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Document 32020R0030
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/30 of 14 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 404/2011 as regards detailed rules for the direct electronic exchange of information enacted under the rules of the Common Fisheries Policy
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/30 della Commissione del 14 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/30 della Commissione del 14 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca
C/2020/46
GU L 9 del 15.1.2020, pp. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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15.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 9/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/30 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare gli articoli 71, 76 e 111,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le norme che disciplinano lo scambio di dati in formato elettronico tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009 («il regolamento sul controllo»). Gli articoli 71, 76 e 83 di tale regolamento riguardano specificamente lo scambio di rapporti di ispezione e di sorveglianza. |
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(2) |
La Commissione ha elaborato un nuovo formato per la trasmissione dei dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza che è opportuno utilizzare per tutti i futuri scambi di dati elettronici di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo. |
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(3) |
Il titolo IX, capo I bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2) stabilisce le norme che disciplinano lo scambio di dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato. Tali norme devono essere modificate per tenere conto del nuovo formato elaborato dalla Commissione per i dati di ispezione e di sorveglianza nonché delle nuove tecnologie e delle norme internazionali. |
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(4) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (3) è stato abrogato dal regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno che i riferimenti al suddetto regolamento contenuti nel titolo IX, capo I bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano soppressi. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 è così modificato:
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a) |
l’articolo 146 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 146 bis Il presente capo stabilisce norme dettagliate per lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo, per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione di sorveglianza di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, come pure per la notifica dei dati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»; |
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b) |
all’articolo 146 decies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri di bandiera utilizzano l’XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12 come formato per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»; |
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c) |
all’articolo 146 decies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I quantitativi indicati nelle relazioni di cattura si basano sui quantitativi sbarcati. Se le catture non sono ancora sbarcate, deve essere inviata una stima della relazione di cattura con l’indicazione “conservate a bordo”. Entro il 15o giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il luogo dello sbarco.»; |
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d) |
all’articolo 146 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri e gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato, comprese le modifiche derivanti dagli articoli 146 septies, 146 octies, 146 nonies e 146 duodecies, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.»; |
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e) |
è aggiunto il seguente articolo 146 duodecies: «Articolo 146 duodecies Scambio di dati relativi a ispezione e sorveglianza 1. Il formato da utilizzare per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza, di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato, è l’XSD dell’ambito “Ispezione e sorveglianza” basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8. 2. A decorrere da una data stabilita di concerto con gli Stati membri a norma dell’articolo 146 undecies, paragrafo 2, i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi di ispezione e di sorveglianza e di rispondere alle richieste di dati di ispezione e di sorveglianza in conformità all’XSD dell’ambito “Ispezione e sorveglianza” basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8.»; |
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f) |
nell’allegato XII, dopo la riga «P1000 – 7; Ambito posizione della nave», è inserita la seguente riga: |
«P1000 – 8; Ambito ispezione e sorveglianza».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(4) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).