EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0292

2013/292/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 giugno 2013 , che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina [notificata con il numero C(2013) 3484] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 164 del 18.6.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/292/oj

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina

[notificata con il numero C(2013) 3484]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/292/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano.

(2)

Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, a causa della situazione geografica e della necessità di mantenere l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione.

(3)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (3) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Dato che il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi richiede necessariamente il passaggio per i posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre inserire tali posti d’ispezione nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena le condizioni tecniche per il loro riconoscimento saranno soddisfatte.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2007/777/CE è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.   In deroga all’articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente;

b)

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura "UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI" apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (4).

2.   Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.   L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(3)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(4)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11


Top