e l'etichettatura degli OGM sono condizioni imprescindibili per effettuare la registrazione delle colture e il monitoraggio degli OGM ai sensi della direttiva 2001/18/CE, nonché per ritirare dal commercio determinati OGM qualora ciò sia reso necessario da nuove scoperte scientifiche o dalla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione. L'etichettatura degli OGM in grado di riprodursi è in questo caso di importanza fondamentale per un'efficace gestione del rischio, specie nell'eventualità di dover adottare misure d'emergenza. Non ci si può pertanto limitare a considerare se ciò porterà o meno a un superamento delle soglie minime di etichettatura previste per gli OGM presenti negli alimenti e nei mangimi, tanto più che una soppressione dell'autorizzazione comporta automaticamente la soppressione delle soglie previste ai fini dell'informazione del consumatore.

3.2.2

La valutazione dei rischi derivanti dagli OGM dev'essere effettuata a norma della direttiva 2001/18 e delle disposizioni analoghe di altre direttive e regolamenti comunitari e costituisce il presupposto della loro autorizzazione. Tuttavia l'effettiva possibilità di applicare, come previsto dalla direttiva, misure efficaci per limitare la coltivazione e circoscrivere e osservare le relative conseguenze, nonché per revocare eventualmente un'autorizzazione dipende in modo decisivo dalle modalità pratiche di coltivazione. Pertanto la questione della coesistenza non può essere circoscritta ai soli aspetti economici della coltivazione, ma costituisce invece parte integrante della gestione del rischio e della prevenzione previste dalla legge.

3.3   Tracciabilità e controllo della catena alimentare umana e animale attraverso la raccolta di campioni, l'effettuazione di prove e la documentazione

3.3.1

Le disposizioni in materia di identificazione ed etichettatura degli OGM all'interno della catena alimentare sono contenute nella direttiva sull'etichettatura e la tracciabilità degli OGM (che è stata inserita tra i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (12)). Tali disposizioni non si limitano a prescrivere la notifica della presenza di OGM nei prodotti finiti, in quanto ora tale menzione è obbligatoria anche sull'etichetta dei prodotti finiti in cui le tracce di OGM non sono più rilevabili.

3.3.2

Le informazioni necessarie per identificare un OGM saranno raccolte in un registro unico e pubblicate (13).

3.3.3

Il Centro comune di ricerca dell'UE è attualmente impegnato a normalizzare e a testare le procedure di campionamento e di sperimentazione necessarie a tal fine.

3.3.4

Le attuali tecniche di analisi consentono di identificare lo specifico DNA o una specifica proteina di un OGM sulla base di percentuali variabili tra lo 0,001 e lo 0,05 del campione. Attualmente un esame non specifico, di tipo qualitativo, della presenza di OGM costa da 100 a 150 euro, mentre il prezzo per gli esami specifici e di tipo quantitativo va da 250 a 500 euro.

3.3.5

A tutt'oggi nella Comunità emergono considerevoli differenze per quanto riguarda l'affidabilità e la disponibilità delle procedure di rilevazione e delle capacità tecniche per la loro esecuzione. Tali procedure e capacità sono disponibili in quantità adeguata solo in pochi Stati membri e mancano del tutto in altri.

3.3.6

Le analisi, soprattutto quelle specifiche e quantitative, volte a verificare la presenza di OGM comportano tuttora considerevoli difficoltà, specialmente se il produttore non fornisce una procedura di rilevazione o materiali di riferimento adeguati. Ciò vale in particolare per gli OGM non autorizzati nell'UE, ma di cui non si può escludere la presenza nelle sementi o nelle materie prime importate.

3.4   Le buone prassi nel settore agricolo

3.4.1

Occorre rispettare le buone prassi professionali lungo l'intero ciclo di produzione di generi alimentari:

nella ricerca e nello sviluppo, ma in particolare anche nel rilascio di OGM per usi scientifici (parte B della direttiva 2001/18),

nello sviluppo delle sementi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del materiale genetico di base e i vari stadi delle sementi di base,

nella coltivazione e nella moltiplicazione finalizzate al mantenimento,

nelle operazioni di moltiplicazione, preparazione, trattamento e imballaggio delle sementi,

nelle operazioni di coltivazione, trattamento, raccolta e trasporto dei prodotti vegetali,

nella scelta e nella preparazione delle sementi per la riproduzione,

nelle operazioni di acquisto, preparazione, stoccaggio e trasporto delle materie prime e dei prodotti agricoli,

nelle successive fasi di lavorazione dei prodotti alimentari e dei foraggi,

nelle operazioni di condizionamento, distribuzione ed etichettatura dei prodotti finiti.

3.4.2

Le buone prassi sono già in grande misura regolamentate nella maggior parte dei settori. Ai fini dell'attuazione pratica delle disposizioni di legge sulla gestione dei rischi e sulla tracciabilità ed etichettatura degli OGM è indispensabile integrare le buone prassi professionali con disposizioni specifiche sul trattamento degli OGM. In tale contesto occorre intervenire soprattutto nei settori della produzione di sementi e di prodotti agricoli, come pure dell'acquisto, dello stoccaggio e del trasporto dei prodotti agricoli.

3.4.3

Tanto i risultati quanto i presupposti delle buone prassi professionali dipendono in misura considerevole dalla riuscita della loro applicazione nelle fasi precedenti della produzione.

3.4.4

Per evitare ibridazioni indesiderate e altre forme di diffusione degli OGM nei terreni coltivati e in natura, nonché il rischio di commistione tra raccolti OGM e non OGM (tenuto conto della cultura locale e delle specificità regionali) occorre adottare determinate misure. Nei propri orientamenti in materia di coesistenza (14) la Commissione ha fornito un elenco indicativo di misure, invitando gli Stati membri ad adottare i provvedimenti del caso. Queste misure riguardano sia gli agricoltori che ricorrono agli OGM che quelli contrari al loro utilizzo. Interessano anche le imprese agricole che forniscono servizi per conto terzi e quelle commerciali, comprese quelle che si occupano dello stoccaggio e del trasporto, nonché le autorità competenti in materia di pratiche agricole e le istituzioni attive nella tutela del paesaggio e dell'ambiente.

