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Dokuments 32014D0386

Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014 , concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

GU L 183 del 24.6.2014., 70.–71. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 17/06/2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/oj

24.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/70


DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 marzo 2014 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa.

(2)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1) concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

Nella sessione del 20-21 marzo 2014, il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha sottolineato che non intende riconoscerla. Il Consiglio europeo ha ritenuto che si dovrebbe proporre una rapida attuazione di alcune restrizioni economiche, commerciali e finanziarie, relative alla Crimea.

(4)

Il 27 marzo 2014, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 68/262 sull'integrità territoriale dell'Ucraina, ribadendo il proprio impegno per la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale, sottolineando la nullità del referendum tenutosi in Crimea il 16 marzo, e invitando tutti gli Stati a non riconoscere alcuna modifica allo status della Crimea e di Sebastopoli.

(5)

In tali circostanze, il Consiglio ritiene che l'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli dovrebbe essere vietata, ad eccezione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che abbiano ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

(6)

È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

(7)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

Articolo 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 26 settembre 2014 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 26 settembre 2014.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 23 giugno 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.


Augša