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Document 32012R0957

Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2012 della Commissione, del 17 ottobre 2012 , che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne la soppressione delle Antille olandesi dall’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo e prodotti a base di latte Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 287 del 18.10.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/957/oj

18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concerne la soppressione delle Antille olandesi dall’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo e prodotti a base di latte

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo comma, e punto 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato e aggiornato in conformità del regolamento suddetto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell’aggiornare gli elenchi va tenuto conto dei controlli UE eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie delle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l’equivalenza rispetto alla normativa dell’Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).

(3)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (4), istituisce l’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo e prodotti a base di latte.

(4)

Il paese autonomo delle Antille olandesi figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(5)

A seguito di una riforma interna del Regno dei Paesi Bassi, entrata in vigore il 10 ottobre 2010, le Antille olandesi hanno cessato di esistere come paese autonomo di tale Regno. Alla stessa data, Curaçao e Sint Maarten hanno acquisito lo status di paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi, mentre Bonaire, Sint Eustatius e Saba sono diventate municipalità speciali della parte europea del Regno dei Paesi Bassi. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alle Antille olandesi dall’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(6)

Curaçao e Sint Maarten non hanno espresso interesse a proseguire le esportazioni verso l’Unione di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano. Non è quindi opportuno includere tali paesi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(7)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 605/2010.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa alle Antille olandesi è soppressa dall’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.


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