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Document 32022R1253

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1253 della Commissione del 19 luglio 2022 che rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le deroghe a determinati requisiti introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201

    C/2022/4949

    GU L 191 del 20.7.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1253/oj

    20.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 191/45


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1253 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 2022

    che rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le deroghe a determinati requisiti introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce requisiti tecnici comuni per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili.

    (2)

    A norma dell’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le imprese di progettazione e di produzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali stabiliti in detto allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.

    (3)

    A norma dell’annesso 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti sono tenute a imporre alle imprese di progettazione e di produzione approvate di attuare un sistema di gestione della sicurezza.

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (3) ha introdotto un sistema di gestione per tutte le imprese di progettazione e di produzione approvate che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, affinché si conformino alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) stabilite nell’annesso 19 della convenzione di Chicago.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (4) ha introdotto un sistema di gestione e sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti.

    (6)

    Il regolamento delegato (UE) 2022/201 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 hanno modificato, rispettivamente, l’articolo 8 e l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012. Le modifiche hanno stabilito periodi transitori fino al 7 marzo 2025 per consentire alle imprese di progettazione e di produzione di correggere eventuali non conformità relative ai requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 nell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012.

    (7)

    Il testo adottato che modifica l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 fa erroneamente riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 anziché al regolamento delegato (UE) 2022/201.

    (8)

    Il testo che modifica l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 non ha inoltre tenuto conto del fatto che solo una serie limitata di requisiti introdotti con il regolamento delegato (UE) 2022/201, principalmente i requisiti in materia di segnalazione e di conservazione della documentazione, è applicabile alle imprese che fabbricano prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che sono titolari di un’autorizzazione a procedere, e che tale autorizzazione a procedere è valida solo per un periodo limitato. Pertanto il periodo transitorio fino al 7 marzo 2025 per correggere eventuali non conformità relative ai requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 non riguarda tali imprese. Al fine di garantire la coerenza con la data di applicabilità del regolamento delegato (UE) 2022/201, è quindi opportuno che le imprese per le quali è rilasciata un’autorizzazione a procedere in data 7 marzo 2023 o precedente non siano tenute a conformarsi ai requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.

    (9)

    È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «5.   In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può, fino al 7 marzo 2025, correggere eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (*1).

    Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

    6.   In deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente in conformità all’allegato I (parte 21) non è tenuta a conformarsi ai requisiti pertinenti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall’Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione, del 14 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46).


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