3.5   Caratteristiche, controllo ed etichettatura delle sementi

3.5.1

Le sementi costituiscono il punto di inizio della catena di produzione: esse si moltiplicano per un fattore che varia da 40 a 1 000 secondo la specie e possono mantenersi a lungo nel terreno. Gli OGM presenti nelle sementi fecondano per impollinazione incrociata le piante delle coltivazioni contigue e gli eventuali esemplari selvatici presenti nelle vicinanze. Nel corso di tale processo i semi e il polline possono essere trasportati a grande distanza. I ricercatori concordano nel ritenere che, date le suddette dimensioni spaziali e temporali, la presenza di OGM nelle sementi svolga un ruolo essenziale nel quadro della coesistenza.

3.5.2

Per determinati gruppi di prodotti la direttiva 2001/18/CE prevede la possibilità di fissare una soglia minima sotto la quale — a determinate condizioni — non vi è obbligo di indicare sull'etichetta la presenza di OGM. Per quanto riguarda gli alimenti e i mangimi, il regolamento specifico che li concerne (15) e quello sulla tracciabilità (16) fissano una soglia dello 0,9 %.

3.5.3

Nel quadro delle direttive sulle piante e le sementi, la Commissione aveva proposto di fissare tale soglia a un valore compreso tra lo 0,3 e lo 0,7 %. Per ragioni di carattere giuridico, però, nell'ottobre 2003 ha ritirato la proposta e ne ha preparata una nuova, che precisava valori limite, pari allo 0,3 %, solo per i semi di colza e di mais. Tuttavia, nel settembre 2004 la Commissione ha ritirato anche questa proposta. Sono previste adesso ulteriori valutazioni di impatto, che serviranno a trovare una base scientifica più solida per la decisione a venire e, specialmente, per stimare meglio le implicazioni economiche. È certo che i requisiti di purezza che saranno stabiliti per le sementi non OGM hanno ripercussioni di ampia portata sulla possibilità di coesistenza tra determinate specie vegetali e determinate modalità di produzione, nonché sui relativi costi.

3.5.4

I governi degli Stati membri e le organizzazioni e le imprese direttamente interessate hanno posizioni diverse riguardo alla questione di stabilire se e a quale livello fissare una soglia minima per la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM nelle sementi.

3.5.5

A differenza dell'etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale, l'etichettatura delle sementi non è intesa a garantire la libertà di scelta dei consumatori finali, bensì a fornire, nel rispetto delle normative, informazioni essenziali per coloro che immettono OGM nell'ambiente, e per le autorità responsabili dell'applicazione della direttiva sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. La mancanza di informazioni sulla presenza di OGM in determinate sementi renderebbe praticamente impossibile osservare le norme in materia di registrazione, di monitoraggio (post-market monitoring) e, nel caso di un divieto introdotto successivamente, ritiro.

3.5.6

Per esempio, se un determinato OGM dovesse rivelarsi in un secondo tempo un allergene, oppure se il trasferimento delle sue qualità alle piante selvatiche della stessa specie producesse dei vantaggi concorrenziali e quindi un'alterazione indesiderata dell'equilibrio ecologico, allora occorrerebbe vietarlo e ritirarlo dalla circolazione. In tale prospettiva valori limite come quelli proposti dalla Commissione risulterebbero del tutto inaccettabili. Se dovesse infatti risultare che tutte le sementi della specie in questione sono contaminate da questo OGM in una misura che va fino allo 0,5 %, le misure di recupero e di emergenza dovrebbero estendersi all'intera produzione delle sementi interessate.

3.5.7

L'esperienza pratica di un'azione di richiamo dei prodotti effettuata negli Stati Uniti illustra sia le difficoltà che i possibili costi. Il divieto di utilizzazione della varietà di mais «Starlink», imposto nel 2000 dall'agenzia federale per l'ambiente EPA a causa di un possibile effetto allergenico, ha comportato costi pari a circa 1 miliardo di dollari nell'intera catena di produzione. Le sementi e i raccolti contaminati sono stati acquistati e ritirati dal mercato in massa. Ciò nonostante, a tutt'oggi non è stato possibile eliminare del tutto la contaminazione; ancora nel 2003 l'1 % dei campioni esaminati negli Stati Uniti presentava tracce dello «Starlink».

3.5.8

Per di più, la presenza di OGM nelle sementi non geneticamente modificate incide fortemente sui costi a carico dei settori «più a valle» dell'agricoltura e della trasformazione. Se a causa delle contaminazioni consentite dalla legislazione diventa necessario controllare regolarmente i prodotti non geneticamente modificati per accertare che il loro grado di contaminazione non oltrepassi la soglia di legge pari allo 0,9 %, oltre la quale per gli alimenti e i mangimi scatta l'obbligo dell'indicazione nell'etichetta, o un livello ancora minore per quanto riguarda i prodotti più a monte, occorrerà far fronte a impegni molto gravosi e costosi in termini di esami e controlli.

3.5.9

Inoltre, la contaminazione da OGM di sementi tradizionali o biologiche avrà un ruolo importante nella procedura di individuazione del responsabile di danni economici dovuti al superamento delle soglie di etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi e ai conseguenti valori limite più restrittivi che verranno imposti dalle imprese del settore commerciale e della trasformazione. Evidentemente, i possibili responsabili chiederanno la prova che tali danni dipendono proprio dalla trasmissione di OGM nei campi e non invece, almeno in parte, dalle caratteristiche delle sementi.

3.5.10

Infine, la presenza di OGM nelle sementi convenzionali e biologiche condiziona negativamente la possibilità che gli agricoltori hanno di riutilizzare e di riprodurre le proprie sementi: infatti la contaminazione originaria può accumularsi nelle generazioni successive, specie quando vi si somma la contaminazione proveniente dalle coltivazioni adiacenti. Ciò non solo può comportare considerevoli perdite finanziarie per gli agricoltori colpiti, ma rischia anche di pregiudicare la varietà delle sementi e il loro grado di adattamento alle condizioni locali.

