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Document 32011R1034

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011 , sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 271 del 18.10.2011, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2020; abrogato da 32017R0373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1034/oj

18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1034/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2011

sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (2), in particolare l’articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (3), in particolare l’articolo 8 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), è tenuta ad adottare le pertinenti norme di attuazione per fornire una serie di norme di sicurezza applicabili ai fini dell’efficiente esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo (air traffic management — ATM). L’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce che tali norme di attuazione siano elaborate in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce il quadro per la creazione del cielo unico europeo (il regolamento quadro) (4). Il presente regolamento si basa sul regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell’8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 (5).

(2)

È necessario definire ulteriormente il ruolo e le funzioni delle autorità competenti definite sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, del regolamento (CE) n. 549/2004, del regolamento (CE) n. 550/2004 e del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (regolamento sull’interoperabilità) (6). I citati regolamenti prevedono altresì disposizioni relative alla sicurezza dei servizi di navigazione aerea. Mentre la responsabilità di fornire i servizi di navigazione aerea in condizioni di sicurezza incombe al fornitore, spetta agli Stati membri garantire una sorveglianza efficace per il tramite delle rispettive autorità competenti.

(3)

È opportuno che il presente regolamento non includa le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Occorre che le autorità competenti procedano a controlli regolamentari e a esami in materia di sicurezza in conformità al presente regolamento nell’ambito delle ispezioni adeguate e delle indagini previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal regolamento (CE) n. 550/2004.

(5)

È opportuno che le autorità competenti prendano in considerazione la possibilità di applicare l’approccio alla sorveglianza della sicurezza illustrato nel presente regolamento ad altri settori soggetti a sorveglianza, secondo le necessità, allo scopo di assicurare una supervisione efficace e coerente.

(6)

In tutti i servizi di navigazione aerea, così come nella gestione del flusso di traffico aereo (ATFM) e nella gestione dello spazio aereo (ASM), si utilizzano sistemi funzionali per la gestione del traffico aereo. Qualunque modifica dei sistemi funzionali va pertanto sottoposta a sorveglianza della sicurezza.

(7)

Occorre che le autorità competenti adottino tutte le misure necessarie qualora un sistema o un componente di un sistema non soddisfi i requisiti pertinenti. In tale contesto, e in particolare quando è necessario emanare una direttiva di sicurezza, è indispensabile che l’autorità competente prenda in considerazione la possibilità di chiedere agli organismi notificati responsabili del rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 5 o all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004 affinché conducano specifiche indagini in relazione a tale sistema tecnico.

(8)

È necessario che le relazioni annuali sulla sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità competenti contribuiscano alla trasparenza e all’affidabilità della sorveglianza della sicurezza. Le relazioni vanno trasmesse alla Commissione, all’Agenzia e allo Stato membro che ha designato o istituito l’autorità competente. Le relazioni annuali sulla sorveglianza della sicurezza vanno altresì utilizzate nel contesto della cooperazione regionale, delle ispezioni di standardizzazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e del monitoraggio della sorveglianza della sicurezza a livello internazionale. Il contenuto della relazione deve includere informazioni pertinenti riguardanti il monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza, la conformità alle norme di sicurezza applicabili da parte delle organizzazioni che sono oggetto di sorveglianza, il programma dei controlli regolamentari di sicurezza, l’esame delle motivazioni relative alla sicurezza, le modifiche ai sistemi funzionali effettuate dalle organizzazioni oggetto di sorveglianza in conformità alle procedure riconosciute dall’autorità competente e le direttive in materia di sicurezza emanate da tale autorità.

(9)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004, le autorità competenti adottano le opportune disposizioni dirette ad istituire una stretta cooperazione reciproca, al fine di garantire una vigilanza adeguata dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi nello spazio aereo che ricade sotto la giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 216/2008, è necessario in particolare che le autorità competenti scambino le opportune informazioni in merito alla sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni.

(10)

Occorre inoltre che l’Agenzia valuti le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle relative alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche e formuli un parere per adeguarle verso un approccio sistemico globale, tenendo conto dell’integrazione di tali disposizioni nella futura struttura regolamentare comune per la sicurezza dell’aviazione civile e dell’esperienza acquisita dalle parti interessate e dalle autorità competenti. Il parere dell’Agenzia dovrebbe mirare inoltre a facilitare l’attuazione del programma statale di sicurezza (SSP) dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) all’interno dell’Unione, nel quadro di tale approccio sistemico globale.

(11)

L’esecuzione sicura di alcune delle funzioni di rete istituite a norma del regolamento (CE) n. 551/2004 richiede che il soggetto in questione sia tenuto al rispetto di determinati requisiti di sicurezza. Tali requisiti, che mirano a garantire che il soggetto o l’organizzazione operino in modo sicuro, figurano nel regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (7). Si tratta di requisiti sulla sicurezza dell’organizzazione che sono molto simili ai requisiti generali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (8), ma adattati alle responsabilità in materia di sicurezza delle funzioni di rete. Al fine di sostenere un approccio sistemico totale per la regolamentazione della sicurezza nel settore dell’aviazione civile, l’esecuzione di tali requisiti deve essere sottoposta alla stessa sorveglianza cui sono sottoposti i fornitori di servizi di navigazione aerea.

