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Document 32021R0947

    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/41/2021/INIT

    GU L 209 del 14.6.2021, p. 1–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj

    14.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 209/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/947 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 9 giugno 2021

    che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    visto il parere della Corte dei conti (3),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'obiettivo generale dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale («strumento»), un programma istituito nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione quali enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

    (2)

    Conformemente all'articolo 21 TUE, l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L'ampia gamma di azioni sostenute a titolo dello strumento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, TUE.

    (3)

    L'azione dell'Unione dovrebbe promuovere il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del diritto internazionale umanitario ed essere fondata sugli stessi, e dovrebbe essere guidata dal carattere universale e indivisibile dei diritti umani.

    (4)

    Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, TUE, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Lo strumento dovrebbe contribuire a tale obiettivo.

    (5)

    L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, quale enunciato all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale con l'obiettivo primo di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), TUE.

    (6)

    L'Unione dovrebbe assicurare la coerenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo, come previsto dall'articolo 208 TFUE. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030») adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'Unione, di altri paesi e mondiale.

    (7)

    Lo strumento dovrebbe contribuire a preservare la pace, a prevenire i conflitti e a rafforzare la sicurezza internazionale, come stabilito all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE.

    (8)

    È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del QFP 2020-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (5) («QFP 2021-2027»)

    (9)

    Lo strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi dell'Unione e delle politiche di azione esterna dell'Unione e si basa sulle azioni sostenute in precedenza a norma dei regolamenti (UE) n. 230/2014 (6), (UE) n. 232/2014 (7), (UE) n. 233/2014 (8), (UE) n. 234/2014 (9), (UE) n. 235/2014 (10), (UE) n. 236/2014 (11) e (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 480/2009 (14), (Euratom) n. 237/2014 (15) e (UE) 2015/322 (16) del Consiglio e dell'accordo interno relativo all'11o Fondo europeo di sviluppo (FES) (17).

    (10)

    Il contesto globale delle azioni è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori, che abbia il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (18) («accordo di Parigi») e al programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo («programma d'azione di Addis Abeba»), rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli OSS, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Si tratta di un programma di portata universale, che definisce un quadro d'azione comune e globale valido per l'Unione, i suoi Stati membri e i suoi partner. Esso garantisce l'equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, riconoscendo le interconnessioni fondamentali tra i suoi traguardi e i suoi obiettivi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno e si prefigge di raggiungere per prime le persone più svantaggiate. La sua attuazione si coordinerebbe strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni sostenute a titolo dello strumento dovrebbero essere guidate dai principi e dagli obiettivi fissati nell'Agenda 2030, nell'accordo di Parigi e nel programma d'azione di Addis Abeba, e dovrebbero contribuire al conseguimento degli OSS. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli OSS e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente, senza compromettere altri obiettivi.

    (11)

    L'attuazione dello strumento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (giugno 2016) («strategia globale»), approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 17 ottobre 2016, che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in partenariato con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutti i loro aspetti. A tal fine, l'Unione dovrebbe seguire un approccio integrato e rispettare e favorire i principi del rispetto di elevati standard in materia sociale, occupazionale e ambientale, anche in merito ai cambiamenti climatici, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani.

    (12)

    L'attuazione dello strumento dovrebbe ispirarsi altresì al consenso europeo in materia di sviluppo dell'8 giugno 2017 («consenso»), che definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno, la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo e dovrebbero essere alla base dell'attuazione dello strumento.

    (13)

    Lo strumento dovrebbe tenere conto dei pertinenti documenti strategici, comprese le future revisioni, quali: la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, la piattaforma d'azione di Pechino, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il concetto UE a sostegno di disarmo, smobilitazione e reinserimento, l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE, le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti, il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e i relativi piani d'azione, le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016 su un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza in cui si approva la comunicazione congiunta «Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza», la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, le altre convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite e la Convenzione sulla sicurezza nucleare dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

    (14)

    Lo strumento dovrebbe mirare a rafforzare la coerenza e a garantire l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione in modo da migliorare l'attuazione delle diverse politiche di azione esterna.

    (15)

    In conformità della strategia globale, del consenso e del quadro di riferimento di Sendai adottato il 18 marzo 2015 per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturale e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le crisi prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione e mitigazione dei rischi e per la preparazione agli stessi, e sono necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Lo strumento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare aiuti umanitari e azione per lo sviluppo, in particolare attraverso azioni di risposta rapida e programmi geografici e tematici pertinenti, assicurando nel contempo il rispetto dei principi umanitari.

    (16)

    In conformità degli impegni internazionali dell'Unione in relazione all'accordo di partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, riaffermati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, l'Unione dovrebbe applicare, nel contesto del suo aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e per tutte le modalità di aiuto, i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca, nonché allineamento e armonizzazione. A tale riguardo è importante che le strategie di sviluppo nazionali includano ampi processi consultivi in linea con i principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, in particolare quando fungono da base per la programmazione.

    (17)

    Conformemente agli OSS, lo strumento dovrebbe contribuire a rafforzare la sorveglianza e la rendicontazione con un accento sui risultati, che comprendono esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione.

    (18)

    La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di sorveglianza e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Ove possibile e opportuno, i risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere sorvegliati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, basati sul quadro dei risultati del paese partner.

    (19)

    La Commissione dovrebbe effettuare periodicamente controlli delle azioni finanziate a titolo dello strumento e un esame dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. Ove possibile dovrebbero essere utilizzati i quadri dei risultati esistenti. Gli indicatori utilizzati per misurare i progressi dovrebbero essere in linea con gli OSS e dovrebbero essere chiari e pertinenti e disporre di metodologie solide. I dati per gli indicatori dovrebbero essere prontamente disponibili e di qualità. Per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati raggiunti si dovrebbero utilizzare come base i valori degli indicatori al 1o gennaio 2021, che confluiranno nelle relazioni annuali nonché nelle valutazioni intermedia e finale dello strumento. La Commissione dovrebbe altresì fare un uso appropriato delle valutazioni esterne indipendenti. A tale proposito la Commissione dovrebbe assicurare, se del caso, un'adeguata partecipazione del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile.

    (20)

    La Commissione dovrebbe trasmettere le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Le valutazioni possono essere discusse su richiesta degli Stati membri a norma del presente regolamento.

    (21)

    Lo strumento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) come APS entro i termini indicati dall'Agenda 2030, sostenendo azioni realistiche e verificabili intese a realizzare tale impegno, i cui progressi dovrebbero continuare a essere monitorati e comunicati. A tale riguardo, almeno il 93 % dei finanziamenti previsti a titolo dello strumento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l'APS, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

    (22)

    Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, lo strumento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo dell'Unione di destinare tra lo 0,15 e lo 0,20 % dell'RNL dell'Unione come APS ai paesi meno sviluppati a breve termine, e di destinare lo 0,20 % dell'RNL come APS entro i termini indicati dall'Agenda 2030, sostenendo azioni realistiche e verificabili intese a realizzare tale impegno, i cui progressi dovrebbero continuare a essere monitorati e comunicati. Come convenuto nel consenso, le azioni previste a titolo dello strumento dovrebbero contribuire per almeno il 20 % dell'APS finanziato a titolo dello strumento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, compresi i servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, la nutrizione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la protezione sociale, in particolare per i più emarginati.

    (23)

    Lo strumento dovrebbe sostenere i bambini e i giovani in quanto fattori chiave del cambiamento e per il loro contributo alla realizzazione dell'Agenda 2030, prestando particolare attenzione alle loro esigenze e alla loro emancipazione.

    (24)

    Lo strumento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (il vicinato europeo e l'Africa, come pure i paesi in una situazione fragile e più bisognosi) sia tematico (sicurezza, migrazione, cambiamenti climatici e ambiente, nonché diritti umani e democrazia).

    (25)

    Lo strumento dovrebbe contribuire a creare resilienza negli Stati e nelle società nel settore della salute pubblica globale affrontando le minacce per la salute pubblica a livello mondiale, rafforzando i sistemi sanitari, realizzando la copertura sanitaria universale, prevenendo e combattendo le malattie trasmissibili e contribuendo ad assicurare farmaci e vaccini per tutti a prezzi abbordabili.

    (26)

    Le dotazioni finanziarie previste per i programmi geografici per il vicinato e l'Africa subsahariana dovrebbero essere soltanto aumentate, vista la particolare priorità accordata dall'Unione a tali regioni.

    (27)

    Lo strumento dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, quale riesaminata nel 2015 e approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 14 dicembre 2015, mantenendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico, e l'attuazione dei quadri di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera, la cooperazione transnazionale e marittima nonché gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macroregionali e per i bacini marittimi nel vicinato orientale e meridionale, comprese la dimensione settentrionale e la cooperazione regionale nel Mar Nero, nonché la politica integrata dell'Unione per l'Artico. Tali iniziative offrono quadri politici supplementari per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi di responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.

    (28)

    Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato punta ad approfondire la democrazia, a promuovere i diritti umani, ad affermare lo Stato di diritto, a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo le riforme politiche, economiche e sociali. Per raggiungere il suo obiettivo, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, si concentra sui seguenti settori prioritari: buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo socioeconomico, compresa la lotta alla disoccupazione giovanile, nonché istruzione, sostenibilità ambientale e una maggiore connettività; sicurezza; e migrazione e mobilità, anche affrontando le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca, anche attraverso l'attuazione dell'approccio basato sugli incentivi che risponde alle prestazioni in settori chiave, costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione. Lo strumento dovrebbe sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo e di altri documenti pertinenti, esistenti e futuri, concordati di comune accordo con i paesi nell'area del vicinato. È pertanto opportuno aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione nell'area del vicinato.

    (29)

    Lo strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (19) («accordo di partenariato ACP-UE»), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed entrato in vigore il 1o aprile 2003, e accordi successivi con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide a livello mondiale. In particolare, lo strumento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione consolidata tra l'Unione e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, e rifarsi all'accordo di partenariato ACP-UE, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa e un partenariato alla pari reciprocamente vantaggioso tra l'Unione e l'Africa.

    (30)

    L'Unione dovrebbe altresì adoperarsi per sviluppare ulteriormente le relazioni e creare partenariati con i paesi terzi dell'Asia e delle Americhe. I programmi geografici dovrebbero sostenere le regioni del Pacifico e dei Caraibi con un importo indicativo pari ad almeno 500 000 000 EUR e 800 000 000 EUR, rispettivamente.

    (31)

    Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti connessi al commercio delle relazioni esterne dell'Unione, compresa la dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento, al fine di assicurare la coerenza e il sostegno reciproco tra gli obiettivi e le azioni dell'Unione in materia di politica commerciale e di sviluppo.

    (32)

    È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III, istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) («regolamento IPA III»), lo strumento relativo all'aiuto umanitario, istituito dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (20), l'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione, istituita da una decisione del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea comprese le relazioni tra l’Unione europea da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca dall’altro (decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia), lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, istituito dal regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio (21), la politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa, se del caso, la politica di sicurezza e di difesa comune, e lo strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (22), il quale non è finanziato dal bilancio dell'Unione, nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione.

    Ciò comprende, se del caso, la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, lo strumento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

    (33)

    Basandosi sul suo successo, lo strumento dovrebbe consentire all'Unione di rafforzare ulteriormente la dimensione esterna del programma Erasmus+. Un importo indicativo pari a 1 800 000 000 EUR a titolo dei programmi geografici a norma dello strumento dovrebbe essere utilizzato per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus+ attuato in conformità del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e del documento di programmazione adottato a norma dello strumento. La programmazione a norma dello strumento dovrebbe rafforzare in modo integrale il potenziale del programma Erasmus+.

    (34)

    I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Europa Creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), al fine di contribuire a stimolare le relazioni culturali internazionali, e riconoscere il ruolo della cultura nella promozione dei valori europei.

    (35)

    Per le azioni finanziate a titolo dello strumento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. Tale approccio principale dovrebbe essere integrato, se del caso, da programmi tematici e da azioni di risposta rapida, garantendo nel contempo la coerenza di tutti i programmi e di tutte le azioni.

    (36)

    Le autorità locali comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, tra cui comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni e relative associazioni. In linea con il consenso, l'Unione dovrebbe promuovere una stretta consultazione e associazione delle autorità locali, nonché la loro partecipazione nel contribuire allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli OSS a livello locale, in particolare per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, le libertà fondamentali e la giustizia sociale e in qualità di fornitori di servizi sociali di base. L'Unione dovrebbe riconoscere i molteplici ruoli svolti dalle autorità locali in quanto promotrici di un approccio territoriale allo sviluppo locale, che comprende processi di decentramento, partecipazione e responsabilità. L'Unione dovrebbe potenziare ulteriormente il suo sostegno allo sviluppo di capacità delle autorità locali al fine di rafforzare la loro voce nel processo di sviluppo sostenibile e far progredire il dialogo politico, sociale ed economico, nonché promuovere la cooperazione decentrata. Il sostegno alle autorità locali nell'ambito dei programmi geografici dovrebbe ammontare indicativamente ad almeno 500 000 000 EUR.

    (37)

    Le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero integrarsi e rafforzarsi a vicenda. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero essere uniti nella diversità e migliorare la cooperazione, ricorrendo a una varietà di esperienze e approcci, tenuto conto dei rispettivi vantaggi comparati. L'Unione dovrebbe pertanto promuovere l'inclusività e la collaborazione con gli Stati membri cercando di massimizzare il valore aggiunto e tenendo conto dell'esperienza e delle capacità, in modo da rafforzare gli interessi, i valori e gli obiettivi comuni. A tale proposito, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero altresì adoperarsi per promuovere lo scambio delle migliori pratiche, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità tra di loro. Nel caso di forme di finanziamento dell'Unione cui partecipano le amministrazioni pubbliche degli Stati membri, quali i gemellaggi, è opportuno che disposizioni attuative e contrattuali semplificate siano discusse con gli Stati membri e applicate in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) («regolamento finanziario»).

    (38)

    In linea con il consenso, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare il loro impatto collettivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe essere promossa e rafforzata, pur rimanendo volontaria, flessibile, inclusiva e adattata al contesto del paese, e dovrebbe prevedere la possibilità di sostituire i documenti di programmazione dell'Unione e degli Stati membri con documenti di programmazione congiunta dell'Unione. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, all'appropriazione e alla titolarità dei paesi partner. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione congiunta ogniqualvolta risulti appropriato. L'attuazione congiunta dovrebbe essere inclusiva e aperta a tutti i partner dell'Unione che accettino e possano contribuire a una visione comune, tra cui le agenzie degli Stati membri e le loro istituzioni finanziarie per lo sviluppo, le autorità locali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico.

    (39)

    I criteri utilizzati per definire le esigenze dei partner nella strategia di programmazione dovrebbero essere coerenti con i principi di trasparenza di cui al presente regolamento.

    (40)

    Poiché il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto è essenziale per una sana gestione finanziaria e per l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione di cui al regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile sospendere l'assistenza in caso di deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto nei paesi terzi.

    (41)

    L'Unione si impegna ad agevolare gli obiettivi della cooperazione in materia di sicurezza nucleare di cui al regolamento (Euratom) 2021/948. Si dovrebbe pertanto tenere conto del bilancio dei paesi partner in termini di attuazione degli obblighi e degli impegni in materia di sicurezza nucleare, affrontando la questione nell'ambito del dialogo politico regolare con tali paesi. Qualora un paese partner persista a non osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza nucleare e le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali, l'Unione dovrebbe adottare le misure appropriate.

    (42)

    Nell'ambito dello strumento, l'Unione dovrebbe tenere conto a tutti i livelli delle questioni relative ai diritti umani e alla democratizzazione. Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi ed essere integrata in tutta l'attuazione dello strumento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia e del programma tematico per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. Tale ruolo dovrebbe consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile, in particolar modo sulle questioni sensibili in materia di diritti umani e democrazia. L'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta, in maniera flessibile, ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente marcato e sistematico.

    (43)

    Le missioni di osservazione elettorale dell'UE dovrebbero contribuire ad aumentare la trasparenza e la fiducia nei processi elettorali e consentire di valutare con cognizione di causa le elezioni nonché di formulare raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento, nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i paesi partner. Un importo indicativo non superiore al 25 % delle risorse inizialmente assegnate al programma tematico per i diritti umani e la democrazia dovrebbe essere destinato al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE.

    (44)

    L'attuazione dello strumento dovrebbe ispirarsi ai principi della parità di genere, dell'emancipazione di donne e ragazze e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché della prevenzione di tali fenomeni, e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne in linea con i piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali, comprese le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2018 su donne, pace e sicurezza. Il rafforzamento della parità di genere e dell'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione e l'intensificazione degli sforzi per raggiungere gli standard minimi di prestazione indicati nei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere dovrebbero portare a un approccio trasformativo in materia di genere e attento a tale dimensione in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione e della cooperazione internazionale. Almeno l'85 % delle nuove azioni attuate a titolo dello strumento dovrebbe avere la parità di genere come obiettivo principale o significativo quale definito dall'indicatore sulla politica per la parità di genere del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Almeno il 5 % di tali azioni dovrebbe avere come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze.

    (45)

    Lo strumento riconosce che la crescita demografica e le evoluzioni demografiche possono avere ripercussioni significative sui vantaggi in termini di sviluppo e sul progresso economico. Al fine di garantire che le generazioni attuali e future siano in grado di realizzare appieno il loro potenziale in modo sostenibile, lo strumento dovrebbe sostenere gli sforzi dei partner a favore di un approccio integrato volto a ridurre al minimo le sfide connesse all'aumento della popolazione e a massimizzare gli effetti positivi del dividendo demografico, nel rispetto del diritto di ciascun paese di decidere in merito alla propria politica demografica nonché rispettando, tutelando e realizzando i diritti umani e la parità di genere.

    (46)

    Le organizzazioni della società civile comprendono una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative, indipendenti e non violente, tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali. L'Unione apprezza la diversità e le specificità delle organizzazioni della società civile e dialoga con quelle responsabili e trasparenti che condividono il suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile e dei valori fondamentali della pace, della libertà, della parità dei diritti e della dignità umana. Lo strumento dovrebbe garantire il sostegno dell'Unione alle organizzazioni della società civile al fine di perseguire i valori, gli interessi e gli obiettivi dell'Unione.

    Le organizzazioni della società civile dovrebbero essere debitamente consultate e disporre di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di essere adeguatamente coinvolte e di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e sorveglianza dei programmi. Nell'ambito dello strumento, dovrebbe essere sostenuto il ruolo delle organizzazioni che sostengono la democrazia, le libere elezioni, la società civile, i diritti umani e lo Stato di diritto in tutto il mondo, come il Fondo europeo per la democrazia, nonché delle organizzazioni dei cittadini per l'osservazione elettorale e delle loro piattaforme europee e altre piattaforme regionali e globali.

    (47)

    Lo strumento dovrebbe promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile nel fornire un contributo allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli OSS, tra l'altro in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, giustizia sociale e servizi sociali di base.

    (48)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (26).

    (49)

    Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli OSS delle Nazioni Unite, lo strumento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni previste a titolo dello strumento dovrebbero contribuire per il 30 % della dotazione finanziaria globale a detti obiettivi. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso dell'attuazione dello strumento, mentre il contributo complessivo dello strumento dovrebbe rientrare nei relativi processi di sorveglianza, valutazione e riesame. Per contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita di biodiversità, lo strumento dovrebbe contribuire a conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. L'azione dell'Unione in questo settore dovrebbe favorire il rispetto dell'accordo di Parigi e della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbe contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. In particolare, i finanziamenti assegnati nel contesto dello strumento dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C, nonché con l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza a tali cambiamenti. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle azioni che producono effetti positivi collaterali e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente.

    (50)

    L'Unione dovrebbe favorire un impegno costruttivo in materia di mobilità e per quanto riguarda tutti gli aspetti della migrazione, adoperandosi per garantire che quest'ultima avvenga in modo sicuro e ben regolamentato. È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner in materia di migrazione, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, cogliendo tutti i vantaggi di una migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e affrontando con efficacia il fenomeno della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella prevenzione della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, a contrastare la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a lavorare, ove necessario, per favorire rimpatri, riammissioni e reinserimenti dignitosi e sostenibili, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani a norma del diritto internazionale e dell'Unione, come pure intrattenendo un dialogo con le diaspore e sostenendo i percorsi della migrazione legale. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dello strumento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo e altre politiche esterne è importante per garantire che l'assistenza esterna dell'Unione aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

    (51)

    Lo strumento dovrebbe consentire all'Unione, in cooperazione con gli Stati membri, di rispondere globalmente alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati, in modo coerente e complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione. A tal fine, e salvo circostanze impreviste, un importo indicativo pari al 10 % della dotazione finanziaria dello strumento dovrebbe essere destinato in particolare alle azioni a sostegno della gestione e della governance della migrazione e degli sfollamenti forzati, nell'ambito degli obiettivi dello strumento. Inoltre, tale traguardo dovrebbe includere anche azioni volte ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nel momento in cui dette azioni affrontano direttamente sfide specifiche connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati. Le azioni connesse alla migrazione a titolo dello strumento, ove necessarie nel quadro dei suoi programmi geografici e tematici e delle sue azioni di risposta rapida, dovrebbero basarsi sull'esperienza acquisita durante l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione e del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al fine di costruire partenariati globali. Il sostegno dell'Unione dovrebbe tenere conto dei vantaggi della migrazione regolare in termini di sviluppo. Le azioni connesse alla migrazione a titolo dello strumento dovrebbero contribuire all'efficace attuazione degli accordi e dei dialoghi dell'UE in materia di migrazione con i paesi terzi, incoraggiando la cooperazione basata su un approccio incentivante flessibile e sostenuta da un meccanismo di coordinamento a norma dello strumento. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe consentire di affrontare le sfide migratorie attuali ed emergenti nell'ambito dello strumento, utilizzando tutte le componenti appropriate mediante finanziamenti flessibili, nel rispetto delle dotazioni finanziarie del regolamento e sulla base di una loro attuazione flessibile. Tali azioni dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati, e delle competenze dell'Unione e nazionali. La Commissione dovrebbe sviluppare e utilizzare un sistema di tracciabilità solido e trasparente per misurare tali spese e riferire in merito.

    (52)

    Lo strumento dovrebbe prendere in considerazione le soluzioni digitali e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali potenti strumenti per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva, e dovrebbe contribuire a promuovere ulteriormente la digitalizzazione.

    (53)

    Le azioni adottate a titolo dello strumento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, alla sicurezza informatica e alla lotta contro la criminalità informatica, nonché allo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbero mirare a generare benefici diretti per la popolazione in termini di sicurezza umana, contenere buone pratiche pertinenti al fine di garantire la sostenibilità e la rendicontabilità nel medio e lungo periodo, compreso un efficace controllo democratico, e dovrebbero promuovere lo Stato di diritto, la trasparenza e i principi consolidati del diritto internazionale.