3.6   Responsabilità del produttore e responsabilità ambientale

3.6.1

In base alla direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, i produttori di OGM e coloro che li immettono in circolazione sono responsabili dei danni causati da prodotti difettosi, per colpa o negligenza, all'integrità fisica (lesioni o morte) o al patrimonio (17). Tuttavia tale responsabilità è limitata ai prodotti finali, destinati all'uso e al consumo privati, e non comprende le sementi né i danni finanziari connessi alla riduzione di valore del raccolto e dei prodotti che da esse derivano.

3.6.2

Questa limitazione comunitaria, senza eccezioni, della responsabilità del produttore rende più difficile disciplinare a livello nazionale la responsabilità diretta, anche civile, di chi immette in circolazione un OGM: essa fa infatti ricadere per intero la responsabilità civile sull'utilizzatore (agricoltore) in quanto produttore immediato del prodotto finale.

3.6.3

«Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE» rientrerà nel campo di applicazione della nuova direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, la quale consente agli Stati membri, ma non a singoli cittadini, di imporre ai responsabili la rimozione e il risanamento dei danni ambientali causati per dolo o per colpa, qualora si possa accertare che essi sono stati provocati dall'attività di singoli operatori (18). Gli Stati membri dovranno recepire questa direttiva entro il 30 aprile 2007. Il fatto che nella Comunità venga autorizzata l'immissione in circolazione di un OGM esclude di regola le fattispecie della colpa e del dolo, a meno che non siano state infrante specifiche disposizioni relative all'immissione in circolazione. Nel parere sulla direttiva in materia di responsabilità ambientale (19) il Comitato aveva affermato che «Nella definizione della biodiversità si dovrebbe tenere conto dell'incidenza, a breve e a lungo termine, degli organismi geneticamente modificati».

3.7   Responsabilità civile

3.7.1

La presenza indesiderata di OGM in prodotti, impianti e superfici di produzione può provocare danni finanziari agli agricoltori, ai responsabili della trasformazione e ai commercianti di alimenti e mangimi qualora renda più difficoltosa, ostacoli o addirittura impedisca la produzione e la vendita di prodotti non OGM, oppure richieda l'adozione di speciali misure di controllo o di rimozione. Tale presenza, inoltre, può rendere necessari interventi di ripristino delle condizioni originarie in aree (come le regioni sensibili dal punto di vista ecologico) in cui il rilascio di OGM non è consentito né previsto, producendo così costi aggiuntivi.

3.7.2

Le compagnie assicurative escludono al momento un'assicurazione che copra questa forma di responsabilità civile.

3.7.3

La Commissione ritiene che la regolamentazione della responsabilità civile in relazione a tali costi dovrebbe essere di competenza degli Stati membri, il che si ripercuoterà ovviamente sulle condizioni di concorrenza all'interno dell'UE. In effetti, la presenza di regolamentazioni nazionali differenti in questo settore potrebbe provocare considerevoli distorsioni della concorrenza nel mercato comune, come pure una situazione d'incertezza giuridica, nel caso in cui la causa e gli effetti oltrepassino i confini interni della Comunità.

3.7.4

Sul piano giuridico è difficile introdurre una responsabilità individuale per i costi che gravano su altri soggetti per la prevenzione dei danni (prove, controlli e altre misure volte a evitare l'ibridazione e la contaminazione con OGM). A differenza dei costi relativi a danni effettivamente verificatisi, questi costi, pur rilevanti, che si presenteranno in tutte le regioni in cui vengono coltivati OGM, non potranno essere recuperati attraverso le disposizioni sulla responsabilità civile. Essi potrebbero tuttavia venire rimborsati agli agricoltori, alle imprese e alle amministrazioni coinvolte attingendo ad apposite riserve che verrebbero finanziate dalle imprese e dagli agricoltori responsabili.

3.8   Costi macroeconomici e microeconomici

3.8.1

La coltivazione di OGM rende necessario introdurre misure atte a monitorare e ad evitare la presenza indesiderata di OGM nell'intera catena produttiva di alimenti e di mangimi. Essa può anche influire sulle condizioni di mercato di alcune regioni e su certi tipi di produzione e prodotti, come quelli contraddistinti da marchi di qualità regionali, e quelli biologici. Ad essere direttamente interessati non sono solo gli operatori dei mercati, ma anche determinate autorità e istituzioni degli Stati membri e dell'UE.

3.8.2

Le misure di controllo e di prevenzione richieste per garantire la coesistenza comportano talvolta mutamenti rilevanti delle prassi e delle tradizioni agricole, artigianali e industriali. Non si è ancora provveduto a studiare e a descrivere sistematicamente le conseguenze economiche, sociali e culturali, in particolare per gli agricoltori e le imprese alimentari artigianali, ma occorrerà farlo tempestivamente, per evitare che la loro sopravvivenza economica e la loro concorrenzialità vengano compromesse e per prevenire conseguenze negative sulla struttura dei prezzi e dei mercati.

3.8.3

Per valutare le misure e le disposizioni più appropriate ed efficaci da adottare in materia di coesistenza è necessaria una visione globale dei relativi costi. Le informazioni e le valutazioni attualmente disponibili sono però scarse e frammentarie (20).

3.8.4

Il Comitato ritiene che per regolamentare in modo lungimirante e sostenibile la coesistenza sia indispensabile disporre di un quadro esaustivo e di una valutazione dei costi delle misure di coesistenza che ricadono sui singoli operatori di mercato nel quadro di determinate forme di produzione e in determinate regioni, nonché sulle pubbliche amministrazioni. È necessario definire in modo chiaro, vincolante e affidabile chi deve farsi carico di tali costi e chi li deve invece evitare.

3.8.5

Negli orientamenti in materia di coesistenza la Commissione scrive giustamente che «in linea di principio durante la fase di introduzione di un nuovo tipo di produzione in una determinata regione, gli operatori (agricoltori) che la introducono dovrebbero essere responsabili dell'applicazione delle misure gestionali necessarie a limitare il flusso di materiale genetico. I coltivatori dovrebbero poter scegliere il tipo di coltivazione che preferiscono senza imporre ai coltivatori vicini l'obbligo di cambiare un sistema di produzione già avviato.»

