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Document 32013D0292

    2013/292/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 giugno 2013 , che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina [notificata con il numero C(2013) 3484] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 164 del 18.6.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/292/oj

    18.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 164/27


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 giugno 2013

    che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina

    [notificata con il numero C(2013) 3484]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/292/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano.

    (2)

    Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, a causa della situazione geografica e della necessità di mantenere l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione.

    (3)

    La decisione 2009/821/CE della Commissione (3) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Dato che il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi richiede necessariamente il passaggio per i posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre inserire tali posti d’ispezione nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena le condizioni tecniche per il loro riconoscimento saranno soddisfatte.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella decisione 2007/777/CE è inserito il seguente articolo 6 bis:

    «Articolo 6 bis

    Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

    1.   In deroga all’articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

    a)

    la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente;

    b)

    i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura "UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI" apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

    c)

    i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

    d)

    l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (4).

    2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

    3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

    (3)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11


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