    (54)

    L'Agenda 2030 sottolinea quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto OSS 16 sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'OSS 16.a chiede specificamente di «consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine».

    (55)

    Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE ha aggiornato le direttive relative all'elaborazione delle relazioni sull'APS nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a titolo dello strumento costituisce un APS qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive relative all'elaborazione delle relazioni che il comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare.

    (56)

    Lo sviluppo di capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbe essere utilizzato solo in casi eccezionali, laddove gli obiettivi dello strumento non possano essere soddisfatti mediante il ricorso ad operatori non militari.

    (57)

    Lo strumento dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sugli insegnamenti tratti dalle azioni relative allo sviluppo di capacità per lo sviluppo e la sicurezza per lo sviluppo, in particolare dalle consultazioni e valutazioni pertinenti, condotte nel quadro del regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). In tale contesto la Commissione dovrebbe altresì tenere conto, se del caso, delle valutazioni congiunte con gli Stati membri.

    (58)

    L'Unione dovrebbe inoltre promuovere in tutte le azioni e in tutti i programmi a titolo dello strumento un approccio sensibile ai conflitti e alla dimensione di genere.

    (59)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono, in particolare, le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, esecuzione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

    (60)

    Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Al momento di operare tali scelte, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi dell'operazione in questione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

    (61)

    A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è possibile attribuire una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027, e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle azioni e dei costi a partire dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

    (62)

    Sulla scorta dei risultati ottenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), istituito dal regolamento (UE) 2017/1601, il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, assistenza tecnica, strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto a livello mondiale. L'EFSD+, integrato da assistenza tecnica e sforzi volti a migliorare il clima degli investimenti nei partner, dovrebbe divenire parte del piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti (BEI). L'assegnazione dei fondi da utilizzare per le operazioni dell'EFSD+ dovrebbe basarsi sui pertinenti documenti di programmazione, in particolare sulle priorità ivi definite, e dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle realtà ed esigenze specifiche di ciascun paese o regione partner e del peso relativo dell'assegnazione dei fondi per area geografica di cui al presente regolamento. La programmazione dovrebbe condurre a un adeguato equilibrio tra operazioni di finanziamento misto e operazioni di garanzia di bilancio nell'ambito dell'EFSD+ nonché rispetto ad altre forme di finanziamento dell'Unione previste dal presente regolamento. L'EFSD+ dovrebbe essere attuato attraverso un'architettura di investimento aperta e collaborativa al fine di garantire l’uso ottimale delle competenze settoriali e geografiche delle controparti ammissibili e massimizzarne l'impatto sullo sviluppo. L'EFSD+ dovrebbe essere composto da piattaforme regionali d'investimento all'interno delle aree regionali contemplate dal presente regolamento e, se del caso, dal regolamento IPA III.

    Per garantire che la gestione del rischio dell'EFSD+ sia indipendente, imparziale, inclusiva e trasparente, è opportuno istituire un gruppo tecnico di valutazione del rischio, aperto agli esperti della BEI, ad altre controparti ammissibili e agli Stati membri interessati, organizzato e guidato dalla Commissione. La Commissione dovrebbe assicurare che le informazioni e le analisi siano condivise in modo tempestivo, trasparente e inclusivo con tutti gli Stati membri, tenendo debitamente conto delle questioni di riservatezza. La Commissione dovrebbe concludere accordi di garanzia per le azioni esterne con tutte le controparti ammissibili selezionate, compresa la BEI, previa consultazione del gruppo tecnico di valutazione del rischio e tenendo conto del suo parere, e dovrebbe presentare gli elementi principali di tali accordi al comitato strategico.

    (63)

    Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l'esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell'Unione, la BEI dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per l'attuazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne. La BEI e la Commissione dovrebbero rafforzare la loro cooperazione e il loro coordinamento in tutta l'attuazione della garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+, anche durante il processo di programmazione e sul terreno. Alla BEI dovrebbe essere affidata l'attuazione di una finestra d'investimento dedicata che offra una copertura globale del rischio per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali, che dovrebbe essere esclusiva, fatta eccezione per le operazioni che la BEI non può effettuare o decide di non effettuare. Dovrebbero essere create, se del caso, ulteriori finestre d'investimento dedicate non esclusive per la BEI che forniscano una copertura globale del rischio per operazioni con controparti sub-sovrane commerciali e operazioni per la promozione degli investimenti diretti esteri, degli scambi e dell'internazionalizzazione delle economie dei paesi partner, anche attraverso investimenti diretti esteri in entrata, nonché altre priorità tematiche dell'Unione a sostegno degli obiettivi dello strumento e in linea con gli OSS, compreso, ma non solo, con gli enti europei di finanziamento allo sviluppo e i soggetti del settore privato dell'Unione. La garanzia dell'Unione dovrebbe offrire solo la copertura dei rischi politici per le operazioni del settore privato, che dovrebbero essere coerenti con quelle delle agenzie per il credito all'esportazione degli Stati membri.

    Tali finestre d'investimento, che dovrebbero costituire i mandati specifici di cui necessita la BEI per operare al di fuori dell'Unione, dovrebbero applicare le stesse regole e condizioni di qualsiasi altra finestra d'investimento nell'ambito dell'EFSD+, comprese le norme di governance, e, fatta eccezione per la finestra d'investimento esclusiva, dovrebbero essere create secondo la procedura di ammissibilità e selezione delle operazioni e delle controparti la per garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+ prevista dal presente regolamento. Per tali tre finestre d'investimento dedicate alla BEI, l'importo totale indicativo dovrebbe essere pari a 26 725 000 000 EUR. Gli importi relativi a ciascuna delle finestre d'investimento dovrebbero essere giustificati e confermati a seguito del processo di programmazione all'inizio del quadro finanziario pluriennale e durante le revisioni della programmazione. Gli obiettivi, le priorità e gli importi per ciascuna delle finestre d'investimento e la loro attuazione dovrebbero garantire il pieno allineamento strategico alle priorità dell'Unione e rispettare il presente regolamento e i pertinenti programmi indicativi pluriennali, comprese le relative priorità geografiche e tematiche. La metodologia di valutazione del rischio e remunerazione nell'ambito dell'EFSD+ dovrebbe essere applicata in modo coerente a tutte le finestre d'investimento, comprese quelle dedicate alla BEI, al fine di garantire parità di condizioni. Le finestre d'investimento attuate dalla BEI dovrebbero poter coprire qualsiasi paese ammissibile alla garanzia per le azioni esterne, in particolare ove maggiormente necessario e conformemente alle priorità geografiche dello strumento e, se del caso, del regolamento IPA III. Le garanzie dell'EFSD+ per le operazioni della BEI con controparti sub-sovrane commerciali e le operazioni del settore privato dovrebbero essere subordinate a condizioni analoghe alle garanzie per le azioni esterne fornite ad altre controparti ammissibili.

    Le garanzie dell'EFSD+ per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali e per le operazioni con controparti sub-sovrane commerciali che non generano entrate significative, intraprese dalla BEI o da altre controparti ammissibili, dovrebbero poter essere prive di remunerazione al fine di contribuire a ridurre il costo dei finanziamenti per gli investimenti del settore pubblico intrapresi dai paesi partner. In conformità degli obiettivi e dei principi generali dello strumento, dei pertinenti documenti di programmazione indicativa e, se del caso, del regolamento IPA III, la Commissione e la BEI dovrebbero concludere accordi di garanzia per le azioni esterne specifici per le finestre d'investimento dedicate alla BEI.

    (64)

    L'EFSD+ dovrebbe mirare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli OSS promuovendo lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e inclusivo, la transizione verso un'economia a valore aggiunto sostenibile e un ambiente stabile per gli investimenti e favorendo la resilienza socioeconomica e ambientale dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, il contributo alla riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche, la crescita sostenibile e inclusiva, la lotta contro i cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la tutela e la gestione dell'ambiente, la creazione di posti di lavoro dignitosi sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, comprese le cooperative e le imprese sociali, le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), la connettività sostenibile e il sostegno ai gruppi vulnerabili, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani, nonché affrontando le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa.

    L'attuazione dell'EFSD+ dovrebbe rispettare gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico dello strumento e, se del caso, del regolamento IPA III, in particolare gli orientamenti, i principi e le convenzioni applicabili concordati a livello internazionale in materia di investimenti, compresi i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, nonché le convenzioni dell'ILO, il diritto internazionale dei diritti umani e i principi di efficacia dello sviluppo stabiliti in seno al partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e riaffermati al Forum ad alto livello di Nairobi nel 2016, fra cui la titolarità, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca, come pure l'obiettivo di svincolo degli aiuti. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati, ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo, ai paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e ai paesi poveri fortemente indebitati.

    (65)

    L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, ovviare alle carenze del mercato e a situazioni di investimento non ottimali, sostenere gli enti pubblici locali nell'intensificare i propri investimenti e nel finanziarli in modo autonomo, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. L'addizionalità dovrebbe essere applicata conformemente agli obiettivi e ai principi dello strumento e alle altre politiche pertinenti dell'Unione. La partecipazione del settore privato, comprese le PMI, alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo senza provocare distorsioni del mercato locale né creare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali. Tale partecipazione dovrebbe essere efficiente in termini di costi e trasparente e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. L'EFSD+ dovrebbe fungere da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. L'effetto leva dell'EFSD+ dovrebbe essere valutato misurando la mobilitazione di finanziamenti aggiuntivi per lo sviluppo sostenibile attraverso l’uso del sostegno finanziario dell'EFSD+. L'effetto leva dovrebbe essere misurato secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 38, del regolamento finanziario e conformemente alle norme e prassi internazionali di misurazione degli importi mobilitati dal settore privato grazie a interventi di finanziamento pubblico dello sviluppo, quali le metodologie del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero potere invitare le controparti ammissibili e la società civile a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

    (66)

    Dovrebbe essere istituita una garanzia per le azioni esterne, sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD istituita dal regolamento (UE) 2017/1601 e delle garanzie sostenute mediante il Fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009. La garanzia per le azioni esterne dovrebbe sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio (28). Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti a titolo dello strumento, insieme a quelli previsti dal regolamento IPA III e del regolamento (Euratom) 2021/948, che dovrebbero anche coprire le dotazioni e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti a favore di paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) 2021/948. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare priorità a quelle che massimizzano l'addizionalità e l'impatto sullo sviluppo, comprese quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti e che prevedono la sostenibilità e un impatto sullo sviluppo a lungo termine. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi e in linea con i principi del «Legiferare meglio».

    Le garanzie di bilancio e gli strumenti finanziari dovrebbero rispettare la politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e i relativi aggiornamenti, quale stabilita dai pertinenti atti giuridici dell'Unione e dalle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 e il relativo allegato, nonché i principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Si applicano tutte le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario, in particolare quelle relative alla gestione indiretta di cui al titolo VI di detto regolamento. La fornitura di servizi pubblici essenziali dovrebbe restare una responsabilità dei governi.

    (67)

    Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative ai metodi di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Tali controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.

    (68)

    Al fine di aumentare l'impatto della garanzia per le azioni esterne, gli Stati membri e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (30) dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di contanti o di una garanzia. Un contributo sotto forma di garanzia non deve superare il 50 % dell'importo delle operazioni garantite dall'Unione. Le passività finanziarie derivanti da tale garanzia non dovrebbero essere coperte e la riserva di liquidità dovrebbe essere fornita dal fondo comune di copertura istituito dall'articolo 212 del regolamento finanziario.

    (69)

    Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione, alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e la buona governance, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, e gli oceani, nonché alle sfide connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati e alle loro cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo, per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, si dovrebbe lasciare un importo non assegnato come riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

    (70)

    La riserva per le sfide e le priorità emergenti dovrebbe garantire le seguenti risorse supplementari: 200 000 000 EUR per il programma tematico per i diritti umani e la democrazia, 200 000 000 EUR per il programma tematico per le organizzazioni della società civile e 600 000 000 EUR per il programma tematico sulle sfide a livello mondiale.

    (71)

    La Commissione dovrebbe informare dettagliatamente il Parlamento europeo prima di mobilitare i fondi della riserva per le sfide e le priorità emergenti e dovrebbe tenere pienamente conto delle sue osservazioni sulla natura, gli obiettivi e gli importi finanziari previsti.

    (72)

    Pertanto, pur nel rispetto del principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'Unione sia per i cittadini che per i paesi partner dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

    (73)

    Lo sviluppo delle capacità degli attori militari nei paesi terzi dovrebbe essere svolto nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore dello sviluppo e nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore della pace e della sicurezza, in conformità dell'articolo 40 TUE. Il presente regolamento rispetta l'applicazione delle procedure e la portata dei poteri delle istituzioni ai sensi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e della PESC dell'Unione.

    (74)

    Le azioni a titolo dello strumento che comportano la fornitura o il finanziamento di attrezzature, servizi o tecnologia dovrebbero essere in linea con le pertinenti disposizioni dell'Unione, nazionali e internazionali, in particolare con le norme fissate nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (31), con le misure restrittive dell'Unione e con il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). Le valutazioni dei rischi effettuate dalla Commissione a norma dello strumento lasciano impregiudicata la valutazione delle domande di licenza di esportazione da parte degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare caso per caso, in base ai criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC, le domande di licenza di esportazione che gli pervengono, comprese quelle relative ai trasferimenti da governo a governo, riguardanti i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Conformemente al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), tali azioni non dovrebbero finanziare la fornitura di alcun tipo di materiale che possa essere utilizzato per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

    (75)

    La decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia stabilisce la dotazione finanziaria per l’associazione dei paesi e territori d'oltremare all’Unione. Tale dotazione finanziaria è la principale fonte di finanziamento per i paesi e dei territori oltremare. A norma della decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti previsti da tale decisione, fatte salve le sue regole e finalità e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso. Inoltre è opportuno incoraggiare la collaborazione nei settori d'interesse comune tra i paesi partner e i paesi e territori d'oltremare, nonché le regioni ultraperiferiche dell'Unione, ai sensi dell'articolo 349 TFUE.

    (76)

    Al fine di migliorare la titolarità dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, se del caso, favorire l'uso delle istituzioni, delle capacità e delle competenze dei paesi partner, nonché dei loro sistemi e procedure, per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione, garantendo nel contempo il pieno coinvolgimento della società civile e delle amministrazioni locali. L'Unione dovrebbe mettere a disposizione dei potenziali beneficiari di finanziamenti dell'Unione informazioni e formazioni su come presentare domanda di finanziamento dell'Unione.

    (77)

    La comunicazione promuove il dibattito democratico, rafforza il controllo istituzionale sui finanziamenti dell'Unione e contribuisce ad aumentare la credibilità dell'Unione. L'Unione e i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero rafforzare la visibilità dell'azione dell'Unione e comunicare in modo adeguato il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. A tale riguardo, conformemente al regolamento finanziario, gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero contenere obblighi che garantiscano un'adeguata visibilità; qualora tali obblighi non siano rispettati, la Commissione dovrebbe agire in modo appropriato e tempestivo.

    (78)

    I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al presente regolamento dovrebbero costituire programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d'azione annuali o pluriennali dovrebbero consistere in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

    (79)

    In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (35), (Euratom, CE) n. 2185/96 (36) e (UE) 2017/1939 (37) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).

    In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, gli accordi con paesi e territori terzi e con organizzazioni internazionali e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'applicazione dello strumento dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e verifiche sul posto in conformità alle loro rispettive competenze e che garantiscano che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.

    (80)

    Lo strumento dovrebbe contribuire alla lotta internazionale contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la frode, la corruzione e il riciclaggio.

    (81)

    Al fine di integrare o modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'importo delle azioni per lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dell'importo massimo destinato alla garanzia per le azioni esterne, dei tassi di copertura e dell'importo massimo della dotazione per la garanzia per le azioni esterne, ai settori di cooperazione e di intervento elencati negli allegati II, III e IV, ai settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ elencate nell'allegato V, agli indicatori nell'allegato VI, nonché riguardo all'integrazione del presente regolamento con obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione desunti dai settori di cooperazione per i programmi geografici indicati nell'allegato II, compresi la definizione delle priorità per sottoregione, gli obiettivi tematici e le assegnazioni finanziarie indicative per determinate sottoregioni, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con i soggetti interessati quali la società civile e gli esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (39). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (82)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).

    (83)

    In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno.

    (84)

    I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio (41) sostituiti dal presente regolamento dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna quale previsto dalla decisione.

    (85)

    Le azioni e le misure previste dal presente regolamento dovrebbero, se del caso, essere complementari e coerenti con le misure adottate dall'Unione nel perseguimento degli obiettivi della PESC nel quadro del titolo V, capo 2, TUE e alle misure adottate nel quadro della parte quinta, titolo IV, TFUE, e rispettare tali misure.

    (86)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (87)

    È opportuno modificare e abrogare la decisione n. 466/2014/UE e abrogare i regolamenti (UE) 2017/1601 e (CE, Euratom) n. 480/2009.

    (88)

    Per garantire la continuità del sostegno nel settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale («strumento»), comprendente il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus («EFSD+») e la garanzia per le azioni esterne per il periodo del QFP 2021-2027.

    Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «programma indicativo nazionale»: un programma indicativo che riguardi un solo paese;

    2)

    «programma indicativo multinazionale»: un programma indicativo che riguardi più di un paese;

    3)

    «programma indicativo regionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo all'interno della stessa area geografica, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;

    4)

    «programma indicativo transregionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo in aree geografiche diverse, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;

    5)

    «cooperazione transfrontaliera»: la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi e territori lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe dell'Unione, ivi incluse la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale di cui a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno («regolamento Interreg»);

    6)

    «soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

    7)

    «organizzazione della società civile»: una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, che possono variare nel tempo e fra istituzioni e paesi, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici, e che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale e che comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali;

    8)

    «autorità locale»: un'autorità come un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, componente della struttura statale, al di sotto del livello di governo centrale, quali villaggi, comuni, distretti, contee, province o regioni, che è responsabile nei confronti dei cittadini e solitamente composta da un organo deliberativo o decisionale come un consiglio o un'assemblea, e da un organo esecutivo come un sindaco o altro funzionario esecutivo, che sono eletti direttamente o indirettamente o scelto a livello locale;

    9)

    «finestra d'investimento»: un'area destinataria del sostegno della garanzia per le azioni esterne nell’ambito dell’EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici;

    10)

    «addizionalità»: il principio secondo il quale, sulla base dell'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel contesto del presente regolamento e del regolamento IPA III, il sostegno della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza detta garanzia o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Il principio di addizionalità significa altresì che le operazioni sostenute mediante la garanzia per le azioni esterne devono attirare finanziamenti del settore privato e ovviare alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali, nonché migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio garantisce inoltre che le operazioni della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o altri interventi finanziari dell'Unione o internazionali ed evitino l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati, salvo debitamente giustificato conformemente agli obiettivi e ai principi dello strumento. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne;

    11)

    «operazione con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali»: qualsiasi operazione in cui la controparte è direttamente uno Stato o un ente pubblico pienamente sostenuto da una garanzia esplicita dello Stato poiché non dispone della capacità giuridica o dell'autonomia o della capacità finanziaria per beneficiare dei necessari finanziamenti diretti;

    12)

    «operazione con controparti sub-sovrane commerciali»: qualsiasi operazione in cui la controparte è un ente pubblico non sostenuto da una garanzia esplicita di uno Stato e che è finanziariamente in grado di contrarre prestiti a proprio rischio e dispone della capacità giuridica per farlo;

    13)

    «donatore»: un'istituzione finanziaria internazionale, uno Stato membro o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altro ente pubblico o privato che contribuisce al fondo comune di copertura;

    14)

    «paese partner»: un paese o territorio che può beneficiare del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento a norma dell'articolo 4;

    Ai fini del presente regolamento, nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali.

    Articolo 3

    Obiettivi dello strumento

    1.   Gli obiettivi generali dello strumento sono:

    a)

    affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 TUE, in modo da contribuire alla riduzione e, a termine, all'eliminazione della povertà, a consolidare, sostenere e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché affrontare la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, ivi comprese le loro cause profonde;

    b)

    contribuire a promuovere il multilateralismo, a onorare gli impegni internazionali e a conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare gli OSS, l'Agenda 2030 e l'accordo di Parigi;

    c)

    promuovere partenariati rafforzati con i paesi terzi, anche con i paesi della politica europea di vicinato sulla base degli interessi e della titolarità reciproci, al fine di promuovere la stabilizzazione e la buona governance e sviluppare la resilienza.

    2.   Gli obiettivi specifici dello strumento sono:

    a)

    sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

    b)

    sviluppare partenariati rafforzati speciali e una cooperazione politica rafforzata con i paesi della politica europea di vicinato, basati sulla cooperazione, la pace e la stabilità e su un impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, con l'obiettivo di conseguire una democrazia radicata e sostenibile e una progressiva integrazione socioeconomica nonché contatti interpersonali;

    c)

    a livello mondiale:

    i)

    proteggere, promuovere e far progredire la democrazia, lo Stato di diritto, compresi i meccanismi di responsabilità, e i diritti umani, fra cui la parità di genere e la protezione dei difensori dei diritti umani, anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza;

    ii)

    sostenere le organizzazioni della società civile;

    iii)

    promuovere la stabilità e la pace e prevenire i conflitti, così da contribuire alla protezione dei civili; e

    iv)

    affrontare altre sfide mondiali quali i cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità e dell'ambiente, nonché la migrazione e la mobilità;

    d)

    rispondere rapidamente a:

    i)

    situazioni di crisi, instabilità e conflitto, comprese quelle che possono derivare dai flussi migratori e dagli sfollamenti forzati, e minacce ibride;

    ii)

    sfide alla resilienza, comprese le catastrofi naturali e provocate dall'uomo, e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo; e

    iii)

    esigenze e priorità della politica estera dell'Unione.

    3.   La realizzazione degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è misurata tramite gli indicatori pertinenti di cui all'articolo 41.

    4.   Almeno il 93 % della spesa a titolo dello strumento soddisfa i criteri per l'APS che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, contribuendo in tal modo agli impegni collettivi in materia di APS, anche a favore dei paesi meno sviluppati. Si tiene conto della specificità della spesa relativa ai paesi e territori partner elencati nell'allegato I.

    Articolo 4

    Ambito di applicazione e struttura

    1.   I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento sono eseguiti attraverso:

    a)

    programmi geografici;

    b)

    programmi tematici;

    c)

    azioni di risposta rapida.

    2.   I programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali nelle aree seguenti:

    a)

    vicinato;

    b)

    Africa subsahariana;

    c)

    Asia e Pacifico;

    d)

    Americhe e Caraibi.

    I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, fatta eccezione per i paesi candidati e candidati potenziali quali definiti nel regolamento IPA IIIe per i paesi e territori d'oltremare.

    Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o transregionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui al primo comma, lettere a) e b), e un programma che interessi gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui al secondo comma, lettere b), c) e d).