3.8.6

Occorre evitare che il prezzo al consumo risenta dell'aumento dei costi di produzione dovuto alle misure necessarie per la coesistenza. Ciò limiterebbe infatti la libertà di scelta dei consumatori, specie di quelli socialmente più deboli. Parimenti, la produzione agricola e artigianale di alimenti non a base di OGM non dev'essere messa a rischio a causa di aumenti dei costi e dei prezzi legati alla coesistenza o essere relegata a una posizione di nicchia.

4.   Raccomandazioni del Comitato

4.1   Principi della coesistenza

4.1.1

Le regole che disciplinano la coesistenza dovrebbero ispirarsi ai principi di precauzione e mantenimento della biodiversità naturale e delle colture, di minimizzazione dei costi e massimizzazione delle opportunità economiche e sociali, di promozione della diversità regionale e della responsabilizzazione economica, nonché al principio secondo cui «chi inquina paga». Dovrebbero inoltre essere durature, solide, realistiche e ammettere un certo margine di errore.

4.1.2

Le misure necessarie e i relativi costi devono essere in linea di principio a carico degli operatori economici che se ne rendono responsabili attraverso l'immissione in circolazione e l'impiego di OGM. Occorre limitare il più possibile la ricaduta di tali misure su coloro che intendono produrre e consumare senza OGM ed evitare che determinino un aumento dei loro costi di produzione e dei prezzi o ricadano sui contribuenti.

4.1.3

Le misure rivolte a prevenire la comparsa e la diffusione di OGM devono essere applicate, in linea di principio, allo stadio in cui comportano il minimo di impegno e di costi e in cui risultano più efficaci.

4.1.4

La coltivazione di un OGM dev'essere vietata quando rende impossibile o eccessivamente difficile la produzione tradizionale di piante della stessa coltura o di colture affini.

4.2   Sviluppo di basi scientifiche e atteggiamento nei confronti dell'attuale stato delle conoscenze

4.2.1

Fintanto che le basi scientifiche saranno inadeguate o persino inesistenti, occorrerà definire le condizioni di coesistenza rispettando il principio di precauzione, onde evitare mutamenti irreversibili o difficilmente reversibili, di cui non è possibile misurare adeguatamente le conseguenze sulla coesistenza stessa. La precauzione deve vigere anche per gli aspetti economici, sociali e colturali della coesistenza.

4.2.2

La Commissione dovrebbe mettere a punto un programma interdisciplinare di ricerca coerente e pragmatico, che ponga rimedio alle gravi lacune nelle conoscenze in materia di coesistenza.

4.2.3

Il parere del Comitato scientifico per le piante (21), cui la Commissione fa riferimento nel quadro della discussione sui valori limite di OGM nelle sementi, è insoddisfacente. Esso non indica infatti quali valori limite siano richiesti per rispettare le disposizioni della direttiva 2001/18. Mancano inoltre dati adeguati circa le conseguenze pratiche di un determinato grado di contaminazione delle sementi in termini di contaminazione del raccolto e del prodotto finale. Pertanto la Commissione dovrebbe nuovamente presentare domande precise in materia al Comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

4.2.4

Inoltre, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro comune di ricerche dovrebbero raccogliere e mettere a disposizione degli Stati membri i risultati delle ricerche scientifiche e pratiche eseguite a livello nazionale e regionale.

4.2.5

Si raccomanda alla Commissione di eseguire, insieme con varie regioni d'Europa, degli esperimenti pratici sulla coesistenza, su vasta scala e in differenti condizioni. In tale contesto tutte le parti in causa dovrebbero sperimentare e studiare nella pratica la coltivazione di varietà non geneticamente modificate e chiaramente riconoscibili di mais, colza, patate, barbabietole e pomodori, la prevenzione di ibridazioni, il ricorso a differenti distanze di sicurezza, la pulitura delle macchine, la separazione durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione e altre misure di coesistenza.

4.3   Precauzione e uso delle migliori tecniche disponibili nella gestione del rischio

4.3.1

L'etichettatura e le buone prassi dovrebbero servire a monitorare con la massima precisione possibile la diffusione e l'impatto degli OGM. Esse dovrebbero inoltre consentire di eliminare nel modo più completo possibile un determinato OGM dall'ambiente, dalle sementi e dai prodotti.

4.3.2

La definizione di valori limite nel quadro dell'etichettatura e le prescrizioni in merito alle buone prassi non dovrebbero in alcun caso ostacolare o rendere impossibile il rispetto dei requisiti e degli obiettivi della direttiva 2001/18 e dei regolamenti 1829/2003 e 1830/2003.

4.3.3

Occorre quindi disporre che la coltivazione, il trasporto, la lavorazione, l'importazione e l'esportazione di OGM avvengano nel rispetto delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi.

4.3.4

In tale contesto occorrerà inoltre tenere conto delle esigenze particolari di tutela dell'ambiente e della varietà del sistema ecologico europeo.

4.4   Raccolta e conservazione delle informazioni necessarie per l'identificazione e l'etichettatura

4.4.1

Nel quadro dell'identificazione e dell'etichettatura degli OGM nelle varie fasi della produzione occorre in linea di principio prevedere che tali informazioni siano raccolte in modo quanto più possibile preciso all'inizio della catena di produzione e vengano trasmesse con la massima completezza ai successivi stadi di quest'ultima.

4.4.2

Occorre in linea di principio prevenire la perdita d'informazioni. Indipendentemente dai valori limite stabiliti, le informazioni raccolte devono essere documentate e formare oggetto di un'ampia diffusione.

4.4.3

Le imprese e gli enti che all'interno o all'esterno della Comunità immettono sul mercato o rilasciano per scopi di ricerca un determinato OGM devono predisporre e verificare le relative procedure di prova e documentazioni di riferimento, provvedendo ad aggiornarle allo stato della tecnica e a metterle a disposizione di tutte le parti interessate al prezzo più basso possibile.

