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Document 31994L0029

Direttiva 94/29/CE del Consiglio del 23 giugno 1994 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui nei prodotti alimentari di origine animali

GU L 189 del 23.7.1994, p. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/29/oj

31994L0029

Direttiva 94/29/CE del Consiglio del 23 giugno 1994 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui nei prodotti alimentari di origine animali

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 23/07/1994 pag. 0067 - 0069
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0124


DIRETTIVA 94/29/CE DEL CONSIGLIO del 23 giugno 1994 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui nei prodotti alimentari di origine animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, la Commissione è stata incaricata di elaborare l'elenco dei residui di antiparassitari e dei loro livelli massimi e di sottoporlo per approvazione al Consiglio;

considerando che, alla luce del progresso scientifico e tecnico e delle esigenze in materia di sanità e di agricoltura, è auspicabile modificare l'allegato II delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE aggiungendo disposizioni riguardanti altri residui di antiparassitari sui e nei cereali nonché sui e nei prodotti alimentari di origine animale, in particolare le seguenti sostanze: daminozide, lambda-cialotrina, etefon, propiconazolo, carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furatiocarb, ciflutrin, metalaxil, benalaxil, fenarimol;

considerando che tuttavia non si dispone di dati sufficienti per le eventuali associazioni antiparassitario/cereale oppure antiparassitario/prodotto alimentare di origine animale; che sarà necessario un certo lasso di tempo, non superiore a quattro anni, per procurarsi siffatti dati; che pertanto le quantità massime dovranno essere fissate, basandosi su tali dati, anteriormente al 30 giugno 1999; che, in mancanza di dati soddisfacenti, le quantità massime normalmente dovranno essere fissate al limite di determinazione opportuno;

considerando che, per poter meglio valutare l'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare nello stesso tempo, se possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari in tutti i principali componenti della dieta alimentare; che a queste quantità massime corrisponde l'uso dei quantitativi minimi di antiparassitari necessari ad ottenere l'effetto voluto, applicati in modo che il residuo sia il minimo possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere rivedute nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista dal programma di lavoro fissato all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

"" ID="1">42. CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)> ID="2">0,05 (4)():> ID="3">granturco"> ID="2">0,02 (4)():> ID="3">altri cereali"> ID="1">43. METALAXIL> ID="2">0,05 (4)()"> ID="1">44. BENALAXIL> ID="2">0,05 (4)()"> ID="1">45. FENARIMOL> ID="2">(5)():> ID="3">frumento, orzo"> ID="2">0,02 (4)():> ID="3">altri cereali"> ID="1">46. PROPICONAZOLO> ID="2">0,05 (4)()"> ID="1">47. DAMINOZIDE (somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide)> ID="2">0,02 (4)()"> ID="1">48. LAMBDA-CIALOTRINA> ID="2">0,05:> ID="3">orzo"> ID="2">0,02 (4)():> ID="3">altri cereali"> ID="1">49. 65EFON> ID="2">(6)():> ID="3">granturco"> ID="2">0,2:> ID="3">frumento e triticale"> ID="2">0,5:> ID="3">orzo e segala"> ID="2">0,05 (4)():> ID="3">altri cereali"> ID="1">50. CARBOFURAN (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)> ID="2">(7)():> ID="3">riso e avena"> ID="2">0,1 (4)():> ID="3">altri cereali"> ID="1">51. CARBOSULFAN> ID="2">0,05 (4)()"> ID="1">52. BENFUROCARB> ID="2">(6)()> ID="3">granturco"> ID="2">0,05 (4)()> ID="3">altri cereali"> ID="1">53. FURATIOCARB> ID="2">0,05 (4)()""

>

Articolo 2

1. Nell'allegato II, parte A della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

>(9) (12)(10)(12)(11) (12)"> ID="1">15. CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)> ID="2">0,05> ID="3">0,02 (8)()> ID="4">0,02 (8)()"> ID="1">16. LAMBDA-CIALOTRINA, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)> ID="2">0,5 (salvo 0207 carni di volatili) 0,02 (8)() (0207 carni di volatili)> ID="3">0,05> ID="4">0,02 (8)()""

>

2. Nell'allegato II, parte B della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

"" ID="1">17. FENARIMOL> ID="2">Ex 0208 (14)() fegati + rognoni 0,02 (13)() altri prodotti> ID="3">0,02 (13)()> ID="4">0,02 (13)()"> ID="1">18. METALAXIL> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">19. BENALAXIL> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">20. DAMINOZIDE> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">(somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide)"> ID="1">21. ETEFON> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">22. PROPICONAZOLO> ID="2">Ex 0206 0,01 fegati di ruminanti 0,05 (13)() altri prodotti> ID="3">0,01 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">23. CARBOFURAN> ID="2">0,01 (13)()> ID="3">0,01 (13)()> ID="4">0,01 (13)()"> ID="1">(somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano espresso come carbofurano)"> ID="1">24. CARBOSULFAN> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">25. BENFUROCARB> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()"> ID="1">26. FURATHIOCARB> ID="2">0,05 (13)()> ID="3">0,05 (13)()> ID="4">0,05 (13)()""

>

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/57/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1).

(2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag 43. Direttiva modificata dalla direttiva 93/57/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1).

(3) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/71/CEE della Commissione (GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 27).

(4)() Indica il limite di determinazione analitica.

(a) (b) (c) Dal 30 giugno 1999, salvo che vengano adottate altre quantità massime, si applicano i limiti massimi seguenti:

(5)(): 0,02 (*),

(6)(): 0,05 (*),

(7)(): 0,1 (*). (8)() Indica il limite di determinazione analitica.

(9) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(10) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altra prodotti alimentari enumerati all'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenori di grassi inferiori al 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

- aventi tenore di grassi pari o superiori al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(11) Per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(12) Le note (1) (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite di determinazione analitica. (13)() Indica il limite di determinazione analitica.

(14)() Dal 30 giugno 1999, salvo che non vengano adottate altre massime, si applica il limite massimo di 0,02 (*).

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