    I programmi geografici nell'area del vicinato possono riguardare qualsiasi paese o territorio elencato nell'allegato I.

    Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici si basano sui settori di cooperazione di cui all'allegato II.

    3.   I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli OSS a livello mondiale, nei settori seguenti:

    a)

    diritti umani e democrazia;

    b)

    organizzazioni della società civile;

    c)

    pace, stabilità e prevenzione dei conflitti;

    d)

    sfide mondiali.

    I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare.

    Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi tematici si basano sui settori di intervento di cui all'allegato III.

    4.   Le azioni di risposta rapida consentono di intervenire tempestivamente per:

    a)

    contribuire alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi, comprese quelle che possono derivare dai flussi migratori e dagli sfollamenti forzati;

    b)

    contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo e, se del caso, con la costruzione della pace;

    c)

    affrontare le esigenze e le priorità della politica estera dell'Unione.

    Le azioni di risposta rapida possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare.

    Per conseguire gli obiettivi dello strumento, le azioni di risposta rapida si basano sui settori di intervento di cui all'allegato IV.

    5.   Le azioni previste a titolo dello strumento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici.

    Le azioni attuate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate nell'ambito dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali volte a raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, in particolare gli OSS e l'accordo di Parigi, nonché a proteggere i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni attuate nell'ambito dei programmi tematici possono essere intraprese anche nel caso in cui:

    a)

    il programma geografico non esiste;

    b)

    il programma geografico è stato sospeso;

    c)

    non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato; oppure

    d)

    l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici.

    Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici. Le azioni di risposta rapida sono concepite e attuate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare gli allegati II, III e IV.

    7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 44 entro il 31 dicembre 2021 allo scopo di integrare il presente regolamento con disposizioni che stabiliscono:

    a)

    obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione desunti dai settori di cooperazione per i programmi geografici dell'allegato II, compresa la definizione delle priorità, per le seguenti sottoregioni: vicinato meridionale, vicinato orientale, Africa occidentale, Africa orientale e centrale, Africa australe e Oceano Indiano, Medio Oriente, Asia centrale, Asia meridionale, Asia settentrionale e sudorientale, Pacifico, Americhe e Caraibi;

    b)

    obiettivi tematici indicativi per il pilastro geografico; e

    c)

    assegnazioni finanziarie indicative per le sottoregioni dell'Africa occidentale, dell'Africa orientale e centrale, dell'Africa australe e dell'Oceano Indiano.

    L'atto delegato di cui al primo comma del presente paragrafo è riesaminato in occasione della valutazione intermedia di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Coerenza, sinergie e complementarità

    1.   Nell'attuazione dello strumento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi altri strumenti di finanziamento esterno, e con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

    A tal fine, l'Unione tiene conto dell'impatto di tutte le politiche interne ed esterne in materia di sviluppo sostenibile e si adopera per promuovere maggiori sinergie e complementarità, in particolare con la politica commerciale, la cooperazione economica e altre forme di cooperazione settoriale.

    2.   Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 non sono finanziate a titolo dello strumento.

    3.   Se del caso, un'azione che abbia ricevuto un contributo a titolo dello strumento può ricevere anche un contributo da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Lo strumento può inoltre contribuire alle misure istituite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano il rispettivo programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

    Articolo 6

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 79 462 000 000 EUR a prezzi correnti.

    2.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:

    a)

    60 388 000 000 EUR per i programmi geografici:

    vicinato: almeno 19 323 000 000 EUR,

    Africa subsahariana: almeno 29 181 000 000 EUR,

    Asia e Pacifico: 8 489 000 000 EUR,

    Americhe e Caraibi: 3 395 000 000 EUR;

    b)

    6 358 000 000 EUR per i programmi tematici:

    diritti umani e democrazia: 1 362 000 000 EUR,

    organizzazioni della società civile: 1 362 000 000 EUR,

    pace, stabilità e prevenzione dei conflitti: 908 000 000 EUR,

    sfide mondiali: 2 726 000 000 EUR;

    c)

    3 182 000 000 EUR per le azioni di risposta rapida.

    3.   La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 9 534 000 000 EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo in conformità dell'articolo 17.

    4.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), corrisponde almeno al 75 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

    5.   Le azioni di cui all'articolo 9 sono finanziate fino a un importo di 270 000 000 EUR. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare tale importo.

    Articolo 7

    Quadro strategico

    Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante tra l'Unione e i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni con i paesi partner a livello di capi di Stato o di governo, o di ministri, le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione dello strumento.

    Articolo 8

    Principi generali

    1.   L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, buona governance, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, ivi compreso il loro carattere di universalità e indivisibilità, e delle libertà fondamentali e rispetto della dignità umana, come pure i principi di uguaglianza e di solidarietà, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner e con la società civile, anche attraverso azioni nelle sedi multilaterali.

    2.   Lo strumento applica un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi più poveri, emarginati e vulnerabili, ivi comprese le persone con disabilità, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Tale approccio è ispirato ai principi di non lasciare indietro nessuno, di uguaglianza e di non discriminazione per alcun motivo.

    3.   Lo strumento promuove la parità di genere, i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze e la non discriminazione per alcun motivo, attraverso azioni mirate e integrate. Esso presta altresì particolare attenzione ai diritti dei minori e all'emancipazione dei giovani.

    4.   Lo strumento è attuato in piena conformità con l'impegno dell'Unione a favore della promozione, della protezione e del rispetto di tutti i diritti umani e dell'attuazione piena ed effettiva della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e degli esiti delle relative conferenze di revisione, e in tale contesto mantiene l'impegno a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti. Ciò considerato, lo strumento sostiene l'impegno dell'Unione a promuovere, proteggere e rispettare il diritto di ogni individuo ad avere pieno controllo sulle questioni riguardanti la propria sessualità e la propria salute sessuale e riproduttiva, e a decidere in modo libero e responsabile al riguardo, senza discriminazioni, coercizioni o violenze. Sostiene inoltre l'esigenza di garantire, in materia di salute sessuale e riproduttiva, l'accesso universale a un'informazione, un'educazione — compresa un'educazione sessuale esauriente — e ai relativi servizi sanitari in forma completa, di qualità e a prezzi abbordabili.

    5.   L'Unione sostiene, ove opportuno, l'attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di associazione e commerciali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare.

    L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

    L'Unione sostiene un multilateralismo efficace nel promuovere la cooperazione con le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

    L'Unione tiene conto, nell'ambito del dialogo politico regolare con i paesi partner, del loro bilancio in termini di attuazione degli obblighi e degli impegni, ivi compresa l'Agenda 2030, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di altre convenzioni, comprese quelle sulle norme in materia di sicurezza nucleare, degli accordi internazionali, in particolare l'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, in particolare gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali.

    6.   La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, ove opportuno, per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

    In linea con i principi di partenariato inclusivo e di trasparenza, la Commissione assicura, ove opportuno, che i soggetti interessati dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di essere adeguatamente coinvolti e di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e sorveglianza dei programmi. Se del caso, la Commissione garantisce altresì lo svolgimento di un dialogo rafforzato con il settore privato.

    In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso alle istituzioni e ai sistemi dei paesi partner per l'attuazione dei programmi.

    7.   Per favorire la complementarità e l'efficienza delle loro azioni e iniziative, l'Unione e gli Stati membri assicurano il coordinamento delle rispettive politiche e si consultano periodicamente sui rispettivi programmi di assistenza, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.

    L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.

    L'Unione promuove l'inclusività nell'attuazione dello strumento e la collaborazione con gli Stati membri, cercando di massimizzare il valore aggiunto e tenendo conto dell'esperienza e delle capacità, in modo da rafforzare gli interessi, i valori e gli obiettivi comuni. L'Unione incoraggia lo scambio delle migliori pratiche e la condivisione delle conoscenze tra gli organismi e gli esperti degli Stati membri.

    8.   I programmi e le azioni attuati a titolo dello strumento integrano la lotta contro i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente, i diritti umani, la democrazia, la parità di genere e, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli OSS al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi multidisciplinare globale del contesto, delle capacità, dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza e sono sensibili ai conflitti, tenendo conto della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace. Applicano i principi di «non nuocere» e «non lasciare indietro nessuno».

    9.   Lo strumento promuove l'uso della digitalizzazione come potente fattore di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva.

    10.   Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alla migrazione, tenendo conto dell'importanza di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. Dovranno essere massimizzate le sinergie e costruiti partenariati globali, prestando nel contempo particolare attenzione ai paesi di origine e di transito. Tale approccio combina tutti gli strumenti appropriati e l'effetto leva necessario grazie a un approccio persuasivo flessibile con possibili modifiche, ove applicabile in questo contesto, nell'assegnazione dei finanziamenti relativi alla migrazione, conformemente ai principi di programmazione dello strumento. Tiene inoltre conto dell'efficace cooperazione e attuazione di accordi e dialoghi dell'Unione in materia di migrazione. Le azioni in questione sono attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati, e delle competenze dell'Unione e nazionali. L'efficacia di tale approccio è valutata annualmente o secondo necessità. Le azioni connesse alla migrazione ai sensi dello strumento sono attuate a sostegno degli obiettivi della politica migratoria dell'Unione attraverso un meccanismo di finanziamento flessibile.

    11.   La Commissione assicura che le azioni adottate a titolo dello strumento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, alla sicurezza informatica e alla lotta contro la criminalità informatica, nonché allo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. A tal fine, la Commissione istituisce un adeguato quadro di valutazione e monitoraggio dei rischi. In tale quadro la Commissione mette a punto orientamenti operativi per assicurare che nella progettazione e nell'attuazione delle azioni si tenga conto dei diritti umani.

    Tali azioni si basano su una rigorosa analisi periodica dei conflitti per garantire che si tenga conto delle situazioni di conflitto e attuare un approccio di riforma del settore della sicurezza che contribuisca alla governance democratica, alla rendicontabilità e alla sicurezza umana, ivi compresi benefici per le popolazioni locali. Tali misure sono integrate, se del caso, nel contesto di un'assistenza a più lungo termine volta alla riforma del settore della sicurezza.

    12.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio e, su iniziativa di una di tali tre istituzioni, intrattiene con essi scambi di opinioni, anche in merito all'approccio basato sugli incentivi in risposta alle prestazioni in settori chiave, di cui all'articolo 20. Il Parlamento europeo può intrattenere con la Commissione uno scambio periodico di opinioni in merito ai propri programmi di assistenza su questioni quali lo sviluppo di capacità, compresi la mediazione e il dialogo correlati, e l'osservazione elettorale.

    13.   La Commissione tiene scambi periodici di informazioni con la società civile.

    14.   Se del caso, la Commissione elabora e segue quadri per la gestione del rischio, che comprendono una valutazione e misure di mitigazione.

    15.   I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento non coprono l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

    Articolo 9

    Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

    1.   Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione a titolo dello strumento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per sviluppare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

    2.   L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di sviluppo delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

    3.   L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:

    a)

    se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione a norma dello strumento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte; e

    b)

    se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

    4.   L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare una delle spese seguenti:

    a)

    spese militari ricorrenti;

    b)

    l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;

    c)

    la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

    5.   Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità e la rendicontabilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi consolidati del diritto internazionale.

    TITOLO II

    ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO

    CAPO I

    Programmazione

    Articolo 10

    Portata dei programmi geografici

    1.   Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:

    a)

    buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, compresa la parità di genere;

    b)

    eliminare la povertà, combattere le disuguaglianze e le discriminazioni e promuovere lo sviluppo umano;

    c)

    migrazione, sfollamenti forzati e mobilità;

    d)

    ambiente e cambiamenti climatici;

    e)

    crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa;

    f)

    pace, stabilità e prevenzione dei conflitti;

    g)

    partenariato.

    2.   Ulteriori dettagli su ciascuno dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato II.

    Articolo 11

    Portata dei programmi tematici

    1.   Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi tematici interessano i seguenti settori di intervento:

    a)

    diritti umani e democrazia: promuovere:

    i)

    i valori fondamentali della democrazia;

    ii)

    lo Stato di diritto;

    iii)

    l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani;

    iv)

    il rispetto della dignità umana;

    v)

    i principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà;

    vi)

    il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dei diritti umani;

    b)

    organizzazioni della società civile:

    i)

    società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente e spazio democratico nei paesi partner;

    ii)

    dialogo aperto e inclusivo con e tra gli attori della società civile;

    iii)

    sensibilizzazione, comprensione, conoscenza e impegno dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni relative allo sviluppo;

    c)

    pace, stabilità e prevenzione dei conflitti:

    i)

    assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi;

    ii)

    assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti;

    d)

    sfide mondiali:

    i)

    salute;

    ii)

    istruzione;

    iii)

    parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze;

    iv)

    minori e giovani;

    v)

    migrazione, sfollamenti forzati e mobilità;

    vi)

    lavoro dignitoso, protezione sociale, disuguaglianze e inclusione;

    vii)

    cultura;

    viii)

    garanzia di un ambiente sano e lotta contro i cambiamenti climatici;

    ix)

    energia sostenibile;

    x)

    crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato;

    xi)

    sicurezza alimentare e nutrizionale;

    xii)

    rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo;

    xiii)

    promozione di società inclusive e iniziative multilaterali, buona governance economica, compresa la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali;

    xiv)

    sostegno alla valutazione e alla documentazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei principi di partenariato e di efficacia.

    2.   Ulteriori dettagli su ciascuno dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato III.

    Articolo 12

    Strategia di programmazione generale

    1.   La cooperazione e gli interventi a titolo dello strumento sono programmati, tranne per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

    2.   In conformità dell'articolo 7, la programmazione a norma dello strumento si basa sugli elementi seguenti:

    a)

    i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento;

    b)

    nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni partner in situazioni di crisi, post-crisi o di fragilità e vulnerabilità, è effettuata un'analisi dei conflitti per fare in modo che siano considerate le situazioni di conflitto e si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze particolari dei paesi o delle regioni partner interessati e delle rispettive popolazioni; quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, si rivolge particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti gli attori pertinenti per contribuire alla transizione da una situazione di emergenza a una di sviluppo sostenibile e di pace stabile, compresa la prevenzione della violenza;

    c)

    nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri assicurano consultazioni reciproche inclusive onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione; la programmazione congiunta è l'approccio preferito ai fini della programmazione per paese e la sua attuazione è flessibile, inclusiva e a guida nazionale. La programmazione congiunta è aperta ad altri donatori e attori pertinenti, se l'Unione e gli Stati membri lo ritengono opportuno; l'Unione e gli Stati membri si adoperano inoltre, ogniqualvolta risulti appropriato, per sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione congiunta;

    d)

    nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione incoraggia un dialogo inclusivo e multilaterale periodico con altri donatori e attori, comprese le autorità locali, i rappresentanti della società civile, le fondazioni e il settore privato, a seconda dei casi, al fine di agevolare i rispettivi contributi, secondo le modalità opportune, e garantire che svolgano un ruolo significativo nel processo di programmazione;

    e)

    il programma tematico Diritti umani e democrazia e il programma tematico Organizzazioni della società civile di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell'articolo 4, paragrafo 3, forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati; tali programmi tematici sostengono principalmente gli attori della società civile a tutti i livelli, tenendo conto delle forme e dei metodi di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dell'esito delle consultazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).

    3.   I documenti di programmazione si basano sui risultati e includono, ove possibile, traguardi e indicatori chiari. Gli indicatori si basano, ove opportuno, su traguardi e indicatori concordati a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti per gli OSS, come pure sui quadri dei risultati per i singoli paesi, al fine di valutare e rendere noto il contributo dell'Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e impatti.

    Articolo 13

    Principi di programmazione per i programmi geografici

    1.   La programmazione dei programmi geografici si basa sui principi seguenti:

    a)

    fatto salvo il paragrafo 5, le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo tempestivo, continuativo e inclusivo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, dei parlamenti nazionali, regionali e locali e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità democratica del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;

    b)

    ove opportuno, il periodo di programmazione è sincronizzato e allineato con i cicli strategici dei paesi partner;

    c)

    la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e da altri programmi dell'Unione in conformità del loro atto di base.

    2.   La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

    a)

    le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società, nonché dell'impatto di crisi prolungate e ricorrenti;

    b)

    la capacità e l'impegno dei partner di promuovere valori, principi e interessi comuni, compresi i diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta contro la corruzione, lo spazio civico aperto e la parità di genere, e di sostenere obiettivi comuni e alleanze e cooperazione multilaterali, un sistema internazionale basato su regole, nonché la promozione delle priorità dell'Unione;

    c)

    gli impegni, compresi quelli concordati con l'Unione, e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri quali la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale, la sostenibilità ambientale e l'uso efficace degli aiuti, tenendo conto delle specificità e del livello di sviluppo dei paesi partner;

    d)

    l'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione nei paesi e nelle regioni partner;

    e)

    le capacità dei partner di mobilitare e utilizzare in modo efficace le risorse nazionali, come pure di accedere alle risorse finanziarie, di gestire in modo trasparente le risorse a sostegno delle priorità di sviluppo nazionali nonché le loro capacità di assorbimento.

    3.   Nel processo di assegnazione delle risorse è data priorità ai paesi più bisognosi, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito e i paesi in situazioni di crisi, post-crisi o di fragilità e vulnerabilità, compresi i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

    4.   L'Unione inoltre risponde alle sfide specifiche dei paesi a medio reddito e in particolare dei paesi provenienti da una situazione di basso reddito.

    5.   La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi e valori dell'Unione e reciproci, nonché degli obiettivi stabiliti di comune accordo e del multilateralismo.

    6.   Lo strumento contribuisce alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) 2021/817. Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento IPA III. Il regolamento (UE) 2021/817 si applica all'utilizzo di tali fondi.

    Articolo 14

    Documenti di programmazione per i programmi geografici

    1.   Per i programmi geografici, l'attuazione dello strumento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali.

    2.   I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario, e, ove applicabile, i metodi di esecuzione.

    3.   I programmi indicativi pluriennali si basano su:

    a)

    una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

    b)

    un documento quadro che definisce la politica dell'Unione nei confronti del partner o dei partner interessati, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;

    c)

    un documento comune tra l'Unione e il partner o i partner interessati che fissa le priorità condivise e gli impegni reciproci.

    4.   Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile e appropriato, un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell'Unione e degli Stati membri. Tuttavia, tale documento di programmazione congiunta sostituisce soltanto il programma indicativo pluriennale dell'Unione se è approvato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 16, è conforme agli articoli 12 e 13, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.

    Articolo 15

    Documenti di programmazione per i programmi tematici

    1.   Per i programmi tematici, l'attuazione dello strumento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali.

    2.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato.

    Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.

    3.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. L'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di un intervallo di valori.

    Articolo 16

    Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali

    1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 14 e 15. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Tale procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale.

    2.   In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all'articolo 14, la decisione della Commissione si applica soltanto al contributo dell'Unione agli stessi documenti.

    3.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi geografici sono riesaminati alla luce della valutazione intermedia di cui all'articolo 42, paragrafo 2, e su base ad hoc se necessario ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.

    4.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici sono riesaminati alla luce della valutazione intermedia di cui all'articolo 42, paragrafo 2, e su base ad hoc se necessario ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7.

    5.   Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la pace, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 14 e 15 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

    Articolo 17

    Riserva per le sfide e le priorità emergenti

    1.   L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato, tra l'altro, in casi di maggiore necessità e debitamente giustificati, per:

    a)

    assicurare una risposta appropriata dell'Unione in circostanze impreviste;

    b)

    rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi legate a crisi — naturali o provocate dall'uomo –, a situazioni di conflitto violento e di post-crisi o alla pressione migratoria e agli sfollamenti forzati;

    c)

    promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione o internazionali.

    2.   L'impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 25.

    CAPO II

    Disposizioni specifiche per il vicinato

    Articolo 18

    Obiettivi specifici per l'area del vicinato

    In conformità degli articoli 3 e 4, gli obiettivi specifici del sostegno dell'Unione nell'area del vicinato a titolo dello strumento sono:

    a)

    promuovere una cooperazione politica rafforzata e incentivare e consolidare una democrazia radicata e sostenibile, la stabilità, la buona governance, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

    b)

    sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti, anche attraverso la cooperazione istituzionale e lo sviluppo delle capacità;

    c)

    promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner e all'interno dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali, e un'ampia gamma di attività incentrate specialmente sui giovani;

    d)

    rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, oltre alla cooperazione regionale nel Mar Nero, alla cooperazione artica e alla dimensione settentrionale, anche nei settori dell'energia e della sicurezza;

    e)

    realizzare la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard e norme internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, incluso attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti;

    f)

    rafforzare i partenariati per una migrazione e una mobilità ben gestite e sicure e, ove applicabile e purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura, sostenere l'attuazione degli attuali regimi di esenzione dal visto, in linea con il meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto, i dialoghi sulla liberalizzazione dei visti e gli accordi e le intese bilaterali o regionali con i paesi terzi, compresi i partenariati per la mobilità;

    g)

    sostenere la creazione di fiducia e altre misure a favore della sicurezza, della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.

    Articolo 19

    Documenti di programmazione e criteri di assegnazione

    1.   Per i paesi e i territori partner elencati nell'allegato I, i settori prioritari per il finanziamento dell'Unione sono selezionati principalmente tra quelli inclusi negli accordi di associazione, partenariato e cooperazione, nelle agende di associazione e nelle priorità di partenariato stabilite di comune accordo o in altri documenti pertinenti, esistenti e futuri, concordati di comune accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), tra l'Unione e i paesi partner in formato bilaterale e multilaterale, anche, se del caso, nell'ambito del partenariato orientale e della dimensione meridionale della politica europea di vicinato, in conformità degli obiettivi specifici di cui all'articolo 18 e dei settori di cooperazione per i programmi geografici di cui all'allegato II.

    2.   In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, il sostegno dell'Unione nell'ambito dei programmi geografici nell'area del vicinato differisce per forma ed entità, in considerazione delle caratteristiche seguenti del paese partner:

    a)

    le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione, le disuguaglianze e il grado di sviluppo;

    b)

    l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche, ambientali e sociali;

    c)

    l'impegno e i progressi nel conseguimento di una democrazia radicata e sostenibile, dello Stato di diritto, della buona governance, dei diritti umani e della lotta contro la corruzione;

    d)

    il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;

    e)

    la capacità di assorbimento e l'impatto potenziale del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento.

    3.   Il sostegno indicato al paragrafo 2 del presente articolo figura nei documenti di programmazione per i programmi geografici di cui all'articolo 14.