4.4.4

Specialmente nella parte iniziale del ciclo di produzione le procedure di campionamento vanno scelte in modo che forniscano il massimo possibile di certezza e d'informazioni. Dovranno pertanto basarsi sugli standard tecnici più affidabili e non già sui valori limite stabiliti per l'etichettatura.

4.5   Il rispetto, in tutte le fasi della produzione, di norme vincolanti, attuabili, verificabili e solide in materia di buona prassi costituisce un requisito decisivo della coesistenza.

4.5.1

Tali norme vanno definite in modo da garantire a lungo termine gli obiettivi della coesistenza e della precauzione e da potere essere adeguate al progresso della scienza e della tecnica.

4.5.2

Per evitare distorsioni del mercato comune di alimenti e mangimi, nonché della legislazione agricola comunitaria e della concorrenza, le regole attinenti alla buona prassi professionale devono essere armonizzate o predisposte ad un livello elevato su scala comunitaria, tenendo opportunamente conto, con una certa flessibilità, delle differenti condizioni di coltivazione e di lavorazione.

4.6   L'etichettatura delle sementi e le relative norme di purezza sono decisive ai fini della coesistenza

4.6.1

Pertanto, nel definire i valori limite per l'etichettatura relativa agli OGM nelle sementi si dovrebbe perseguire in linea di principio il massimo livello tecnicamente e praticamente possibile di precisione e di trasparenza. Mentre la soglia tecnicamente affidabile di rilevabilità in un campione raggiunge attualmente lo 0,01 %, le dimensioni e il numero di campioni che si possono ragionevolmente prelevare suggeriscono una soglia dello 0,1 %, riferita ad un intero lotto di sementi.

4.6.2

Il valore limite per l'indicazione della presenza di OGM nelle sementi non geneticamente modificate deve essere pari al limite pratico di rilevabilità.

4.6.3

Inoltre, le varie direttive in materia di sementi devono prescrivere disposizioni rigorose circa la purezza (soglie massime) delle sementi non geneticamente modificate ai fini della loro commercializzazione.

4.7   Apposite disposizioni in merito alla responsabilità civile devono coprire senza lacune la compensazione dei danni finanziari

4.7.1

In considerazione del potenziale di moltiplicazione degli OGM e del fatto che la loro presenza, qualora indesiderata, può causare danni economici agli interessati, è necessario adeguare le disposizioni nazionali di diritto civile relative alla copertura di questo tipo di danni.

4.7.2

Tali disposizioni devono garantire che gli interessati siano chiamati a rispondere dei danni solo nella misura in cui sono capaci di contribuire ad evitarli. Saranno gli utilizzatori di un determinato OGM a rispondere dell'applicazione della buona prassi e di eventuali ulteriori prescrizioni circa l'immissione in circolazione. In caso di danni verificatisi nonostante il rispetto della buona prassi deve essere chiamato a rispondere colui che ha immesso in circolazione l'OGM. A tal fine occorrerà modificare le disposizioni comunitarie in materia di responsabilità.

4.7.3

Si dovrà infine prevedere l'obbligo di dimostrare l'esistenza di una copertura assicurativa o di altro tipo in relazione ai danni che possono derivare dall'immissione in circolazione o dall'utilizzazione di OGM.

4.8   I costi complessivi della coesistenza devono essere determinati, ridotti al minimo e ripartiti equamente sulla base del principio per cui «chi inquina paga»

4.8.1

Si invita la Commissione a procedere ad una valutazione ampia e sistematica dei costi, delle modifiche delle condizioni di mercato e degli effetti che la coesistenza comporta per i vari settori e tipi di attività agroalimentari, in particolare per le piccole e medie imprese, per l'agricoltura tradizionale, compresa quella praticata come seconda attività, per la produzione artigianale tradizionale di generi alimentari, per il settore agroalimentare biologico e per le aziende attive nella produzione e nella moltiplicazione di sementi. Dovrebbero essere prese in considerazione in particolare anche le conseguenze sull'occupazione.

4.8.2

La Commissione dovrebbe inoltre descrivere dettagliatamente l'impatto che le misure necessarie alla coesistenza e la separazione dei mezzi di produzione e dei flussi di merci avranno sul raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune e della sua riforma. In tale contesto occorrerà dedicare particolare attenzione alle ripercussioni sulla struttura delle imprese e sui programmi locali e regionali di coltivazione, lavorazione, garanzia di origine e di qualità e sulla relativa etichettatura.

4.8.3

La Commissione dovrebbe inoltre specificare come verranno compensati e ripartiti, in base al principio per cui chi inquina paga, i costi aggiuntivi derivanti dalla coesistenza e quali ulteriori misure siano necessarie, per prevenire in modo affidabile effetti negativi sui prezzi dei prodotti alimentari non OGM nel mercato interno.

4.8.4

Quando si verifica l'appropriatezza di determinate misure bisogna considerarne le conseguenze sull'intero ciclo produttivo.

4.9   Raccomandazioni per una legislazione comunitaria e per una legislazione nazionale

4.9.1

Devono essere regolamentati a livello europeo i seguenti aspetti della coesistenza:

le disposizioni di etichettatura relative alla presenza di OGM nelle sementi non geneticamente modificate,

le disposizioni sulla purezza delle sementi non geneticamente modificate in relazione alla possibile presenza di OGM nel quadro delle attuali direttive in materia di sementi,

i requisiti in termini di obiettivi, risultati, quadro giuridico e standard minimi di buone prassi professionali nella coltivazione degli OGM, e il finanziamento dei costi aggiuntivi derivanti dal loro rispetto, nonché

la responsabilità civile di chi utilizza e di chi mette in circolazione degli OGM per i danni che si possono verificare nel contesto della coesistenza.