    Articolo 20

    Approccio basato sugli incentivi

    1.   A titolo indicativo, il 10 % della dotazione finanziaria fissata all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, per integrare le assegnazioni finanziarie indicative per paese di cui all'articolo 14 è destinato ai paesi e territori partner elencati nell'allegato I quale incentivo per le riforme. Tali assegnazioni sono decise sulla base delle loro prestazioni e dei progressi compiuti verso la democrazia, la buona governance e lo Stato di diritto, compresa la cooperazione con la società civile, i diritti umani, inclusa la parità di genere, la cooperazione in materia di migrazione, la governance economica e le riforme, in particolare le riforme che sono state concordate congiuntamente. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati periodicamente, in particolare tramite relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica al sostegno alla società civile, alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra autorità locali, al sostegno al miglioramento della situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto, ovvero di maggiore rischio di conflitti, il sostegno a tali azioni, se del caso e ove possibile, è aumentato.

    Articolo 21

    Programmi indicativi multinazionali

    I programmi indicativi multinazionali nell'area del vicinato affrontano sfide comuni a tutti i paesi partner o ad alcuni di essi, sulla base delle priorità del partenariato orientale e della dimensione meridionale della politica europea di vicinato riesaminata e tenendo conto dei lavori svolti nel contesto dell'Unione per il Mediterraneo, e la cooperazione regionale, transregionale e subregionale principalmente tra due o più paesi partner, anche nel quadro della dimensione settentrionale e della cooperazione regionale «Sinergia del Mar Nero».

    Articolo 22

    Cooperazione transfrontaliera

    1.   La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, primo comma, punto 5, comprende la cooperazione lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe, la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale.

    2.   L'area del vicinato contribuisce ai programmi di cooperazione transfrontaliera come indicato al paragrafo 1, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito del regolamento Interreg. Per sostenere questi programmi è assegnato indicativamente fino al 5 % della dotazione finanziaria per l'area del vicinato.

    3.   I contributi ai programmi di cooperazione transfrontaliera sono determinati e utilizzati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Interreg.

    4.   Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non può superare il 90 % della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera.

    5.   Il prefinanziamento per i programmi di cooperazione transfrontaliera può superare la percentuale di cui all'articolo 51 del regolamento Interreg. Su richiesta dell'autorità di gestione, per ogni esercizio il tasso di prefinanziamento può arrivare fino all'80 % degli impegni annuali a favore del programma.

    6.   Un documento di strategia indicativo pluriennale per la cooperazione transfrontaliera, che definisca gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, è adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Interreg.

    7.   Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera siano sospesi a norma dell'articolo 12 del regolamento Interreg, il sostegno a titolo della dotazione finanziaria del vicinato per il programma sospeso che resta disponibile può essere utilizzato principalmente per finanziare altri programmi di cooperazione transfrontaliera o altre attività nell'ambito di tale dotazione finanziaria.

    CAPO III

    Piani d'azione, misure e modalità di attuazione

    Articolo 23

    Piani d'azione e misure

    1.   La Commissione adotta piani d'azione annuali o pluriennali e misure. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure tengono conto del contesto specifico e precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, i metodi di esecuzione, sorveglianza e valutazione, nonché il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

    2.   I piani d'azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6. I piani d'azione sono elaborati in modo inclusivo, trasparente e tempestivo. Ogniqualvolta risulti appropriato, i piani d'azione sono discussi congiuntamente con gli Stati membri nel quadro di una migliore collaborazione.

    3.   Ove necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 5 e in altri casi debitamente giustificati.

    4.   In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione.

    5.   I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c).

    6.   La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

    Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

    Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.

    Articolo 24

    Misure di sostegno

    1.   Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento e per gestire le operazioni finanziate a titolo dello strumento, comprese le azioni di informazione e comunicazione, e i sistemi informatici istituzionali.

    2.   Ove le spese di sostegno non siano incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 23, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:

    a)

    studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti appresi e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;

    b)

    attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;

    c)

    spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.

    Articolo 25

    Adozione di piani d'azione e misure

    1.   I piani d'adozione e le misure sono adottati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

    2.   La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:

    a)

    le misure individuali per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 5 000 000 EUR;

    b)

    le misure speciali e di sostegno nonché i piani d'azione adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 000 000 EUR;

    c)

    le misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 23, paragrafo 4, per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 20 000 000 EUR;

    d)

    le modifiche tecniche ai piani d'adozione e alle misure, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:

    i)

    il cambiamento del metodo di attuazione;

    ii)

    le proroghe del periodo di attuazione;

    iii)

    le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;

    iv)

    gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 10 000 000 EUR.

    In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), e lettera d), punto iv), si applicano su base annuale.

    I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 45 entro un mese dalla loro adozione.

    3.   Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico al riguardo.

    4.   Ove richiesto da imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi — incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo — o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

    5.   Per le singole azioni è effettuata, conformemente agli atti legislativi applicabili dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42) e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio (43), un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale, compreso l'impatto sui cambiamenti climatici, gli ecosistemi e la biodiversità, per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

    Sono effettuate altre opportune valutazioni ex ante, proporzionate agli obiettivi e agli importi delle azioni e delle misure previste, per determinare le possibili implicazioni e i rischi di tali azioni e misure per quanto riguarda i diritti umani, l'accesso a risorse naturali quali i terreni e le norme sociali, anche sotto forma di valutazioni d'impatto per le principali azioni e misure che si prevede abbiano un impatto significativo su tali settori.

    Se del caso, le valutazioni ambientali strategiche, compreso l'impatto sui cambiamenti climatici, sono utilizzate per l'attuazione dei programmi settoriali. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

    Articolo 26

    Modalità di cooperazione

    1.   Conformemente al regolamento finanziario, la Commissione esegue i finanziamenti a titolo dello strumento, direttamente, tramite la Commissione, tramite le delegazioni dell’Unione o tramite le agenzie esecutive, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

    2.   I finanziamenti a titolo dello strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, da organizzazioni internazionali o da altri donatori.

    3.   Le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e le controparti ammissibili di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del presente regolamento, sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell'accordo quadro relativo al partenariato finanziario, nell'accordo di contributo, nell'accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

    4.   Le azioni finanziate a titolo dello strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

    5.   In caso di cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che si possa sempre individuare la destinazione finale del finanziamento e si evitino duplicazioni dei finanziamenti.

    6.   In caso di cofinanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo che non si possa più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

    7.   La cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere, ad esempio, le forme seguenti:

    a)

    accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi i fondi per l'assistenza a un paese o una regione partner;

    b)

    misure di cooperazione amministrativa e tecnica, nonché sviluppo di capacità, anche ai fini della condivisione di esperienze di transizione o di attuazione delle riforme degli Stati membri, quali la cooperazione decentrata tramite partenariati o gemellaggi, tra istituzioni pubbliche, inclusi autorità locali, organismi di diritto pubblico o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;

    c)

    contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, anche ai fini della valutazione e della sorveglianza indipendenti ivi correlate, ove possibile da parte di organizzazioni della società civile;

    d)

    programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;

    e)

    contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell'Unione, alle azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell'Unione, nonché a organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE.

    Articolo 27

    Forme di finanziamento dell'Unione

    1.   I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

    a)

    sovvenzioni;

    b)

    appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

    c)

    sostegno di bilancio;

    d)

    contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;

    e)

    strumenti finanziari;

    f)

    garanzie di bilancio;

    g)

    operazioni di finanziamento misto;

    h)

    alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;

    i)

    assistenza finanziaria;

    j)

    esperti esterni retribuiti.

    2.   Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner come le organizzazioni della società civile e le autorità locali, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di attribuzione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, l'attribuzione diretta o inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, oppure somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

    3.   In aggiunta ai casi di cui all'articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di attribuzione diretta può essere utilizzata per:

    a)

    sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani per finanziare azioni ed esigenze di protezione d'urgenza, anche mediante meccanismi di protezione dei difensori dei diritti umani a rischio, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace, eventualmente senza necessità di cofinanziamento;

    b)

    sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, inclusa la violazione dei diritti umani, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o di un conflitto armato, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle condizioni più difficili; tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e la loro durata massima è di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'esecuzione;

    c)

    sovvenzioni a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Campus globale per i diritti umani, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi;

    d)

    sovvenzioni di valore modesto a organizzazioni della società civile ricorrendo, per quanto possibile, a forme semplificate di finanziamento conformemente all'articolo 125 del regolamento finanziario.

    Il sostegno di bilancio, anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno dei paesi partner, tenuto conto dei loro risultati e progressi con riguardo ai valori universali, alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e una migliore governance e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e a spendere meglio al fine di sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro dignitosi, anche per i giovani, l'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze e di costruire e consolidare democrazie e società pacifiche. Il sostegno di bilancio contribuisce inoltre alla parità di genere.

    Ogni decisione di concedere un sostegno di bilancio si basa su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

    4.   Il sostegno di bilancio è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico, sociale e ambientale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

    Nel fornire sostegno di bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri di condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni.

    5.   L'esborso del sostegno di bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

    6.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sovvenzionate a titolo dello strumento e i costi sottostanti sostenuti nel 2021 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

    7.   Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e le operazioni di finanziamento misto a titolo dello strumento sono attuati conformemente ai principi di cui all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario e ove possibile sotto la guida della BEI, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

    I contributi agli strumenti finanziari a titolo dello strumento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

    8.   Gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 7 possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di attuazione e rendicontazione.

    9.   I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

    10.   Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento a titolo dello strumento.

    Articolo 28

    Persone ed entità ammissibili

    1.   La partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e del programma tematico in materia di organizzazioni della società civile e del programma tematico in materia di sfide mondiali è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti gli altri soggetti giuridici, comprese le organizzazioni della società civile, che hanno la nazionalità e, nel caso delle persone giuridiche, che sono effettivamente stabiliti nei paesi seguenti:

    a)

    gli Stati membri, i beneficiari elencati nel pertinente allegato del regolamento IPA III e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

    b)

    i paesi partner del vicinato e la Federazione russa, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi di cui all'allegato I a cui partecipa;

    c)

    i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'APS pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, che non sono membri del gruppo del G20, nonché i paesi e territori d'oltremare;

    d)

    i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'APS, che sono membri del gruppo del G20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un'azione finanziata dall'Unione a titolo dello strumento a cui partecipano;

    e)

    i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco al finanziamento esterno; l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili a norma dello strumento; la Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione;

    f)

    i paesi membri dell'OCSE, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'APS.

    2.   Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione, la partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia e del programma tematico per la pace, la stabilità e la prevenzione dei conflitti, nonché delle azioni di risposta rapida, è aperta senza limitazioni.

    3.   Tutte le forniture e i materiali finanziati a titolo dello strumento possono avere origine in qualsiasi paese.

    4.   Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.

    5.   Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o attuate in regime di gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.

    6.   Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterne, si applicano le norme di ammissibilità dell'atto costitutivo del fondo fiduciario oppure, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne, dell'accordo con il donatore.

    7.   Per le azioni finanziate a titolo dello strumento e di un altro programma dell'Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi programmi dell'Unione.

    8.   Per le azioni multinazionali, possono essere considerati ammissibili i soggetti giuridici che hanno la nazionalità dei paesi e territori contemplati dall'azione e le persone giuridiche che vi sono effettivamente stabilite.

    9.   Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo possono essere limitate rispetto alla nazionalità, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.

    10.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.

    11.   Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta, è data priorità agli appaltatori locali e regionali. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. Sono promossi i criteri di sostenibilità e dovuta diligenza.

    12.   Nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia, le entità che non rientrano nella definizione di «soggetto giuridico» di cui all'articolo 2, primo comma, punto 6, sono ammissibili quando ciò sia necessario ai fini dei settori di intervento del programma.

    Articolo 29

    Attività escluse

    I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento non sostengono azioni o misure che:

    a)

    possono comportare la violazione dei diritti umani nei paesi partner;

    b)

    sono incompatibili con i contributi determinati a livello nazionale (NDC) dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi o promuovono investimenti in combustibili fossili o, in base all'analisi ambientale e alla valutazione dell'impatto ambientale, causano effetti negativi significativi sull'ambiente o sul clima, a meno che tali azioni o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento e siano accompagnate da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti, compreso il sostegno alla graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente.

    Articolo 30

    Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio

    1.   Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati a titolo dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio successivo.

    La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

    2.   In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione a titolo dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

    3.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

    L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica alle azioni pluriennali di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata a fini di prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

    Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

    4.   In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, entrate e rimborsi generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio sono assegnati alla linea di bilancio d'origine come entrate con destinazione specifica interne, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e la loro efficacia.

    CAPO IV

    EFSD+, garanzia per le azioni esterne, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria ai paesi terzi

    Articolo 31

    Portata e finanziamento

    1.   La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), finanzia il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne.

    2.   La finalità dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, assistenza tecnica, strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi e dei principi generali di cui agli articoli 3 e 8 del presente regolamento e, se del caso, degli obiettivi del regolamento IPA III, massimizzando nel contempo l'addizionalità e l'impatto sullo sviluppo e realizzando prodotti innovativi, anche per le PMI.

    In particolare l'EFSD+ promuove lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e inclusivo, la transizione verso un'economia a valore aggiunto sostenibile e un ambiente stabile per gli investimenti. Esso favorisce anche la resilienza socioeconomica e ambientale dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà. L'EFSD+ contribuisce pertanto alla riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche, la crescita sostenibile e inclusiva, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la tutela e gestione dell'ambiente, la creazione di posti di lavoro dignitosi sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'ILO, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, comprese le cooperative e le PMI, la connettività sostenibile, il sostegno ai gruppi vulnerabili, la promozione dei diritti umani, la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani, e affronta altresì le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati, conformemente ai settori prioritari di cui all'allegato V e ai relativi documenti di programmazione indicativa.

    Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, anche fornendo sostegno per lo sviluppo delle capacità istituzionali, per la governance economica e per l'assistenza tecnica.

    3.   La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio a norma degli articoli da 32 a 39 del presente regolamento. La garanzia per le azioni esterne sostiene altresì l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti a favore dei paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) 2021/948.

    4.   Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni a titolo degli accordi di garanzia firmati tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 53 449 000 000 EUR.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 44 per modificare l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne fino ad un massimo del 20 %.

    5.   Il tasso di copertura va dal 9 % al 50 %, a seconda della tipologia di operazione.

    Un importo massimo di 10 000 000 000 EUR a titolo del bilancio dell'Unione può essere utilizzato per alimentare la garanzia per le azioni esterne. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare tale importo massimo al fine di garantire che l'importo della dotazione rispecchi l'importo e i tassi di copertura della garanzia per le azioni esterne, tenendo conto del tipo di operazioni garantite.

    Il tasso di copertura della garanzia per le azioni esterne è pari al 9 % per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e per le garanzie di bilancio a copertura dei rischi sovrani associati alle operazioni di prestito.

    I tassi di copertura sono riesaminati almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 51. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare i tassi di copertura.

    6.   La garanzia per le azioni esterne è considerata una garanzia unica nel fondo comune di copertura istituito dall'articolo 212 del regolamento finanziario.

    7.   L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle aree geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione della garanzia per le azioni esterne è finanziata a titolo del bilancio dei pertinenti programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nel pertinente allegato del regolamento IPA III. Il finanziamento destinato a tali operazioni nell'ambito dell'EFSD+ e alla dotazione della garanzia per le azioni esterne è effettuato a titolo del regolamento IPA III. La dotazione della garanzia per le azioni esterne per i prestiti a favore di paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) 2021/948 è finanziata a titolo di tale regolamento.

    8.   La dotazione di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario è costituita sulla base del totale delle passività dell'Unione autorizzate a norma del presente regolamento. L'importo annuale delle dotazioni richieste può essere costituito per un periodo massimo di sette anni. La dotazione delle garanzie autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/1601 e delle garanzie, dell'assistenza finanziaria e dei prestiti Euratom a paesi terzi autorizzati a norma degli atti di base la cui dotazione è disciplinata dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 continua a seguire le disposizioni di tali regolamenti.

    9.   L'attivo netto al 31 luglio 2021 del Fondo di garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne, istituiti rispettivamente dal regolamento (UE) 2017/1601 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, è trasferito al fondo comune di copertura per coprire le garanzie di bilancio autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/1601 e le garanzie, l'assistenza finanziaria e i prestiti Euratom a paesi terzi autorizzati a norma degli atti di base la cui dotazione è disciplinata dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009.

    Articolo 32

    Struttura dell'EFSD+

    1.   L'EFSD+ è composto da piattaforme regionali d'investimento all'interno delle aree regionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e al regolamento IPA III, create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture dei meccanismi esistenti di finanziamento misto esterno dell'Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+.

    2.   La Commissione assicura la gestione dell'EFSD+.

    Articolo 33

    Comitato strategico dell'EFSD+

    1.   Un comitato strategico («comitato strategico dell'EFSD+») fornisce consulenza alla Commissione per assicurare la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti i beneficiari dei Balcani occidentali elencati nel pertinente allegato del regolamento IPA III, per le quali esiste un comitato strategico specifico.

    2.   Il comitato strategico dell'EFSD+ fornisce consulenza alla Commissione in merito alle priorità e agli orientamenti strategici degli investimenti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+, anche per le finestre d'investimento di cui all'articolo 36, e contribuisce al loro allineamento con i principi guida e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, nonché con gli obiettivi di cui all'articolo 3 nonché con la finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 31. Il comitato strategico dell'EFSD+ sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia per le azioni esterne a sostegno delle operazioni dell'EFSD+ e verifica che vi sia una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata per le finestre d'investimento.

    3.   Il comitato strategico dell'EFSD+ favorisce inoltre il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali fra le piattaforme regionali d'investimento, fra i tre pilastri del piano per gli investimenti esterni, fra il piano per gli investimenti esterni e le altre iniziative dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'Agenda 2030, compresa la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché con programmi esterni e strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

    4.   Il comitato strategico dell'EFSD+ è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere, se del caso, lo status di osservatori. Il comitato strategico dell'EFSD+ è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico dell'EFSD+ è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

    5.   Il comitato strategico dell'EFSD+ si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico dell'EFSD+ e stabilito nel suo regolamento interno. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico dell'EFSD+ sono resi pubblici.

    6.   La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico dell'EFSD+ in merito ai progressi compiuti riguardo all'attuazione dell'EFSD+. Il comitato strategico riguardante i Balcani occidentali riferisce sui progressi compiuti nell'attuazione dello strumento di garanzia per tale regione onde integrare le relazioni di cui sopra. I comitati strategici esaminano le relazioni di valutazione di cui all'articolo 42, paragrafo 5, e tiene conto di tali relazioni.

    Il comitato strategico dell'EFSD+ organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'attuazione dell'EFSD+.

    7.   L'esistenza del comitato strategico dell'EFSD+ e del comitato strategico riguardante i Balcani occidentali non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

    8.   La funzione della gestione del rischio per le garanzie a titolo dell'EFSD+ tiene conto degli obiettivi e dei principi dello strumento. Le metodologie di valutazione del rischio e remunerazione nell'ambito dell'EFSD+ sono applicate in modo coerente a tutte le finestre d'investimento, comprese quelle di cui all'articolo 36. La Commissione istituisce un gruppo tecnico di valutazione del rischio. La Commissione assicura che il gruppo tecnico di valutazione del rischio operi in modo indipendente, imparziale e inclusivo. La Commissione garantisce anche un'elevata qualità, e che le informazioni e le analisi siano condivise in modo tempestivo, trasparente e inclusivo con tutti gli Stati membri, tenendo debitamente conto della riservatezza. La composizione, il regolamento interno e i metodi di lavoro del gruppo tecnico di valutazione del rischio sono inclusivi, aperti agli esperti della BEI, ad altre controparti ammissibili e agli Stati membri interessati, e sono presentati al comitato strategico dell'EFSD+. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio la composizione, il mandato e il regolamento interno del gruppo tecnico di valutazione del rischio e assicura l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse dei suoi membri.

    9.   Nel periodo di applicazione dell'EFSD+, il comitato strategico dell'EFSD+ adotta e pubblica quanto prima orientamenti in cui sono stabilite le modalità volte a garantire la conformità delle operazioni dell'EFSD+ alla finalità, agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 31 e 35.

    Articolo 34

    Comitati operativi regionali

    I comitati operativi delle piattaforme regionali d'investimento, tenendo conto del parere del comitato strategico interessato e delle pertinenti valutazioni dei rischi, assistono la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre d'investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sul ricorso alla garanzia per le azioni esterne a copertura dei proposti programmi di investimento dell'EFSD+.

    Articolo 35

    Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti per la garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+

    1.   Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, con i relativi documenti di programmazione nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. In particolare sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico dello strumento e, se del caso, del regolamento IPA III, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui all'allegato V del presente regolamento.

    2.   La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento finanziario riguardanti in particolare la necessità di conseguire addizionalità, anche ovviando alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali, allineare gli interessi delle controparti ammissibili evitando distorsioni della concorrenza e, ove opportuno, massimizzare gli investimenti privati, e che:

    a)

    sono oggetto, in linea con l'articolo 34 del regolamento finanziario, di valutazioni ex ante proporzionate agli obiettivi e agli importi delle operazioni previste al fine di determinare le implicazioni e i rischi eventuali di tali operazioni con riguardo ai diritti umani, alle norme in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro anche sotto forma di valutazioni d'impatto per i programmi principali che si prevede abbiano un impatto significativo su tali settori, in linea con la finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento e tenendo conto del principio del consenso libero, previo e informato delle comunità interessate dagli investimenti fondiari;

    b)

    assicurano la complementarità all'interno dei diversi pilastri del piano per gli investimenti esterni e con altre iniziative;

    c)

    sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, tenendo conto nel contempo delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire condizioni più vantaggiose;

    d)

    sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale e massimizzano l'impatto sullo sviluppo;

    e)

    non provocano distorsioni nei mercati dei paesi e delle regioni partner e non entrano in concorrenza sleale con i soggetti locali;

    f)

    sono attuate conformemente al quadro strategico di cui all'articolo 7, agli obblighi e alle norme applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro e agli orientamenti, ai principi e alle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti, in particolare quelli adottati dall'ONU e dall'OCSE, nel pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani nonché in linea con gli obiettivi e i principi generali stabiliti agli articoli 3 e 8.

    3.   La garanzia per le azioni esterne è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:

    a)

    prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;

    b)

    garanzie;

    c)

    controgaranzie;

    d)

    strumenti del mercato dei capitali;

    e)

    qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.

    4.   Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi partner e paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione a norma dell'articolo 37 del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne organismi di diritto privato di uno Stato membro, di un paese partner o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne a norma dell'articolo 37 del presente regolamento, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria.

    5.   Le controparti ammissibili sono conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro, di un paese partner o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne a norma dell'articolo 37 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali, fiscali e di governo societario.

    La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili, comprese le controparti di piccola e media entità, e al contempo promuove la cooperazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto e della loro esperienza.

    La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+.

    6.   La condizione di cui all'articolo 219, paragrafo 4, del regolamento finanziario sui contributi con risorse proprie si applica a ciascuna controparte ammissibile cui è assegnata una garanzia di bilancio a titolo dello strumento sulla base del portafoglio.

    7.   La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell'articolo 154 del regolamento finanziario, tenendo conto degli elementi seguenti:

    a)

    la consulenza dei comitati operativi strategici e regionali;

    b)

    gli obiettivi della finestra d'investimento;

    c)

    l'esperienza e le capacità di gestione del rischio della controparte ammissibile;

    d)

    la quantità di risorse proprie e supplementari, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento, tenendo debitamente conto dell'entità dell'investimento;

    e)

    le competenze settoriali o geografiche delle controparti ammissibili;

    f)

    i vantaggi di promuovere la collaborazione tra le controparti ammissibili.

    8.   Sulla base dei programmi indicativi pluriennali e della consulenza fornita dal comitato strategico dell'EFSD+ e dal comitato strategico riguardante i Balcani occidentali, la Commissione istituisce, previa consultazione dei comitati operativi regionali e comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, finestre d'investimento per regioni o paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici, categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a titolo dello strumento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con il presente articolo e alle loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

    La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle carenze del mercato o di situazioni di investimento non ottimali e da una valutazione del suo allineamento con le priorità del presente regolamento e, se del caso, del regolamento IPA III. La Commissione conduce tale analisi in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

    Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Tali strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, o i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato, comprese le PMI, di tali paesi partner. Non possono beneficiare di tali strumenti imprese controllate dal settore militare o della sicurezza dello Stato, tranne in casi debitamente giustificati.

    9.   La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati dell'Unione e delle controparti ammissibili. La Commissione stabilisce una lista di controllo dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 31 e all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, ed effettua una valutazione e una selezione di tutte le proposte che devono essere sostenute dalla garanzia per le azioni esterne sulla scorta di tale lista di controllo, in base alle informazioni fornite dalle controparti ammissibili. Se necessario, la Commissione chiede alle controparti ammissibili di chiarire o di modificare le informazioni fornite. La Commissione pubblica su base annuale le liste di controllo e i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, per paese e per settore.

    10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare i settori prioritari di cui all'allegato V.

    Articolo 36

    Ruolo della BEI

    1.   La BEI attua una finestra d'investimento dedicata esclusiva che offre una copertura globale del rischio per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali con un importo indicativo minimo di 11 000 000 000 EUR da programmare secondo le procedure stabilite ai capi I e III del presente titolo.

    La BEI ha l'esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva. Nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva, il contributo con risorse proprie è inteso come assunzione del rischio residuo e la garanzia dell'UE copre il 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.

    In deroga al secondo comma, se la BEI non può effettuare o decide di non effettuare operazioni nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva, l'attuazione di tali operazioni è aperta ad altre controparti ammissibili, conformemente alle condizioni che dovranno essere stabilite nei pertinenti accordi di garanzia per le azioni esterne, che tengono conto delle condizioni offerte dalla BEI per la stessa tipologia di operazioni e delle esigenze, circostanze e natura specifiche della controparte ammissibile che attua tali operazioni.

    2.   La BEI è ammissibile all'attuazione di operazioni con controparti sub-sovrane non coperte nell'ambito della finestra d'investimento dedicata esclusiva di cui al paragrafo 1 e di operazioni con il settore privato. Si applica la procedura di cui all'articolo 35 per affidare alla BEI, se del caso, due finestre d'investimento dedicate supplementari che offrono:

    a)

    una copertura globale del rischio non esclusiva per operazioni con controparti sub-sovrane commerciali; e

    b)

    operazioni non esclusive per la promozione degli investimenti diretti esteri, degli scambi e dell'internazionalizzazione delle economie dei paesi partner, a copertura dei rischi politici per le operazioni del settore privato.

    3.   L’importo indicativo delle finestre d'investimento dedicate di cui ai paragrafi 1 e 2 è pari a 26 725 000 000 EUR.

    Nell'attuare le finestre d'investimento dedicate di cui ai paragrafi 1 e 2, la BEI si conforma al presente regolamento, inclusi i relativi obiettivi generali e quelli dell'EFSD+ e, se del caso, del regolamento IPA III, nonché ai pertinenti documenti di programmazione e agli obblighi di rendicontazione.

    4.   Conformemente all'articolo 209, paragrafo 2, lettera f), del regolamento finanziario, a causa della natura e dell'obiettivo strategico della finestra d'investimento dedicata esclusiva di cui al paragrafo 1, il pertinente accordo di garanzia per le azioni esterne può prevedere che l'Unione non sia remunerata per le operazioni nell'ambito di tale finestra d'investimento.

    5.   Ai fini del presente articolo, le operazioni sub-sovrane si considerano commerciali salvo se altrimenti debitamente giustificato dalla BEI e confermato dalla Commissione.

    Le operazioni nell'ambito della finestra d'investimento dedicata di cui al paragrafo 2, lettera b), sono coerenti con quelle delle agenzie per il credito all'esportazione degli Stati membri.

    6.   La BEI è soggetta al parere dei comitati di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 34.

    Per le operazioni della BEI che rientrano nell'ambito delle finestre d'investimento di cui al presente articolo, la valutazione di ammissibilità definita all'articolo 35, paragrafo 9, è soddisfatta nel quadro della procedura prevista all'articolo 19 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TFUE. La BEI fornisce tempestivamente tutte le informazioni richieste dalla Commissione a tal fine. Le operazioni di finanziamento della BEI che rientrano nell'ambito di tali finestre d'investimento non sono coperte dalla garanzia dell'UE se la Commissione esprime parere negativo nel quadro della procedura prevista all'articolo 19 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TFUE. Tutte le ulteriori modalità applicabili alla BEI sono stabilite nei pertinenti accordi di garanzia per le azioni esterne.

    7.   La BEI è ammissibile all'attuazione di attività nell'ambito di altre finestre d'investimento stabilite all'articolo 35, paragrafo 8.

    8.   Conformemente al presente regolamento, inclusi i relativi obiettivi e principi, ai pertinenti documenti di programmazione e, se del caso, al regolamento IPA III, la Commissione e la BEI concludono accordi di garanzia per le azioni esterne dedicati per le finestre d'investimento dedicate di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 37

    Contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne

    1.   Possono contribuire alla garanzia per le azioni esterne gli Stati membri, i paesi terzi e altre parti terze.

    In deroga all'articolo 218, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono fornire contributi sotto forma di garanzie o in contanti.

    I paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e le altre parti terze versano i contributi in contanti, previo parere del comitato strategico dell'EFSD+ e previa approvazione da parte della Commissione.

    Gli Stati membri possono richiedere che i loro contributi siano destinati all'avvio di azioni in regioni, paesi o settori specifici o finestre d'investimento esistenti. La Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi approvati.

    2.   I contributi sotto forma di garanzia non superano il 50 % dell'importo di cui all'articolo 31, paragrafo 4.

    Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a titolo del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

    I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.

    La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

    Articolo 38

    Attuazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne

    1.   La Commissione, a nome dell'Unione, conclude accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 35. È possibile concludere tali accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili. Conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta per le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne. Al momento della conclusione degli accordi di garanzia per le azioni esterne, la Commissione tiene in debita considerazione la consulenza e gli orientamenti dei comitati e del gruppo tecnico di valutazione del rischio.

    2.   Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia per le azioni esterne tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Inoltre, al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia per le azioni esterne può essere concessa per singole operazioni di finanziamento o di investimento.

    Al Parlamento europeo e al Consiglio è comunicata la firma di tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne. Su loro richiesta, tali accordi sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

    3.   Gli accordi di garanzia per le azioni esterne contengono in particolare:

    a)

    norme dettagliate sulla copertura, i requisiti, l'ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure;

    b)

    norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;

    c)

    un riferimento agli obiettivi e alla finalità dello strumento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, compreso, in particolare, attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera f);

    d)

    la remunerazione della garanzia per le azioni esterne, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati, e in particolare per i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, i paesi meno sviluppati e i paesi poveri fortemente indebitati;

    e)

    i requisiti per l'uso della garanzia per le azioni esterne, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

    f)

    le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;

    g)

    gli obblighi di sorveglianza, rendicontazione, trasparenza e valutazione;

    h)

    procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne.

    4.   La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento conformemente alle norme e procedure proprie e nel rispetto dell'accordo di garanzia per le azioni esterne.

    5.   La garanzia per le azioni esterne può coprire:

    a)

    per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;

    b)

    per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;

    c)

    per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 35, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;

    d)

    tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

    6.   Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire sui rischi coperti dalla garanzia per le azioni esterne, e conformemente all'articolo 209, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per le azioni esterne forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

    a)

    la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione misurate in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario e dei principi contabili internazionali per il settore pubblico;

    b)

    l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalle operazioni dell'EFSD+ fornite alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

    7.   Le controparti ammissibili trasmettono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono alla Commissione ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i criteri di selezione di cui all'articolo 35, compreso il rispetto delle norme sui diritti umani e degli standard in materia sociale, occupazionale e ambientale.

    8.   La Commissione presenta al comitato strategico dell'EFSD+, ai comitati operativi regionali, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, comprese quelle attuate dalla BEI, e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 41, paragrafi 4 e 5, e agli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare tali obblighi in materia di rendicontazione.

    Articolo 39

    Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi e tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    1.   In vista di possibili rimostranze da parte di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e le persone interessate dai progetti sostenuti dall'EFSD+ e dalla garanzia per le azioni esterne, la Commissione e le delegazioni dell'Unione pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni ai fini della futura cooperazione con tali controparti.

    2.   Le persone e le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio rispettano i principi e il diritto applicabile dell'Unione nonché le norme concordate a livello internazionale e dell'Unione, a norma dell'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario. La Commissione valuta se i sistemi, le norme e le procedure di tali persone ed entità tutelano gli interessi finanziari dell'Unione in modo equivalente a quanto previsto per l'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte della Commissione, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità e prendendo in considerazione la natura dell'azione e le condizioni di attuazione di tale azione.

    Articolo 40

    Partecipazione al capitale di enti per il finanziamento dello sviluppo

    La dotazione per i programmi geografici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere utilizzata per contribuire alla dotazione di capitale di enti europei e non europei per il finanziamento dello sviluppo.

    CAPO V

    Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

    Articolo 41

    Sorveglianza e rendicontazione

    1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello strumento nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato VI. Tali indicatori, in linea con gli indicatori degli OSS sono utilizzati, insieme ai dati derivanti dalle valutazioni e da altre comunicazioni dei risultati esistenti, come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati tali obiettivi specifici.

    2.   La Commissione effettua continuativamente controlli delle sue azioni e procede, almeno su base annuale, ad un esame dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti.

    I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi sono controllati in modo trasparente e tempestivo sulla base di dati qualitativi e quantitativi misurabili e pertinenti, ivi compresi, ma non solo, quelli indicati all'allegato VI. Ove possibile gli indicatori sono disaggregati per sesso, età e altri fattori pertinenti.

    3.   I quadri comuni dei risultati inclusi e concordati nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, servono da punto di riferimento, ove possibile, per la sorveglianza congiunta da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri del loro sostegno collettivo al paese partner.

    Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma dello strumento. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

    4.   La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento. A partire dal 2022 la Commissione presenta tempestivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello strumento utilizzando indicatori, compresi, ma non solo, quelli indicati all'allegato VI, che rendano conto delle attività in corso, dei risultati ottenuti e dell'efficacia del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    5.   La relazione annuale fornisce:

    a)

    informazioni relative all'esercizio precedente sulle misure finanziate;

    b)

    gli esiti delle attività di sorveglianza e di valutazione;

    c)

    la partecipazione e il livello di cooperazione dei partner interessati, ripartite per le tipologie di entità di cui all'articolo 62 del regolamento finanziario per la gestione sia diretta sia indiretta;

    d)

    gli impegni di bilancio, compresi gli importi dei contratti, e gli stanziamenti di pagamento, ripartite per paese, regione e settore di cooperazione;

    e)

    informazioni qualitative e quantitative, anche sulle misure adottate a norma dell'articolo 9, sull'utilizzo della riserva per le sfide e le priorità emergenti di cui all'articolo 17 e sull'utilizzo dei fondi dedicati all'approccio basato sugli incentivi in risposta alle prestazioni in settori chiave di cui all'articolo 20.

    La relazione annuale valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili per illustrare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi dello strumento, come pure i progressi compiuti verso l'integrazione delle questioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8. Essa presenta inoltre una ripartizione delle forme di finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 27. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi di efficacia dello sviluppo, anche per gli strumenti finanziari innovativi.

    6.   La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti a titolo dei regolamenti di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterne e i contributi a fondi fiduciari, le garanzie e una ripartizione della spesa per paese, forme di finanziamento dell'Unione, di cui all'articolo 27 del presente regolamento, tipologia di entità di cui all'articolo 62 del regolamento finanziario per la gestione sia diretta sia indiretta, impegni e pagamenti. Tale relazione annuale rende conto dei principali insegnamenti appresi e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti.

    7.   La Commissione presenta, come parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Essa comprende gli elementi seguenti:

    a)

    una valutazione dei risultati che contribuiscono a realizzare la finalità e gli obiettivi dello strumento e, se del caso, di altri strumenti di finanziamento di cui all'articolo 31, paragrafo 7;

    b)

    una valutazione, basata su indicatori in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, e dell'articolo 35, paragrafo 2, dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, comprese le PMI, del tipo di soggetti del settore privato che beneficiano di sostegno, delle realizzazioni stimate ed effettive e degli esiti e impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ su base aggregata, compresi gli impatti per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'eliminazione della povertà e il modo in cui sono affrontate le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati; la valutazione comprende un'analisi delle misure del rischio e del loro impatto sulla stabilità finanziaria ed economica dei partner e un'analisi di genere delle operazioni coperte sulla base di elementi di prova e dati ripartiti per genere, paese e settore, ove possibile;

    c)

    una valutazione della conformità delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+ con i principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale;

    d)

    una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte;

    e)

    una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+, comprese quelle di cui all'articolo 36, e da altri pilastri del piano per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;

    f)

    una valutazione della remunerazione delle garanzie e dell'attuazione dell'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

    8.   Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva destinata all'azione per il clima, alla biodiversità e alla lotta alla desertificazione. I finanziamenti assegnati a titolo dello strumento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE, ovvero i «marcatori ambientali» e i «marcatori di Rio», senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa alla gestione e tutela dell'ambiente, all'azione per il clima, alla biodiversità e alla lotta alla desertificazione al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 23, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.

    La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, quali quelle dell'ILO e dell'OCSE, e utilizzando il quadro di riferimento per una norma comune sviluppato dall'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali.

    9.   Per garantire un'efficace valutazione dei progressi dello strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare l'allegato VI al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

    Articolo 42

    Valutazione

    1.   La Commissione valuta l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti. La Commissione tiene in debita considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative alle valutazioni esterne indipendenti. Ove applicabile, le valutazioni ricorrono ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi specifici e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri.

    La Commissione comunica le risultanze e conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e del relativo seguito, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Le valutazioni possono essere discusse su richiesta degli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 7. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni e di decidere l'assegnazione delle risorse. Tali valutazioni e il relativo seguito sono resi pubblici.

    La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati — compresi i beneficiari, gli attori della società civile e le autorità locali — nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati a titolo dello strumento e può eventualmente adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con i paesi partner.

    2.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta una valutazione intermedia dello strumento. Essa riguarda il periodo dal 1o gennaio 2021 fino all'avvio di tale valutazione. La valutazione intermedia è corredata, se del caso, di proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.

    3.   Nell'ambito del riesame intermedio del periodo finanziario successivo, la Commissione effettua una valutazione finale dello strumento. Tale valutazione analizza e valuta il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi dello strumento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto dello strumento.

    4.   La valutazione intermedia e quella finale esaminano l'efficienza, l'efficacia, l'impatto, la sostenibilità, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, comprese la complementarità e le sinergie, e il sussistere della pertinenza degli obiettivi dello strumento. Le valutazioni individuano gli insegnamenti appresi. Le valutazioni analizzano l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne di cui all'articolo 31, paragrafo 4, e comprendono informazioni sul valore aggiunto dell'integrazione di strumenti precedentemente distinti in un unico strumento semplificato.

    Le valutazioni intermedia e finale contengono anche informazioni consolidate provenienti dalle relazioni annuali su tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterne e i contributi a fondi fiduciari, presentando una ripartizione delle spese per paese beneficiario, forme di finanziamento dell'Unione e coinvolgimento degli Stati membri e dei partner pertinenti, impegni e pagamenti, nonché una ripartizione per programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, compreso l'uso dei fondi mobilitati dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti di cui all'articolo 6.

    Le valutazioni intermedia e finale sono elaborate allo scopo specifico di migliorare i finanziamenti dell'Unione. Esse orientano le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate a titolo dello strumento.

    5.   In conformità con le specifiche disposizioni del regolamento finanziario in materia di rendicontazione, entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta, in base a una valutazione esterna, l'impiego e il funzionamento della garanzia per le azioni esterne, in particolare il suo contributo agli obiettivi generali, ai risultati conseguiti e all'addizionalità. La Commissione trasmette tale relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti. La relazione di valutazione e il parere della Corte dei conti sono resi pubblici.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 43

    Estensione della portata geografica

    1.   In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da attuare sia di natura mondiale, transregionale o regionale, la Commissione può decidere, nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali o dei piani d'azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 4, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale.

    2.   La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare. A tal fine, lo strumento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e della proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento a titolo della decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia o del regolamento Interreg, o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed attuati a norma del regolamento Interreg.

    Articolo 44

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafi 4 e 5, all'articolo 35, paragrafo 10, e all'articolo 41, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafi 4 e 5, all'articolo 35, paragrafo 10, e all'articolo 41, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, e dell'articolo 41, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 45

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato può riunirsi in diversi formati responsabili di specifici settori di cooperazione e di intervento, come i programmi geografici, i programmi tematici e le azioni di risposta rapida.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

    5.   La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

    6.   Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

    7.   Gli Stati membri possono chiedere che sia esaminata qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dello strumento, in particolare per quanto riguarda i documenti di programmazione pluriennale comprendenti riesami e valutazioni intermedi o ad hoc.

    Articolo 46

    Informazione, comunicazione e visibilità

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono e comunicano azioni e risultati, evidenziando in modo visibile, nei materiali per la comunicazione relativa alle azioni sostenute a titolo dello strumento, il sostegno ricevuto dall'Unione e fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

    Gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell'Unione includono obblighi al riguardo.

    2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale e alla rendicontazione sulle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi dello strumento.

    3.   Lo strumento sostiene la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica, compresa la lotta contro la disinformazione, al fine di comunicare i valori dell'Unione nonché il valore aggiunto delle azioni dell'Unione e i risultati conseguiti dalle stesse.

    4.   La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle azioni finanziate a titolo dello strumento di cui all'articolo 38 del regolamento finanziario, se del caso anche mediante un unico sito web esaustivo.

    5.   Il sito web di cui al paragrafo 4 include anche informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento, nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne, comprese le informazioni sull'identità giuridica delle controparti ammissibili, i benefici attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera h), tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

    6.   Le controparti ammissibili dell'EFSD+, conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili dell'EFSD+, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne conformemente al presente regolamento.

    Articolo 47

    Deroga ai requisiti di visibilità

    Qualora questioni di sicurezza o sensibilità politiche possano rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni o per determinati periodi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare a fini di visibilità nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi improvvisa, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.

    Articolo 48

    Clausola relativa al servizio europeo per l'azione esterna

    Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE, in particolare l'articolo 9.

    Articolo 49

    Modifiche della decisione n. 466/2014/UE

    La decisione n. 466/2014/UE è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2021.»;

    2.

    all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione.»;

    3.

    nell'allegato I, i tre paragrafi del punto D sono sostituiti dal testo seguente:

    «Nell'ambito del massimale fisso globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare importi all'interno delle regioni e tra le regioni.».

    Articolo 50

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    1.   Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 8, del presente regolamento, i regolamenti (CE, Euratom) n. 480/2009 e (UE) 2017/1601 sono abrogati con effetto dal 1o agosto 2021, mentre la decisione n. 466/2014/UE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2022. La dotazione finanziaria dello strumento finanzia la dotazione delle garanzie di bilancio autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/1601 e delle garanzie e dell'assistenza finanziaria autorizzate a norma degli atti di base la cui dotazione è disciplinata dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009. La dotazione per tali garanzie e per l'assistenza finanziaria ai beneficiari di cui al pertinente allegato del regolamento IPA III è finanziata da tale regolamento.

    2.   La dotazione finanziaria dello strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il presente regolamento e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE, Euratom) n. 480/2009, (UE) n. 230/2014, (UE) n. 232/2014, (UE) n. 233/2014, (UE) n. 234/2014, (UE) n. 235/2014, (UE) n. 236/2014, (Euratom) n. 237/2014 e (UE) 2017/1601 e decisione n. 466/2014/UE.

    3.   La dotazione finanziaria dello strumento può coprire le spese relative alla preparazione di futuri regolamenti ad esso relativi.

    4.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 24, paragrafo 1, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

    Articolo 51

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 9 giugno 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. ANDRÉ


    (1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163.

    (2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.

    (3)  GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.

    (4)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata della Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 26 maggio 2021 (GU C 225 dell'11.6.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (5)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

    (6)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

    (8)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

    (9)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

    (10)  Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

    (11)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

    (12)  Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

    (13)  Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

    (14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

    (15)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

    (16)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

    (17)  Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

    (18)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

    (19)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L'accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

    (20)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

    (21)  Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale).

    (22)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace e che abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    (23)  Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

    (24)  Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

    (25)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (26)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

    (27)  Regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6).

    (28)  Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

    (29)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    (30)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (31)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

    (32)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

    (33)  Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

    (34)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (35)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (36)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (37)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (38)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (39)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (40)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (41)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

    (42)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

    (43)  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).


    ALLEGATO I

    ELENCO DEI PAESI E TERRITORI NELL'AREA DEL VICINATO

    Algeria

    Armenia

    Azerbaigian

    Bielorussia

    Egitto

    Georgia

    Israele

    Giordania

    Libano

    Libia

    Repubblica di Moldova

    Marocco

    Territorio palestinese occupato

    Siria

    Tunisia

    Ucraina

    Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali indicativi pertinenti, compresi quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 21.