4.9.2

Devono invece essere regolamentati a livello nazionale e regionale gli aspetti seguenti:

misure specifiche, adeguate alle condizioni locali, volte a evitare l'ibridazione e la propagazione indesiderate di OGM,

disposizioni regionali per la coltivazione di determinati OGM sulla base dell'appropriatezza economica del rapporto, a livello locale, tra i costi e i benefici della coltivazione e delle misure di prevenzione richieste; tali misure possono giungere fino al divieto di coltivare determinati OGM,

misure per la protezione delle zone di tutela della natura, a norma della direttiva Fauna-flora-habitat 92/43 (22) e della direttiva sulla protezione degli uccelli 79/40923, e di altre zone ecologicamente sensibili, nonché

misure per la tutela degli interessi economici e culturali regionali.

5.   Aspetti pratici e attuali della coesistenza

5.1

Per avere un quadro concreto della situazione attuale e di quella futura, il Comitato economico e sociale ha invitato alcuni operatori provenienti dall'intera catena di produzione interessata ad un'audizione, che si è svolta nel mese di luglio del 2004. Tra i risultati emersi si segnalano i seguenti:

5.2

I test e la tracciabilità degli OGM lungo tutta la catena di produzione comportano inevitabilmente costi supplementari di considerevole entità. Attualmente il prezzo per test semplici, di tipo qualitativo oscilla tra 100 e 150 euro, e quello per test differenziati e di tipo quantitativo tra 250 e 400 euro. In entrambi i casi il campione viene testato su un solo tipo di sequenza genetica. Dato il numero delle altre varietà di OGM che potrebbero essere presenti, si deve prevedere anche un corrispondente aumento del prezzo.

5.3

Il primo caso in cui un OGM (il mais «Starlink» negli USA) è stato ritirato dal mercato, in quanto ritenuto pericoloso per la salute, è finora costato oltre un miliardo di dollari. Ciononostante, a oltre due anni dall'avvio delle relative misure, il ritiro totale di tale prodotto non è ancora stato completato.

5.4

L'importo e la ripartizione dei costi per l'esecuzione dei test e la tracciabilità variano essenzialmente a seconda che l'assenza di modificazioni genetiche di determinati prodotti costituisca una norma generalmente accettata e rispettata sul mercato, salvo in alcuni casi specifici, o che invece i produttori, le industrie di trasformazione e i commercianti siano ogni volta tenuti a dimostrare l'assenza di OGM nei propri prodotti.

5.5

Una volta che un OGM viene introdotto sul mercato, diventa generalmente impossibile garantire la sua assenza in altre specie. È tuttavia possibile mantenere il grado di contaminazione casuale, e tecnicamente inevitabile, di ogni OGM al di sotto della soglia dello 0,1 %, vale a dire il limite pratico e affidabile al di là del quale scatta l'obbligo di etichettatura.

5.6

La protezione delle sementi dalla contaminazione involontaria con sementi geneticamente modificate rappresenta un'ulteriore grande sfida per i produttori. Più è basso il valore minimo fissato, più sono elevati i costi di controllo e di contenimento dei rischi a livello della produzione e della moltiplicazione delle sementi.

5.7

Indipendentemente dalla forma di moltiplicazione delle singole specie vegetali, la garanzia di assenza di OGM nelle sementi è data solo dal rispetto di una considerevole distanza fisica tra una coltivazione e l'altra e da una separazione totale nei processi di lavorazione, imballaggio e distribuzione. È inoltre fondamentale il rispetto delle norme ISO e dei protocolli delle analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), che sono talvolta ancora in fase di elaborazione, nonché dei controlli esterni.

5.8

Un produttore di sementi di fama internazionale ha dimostrato in modo evidente che anche negli Stati Uniti, dove si coltivano OGM in grandi quantità e dove gli agricoltori producono negli stessi impianti sementi OGM e non, è necessario attenersi al limite dello 0,1 % quale garanzia di purezza delle sementi.

5.9

Attualmente, nel settore della produzione di sementi, non esistono, né a livello europeo, né a livello internazionale, dei valori limite e degli standard pratici e vincolanti relativi alle contaminazioni da organismi geneticamente modificati. Oggi, nell'UE, il controllo delle sementi è regolamentato in modo diverso in ciascuno Stato membro, e diverso è anche l'approccio delle varie autorità nazionali (il limite di ammissibilità è compreso tra un valore inferiore allo 0,1 % e lo 0,5 %).

5.10

Mentre i produttori di sementi si rifiutano esplicitamente di garantire la totale assenza di OGM nei loro prodotti, in Italia, grazie a trattative dirette tra l'associazione nazionale degli agricoltori Coldiretti e i principali produttori di sementi, è stato possibile concordare un sistema di garanzie sottoposto al controllo di terzi. In Austria vige dal 2002 il divieto di immettere in circolazione semi contenenti OGM in misura superiore allo 0,1 %. I controlli effettuati, benché intensi, non hanno accertato alcuna infrazione.

5.11

Secondo i dati forniti dall'industria, i costi supplementari per la produzione e la moltiplicazione delle sementi oscillano tra il 10 e il 50 per cento.

5.12

Per quanto riguarda la moltiplicazione di sementi senza tecniche genetiche, ove in una regione vengano commercializzati degli OGM, occorrerà individuare grandi aree di coltivazione protette, come già avviene in vari paesi per diverse colture. La coltivazione della colza, soprattutto, richiede distanze particolarmente ampie.

5.13

Gli operatori del mercato, ad eccezione dei produttori di sementi, concordano tutti nel ritenere che il rispetto di norme rigorose sulla purezza delle sementi (etichettatura al di là del limite di registrazione dello 0,1 %) costituisca una premessa fondamentale per garantire la sopravvivenza di prodotti non geneticamente modificati anche in futuro.

5.14

L'acquisto dei raccolti di mais e la loro trasformazione comportano già oggi, se si vuole garantire l'assenza di OGM al di sopra della soglia dello 0,1 %, come richiesto dai produttori di generi alimentari, amido e alimenti per animali domestici, costi supplementari di circa 3 euro a tonnellata. Qualora le coltivazioni di OGM fossero estese a grandi superfici, questi costi aumenterebbero considerevolmente. Inoltre, nel caso di una contaminazione che non si sia riusciti ad evitare e che risulti superiore al limite di tolleranza consentito, il rischio economico oscilla, in base all'estensione della parcella interessata, tra 150 000 e 7,5 milioni di euro.

5.15

L'acquisto parallelo di raccolti di OGM e di materie prime senza OGM in una stessa località non sembra praticabile: è infatti indispensabile una separazione totale a livello della raccolta, dello stoccaggio, dell'essiccazione e del trasporto.

5.16

Le aziende e le cooperative di acquisto garantiscono già ora l'assenza di OGM nei loro prodotti attraverso accordi contrattuali con gli agricoltori che li riforniscono. Tali accordi prevedono, tra l'altro, la fornitura di un elenco delle varietà di sementi accettate e testate di cui si dichiara l'utilizzo, nonché un sistema di controllo garantito che segue il prodotto dal campo alla consegna e al controllo della fornitura.

5.17

Dal punto di vista delle cooperative di acquisto, qualunque sistema inteso a garantire l'assenza di OGM al di sotto del valore limite attualmente accettato dai loro clienti non può prescindere dalla separazione geografica tra le coltivazioni con OGM e quelle prive di OGM. Si calcola che i costi di una simile organizzazione delle coltivazioni sarebbero compresi tra i 150 e i 250 euro per ettaro, e quelli supplementari per la separazione del trasporto e dello stoccaggio tra i 10 e i 20 euro a tonnellata.

5.18

Analoghi sistemi di IP (Identity preservation) e di garanzia della qualità sono utilizzati anche nella fase della trasformazione, come ad esempio dai mulini, a cui attualmente sono richieste garanzie di purezza che oscillano tra 0,1 ed un massimo di 0,5 %. Qui tutti i prodotti presi in consegna vengono regolarmente sottoposti a test PCR a posteriori; inoltre, i fornitori vengono sottoposti a verifiche e devono dimostrare che i prodotti da loro acquistati e trasformati sono esclusivamente di tipo non OGM. Quanto alla fase del trasporto, si cerca di evitare, nella misura del possibile, qualsiasi rischio di promiscuità e contaminazione, come ad esempio l'uso, per prodotti non OGM, di magazzini in cui, nel quadro di trasporti via terra e marittimi, vengono stoccati prodotti OGM.

5.19

Secondo le stime dell'industria molitoria, attualmente i costi supplementari per prevenire il rischio di contaminazione corrispondono, nel caso del mais, ad una maggiorazione di 2,50 euro sul prezzo, già maggiorato (v. sopra), praticato dai fornitori. Poiché questi costi, che dovrebbero applicarsi unicamente alla parte di prodotto per cui viene chiesta la garanzia, finiscono in realtà per ripercuotersi sull'intero quantitativo del prodotto trasformato, i prezzi del prodotto finale risultano notevolmente più elevati nel caso di prodotti senza OGM. Nel caso ad esempio del mais, la semola di mais rappresenta solo il 50 % della materia prima e ciò significa che per essa i costi supplementari (2,50 più 3,00 = 5,50 euro) incidono nella misura di 11 euro per ogni tonnellata di prodotto. I rischi, nel caso di contaminazione non evitata e di consegna di un prodotto contenente OGM oltre la soglia di purezza garantita, possono ammontare, proporzionalmente alla superficie coltivata e al grado di trasformazione del prodotto, a decine di milioni. Attualmente per questi rischi non è possibile ottenere alcuna forma di copertura assicurativa.

5.20

A seguito della cauta politica di acquisto da parte dell'industria di trasformazione, anche intere regioni caratterizzate da un rischio di contaminazione più elevato, a causa della presenza di coltivazioni di OGM, vengono escluse dall'acquisto, indipendentemente dall'effettiva contaminazione delle loro singole parti. La presenza in un Land tedesco di una sola coltivazione sperimentale di grano geneticamente modificato è bastata a far sì che il più grosso gruppo industriale tedesco di mulini rinunciasse ad acquistare grano proveniente da detto Land.

5.21

Negli anni scorsi la politica della maggior parte delle catene di grande distribuzione e dei produttori di articoli di marca dell'UE consistente nel garantire in linea di massima l'assenza di OGM nella propria merce ha originato una proliferazione di sistemi di qualità estremamente completi, in cui le singole aziende investono decine di milioni ogni anno. I sistemi comportano, da un lato, un dispositivo di obbligo di documentazione e audit per i fornitori e, dall'altro, regolari campionature dei prodotti offerti. Finora questi costi supplementari non sono di massima stati trasferiti sul cliente. Attualmente non si dispone ancora di una quantificazione sistematica per i singoli prodotti e gruppi di prodotto.

5.22

Dal punto di vista regionale le condizioni per una coesistenza di coltivazioni OGM con coltivazioni senza OGM variano molto. In particolare, nelle regioni con un'agricoltura parcellizzata la coltivazione parallela non sembra praticabile. Ad esempio, dal registro delle colture risulta che in Toscana il 90 % delle superfici agricole coltivabili non è «adatto alla coesistenza». Ciò vale anche per numerose altre regioni d'Europa. In questo contesto è inoltre importante ricordare che le misure, tecnicamente complesse, di separazione, di controllo e di pianificazione delle colture risulterebbero generalmente troppo onerose proprio per i piccoli agricoltori o per coloro che praticano l'agricoltura come attività secondaria. La stessa cosa può dirsi per i centri regionali di lavorazione artigianale dei prodotti agricoli.

5.23

I marchi regionali di qualità e le garanzie di provenienza, che rivestono una sempre maggiore importanza per la commercializzazione dei più costosi prodotti di qualità, hanno finora rinunciato all'uso di OGM. Nella regione d'origine interessata l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati avrebbe pesanti effetti negativi sia rispetto ai reali costi di produzione, sia in termini di immagine dei prodotti stessi. Questo è uno dei motivi per cui, nel frattempo, molte regioni d'Europa si sono dichiarate zone libere da OGM, nonostante il quadro legislativo rimanga ancora controverso e richieda di essere chiarito attraverso misure legislative europee e nazionali. La possibilità che, praticando delle colture OGM autorizzate dal diritto europeo, singoli agricoltori possano provocare cospicui aumenti dei costi e dei rischi a discapito di una serie di vicini e delle aziende di una regione appare particolarmente preoccupante per gli interessati e dannosa per la pace sociale.