    ALLEGATO II

    SETTORI DI COOPERAZIONE PER I PROGRAMMI GEOGRAFICI

    Per tutte le regioni geografiche

    PERSONE

    1.   Buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, compresa la parità di genere

    a)

    Rafforzare e promuovere la democrazia e i processi democratici inclusivi, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione, la governance e il controllo, compresi processi elettorali trasparenti, inclusivi e credibili, nonché istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti e inclusive a tutti i livelli, compresi gli organi legislativi, un sistema giudiziario indipendente, rafforzando una partecipazione e una rappresentanza politiche significative;

    b)

    rafforzare la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità del diritto internazionale dei diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani; sostenere e monitorare i meccanismi di reclamo e ricorso per quanto riguarda le violazioni e gli abusi dei diritti umani a livello nazionale e locale; contribuire all'attuazione degli strumenti e dei quadri globali e regionali e aumentare le capacità della società civile relativamente alla loro attuazione e al loro monitoraggio;

    c)

    lottare contro la discriminazione in tutte le sue forme e promuovere il principio dell'uguaglianza e della non discriminazione, in particolare la parità di genere, i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze, i diritti dei minori, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a minoranze, delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali (LGBTI) e i diritti dei popoli indigeni, quali definiti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP);

    d)

    sostenere, rafforzare e dare maggiori mezzi d'azione a una società civile dinamica e ai suoi molteplici ruoli, indipendenti e attivi, nelle transizioni politiche, nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio aperto che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini alla vita politica e al controllo del processo decisionale e contrastare la riduzione dello spazio democratico; sostenere e promuovere la partecipazione di tutti ai processi politici e alla vita pubblica;

    e)

    migliorare il pluralismo, l'indipendenza e la professionalità di media liberi e indipendenti nonché potenziare l'alfabetizzazione mediatica e contrastare la disinformazione; rafforzare i diritti digitali, compresi i diritti di accesso alle informazioni; rafforzare il diritto alla riservatezza e la protezione dei dati;

    f)

    rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, alimentari, demografici e sociali nonché alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e alle crisi sanitarie, comprese le pandemie;

    g)

    promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche e inclusive a livello internazionale, nazionale e subnazionale, comprese le autorità locali; rafforzare la capacità di pianificare ed elaborare bilanci in modo attento alla dimensione di genere, nonché un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto, la giustizia internazionale, la rendicontabilità e l'accesso alla giustizia per tutti a prezzi abbordabili;

    h)

    sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione a livello nazionale e subnazionale, anche mediante il ricorso a sistemi di e-government incentrati sui cittadini e ad altre soluzioni digitali per costruire sistemi amministrativi e di erogazione di servizi pubblici solidi, responsabili e trasparenti, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, le capacità e i sistemi statistici nazionali, anche per quanto riguarda la disaggregazione dei dati per fascia di reddito, genere, età e altri fattori, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche, compresi gli audit esterni, e contribuire alla lotta contro la corruzione, l'elusione e l'evasione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva;

    i)

    sostenere i governi e le amministrazioni nazionali e locali nella creazione delle infrastrutture necessarie per consentire l'effettuazione accurata di tutte le registrazioni all'anagrafe (dalla nascita alla morte) e la pubblicazione ove necessario di duplicati riconosciuti ufficialmente, al fine di garantire che tutti i cittadini esistano ufficialmente e possano esercitare i loro diritti fondamentali;

    j)

    promuovere politiche e sviluppi territoriali, rurali e urbani inclusivi, equilibrati e integrati potenziando le istituzioni e gli enti pubblici a livello nazionale e subnazionale, sostenendo lo sviluppo di capacità delle autorità locali e mobilitando le loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo locale, compresi efficienti processi di decentramento, anche relativamente al bilancio, e di ristrutturazione dello Stato;

    k)

    aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche a livello nazionale e subnazionale e delle imprese pubbliche, migliorare l'accesso di tutti alle informazioni sugli affari pubblici, rafforzare gli appalti pubblici, anche incoraggiando l'elaborazione di criteri e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e la gestione delle finanze pubbliche a livello regionale, nazionale e locale, sostenere lo sviluppo e la diffusione di sistemi di e-governance e migliorare l'erogazione dei servizi;

    l)

    contribuire alla gestione sostenibile, responsabile, sensibile ai conflitti e trasparente delle risorse naturali e delle relative entrate e sostenere le riforme volte a garantire politiche fiscali eque, giuste, efficienti e sostenibili.

    2.   Eliminare la povertà, combattere le disuguaglianze e le discriminazioni e promuovere lo sviluppo umano

    a)

    Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, anche mediante servizi pubblici relativi alla salute, alla nutrizione, all'istruzione e alla protezione sociale, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze e non lasciare indietro nessuno;

    b)

    sostenere un'agricoltura, una silvicoltura e una pesca sostenibili per aumentare la sicurezza alimentare e creare opportunità economiche e posti di lavoro;

    c)

    intensificare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere, proteggere e rispettare i diritti delle donne e delle ragazze, dei giovani e dei bambini e delle persone con disabilità, al fine di agevolarne il coinvolgimento e la partecipazione significativa alla vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile;

    d)

    promuovere il rispetto, la tutela e la realizzazione dei diritti e dell'emancipazione di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, i diritti fondiari come pure i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, eliminare la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme, comprese pratiche dannose quali il matrimonio precoce, forzato e infantile e la mutilazione genitale femminile;

    e)

    affrontare i nessi tra crescita demografica globale ed evoluzioni demografiche verso lo sviluppo sostenibile in tutte le dimensioni pertinenti, comprese la parità di genere, la salute, la protezione e la coesione sociali, l'istruzione e l'occupazione;

    f)

    prestare particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, compresi i minori e i giovani, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI, le persone appartenenti a minoranze e i popoli indigeni, i rifugiati, gli sfollati interni, le persone vittime di conflitti armati e gli apolidi;

    g)

    promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più emarginate, vulnerabili, povere e difficili da raggiungere, anche migliorando l'accesso universale ai beni e ai servizi di base, anche nei settori della salute, dell'istruzione, della nutrizione e della protezione sociale;

    h)

    sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale. Questo comprende promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini, nonché consentire ai bambini, in particolare a quelli più emarginati, di affacciarsi alla vita nelle migliori condizioni investendo nello sviluppo della prima infanzia e garantendo che i bambini che vivono in condizioni di povertà o disuguaglianza abbiano accesso a servizi di base quali la sanità, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale;

    i)

    sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili e a una dieta sana, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, tra cui i bambini di età inferiore ai cinque anni, gli adolescenti, sia ragazze che ragazzi, e le donne, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento, e rafforzare la resilienza alimentare e nutrizionale e la continuità dell'assistenza, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti; prevenire l'arresto della crescita, il deperimento e le altre forme di malnutrizione; promuovere approcci multisettoriali all'agricoltura che siano sensibili agli aspetti nutrizionali;

    j)

    sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile e servizi igienico-sanitari sicuri, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche, in particolare a livello locale;

    k)

    conseguire una copertura sanitaria universale con un accesso equo per tutti i singoli individui e tutte le comunità a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva nel contesto dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e dei risultati delle relative conferenze di revisione, anche tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari inclusivi, solidi, resilienti, di qualità e accessibili a tutti, e rafforzare le capacità di allarme rapido, di riduzione e gestione dei rischi e di ripresa; integrare l'azione attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione al fine di affrontare le minacce sanitarie globali, sviluppare vaccini, medicinali e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi abbordabili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate e migliorare le risposte alle sfide sanitarie, comprese le malattie trasmissibili, la resistenza antimicrobica e le malattie ed epidemie emergenti;

    l)

    sostenere una protezione sociale universale ed equa e rafforzare le reti di sicurezza sociale nonché le reti e i sistemi di sostegno per garantire un reddito di base, prevenire le situazioni di povertà estrema e sviluppare la resilienza;

    m)

    promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose;

    n)

    aiutare le autorità locali — anche mediante la cooperazione decentrata, lo sviluppo di capacità e la mobilitazione di risorse — a migliorare, nelle zone urbane e rurali, la localizzazione degli OSS mediante l'erogazione e la capacità di risposta dei servizi di base e l'accesso equo alla sicurezza alimentare e nutrizionale, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli, rafforzare e promuovere la partecipazione accessibile e i meccanismi di reclamo, in particolare per i gruppi e gli individui svantaggiati ed emarginati;

    o)

    promuovere il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione, prestando particolare attenzione al rafforzamento dei sistemi di istruzione gratuiti mediante un'educazione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa, e promuovere opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti, a tutti i livelli, in particolare durante la prima infanzia e la scuola primaria, la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, con speciale attenzione alle donne e alle ragazze, nonché mediante lo sviluppo formativo e professionale dei docenti e il ricorso alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento;

    p)

    sostenere le azioni per lo sviluppo di capacità, la mobilità ai fini dell'apprendimento tra l'Unione e i paesi partner o tra i paesi partner stessi, nonché per la cooperazione e il dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità e gli organismi esecutivi a livello locale di tali paesi;

    q)

    promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, affrontando in particolare i cambiamenti sociali e connessi alla povertà, i dati aperti, i big data, l'intelligenza artificiale e l'innovazione, impedendo nel contempo la fuga dei cervelli;

    r)

    rafforzare il coordinamento tra tutti gli attori pertinenti a tutti i livelli per favorire la transizione da una situazione di emergenza naturale o provocata dall'uomo alla fase di sviluppo; garantire una pianificazione e una programmazione concertate degli interventi di cooperazione, che siano coerenti con gli aiuti umanitari e, se del caso, con le azioni di costruzione della pace, sulla base di un'analisi congiunta;

    s)

    sostenere la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, anche attraverso misure volte a eliminare tutte le forme di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e culturale tra le società e al loro interno;

    t)

    promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale delle industrie creative ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile;

    u)

    sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne, dei giovani, dei singoli individui e delle comunità e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale;

    v)

    promuovere la dignità e la resilienza delle persone vittime di sfollamenti forzati a lungo termine e la loro inclusione nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti e delle comunità di accoglienza, anche a livello locale.

    3.   Migrazione, sfollamenti forzati e mobilità

    a)

    Rafforzare i partenariati bilaterali, regionali e internazionali in materia di migrazione, di sfollamenti forzati e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, tra cui l'assistenza nell'attuazione degli accordi, dei dialoghi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione, compresi quelli in materia di rimpatrio e riammissione, percorsi legali e partenariati per la mobilità, nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli obblighi in materia di diritti umani;

    b)

    sostenere il reinserimento sostenibile dei migranti di ritorno e delle loro famiglie, nonché il rimpatrio sicuro e dignitoso tra i paesi partner, nel pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani a norma del diritto internazionale e dell'Unione;

    c)

    affrontare e attenuare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;

    d)

    lottare contro la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati; ridurre le vulnerabilità nel contesto della migrazione, comprese quelle causate dalla tratta e dal traffico di esseri umani, nonché includere misure di sostegno per proteggere le vittime di sfruttamento e abuso; e intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere in linea con il diritto internazionale e dell'Unione, il diritto dei diritti umani, il diritto umanitario e le norme in materia di protezione dei dati;

    e)

    rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione, compresa la formazione in materia di diritti umani, e sostenere le procedure di accoglienza, trattamento, asilo e rimpatrio dei paesi partner; rafforzare la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme e degli obblighi in materia di protezione dei dati relativi al diritto alla riservatezza ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani; e sostenere la raccolta e l'uso di dati accurati e disaggregati quale base per politiche fondate su elementi concreti al fine di agevolare uno svolgimento ordinato, sicuro, regolare e responsabile della migrazione e della mobilità;

    f)

    sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, a tutti i livelli, compresi i programmi di protezione;

    g)

    creare i presupposti per agevolare, se del caso, la migrazione legale e una buona gestione della mobilità, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, nonché i contatti interpersonali, in settori quali l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, gli scambi culturali e il dialogo interculturale, anche fornendo informazioni accurate e tempestive; massimizzare l'incidenza della migrazione regolare sullo sviluppo;

    h)

    migliorare la comune comprensione del nesso tra migrazione e sviluppo, riconoscendo che lo svolgimento ordinato, sicuro, regolare e responsabile della migrazione e della mobilità, la pace, la buona governance, la stabilità, la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile sono strettamente interconnessi, e perseguire sinergie all'interno di queste diverse dimensioni;

    i)

    garantire la tutela, il rispetto e la realizzazione dei diritti umani di tutti i migranti, i rifugiati, le persone vittime di sfollamenti forzati e gli sfollati interni, compresi quelli sfollati a causa dei cambiamenti climatici, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili;

    j)

    sostenere soluzioni orientate allo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati, gli sfollati interni e le rispettive comunità di accoglienza, anche attraverso un'inclusione socioeconomica che preveda l'accesso al mercato del lavoro, a posti di lavoro dignitosi, all'istruzione e ai servizi, al fine di promuovere la dignità, la resilienza e l'autonomia degli sfollati;

    k)

    sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine per contribuire allo sviluppo sostenibile, anche coinvolgendo le autorità locali e le organizzazioni della società civile, tenendo conto del loro potenziale di investimento e sostenendo le loro iniziative imprenditoriali e di solidarietà;

    l)

    promuovere trasferimenti delle rimesse più rapidi, meno costosi e più sicuri nei paesi di origine e di destinazione, sfruttando in tal modo il loro potenziale di sviluppo.

    La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con le pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di migrazione, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.

    PIANETA

    4.   Ambiente e cambiamenti climatici

    a)

    Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione, l'integrazione e il monitoraggio delle questioni climatiche e ambientali; rafforzare la governance regionale, nazionale e locale in materia di clima e ambiente e facilitare l'accesso alle fonti pubbliche e private per la riduzione del rischio di catastrofi, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi e i finanziamenti per il clima, nonché l'assicurazione contro i rischi climatici;

    b)

    sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli Stati e alle popolazioni particolarmente vulnerabili; contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici e di conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche a livello locale, in linea con l'accordo di Parigi e con il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. Tali sforzi includono l'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione, mediante iniziative globali come il partenariato sui contributi determinati a livello nazionale, nonché i rispettivi impegni nel quadro di altri accordi ambientali multilaterali quali la Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione;

    c)

    sviluppare e/o rafforzare la crescita verde e blu sostenibile e l'economia circolare in tutti i settori economici;

    d)

    promuovere l'accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo; intensificare la cooperazione in materia di energia rinnovabile sostenibile, nel pieno rispetto dei più elevati standard internazionali anche per la valutazione degli impatti di sicurezza e ambientali a livello sia nazionale che transfrontaliero; promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica nonché la produzione e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili; promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, puliti, sostenibili e a prezzi abbordabili; sostenere in particolare soluzioni su piccola scala, basate su mini reti e non collegate alla rete di elevato valore ambientale e di sviluppo, nonché soluzioni locali e decentrate che garantiscano l'accesso all'energia per le persone che vivono in condizioni di povertà e in zone remote;

    e)

    sviluppare le capacità per l'integrazione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici e perseguire una crescita verde nell'ambito delle strategie di sviluppo locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici;

    f)

    promuovere la graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente, nonché la stabilità e la trasparenza dei mercati dell'energia e la diffusione di reti intelligenti nonché l'uso di tecnologie digitali per una gestione sostenibile dell'energia;

    g)

    promuovere la responsabilità sociale delle imprese, la dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento e l'applicazione coerente dell'"approccio precauzionale» e dei principi del «chi inquina paga»;

    h)

    promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui l'agroecologia e la biodiversità, nonché migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti e promuovere la resilienza ambientale e sociale ed ecosistemi sani;

    i)

    potenziare le reti e i servizi di trasporto multimodali a livello locale, nazionale, regionale e continentale per aumentare ulteriormente le opportunità di sviluppo economico sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici e la creazione di posti di lavoro, in vista di uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici; agevolare e liberalizzare ulteriormente i trasporti; migliorare la sostenibilità, la sicurezza stradale e la resilienza del settore dei trasporti;

    j)

    rafforzare il coinvolgimento delle autorità e delle comunità locali nonché dei popoli indigeni nella risposta ai cambiamenti climatici, la lotta alla perdita di biodiversità e ai reati contro le specie selvatiche, la conservazione degli ecosistemi e una gestione delle risorse naturali sensibile ai conflitti, anche attraverso il miglioramento della gestione dei pascoli e delle risorse idriche; promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane; rafforzare e promuovere la partecipazione e l'accesso ai meccanismi di reclamo e ricorso a livello nazionale e locale, in particolare per i popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP;

    k)

    promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile al fine di responsabilizzare le persone affinché trasformino la società e costruiscano un futuro sostenibile;

    l)

    promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e sensibili ai conflitti e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi terrestri e non terrestri sani, arrestare la perdita di biodiversità, tutelare le specie selvatiche, anche combattendo il bracconaggio e il traffico illecito di fauna selvatica; rafforzare la consultazione, promuovere la cooperazione transfrontaliera regionale e garantire il consenso libero, previo e informato e la partecipazione effettiva dei popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP;

    m)

    promuovere la gestione integrata, sostenibile, partecipativa e sensibile ai conflitti delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico, conformemente al diritto internazionale, coinvolgendo, se del caso, le autorità locali;

    n)

    promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile in materia di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado dei terreni e delle foreste, nonché la siccità, coinvolgendo, se del caso, le autorità locali;

    o)

    promuovere l'imboschimento e la protezione delle foreste naturali; ridurre la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale; lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno;

    Sostenere una migliore governance e lo sviluppo delle capacità per la gestione sostenibile delle risorse naturali, anche attraverso i governi subnazionali; sostenere la negoziazione e l'attuazione di accordi di partenariato volontari;

    p)

    sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione, il ripristino e la conservazione delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la protezione della biodiversità marittima, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    q)

    rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi, la preparazione e la resilienza, anche mediante investimenti e la promozione di un approccio basato sulle comunità e incentrato sulle persone, in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;

    r)

    promuovere l'uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, in particolare lungo l'intera catena di approvvigionamento, verso la transizione in direzione di un'economia circolare, anche ponendo un freno all'uso di risorse naturali per il finanziamento dei conflitti e sostenendo il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle iniziative pertinenti; lottare contro l'inquinamento, ridurre gli inquinanti atmosferici, in particolare il particolato carbonioso, e promuovere una corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;

    s)

    sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività, il valore aggiunto locale nelle catene di approvvigionamento e gli scambi sostenibili, lo sviluppo del settore privato con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici, le PMI e le cooperative, avvalendosi dei vantaggi offerti dagli accordi commerciali già esistenti con l'Unione per lo sviluppo sostenibile;

    t)

    promuovere l'adempimento degli impegni in materia di conservazione della biodiversità contenuti negli accordi internazionali;

    u)

    migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e degli obiettivi ambientali fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca;

    v)

    affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sullo sviluppo, sulla pace e sulla sicurezza.

    PROSPERITÀ

    5.   Crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa

    a)

    Sostenere l'imprenditoria, anche attraverso la microfinanza, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, l'istruzione e la formazione professionale, il miglioramento della piena applicazione delle norme internazionali in materia di lavoro, anche attraverso il dialogo sociale e la lotta al lavoro minorile, condizioni di lavoro in un ambiente salubre, la parità di genere, salari di sussistenza e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani e le donne;

    b)

    sostenere i percorsi di sviluppo nazionali e locali che massimizzano l'impatto e i risultati sociali positivi e riducono il rischio di esclusione ed emarginazione di determinati gruppi; promuovere una fiscalità equa, efficiente e sostenibile e politiche pubbliche ridistributive, nonché l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e regimi di assicurazione sociale sostenibili; sostenere gli sforzi a livello nazionale e internazionale volti a combattere l'evasione fiscale e i paradisi fiscali;

    c)

    migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti a livello locale e nazionale, creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le PMI — ivi comprese le start-up, come pure le cooperative, le imprese sociali e le imprenditrici — ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro, sostenere lo sviluppo di un'economia della solidarietà e rafforzare la condotta responsabile delle imprese e la responsabilità del settore privato;

    d)

    promuovere la responsabilità delle imprese e meccanismi di ricorso per le violazioni dei diritti umani connesse alle attività del settore privato; sostenere gli sforzi a livello locale, regionale e mondiale per garantire il rispetto, da parte delle imprese, delle norme in materia di diritti umani e delle evoluzioni normative, anche per quanto riguarda la dovuta diligenza obbligatoria, e degli impegni internazionali in materia di imprese e diritti umani;

    e)

    rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, l'inclusività, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese, e rispettare e promuovere le norme e i principi in materia di diritti umani da un'estremità all'altra delle catene del valore; sostenere la condivisione del valore aggiunto e condizioni commerciali eque;

    f)

    aumentare la pertinenza, l'efficacia e la sostenibilità della spesa pubblica, anche tramite la promozione di appalti pubblici sostenibili; promuovere un uso maggiormente strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento misto, per attirare ulteriori investimenti pubblici e privati;

    g)

    rafforzare il potenziale delle città come poli di crescita inclusiva e sostenibile e di innovazione;

    h)

    promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creare legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolare lo sviluppo delle industrie creative e di un settore del turismo sostenibile come fattori di sviluppo sostenibile;

    i)

    rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari sostenibili e inclusive, promuovere la sicurezza alimentare e la diversificazione economica, la creazione di valore aggiunto, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio equo e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici;

    j)

    porre maggiormente l'accento sull'intensificazione di un'agricoltura ecologicamente efficiente per i piccoli agricoltori, in particolare le donne, sostenendo politiche, strategie e quadri giuridici nazionali efficaci e sostenibili, nonché un accesso e una gestione equi e sostenibili delle risorse, tra cui i terreni e i diritti fondiari, l'acqua, altri fattori di produzione agricola e il (micro)credito;

    k)

    sostenere una maggiore partecipazione, anche a livello regionale, della società civile e in particolare delle organizzazioni agricole all'elaborazione delle politiche e ai programmi di ricerca e incrementare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi governativi;

    l)

    sostenere e promuovere la gestione sostenibile della pesca e l'acquacoltura sostenibile;

    m)

    favorire l'accesso universale a un'energia sostenibile, affidabile e a prezzi abbordabili, promuovendo un'economia a basse emissioni, resiliente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030;

    n)

    promuovere una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura e migliorare la connettività con l'Unione nel settore dei trasporti;

    o)

    promuovere una connettività digitale accessibile, inclusiva, affidabile, a prezzi abbordabili e protetta e rafforzare l'economia digitale; promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali; favorire l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro nel settore digitale; promuovere l'uso delle tecnologie digitali in quanto fattori abilitanti di sviluppo sostenibile; affrontare le questioni della cibersicurezza, della riservatezza dei dati e le altre questioni normative legate alla digitalizzazione;

    p)

    sviluppare e rafforzare i mercati e i settori, in modo da incentivare una crescita inclusiva, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici e il commercio equo e ridurre l'emarginazione socioeconomica dei gruppi vulnerabili;

    q)

    sostenere l'agenda di integrazione regionale e politiche commerciali ottimali a sostegno di uno sviluppo inclusivo e sostenibile, rafforzare la capacità dei paesi in materia di scambi e sostenere il consolidamento e l'attuazione degli accordi commerciali tra l'Unione e i suoi partner, ivi compresi accordi olistici e asimmetrici con i paesi partner in via di sviluppo, in linea con le norme sui diritti umani; promuovere e rafforzare il multilateralismo, la cooperazione economica sostenibile nonché le misure volte a promuovere e potenziare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio;

    r)

    promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, la digitalizzazione, i dati aperti, i big data e l'intelligenza artificiale nonché l'innovazione, compreso lo sviluppo della diplomazia scientifica;

    s)

    promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme; sviluppare l'artigianato locale nonché le espressioni culturali e le arti contemporanee; conservare e promuovere il patrimonio culturale; sfruttare il potenziale delle industrie creative ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile; garantire e rafforzare i diritti dei popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP, e delle comunità locali e la loro effettiva partecipazione ed emancipazione;

    t)

    fornire alle donne i mezzi per svolgere un ruolo più incisivo nell'economia e nel processo decisionale, anche a livello locale;

    u)

    migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso per tutti in un ambiente salubre, creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso, al rispetto dei diritti umani e del lavoro, compresi salari di sussistenza per tutti, specialmente le donne e i giovani;

    v)

    promuovere un accesso equo, sostenibile, senza distorsioni, sensibile ai conflitti e non corrotto al settore estrattivo, nel rispetto dei diritti umani; aumentare la trasparenza, la dovuta diligenza e la responsabilità degli investitori, promuovendo al contempo la responsabilità del settore privato; applicare le misure di accompagnamento del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    PACE

    6.   Pace, stabilità e prevenzione dei conflitti

    a)

    Contribuire alla pace, alla prevenzione dei conflitti e pertanto alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, dei governi subnazionali, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, alimentari, demografici, di sicurezza e sociali, anche contrastando le minacce ibride e sostenendo valutazioni della resilienza concepite per individuare le capacità locali all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock; affrontare l'esclusione politica ed economica e altre cause strutturali e profonde a lungo termine di conflitto, insicurezza e instabilità;

    b)

    promuovere una cultura della non violenza, anche sostenendo l'educazione formale, informale e non formale alla pace;

    c)

    sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione e il dialogo, la gestione delle crisi, la stabilizzazione e la ricostruzione post-conflitto, ivi compreso un rafforzamento del ruolo delle donne in tutte queste fasi; promuovere, agevolare e sviluppare le capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscano alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, con un'attenzione particolare alle tensioni emergenti tra le comunità, nonché a misure di conciliazione tra segmenti della società e durante i conflitti e le crisi che si protraggono nel tempo;

    d)

    sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime dei conflitti armati, sostenere il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento nella società degli ex combattenti e delle loro famiglie e affrontare gli effetti sociali della ristrutturazione delle forze armate, comprese le esigenze specifiche delle donne;

    e)

    rafforzare la partecipazione sistematica delle donne e dei giovani, anche ai processi decisionali e di attuazione, ai negoziati di pace, ai processi di riconciliazione, alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace, nonché la loro inclusione, la partecipazione civile e politica significativa e il riconoscimento sociale in linea con la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in paesi e situazioni fragili, di conflitto e post-conflitto, anche al fine di affrontare l'impatto sproporzionato sulle donne e sui giovani dei conflitti violenti e di prendere maggiormente in considerazione le loro specifiche esigenze nel corso di un conflitto;

    f)

    prevenire tutte le forme di violenza sessuale e di genere, compreso il ricorso alla violenza sessuale quale arma di guerra;

    g)

    promuovere una riforma del settore della sicurezza sensibile ai conflitti e alla dimensione di genere che garantisca il rispetto, la promozione e la realizzazione dei principi di buona governance e dei valori fondamentali dell'Unione e che fornisca progressivamente ai singoli individui, alla società civile e allo Stato capacità e strumenti di sicurezza più efficaci, democratici e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile e della pace;

    h)

    sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, conformemente all'articolo 9;

    i)

    sostenere le iniziative regionali e internazionali per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi;

    j)

    sostenere le iniziative locali, nazionali, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace, tra cui le iniziative per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi, lo sminamento e le azioni antimine, e mettere in collegamento queste iniziative; affrontare l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e dei residuati bellici esplosivi sulla popolazione civile, comprese le esigenze delle donne;

    k)

    prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo; proteggere i singoli individui da tali minacce, anche per mezzo di azioni sensibili ai conflitti e alla dimensione di genere e adeguate al contesto;

    l)

    sostenere i tribunali locali, nazionali, regionali e internazionali istituiti ad hoc e le commissioni e i meccanismi per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione;

    m)

    lottare contro ogni forma di violenza, contro la corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio;

    n)

    promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile, sensibile ai conflitti e partecipativa delle risorse naturali comuni, conformemente al diritto internazionale e dell'Unione; rispettare e promuovere i diritti umani dei singoli individui e dei gruppi interessati, compresi i popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP, e le comunità locali;

    o)

    cooperare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, garantendo il pieno rispetto dei più elevati standard internazionali; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni sulla popolazione nei paesi interessati da incidenti radiologici e a migliorarne le condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'istruzione nei settori connessi al nucleare. Se del caso, tali attività sono coerenti con quelle dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare.

    p)

    rafforzare la sicurezza e la protezione marittime a favore di oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

    q)

    sostenere lo sviluppo di capacità relativamente a cibersicurezza, reti digitali resilienti, protezione dei dati e privacy, in linea con le norme e i principi in materia di diritti umani.

    PARTENARIATO

    7.   Partenariato

    a)

    Rafforzare la titolarità nazionale, il partenariato e il dialogo costruttivo, anche con la società civile, per contribuire a rendere più efficace la cooperazione allo sviluppo in tutte le sue dimensioni (con particolare attenzione alle problematiche specifiche dei paesi meno sviluppati e dei paesi colpiti da conflitti e in situazioni di fragilità, nonché alle sfide specifiche legate alla transizione dei paesi a medio reddito e dei paesi in via di sviluppo più avanzati); attuare un approccio alla cooperazione allo sviluppo basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani e garantisca che nessuno sia lasciato indietro;

    b)

    approfondire il dialogo politico, economico, sociale, ambientale e culturale tra l'Unione e i paesi terzi e le organizzazioni regionali e internazionali e sostenere l'attuazione degli impegni bilaterali e internazionali;

    c)

    promuovere una maggiore inclusività e collaborazione di tutti gli attori nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di azione esterna, cercando di condividere gli insegnamenti appresi, massimizzare le capacità, il valore aggiunto, l'eccellenza e l'esperienza, rafforzando così obiettivi, valori e interessi comuni e l'ambizione di realizzare una migliore collaborazione;

    d)

    promuovere le relazioni di buon vicinato, l'integrazione regionale, una maggiore connettività, la cooperazione e il dialogo costruttivo e inclusivo, compresa, tra l'altro, la cooperazione regionale rafforzata nel quadro della strategia dell'UE in materia di connessione tra l'Europa e l'Asia, della strategia dell'UE per l'Asia centrale, del partenariato Africa-UE, della cooperazione regionale nel Mar Nero, della cooperazione artica e della dimensione settentrionale;

    e)

    sostenere e rafforzare la cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare;

    f)

    promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni e alle fondazioni della società civile, rafforzando la loro partecipazione significativa, continuativa e strutturata alle politiche interne e internazionali e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare gli approcci multilaterali e nuove modalità di partenariato con gli attori della società civile, comprese le organizzazioni per i diritti delle donne; sostenere la democrazia e ampliare lo spazio civico; promuovere un dialogo concreto e strutturato con l'Unione e l'uso e l'attuazione effettivi delle tabelle di marcia nazionali per l'impegno dell'Unione con la società civile;

    g)

    dialogare con le autorità locali e sostenerne il ruolo di responsabili politici e decisionali per stimolare lo sviluppo locale, compreso il contesto imprenditoriale, e una migliore governance, nonché il ruolo di attori dello sviluppo e della governance; promuovere un quadro normativo e istituzionale favorevole che consenta alle autorità locali di esercitare il proprio mandato, rafforzando la loro partecipazione significativa, continuativa e strutturata alle politiche interne e internazionali; e rafforzare gli approcci di governance multilaterali e multilivello e le nuove modalità di partenariato con le autorità locali;

    h)

    dialogare in modo più efficace con la popolazione, compresi i difensori dei diritti umani, dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale e pubblica;

    i)

    coinvolgere i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo più avanzati nell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma «Beni pubblici e sfide globali», anche nel quadro della cooperazione sud-sud e della cooperazione triangolare;

    j)

    incentivare l'integrazione e la cooperazione a livello regionale, secondo un approccio orientato ai risultati, sostenendo l'integrazione e il dialogo regionali;

    k)

    costituire partenariati con il settore privato per creare posti di lavoro e migliorare i mezzi di sussistenza nei paesi partner.


    (1)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).


    ALLEGATO III

    SETTORI DI INTERVENTO PER I PROGRAMMI TEMATICI

    1.   SETTORI DI INTERVENTO PER I DIRITTI UMANI E LA DEMOCRAZIA

    L'Unione contribuisce a promuovere i valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto, universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani, rispetto della dignità umana, principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dei diritti umani, principalmente nei settori seguenti:

    1.

    Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, alla tolleranza, all'assenza di discriminazioni, alla dignità umana, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, alla giustizia internazionale e alla responsabilità, intorno a due assi principali:

    a)

    Monitoraggio, promozione e rafforzamento del rispetto e dell'osservanza di tutti i diritti umani, siano essi civili o politici, e dei diritti economici, sociali e culturali.

    Ciò include, tra l'altro, azioni volte ad abolire la pena di morte, promuovere la lotta alle sparizioni forzate, prevenire ed eliminare la tortura, i maltrattamenti e altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, promuovere la libertà di espressione, riunione e associazione nonché la libertà di pensiero, coscienza e religione o credo; azioni volte a promuovere e tutelare la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutte le sfere della vita, compresi l'istruzione, la sanità e gli ambiti e diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, nel processo decisionale politico e per quanto riguarda le misure di sostegno per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze; azioni volte a promuovere e proteggere i diritti dei minori, delle donne, dei giovani, delle persone LGBTI — ivi comprese misure per depenalizzare l'omosessualità — nonché delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche, dei popoli indigeni — quali proclamati nella UNDRIP — e delle persone con disabilità, e volte a combattere il razzismo, la xenofobia e qualsiasi forma di discriminazione. In tale ambito specifico, l'assistenza dell'Unione affronta in particolare le questioni in materia di diritti umani più delicate secondo il contesto, risponde alla riduzione dello spazio a disposizione della società civile attiva nella promozione e nella protezione dei diritti umani, e contrasta altre sfide emergenti e complesse.

    b)

    Proteggere i difensori dei diritti umani in tutto il mondo e fornire loro maggiori mezzi d'azione, in particolare nei paesi in cui il mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è particolarmente marcato e sistematico, e inclusi i casi in cui sono state introdotte misure restrittive per limitare le loro azioni e il loro operato è essenziale per rafforzare il quadro istituzionale e giuridico in materia di diritti umani. I difensori dei diritti umani e gli esponenti della società civile, in particolare quelli locali, ricevono assistenza di emergenza, a medio e a lungo termine e beneficiano di misure sostenibili, anche attraverso un meccanismo specifico per la protezione dei difensori dei diritti umani, affinché possano operare senza ostacoli.

    2.

    Sviluppare, sostenere, consolidare e tutelare la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo, della rappresentanza e della responsabilità a livello politico, il rafforzamento della democrazia a tutti i livelli e della partecipazione dei cittadini e della società civile, sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti come pure la capacità dei cittadini di monitorare i sistemi democratico ed elettorale mediante il sostegno alle organizzazioni nazionali di cittadini per l'osservazione elettorale e alle loro reti regionali. La democrazia è rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, le norme e i principi democratici, la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media, sia online che offline, l'internet libero, la lotta alla censura, istituzioni responsabili e inclusive — parlamenti e partiti politici compresi — e la lotta alla corruzione. L'assistenza dell'Unione sostiene l'azione della società civile volta a rafforzare lo Stato di diritto, a promuovere l'indipendenza del sistema giudiziario e della legislatura, a sostenere e valutare le riforme giuridiche e istituzionali e la loro attuazione, a monitorare i sistemi democratici ed elettorali e a promuovere l'accesso a una giustizia a prezzi abbordabili per tutti, compresi meccanismi di reclamo e ricorso efficaci e accessibili a livello nazionale e locale.

    L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del più ampio sostegno ai processi democratici. In questo contesto, l'osservazione elettorale dell'UE rimane una componente di primo piano del programma, così come il seguito dato alle raccomandazioni delle relative missioni.

    I settori di intervento 1 e 2 contribuiscono a rafforzare la cooperazione e il partenariato con la società civile attiva nei settori dei diritti umani e della democrazia, anche in situazioni sensibili, e a promuovere nuove sinergie regionali e transregionali mediante la condivisione delle conoscenze, compresa la condivisione delle migliori pratiche, e la creazione di reti all'interno della società civile locale e tra la società civile e altri pertinenti organi e meccanismi in materia di diritti umani al fine di rafforzarne le capacità, resilienza inclusa, e di sviluppare una narrazione convincente sui diritti umani e la democrazia con un effetto moltiplicatore.

    3.

    Promuovere un multilateralismo efficace e un partenariato strategico, contribuendo a rafforzare le capacità degli strumenti e dei meccanismi internazionali, regionali e nazionali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Sono rilanciati i partenariati strategici, con particolare attenzione all'Alto Commissariato per i diritti umani, alla Corte penale internazionale e ad altri pertinenti meccanismi internazionali, regionali e nazionali per i diritti umani. Il programma promuove inoltre l'istruzione e la ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il Campus globale per i diritti umani.

    2.   SETTORI DI INTERVENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

    1.   Società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente e spazio democratico nei paesi partner

    a)

    Creare un contesto favorevole e accessibile alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche attraverso le fondazioni, sostenendo la partecipazione attiva della società civile ai dialoghi politici e il consolidamento delle piattaforme di dialogo per gli attori non statali.

    b)

    Sostenere e sviluppare la capacità delle organizzazioni e delle fondazioni della società civile di fungere da attori a pieno titolo dello sviluppo e della buona governance.

    c)

    Sviluppare le capacità delle organizzazioni della società civile per quanto riguarda il loro sostegno ai gruppi vulnerabili ed emarginati, fornendo servizi sociali di base quali la sanità, comprese la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale, nonché l'accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari sicuri.

    d)

    Sostenere le organizzazioni femminili e altre organizzazioni pertinenti che operano a favore della parità di genere, nonché le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, e fornire loro maggiori mezzi d'azione affinché possano operare e siano protette da minacce e violenze.

    e)

    Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze della società civile nei paesi partner.

    f)

    Dotare la società civile dei mezzi per svolgere le proprie attività attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di capacità, il coordinamento e il rafforzamento istituzionale delle organizzazioni della società civile, tenendo conto dell'importanza di contesti favorevoli alle loro azioni e dell'accesso ai finanziamenti, nonché per dialogare all'interno delle rispettive organizzazioni e con diversi tipi di soggetti interessati; promuovere il dialogo delle organizzazioni della società civile con i governi in materia di politica pubblica.

    2.   Dialogo aperto e inclusivo con e tra gli attori della società civile

    a)

    Promuovere sedi di dialogo multilaterale inclusivo, compresa l'interazione e il coordinamento fra i cittadini, la società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner, il settore privato e gli attori fondamentali dello sviluppo.

    b)

    Rendere possibili la cooperazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze fra e con gli attori della società civile a livello nazionale e internazionale.

    c)

    Promuovere la cooperazione e i partenariati delle organizzazioni della società civile con le organizzazioni intergovernative internazionali, compreso lo sviluppo di capacità al fine di promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali, inclusi quelli relativi ai diritti umani, alla giustizia, allo Stato di diritto e alla democrazia.

    d)

    Garantire un dialogo strutturato concreto e costante e partenariati con l'Unione.

    3.   Sensibilizzazione, comprensione, conoscenza e impegno dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni relative allo sviluppo

    a)

    Responsabilizzare le persone per aumentarne il coinvolgimento relativamente alle questioni in materia di sviluppo e agli OSS, anche attraverso la sensibilizzazione del pubblico, la promozione dell'educazione formale, informale e non formale allo sviluppo, specialmente tra i giovani, e la promozione della condivisione delle conoscenze tra gli attori pertinenti, con particolare attenzione agli Stati membri dell'Unione e ai paesi candidati e potenziali candidati.

    b)

    Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati e potenziali candidati a favore di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner, compresa la riduzione della povertà.

    3.   SETTORI DI INTERVENTO PER LA PACE, LA STABILITÀ E LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI

    1.   Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi

    L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure sensibili ai conflitti volte a creare e a rafforzare la capacità dei partner di analizzare i rischi, prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali, della società civile e delle autorità locali, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente nei settori sottoelencati, con particolare attenzione alla parità di genere, garantendo l'effettiva partecipazione ed emancipazione delle donne e dei giovani:

    a)

    allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche;

    b)

    promozione e sviluppo di capacità in materia di creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione, anche a livello di comunità, con particolare attenzione alle tensioni emergenti tra le diverse comunità, in particolare al fine di prevenire genocidi e crimini contro l'umanità;

    c)

    prevenzione dei conflitti;

    d)

    rafforzamento delle capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione, mantenimento della pace e costruzione della pace;

    e)

    miglioramento della ripresa post-conflitto e della ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza;

    f)

    sostegno alla stabilizzazione, alla sicurezza dei singoli individui, alle misure di ripristino della sicurezza umana, compresi le azioni antimine, lo sminamento e la giustizia di transizione in linea con i pertinenti accordi multilaterali;

    g)

    sostegno alle azioni di costruzione della pace e di consolidamento dello Stato, con il coinvolgimento, se del caso, delle organizzazioni della società civile, degli Stati e delle organizzazioni internazionali, e rafforzamento delle relazioni tra Stato e società;

    h)

    contributo all'ulteriore sviluppo di dialoghi strutturali sulle questioni relative alla costruzione della pace a vari livelli, tra la società civile locale e i paesi partner, nonché con l'Unione;

    i)

    risposta e preparazione alle crisi;

    j)

    limitazione dell'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostegno al rispetto, da parte dei soggetti interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, compresi atti giuridici quali il regolamento (UE) 2017/821, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali;

    k)

    sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, conformemente all'articolo 9;

    l)

    sostegno ad azioni che promuovono la parità di genere e l'emancipazione delle donne, in particolare mediante l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la partecipazione e la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi di pace formali e informali;

    m)

    promuovere una cultura della non violenza, anche sostenendo l'educazione formale, informale e non formale alla pace;

    n)

    sostegno ad azioni per il rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui, comprese valutazioni della resilienza concepite per individuare le capacità endogene all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da pressioni e shock;

    o)

    sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali nazionali istituiti ad hoc, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e ad altri meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà;

    p)

    sostegno a misure intese a contrastare l'uso illecito delle armi da fuoco e delle armi leggere e di piccolo calibro e il relativo accesso;

    q)

    sostegno al trasferimento di know-how, allo scambio di informazioni e di migliori pratiche, alla valutazione dei rischi o delle minacce, alla ricerca e all'analisi, ai sistemi di allarme rapido, alla formazione e all'erogazione di servizi.

    2.   Assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti

    L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei partner e le azioni dell'Unione che affrontano le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti, principalmente nei seguenti settori:

    a)

    minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, radicalizzazione che porta all'estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti, in particolare rafforzando le capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie e civili coinvolte nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, compresa la criminalità informatica;

    b)

    minacce allo spazio pubblico, alle infrastrutture critiche, compresi il trasporto internazionale, tra cui il traffico passeggeri e il traffico merci, la gestione e la distribuzione dell'energia, la cibersicurezza;

    c)

    minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;

    d)

    minacce alla stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce aventi un potenziale impatto destabilizzante sulla pace e sulla sicurezza, derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici;

    e)

    attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi, o legati ai residuati bellici esplosivi, in particolare nei seguenti settori:

    i)

    sostegno e promozione di attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca del settore della difesa;

    ii)

    potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civile;

    iii)

    sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e ai pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

    iv)

    rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli effettivi dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);

    v)

    sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni, in particolare di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale, e per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del trattato sul commercio delle armi e la promozione del suo rispetto;

    vi)

    sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.

    Se del caso, tali attività sono coerenti con quelle dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare;

    f)

    sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, conformemente all'articolo 9.

    È data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di affrontare le summenzionate minacce.

    Le misure pongono l'accento in particolare sulla buona governance e sono conformi al diritto internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

    Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento delle norme antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più elevati standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi di controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.

    Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.

    4.   SETTORI DI INTERVENTO PER LE SFIDE MONDIALI

    A.   PERSONE

    1.   Salute

    a)

    Sviluppare gli elementi fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale, anche per quanto riguarda le malattie trasmissibili, che possono essere affrontati meglio a livello mondiale per garantire un accesso equo, inclusivo, universale e a prezzi abbordabili ai servizi sanitari, compresi quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

    b)

    promuovere, erogare e ampliare i servizi di base e i servizi di assistenza psicologica a favore delle vittime di violenza, in particolare le donne e i minori vittime di stupro;

    c)

    potenziare le iniziative globali fondamentali per garantire una copertura sanitaria universale attraverso una leadership mondiale nell'applicazione del principio «la salute in tutte le politiche», assicurando la continuità dell'assistenza, compresa la promozione della salute, dalla prevenzione alla fase successiva al trattamento;

    d)

    provvedere alla sicurezza sanitaria a livello mondiale e far fronte alla resistenza antimicrobica attraverso la ricerca sulle malattie trasmissibili, comprese le malattie connesse alla povertà e trascurate e le malattie prevenibili da vaccino, e la lotta a tali malattie, contrastare il fenomeno dei medicinali contraffatti, tradurre le conoscenze in prodotti (inclusi i medicinali generici), diagnostica e tecnologie sanitarie correlate sicuri, accessibili e a prezzi abbordabili, e politiche in grado di gestire le trasformazioni del carico di morbilità (malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale) e configurare i mercati mondiali per migliorare l'accesso a prezzi abbordabili ai beni e ai servizi sanitari di base, compresi quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

    e)

    sostenere iniziative globali per lo sviluppo di vaccini sicuri, efficienti e a prezzi abbordabili.

    2.   Istruzione

    a)

    Promuovere il conseguimento di obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione attraverso iniziative congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione e una formazione di qualità accessibili, inclusive ed eque, anche per i docenti, a tutti i livelli e per tutte le fasce d'età, anche in situazioni di emergenza e di crisi e dando particolare priorità al rafforzamento dei sistemi di istruzione gratuiti;

    b)

    rafforzare le conoscenze, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, compreso il sostegno alla raccolta e all'analisi dei dati, alla ricerca e all'innovazione e allo scambio di conoscenze in materia di istruzione, come pure alle reti nel settore dell'istruzione, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, istruite, democratiche, inclusive e resilienti;

    c)

    sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le discriminazioni e le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi nonché tra i diversi gruppi della società, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica, politica, sociale e culturale;

    d)

    sostenere un'istruzione inclusiva e di qualità in contesti fragili;

    e)

    sostenere azioni e promuovere la cooperazione nel settore dello sport per contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli individui e delle comunità.