5.24

Le autorità regionali, le associazioni di agricoltori e l'industria della trasformazione sono inoltre preoccupate per la possibilità che future specie di OGM, diversamente da quelle attuali, debbano essere separate ermeticamente, anche per ragioni di tutela della salute (per es. le cosiddette specie farmaceutiche), dalla produzione di cibi e di alimenti per animali domestici. Negli Stati Uniti ciò ha già provocato molti nuovi problemi e incertezze.

5.25

In alcuni Stati membri dell'UE è stata approvata, o è in fase di completamento, una regolamentazione che disciplina la coesistenza delle colture. Già ora, nei vari Stati, si stanno delineando delle soluzioni normative e procedurali divergenti, le cui differenze non sono riconducibili a fattori regionali. È facile prevedere sin d'ora la necessità di un'armonizzazione per garantire la coesistenza.

5.26

La coesistenza di colture con e senza OGM e la possibilità di garantire un'alimentazione priva di OGM è un obiettivo politico dichiarato nell'UE. Se dovesse risultare che tale obiettivo non è raggiungibile con l'impianto normativo attuale, sarà necessario adeguare quanto prima i regolamenti e le direttive in materia nell'interesse dei consumatori, degli agricoltori e degli altri attori economici coinvolti.

Bruxelles, 16 dicembre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Communication for an orientation debate on Genetically Modified Organisms and related issues (Comunicazione su un dibattito orientativo in materia di OGM ed aspetti correlati, trad. provv.)

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/118|0|RAPID&lg=EN

GVO-Zulassungen nach EU-Recht - Stand der Dinge (Autorizzazioni relative agli OGM: situazione attuale - trad. provv.)

http://zs-l.de/saveourseeds/downloads/com_stand_gvo_28_01_04.pdf

Fragen und Antworten zur GVO-Regelung in der EU (Regolamentazione degli OGM nell'UE: domande e risposte - trad. provv.)

http://zs-l.de/saveourseeds/downloads/com_fragen_antworten_28_01_04.pdf

(2)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati

GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati

GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5

(5)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1

(6)  Commissione europea, Domande e risposte sugli OGM nelle sementi, settembre 2003

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=MEMO/03/186|0|RAPID&lg=IT&type=PDF

(7)  Commissioner FISCHLER, June 2005: Communication to the Commission on the Coexistence of Genetically Modified, Conventional and Organic Crops (Comunicazione del commissario FISCHLER alla Commissione - La coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche), giugno 2003

http://zs-l.de/saveourseeds/downloads/Communication_Fischler_02_2003.pdf

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (2003/2098 (INI))

GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 680.

(9)  Centro comune di ricerca, Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture (Scenari per una coesistenza tra colture OGM e colture convenzionali nell'agricoltura europea, trad. provv.), 2002

http://www.jrc.cec.eu.int/download/gmcrops_coexistence.pdf

Tavola rotonda sui risultati della ricerca condotta in materia di coesistenza di colture OGM e non OGM

http://europa.eu.int/comm/research/biosociety/news_events/news_programme_en.htm

(10)  Prima conferenza europea sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche, 13-14 novembre 2003, Helsingor, Danimarca

http://www.agrsci.dk/gmcc-03/

(11)  Opinion of the Scientific Committee on Plants concerning the adventitious presence of GM seeds in conventional seeds (Parere del comitato scientifico Piante sulla presenza accidentale di sementi GM nelle sementi convenzionali, trad. provv.)

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out93_gmo_en.pdf

(12)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

(13)  Decisione della Commissione del 23 febbraio 2004 che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2004) 540) (2004/204/CE)

GU L 65 del 3.3.2004, pag. 20.

(14)  Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche [notificata con il numero C(2003) 2624]

GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36.

(15)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(16)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati

GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(17)  Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374/CEE)

http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/main/1985/it_1985L0374_index.html

(18)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56, artt. 3 e 4 e allegato III

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32004L0035&model=guicheti

(19)  Parere del Comitato economico e sociale in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (COM(2002) 17 def. - 2002/0021 (COD)), CES 868/2002, GU C 241 del 7.10.2002, pagg. 37-45.

(20)  Direzione generale Agricoltura, «Economic Impacts of Genetically Modified Crops on the Agri-Food Sector» (Impatto economico della produzione di OGM sul settore agroalimentare) (2000)

http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/gmo/fullrep/index.htm

(21)  Opinion of the Scientific Committee on Plants concerning the adventitious presence of GM seeds in conventional seeds (parere del comitato scientifico «piante» sulla presenza accidentale di sementi GM nelle sementi convenzionali, trad. provv.)

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out93_gmo_en.pdf

(22)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992 pagg. 7-50

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=32004L0035&model=guicheti


ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Qui di seguito si riportano gli emendamenti che, pur essendo stati respinti durante il dibattito, hanno però ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi.

Punto 3.5.10

Sopprimere.

Motivazione

Dato che nella definizione delle soglie si è tenuto conto delle contaminazione proveniente dalle coltivazioni adiacenti, e dato che le disposizioni relative alla coesistenza tra le colture biologiche e tradizionali tengono conto della contaminazione involontaria, il timore espresso in questo punto non è giustificato.

Esito della votazione

Voti favorevoli:: 25

Voti contrari:: 55

Astensioni:: 10

Punto 4.2.1

Sopprimere.

Motivazione

Quando gli OGM vengono ammessi al mercato, vengono esaminati tutti gli aspetti che possono avere effetti negativi sulla salute delle persone e degli animali, nonché sull'ambiente. Non esiste alcun motivo per appellarsi, in questa sede, al principio di precauzione. La sicurezza totale, di per sé poco realistica, non potrà mai essere garantita.

Esito della votazione

Voti favorevoli:: 22

Voti contrari:: 60

Astensioni:: 5


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