    3.   Parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze

    a)

    Impegnarsi per far progredire la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutti gli ambiti, compreso il sostegno alla creazione di un contesto economico, politico e sociale più favorevole al rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze, che consenta loro di partecipare pienamente alla società, godere di pari opportunità di leadership nella vita sociale, economica, politica e civile e agire da motore di sviluppo;

    b)

    guidare e sostenere le iniziative, i partenariati e le alleanze mondiali per i diritti delle donne e delle ragazze, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo opzionale, per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica come il mercato del lavoro e l'accesso ai servizi sociali e sanitari;

    c)

    guidare e sostenere le iniziative, i partenariati e le alleanze mondiali per i diritti delle donne al fine di eliminare tutte le pratiche dannose e le forme di violenza contro donne e ragazze, comprese la violenza fisica, psicologica, sessuale, la violenza di genere, la mutilazione genitale femminile come pure il matrimonio precoce, forzato e infantile, la violenza economica, politica e di altra natura e le discriminazioni, anche in situazioni di crisi, nonché l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica;

    d)

    affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere quale strumento per contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace; promuovere l'emancipazione delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace;

    e)

    promuovere la protezione e il rispetto dei diritti di tutte le donne e le ragazze, compresi quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

    f)

    promuovere la protezione e il rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze, compresi i diritti economici, politici, sociali e del lavoro nonché quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

    4.   Minori e giovani

    a)

    Promuovere l'accesso universale a tutti i servizi sociali e sanitari da parte dei minori e dei giovani, compresi i più emarginati, con particolare attenzione alla salute, alla nutrizione, all'istruzione, alla protezione sociale e allo sviluppo della prima infanzia, anche attraverso servizi specifici calibrati sui giovani;

    b)

    promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, garantire che i minori si affaccino alla vita nelle migliori condizioni e siano protetti in tutti gli ambiti dalla violenza, dagli abusi e dall'abbandono, anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini;

    c)

    promuovere l'emancipazione dei minori e dei giovani aprendo spazi per la loro partecipazione attiva e significativa alle questioni che li riguardano, in particolare alla vita politica e agli sforzi di mediazione e nell'ambito dei processi di pace, sostenendo le iniziative di dialogo interculturale tra le organizzazioni giovanili e prevenendo l'emarginazione e l'esclusione;

    d)

    intensificare l'assistenza ai giovani per sostenerli nell'acquisizione di competenze pertinenti e nell'accesso a posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso l'istruzione, la formazione professionale e tecnica e le tecnologie digitali;

    e)

    promuovere l'emancipazione e la cittadinanza responsabile dei giovani aprendo spazi per la loro partecipazione attiva e significativa alla vita politica e agli sforzi di mediazione e nell'ambito dei processi di pace, sostenendo le iniziative del dialogo interculturale tra le organizzazioni giovanili e prevenendo l'emarginazione e l'esclusione;

    f)

    creare un ambiente favorevole che offra ai giovani nuove e innovative opportunità di impegno civico, imprenditorialità e occupazione.

    5.   Migrazione, sfollamenti forzati e mobilità

    a)

    Garantire una leadership costante dell'Unione nella definizione dell'agenda globale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni, in particolare per agevolare una migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile, in linea con i diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale umanitario;

    b)

    orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi la migrazione sud-sud e gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati;

    c)

    sostenere l'osservanza degli impegni assunti a livello internazionale e dell'Unione in materia di migrazione e sfollamenti forzati, anche a livello delle Nazioni Unite;

    d)

    migliorare la base di conoscenze globale, anche in relazione al nesso tra migrazione e sviluppo, e avviare azioni pilota volte a definire metodi operativi innovativi in materia di migrazione e sfollamenti forzati;

    e)

    promuovere partenariati strategici con le pertinenti organizzazioni internazionali per sostenere la cooperazione internazionale e la governance della migrazione conformemente al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale dei rifugiati.

    La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con le pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di migrazione, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.

    6.   Lavoro dignitoso, protezione sociale, disuguaglianze e inclusione

    a)

    Definire l'agenda mondiale e sostenere le iniziative volte a integrare un pilastro forte su equità e giustizia sociale in linea con i valori europei;

    b)

    contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso per tutti in un ambiente salubre, sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'ILO, anche in materia di dialogo sociale, salari di sussistenza e lotta al lavoro minorile, responsabilità sociale delle imprese, in particolare nel rendere sostenibili e responsabili le catene del valore globali, e migliorare la conoscenza in merito a politiche occupazionali efficaci che tengano conto della dimensione di genere, rispondano alle esigenze del mercato del lavoro e promuovano l'inclusione socioeconomica, compresi l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

    c)

    sostenere iniziative mondiali in materia di imprese e diritti umani, compresa la responsabilità delle imprese per quanto riguarda le violazioni dei diritti e l'accesso ai mezzi di ricorso;

    d)

    sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze al fine di rafforzare la parità di genere e la coesione sociale, in particolare con l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e regimi di assicurazione sociale sostenibili;

    e)

    portare avanti la ricerca e lo sviluppo a livello mondiale attraverso un'innovazione sociale che rafforzi l'inclusione sociale e tenga conto dei diritti e delle necessità specifiche delle fasce più vulnerabili della società;

    f)

    promuovere e sostenere gli sforzi volti a rendere la vita sociale, politica ed economica più inclusiva e ad affrontare i fattori socioeconomici dei conflitti.

    7.   Cultura

    a)

    Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale e interreligioso per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità;

    b)

    sostenere la cultura quale motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la conservazione del patrimonio culturale e la cooperazione in questo ambito;

    c)

    sviluppare l'artigianato locale quale mezzo di conservazione del patrimonio culturale locale e di promozione dello sviluppo sostenibile;

    d)

    rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e potenziamento del patrimonio culturale, anche preservando il patrimonio culturale particolarmente vulnerabile, in particolare delle minoranze, delle comunità isolate e dei popoli indigeni, quali definiti nell'UNDRIP;

    e)

    sostenere accordi per la restituzione dei beni culturali ai loro paesi di origine;

    f)

    sostenere la cooperazione culturale, anche mediante scambi, partenariati e altre iniziative e il riconoscimento della professionalità di autori, artisti e operatori culturali e creativi;

    g)

    sostenere la cooperazione e i partenariati tra le organizzazioni sportive.

    B.   PIANETA

    1.   Garantire un ambiente sano e lottare contro i cambiamenti climatici

    a)

    Rafforzare la governance mondiale in materia di clima e ambiente e l'attuazione dell'accordo di Parigi, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e degli altri accordi multilaterali in materia di ambiente;

    b)

    contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici;

    c)

    integrare l'ambiente, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, i cambiamenti climatici, gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi e preparazione alle catastrofi nelle politiche, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione;

    d)

    attuare iniziative a livello internazionale e dell’Unione per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici, anche attraverso l'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) e di strategie a lungo termine a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, promuovere la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (tra cui terre, acqua, oceani, pesca e foreste), promuovere l'imboschimento e la protezione delle foreste naturali, lottare contro la deforestazione, la desertificazione, il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l'inquinamento, compresi i rifiuti marini, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni relative al clima e all'ambiente, compresi gli sfollamenti dovuti a catastrofi naturali, promuovere l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la gestione integrata delle risorse idriche e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, nonché promuovere la responsabilità delle imprese e la condotta responsabile delle imprese;

    e)

    promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui l'agroecologia, al fine di proteggere gli ecosistemi e la biodiversità e aumentare la resilienza ambientale e sociale ai cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare al sostegno a favore dei piccoli agricoltori, dei lavoratori e degli artigiani;

    f)

    attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione, l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata;

    g)

    promuovere la graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente, incoraggiare l'adozione di tariffe correlate ai costi da parte dei fornitori di energia ed esplorare alternative più efficienti in termini di costi e rispettose del clima per la protezione sociale.

    2.   Energia sostenibile

    a)

    Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, compresa la transizione verso l'energia sostenibile;

    b)

    promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali anche diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e il potenziale di riduzione delle emissioni, migliorare i mercati e incoraggiare interconnessioni e scambi in materia di energia e, in particolare, di energia elettrica;

    c)

    incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell'energia per creare un ambiente favorevole alla crescita inclusiva e agli investimenti, ampliando l'accesso per tutti a servizi energetici rispettosi del clima, moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, dando la priorità alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;

    d)

    esplorare, individuare, razionalizzare globalmente e sostenere modelli aziendali finanziariamente sostenibili con un potenziale di scalabilità e replicabilità, che forniscano tecnologie innovative e digitali, attraverso una ricerca innovativa volta ad aumentare l'efficienza, in particolare per approcci decentrati che diano accesso all'energia mediante fonti rinnovabili, anche nelle zone dove la capacità del mercato locale è limitata.

    C.   PROSPERITÀ

    1.   Crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato

    a)

    Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi e condivisione dei rischi;

    b)

    migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sviluppare un settore privato locale responsabile dal punto di vista sociale ed ecologico, sostenere un dialogo rafforzato tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità, la competitività e la resilienza delle PMI e start-up locali, come pure delle cooperative e delle imprese sociali, e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale;

    c)

    promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e il ricorso efficace ai servizi finanziari, quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e il trasferimento dei pagamenti, da parte delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili;

    d)

    sostenere l'attuazione della politica commerciale e degli accordi commerciali dell'Unione, in linea con lo sviluppo sostenibile; rafforzare le capacità commerciali dei paesi partner, migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare il commercio equo, gli investimenti responsabili e le opportunità commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, nonché mirare a facilitare l'accesso a tecnologie rispettose del clima, garantendo nel contempo la massima condivisione possibile del valore aggiunto e la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle catene di approvvigionamento, tenendo conto della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

    e)

    promuovere un'efficace combinazione di politiche a favore della diversificazione economica, del valore aggiunto, dell'integrazione regionale e di un'economia verde e blu sostenibile;

    f)

    favorire l'accesso alle tecnologie digitali promuovendo, tra l'altro, l'accesso ai finanziamenti e l'inclusione finanziaria nonché il commercio elettronico;

    g)

    promuovere una produzione e un consumo sostenibili nonché tecnologie e pratiche innovative per un'economia a basse emissioni, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare;

    h)

    rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese da un'estremità all'altra delle catene del valore;

    i)

    combattere il riciclaggio, la corruzione, i flussi finanziari illeciti nonché l'evasione e l'elusione fiscali; promuovere una fiscalità progressiva, misure anticorruzione e politiche ridistributive della spesa pubblica;

    j)

    promuovere la crescita inclusiva, anche promuovendo e sostenendo la partecipazione delle donne e dei giovani nonché individuando e affrontando in modo proattivo l'emarginazione economica di determinati gruppi.

    2.   Sicurezza alimentare e nutrizionale

    a)

    Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile, ridurre la frammentazione dell'architettura mondiale della nutrizione e contribuire all'assunzione di responsabilità per quanto riguarda gli impegni internazionali in materia di sicurezza alimentare, nutrizione e agricoltura sostenibile;

    b)

    migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; garantire l'accesso equo agli alimenti, anche contribuendo ad affrontare le carenze di finanziamenti per la nutrizione, grazie tra l'altro a strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari al fine di rafforzare la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale;

    c)

    potenziare in modo coordinato e accelerato gli sforzi transettoriali per migliorare le capacità di produzione alimentare diversificata a livello locale e regionale, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'accesso all'acqua potabile e rafforzare la resilienza dei soggetti più vulnerabili, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti;

    d)

    ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, ivi compresi la piccola agricoltura, l'allevamento di bestiame e la pastorizia, per conseguire una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro, un accesso equo e sostenibile alle risorse e la gestione delle medesime, tra cui terreni e diritti fondiari, acqua, sementi libere da brevetti e altri fattori di produzione agricoli e il (micro)credito, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza ed ecosistemi sani;

    e)

    promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, l'agrobiodiversità, le catene del valore globali e inclusive, il commercio equo, la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle risorse naturali.

    D.   PARTENARIATI

    1.

    Rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo

    a)

    Potenziare la capacità istituzionale e operativa delle autorità locali europee e dei paesi partner e delle loro reti e alleanze, quali attori dello sviluppo e partner nell'elaborazione delle politiche, al fine di contribuire alla formulazione, all'attuazione e al monitoraggio di politiche e accordi che prestino attenzione agli interessi delle comunità locali; rafforzare il loro ruolo nell'ambito delle attività di sensibilizzazione sulla riforma a favore del decentramento e sullo sviluppo locale e urbano; garantire un dialogo politico strutturato concreto e costante nel settore dello sviluppo e promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale, compresi i processi di decentramento, la partecipazione e la responsabilità;

    b)

    intensificare le interazioni con i cittadini europei in materia di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (compresi la condivisione delle conoscenze e il dialogo), in particolare per quanto riguarda gli OSS, anche nell'Unione e nei territori associati come pure nei paesi candidati e potenziali candidati.

    2.

    Promuovere società inclusive e iniziative multilaterali, una buona governance economica, compresa la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali, specialmente nel contesto della cooperazione fiscale internazionale attuando misure contro l'elusione e l'evasione fiscali, una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva, in linea con gli obblighi in materia di diritti umani e i principi di buona governance.

    3.

    Sostenere la valutazione e la documentazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei principi di partenariato e di efficacia.

    ALLEGATO IV

    SETTORI DI INTERVENTO PER LE AZIONI DI RISPOSTA RAPIDA

    1.   

    Azioni che contribuiscono alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi, anche quelle che possono derivare da flussi migratori e sfollamenti forzati

    Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), consentono all'Unione di reagire in modo efficace, efficiente, integrato e sensibile ai conflitti alle seguenti situazioni eccezionali e impreviste:

    a)

    situazioni di urgenza, crisi, fragilità, minacce ibride, crisi emergenti o calamità naturali, laddove pertinente per la stabilità, la pace e la sicurezza;

    b)

    situazioni che minacciano la pace, la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità delle persone, in particolare quelle esposte a violenze sessuali e di genere in situazioni di instabilità;

    c)

    situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

    Tali azioni di risposta rapida possono mirare a:

    a)

    sostenere, mediante la fornitura di assistenza tecnica e logistica, gli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali, regionali e locali e dagli attori statali e della società civile nella promozione dell'instaurazione di un clima di fiducia, della mediazione, del dialogo e della riconciliazione, della giustizia di transizione e dell'emancipazione di donne e giovani, in particolare per quanto riguarda le tensioni a livello di comunità e i conflitti che si protraggono nel tempo;

    b)

    sostenere l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, i giovani, la pace e la sicurezza;

    c)

    sostenere la creazione e il funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

    d)

    sostenere lo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;

    e)

    sostenere i tribunali penali internazionali e i tribunali nazionali istituiti ad hoc, le commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, la giustizia di transizione e altri meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà;

    f)

    sostenere il rafforzamento della capacità di uno Stato — in situazioni di forte pressione — di costruire rapidamente, mantenere o ripristinare le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base;

    g)

    sostenere misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e altre misure volte a rilanciare l'attività economica, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

    h)

    sostenere le misure civili relative alla smobilitazione e al reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile, nonché al loro eventuale rimpatrio, e misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

    i)

    sostenere misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;

    j)

    sostenere misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e dei residuati bellici esplosivi sulla popolazione civile. Le attività finanziate a titolo dello strumento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;

    k)

    sostenere misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e il relativo accesso;

    l)

    sostenere misure volte ad assicurare che in situazioni di crisi e di conflitto le esigenze specifiche di donne e bambini siano adeguatamente soddisfatte, tra l'altro impedendo che siano esposti a violenze di genere;

    m)

    sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;

    n)

    sostenere misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

    o)

    sostenere misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

    p)

    sostenere misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità di accoglienza;

    q)

    sostenere misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

    r)

    sostenere misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabilità, e a minacce alla salute pubblica connesse a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile o in aggiunta a essa;

    s)

    sviluppare le capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, conformemente all'articolo 9.

    2.   

    Azioni che contribuiscono al rafforzamento della resilienza e al collegamento fra gli aiuti umanitari, le azioni per lo sviluppo e, se del caso, la costruzione della pace

    Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), sono concepite per rafforzare efficacemente la resilienza e migliorare il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra gli aiuti umanitari, le azioni per lo sviluppo e, se del caso, la costruzione della pace, questioni che non possono essere affrontate agevolmente tramite i programmi geografici e tematici.

    Tali azioni di risposta rapida possono mirare a:

    a)

    rafforzare la resilienza, affrontare fattori di fragilità e potenziali fattori di conflitto, aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti, pandemie e minacce mondiali, anche identificando e potenziando le loro capacità già esistenti, rafforzando la capacità di uno Stato — in situazioni di forte pressione — di costruire rapidamente, mantenere o ripristinare le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base, e sostenendo la capacità di società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica e sensibile ai conflitti e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di sussistenza e i servizi sociali in situazioni di forte pressione, sostenendo le pertinenti iniziative internazionali e multilaterali che perseguono gli stessi obiettivi;

    b)

    attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni fonte di instabilità macroeconomica e tutelare le riforme socioeconomiche e la spesa pubblica prioritaria a favore dello sviluppo socioeconomico e della riduzione della povertà;

    c)

    eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo di standard socioeconomici e creare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni interessati e dalle popolazioni colpite; ciò include la necessità di affrontare le esigenze urgenti e immediate derivanti dagli sfollamenti di popolazioni e delle comunità di accoglienza in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

    d)

    aiutare le organizzazioni regionali e statali, a livello nazionale o locale, o le pertinenti organizzazioni internazionali o della società civile, a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi;

    e)

    sostenere misure che rendano operativi approcci integrati, in particolare migliorando il coordinamento e l'applicazione di approcci sensibili ai conflitti da parte degli attori umanitari, dello sviluppo e, se del caso, coinvolti nella costruzione della pace.

    3.   

    Azioni volte ad affrontare le esigenze e le priorità della politica estera dell'Unione

    Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di interessi di politica estera urgenti o imperativi o di opportunità di conseguire i relativi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.

    Tali azioni di risposta rapida possono mirare a:

    a)

    sostenere le strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, quali migrazione e sfollamenti forzati, cambiamenti climatici e sicurezza, compresa la mediazione, e sfruttare le opportunità in questo contesto;

    b)

    sostenere la politica commerciale e la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi commerciali dell'Unione; sostenere un migliore accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti e tutelando i diritti di proprietà intellettuale, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa, con gli adattamenti necessari per la situazione specifica del paese partner, tenendo conto del principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, quale stabilito negli articoli 208 e 212 TFUE, e degli impegni internazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;

    c)

    contribuire all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la scienza e l'istruzione e la cooperazione per la gestione e la governance degli oceani; sostenere la convergenza normativa;

    d)

    promuovere la diffusa comprensione e visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione.

    Tali azioni di risposta rapida danno esecuzione a strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Tali azioni puntano in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'Unione e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali.


    ALLEGATO V

    SETTORI PRIORITARI DELLE OPERAZIONI DELL'EFSD+ COPERTE DALLA GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE

    Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne puntano in particolare ai settori prioritari seguenti:

    a)

    fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario e in linea con la finalità dell'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, prestando un'attenzione particolare alle imprese locali e alle PMI, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'ILO, e alla promozione del contributo delle imprese europee alla finalità dell'EFSD+;

    b)

    affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari che possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati, incluse garanzie di prima perdita in base al portafoglio, garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per le PMI, e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;

    c)

    stimolare il finanziamento del settore privato, con un'attenzione particolare per le PMI, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;

    d)

    rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività sostenibile, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile ed economia blu, gestione sostenibile delle foreste e ripristino dei paesaggi, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;

    e)

    contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;

    f)

    contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani.


    ALLEGATO VI

    ELENCO DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

    In linea con gli OSS, si utilizza il seguente elenco non esaustivo dei principali indicatori di performance per facilitare la misurazione del contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi specifici dello strumento:

    1)

    punteggio relativo allo Stato di diritto in relazione ai paesi che beneficiano dell'assistenza dell'Unione;

    2)

    percentuale della popolazione al di sotto della soglia internazionale di povertà per sesso, età, posizione lavorativa e ubicazione geografica (urbana/rurale);

    3)

    numero di donne in età riproduttiva, ragazze adolescenti e bambini al di sotto dei 5 anni che beneficiano di programmi nutrizionali con il sostegno dell'Unione;

    4)

    numero di piccoli agricoltori raggiunti con interventi, sostenuti dall'Unione, volti a incrementarne la produzione sostenibile e a migliorarne l'accesso ai mercati e/o la sicurezza della proprietà fondiaria;

    5)

    numero di bambini di 1 anno totalmente immunizzati con il sostegno dell'Unione;

    6)

    numero di studenti iscritti a un ciclo di istruzione: a) primario, b) secondario; numero di persone che hanno beneficiato di interventi, sostenuti dall'Unione, di istruzione e formazione professionale/sviluppo di competenze in sede istituzionale o sul posto di lavoro;

    7)

    emissioni di gas a effetto serra evitate (Kt di CO2eq) con il sostegno dell'Unione;

    8)

    area degli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce protetta e/o gestita in modo sostenibile con il sostegno dell'Unione;

    9)

    mobilitazione e effetto moltiplicatore degli investimenti;

    10)

    numero di persone che beneficiano direttamente di interventi, sostenuti dall'Unione, che mirano specificamente a sostenere il consolidamento civile della pace a seguito di conflitti o la prevenzione dei conflitti;

    11)

    numero di processi relativi alle prassi del paese partner in materia di commercio, investimenti e attività delle imprese, o alla promozione della dimensione esterna delle politiche interne dell'Unione o degli interessi dell'Unione, che sono stati influenzati;

    12)

    numero di persone con accesso a una migliore fonte di acqua potabile e/o a servizi igienico-sanitari migliorati con il sostegno dell'Unione;

    13)

    numero di migranti, rifugiati e sfollati interni o di persone provenienti da comunità di accoglienza protette o assistite con il sostegno dell'Unione;

    14)

    numero di paesi e città con strategie in materia di cambiamenti climatici e/o riduzione del rischio di catastrofi a) elaborate o b) in fase di attuazione con il sostegno dell'Unione;

    15)

    numero di PMI che applicano pratiche di consumo e produzione sostenibili con il sostegno dell'Unione;

    16)

    capacità di produzione di energia rinnovabile installata (MW) con il sostegno dell'Unione;

    17)

    percentuale della cooperazione finanziata dall'Unione che promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile;

    18)

    numero di vittime di violazioni dei diritti umani che beneficiano direttamente di assistenza finanziata dall'Unione;

    19)

    numero di iniziative finanziate dall'Unione a sostegno dell'attuazione di riforme politiche, economiche e sociali e degli accordi congiunti nei paesi partner.

    Ove possibile, tutti gli indicatori relativi a persone sono disaggregati per sesso, in particolare per monitorare i progressi compiuti verso la parità di genere, e per età.

    Ove possibile, tutti gli indicatori sono disaggregati per aree geografiche dello strumento.


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