(12)

Nelle sue raccomandazioni del luglio 2007, il gruppo di alto livello per il futuro quadro normativo europeo dell’aviazione ha evidenziato la necessità di separare la sorveglianza regolamentare e la prestazione di servizi o funzioni. Coerentemente con questo principio l’articolo 6 del regolamento modificato (CE) n. 551/2004 stabilisce che il soggetto designato per l’esecuzione delle funzioni di rete deve essere sottoposto ad una sorveglianza appropriata. Dato che l’Agenzia svolge già la funzione della sorveglianza indipendente della sicurezza dei fornitori paneuropei di servizi ATM/ANS a norma dell’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, assegnarle il mandato di assistere la Commissione nell’esecuzione degli stessi compiti concernenti le funzioni di rete europee sarebbe pienamente coerente con la politica europea in materia di sicurezza dell’aviazione.

(13)

Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1315/2007.

(14)

Occorre modificare il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 (9) per adeguarlo al presente regolamento.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti da applicare all’esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità competenti per quanto riguarda i servizi di navigazione aerea, la gestione dei flussi del traffico aereo (air traffic flow management — ATFM) e la gestione dello spazio aereo (air space management — ASM) per il traffico aereo generale ed altre funzioni di rete.

2.   Il presente regolamento si applica alle attività delle autorità competenti e dei soggetti qualificati che agiscono per loro conto, con riferimento alla sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, all’ATFM e all’ASM e ad altre funzioni di rete.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all’articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «misura correttiva»: una misura volta a eliminare la causa della mancata conformità riscontrata;

2)   «sistema funzionale»: la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all’assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;

3)   «gestore della rete»: organo imparziale e competente designato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 o paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dal presente regolamento;

4)   «funzioni di rete»: le funzioni specifiche descritte all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;

5)   «organizzazione»: il fornitore di servizi di navigazione aerea o il soggetto che provvede alla gestione del flusso di traffico aereo o alla gestione dello spazio aereo;

6)   «processo»: la serie di attività correlate o interagenti attraverso la quale i fattori in ingresso (input) sono trasformati in elementi in uscita (output);

7)   «motivazione di sicurezza»: la dimostrazione e la prova che una proposta di modifica del sistema funzionale può essere attuata nel contesto degli obiettivi o delle norme stabiliti dal quadro normativo vigente, in modo compatibile con le norme di sicurezza;

8)   «direttiva di sicurezza»: documento rilasciato o adottato da un’autorità competente che impone l’adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;

9)   «obiettivo di sicurezza»: dichiarazione qualitativa o quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima di eventi pericolosi;

10)   «controllo regolamentare di sicurezza»: esame sistematico e indipendente condotto da un’autorità competente, o per conto di tale autorità, al fine di accertare che tutte le misure connesse con la sicurezza, con riferimento ai processi e ai relativi risultati, a prodotti o a servizi, o alcuni elementi di tali misure, sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza, sono attuate in modo efficace e sono idonee a raggiungere i risultati previsti;

11)   «norme di sicurezza»: le norme stabilite dall’Unione o a livello nazionale e applicabili alla fornitura di servizi di navigazione aerea o all’esercizio delle funzioni ATFM e ASM o di altre funzioni di rete, con riferimento alla competenza tecnica e operativa e all’idoneità a fornire questi servizi ed esercitare queste funzioni, alla gestione della loro sicurezza, nonché ai sistemi, ai rispettivi componenti e alle procedure connesse;

12)   «requisito di sicurezza»: dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e di interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;

13)   «verifica»: la conferma, dietro presentazione di prove oggettive, dell’ottemperanza a determinate disposizioni;

14)   «servizio paneuropeo di ATM/ANS»: servizio che è stato progettato e stabilito per gli utenti all’interno della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio nel quale si applica il trattato.

Articolo 3

Autorità competente ai fini della sorveglianza

Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riconoscimento reciproco dei certificati di ANSP (fornitore di servizi di navigazione aerea) a norma dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’autorità competente ai fini della sorveglianza:

a)

per le organizzazioni che hanno la loro sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale in uno Stato membro nel quale forniscono servizi di navigazione aerea, è l’autorità nazionale di vigilanza designata o istituita dallo stesso Stato membro;

b)

per le organizzazioni per le quali, nell’ambito di accordi conclusi tra Stati membri a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 550/2004, la responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza è stata assegnata diversamente da quanto stabilito alla lettera a), è quella designata o istituita nell’ambito di tali accordi. Questi ultimi sono conformi ai requisiti dell’articolo 2, paragrafi da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 550/2004;

c)

per le organizzazioni che forniscono servizi ATM/ANS nello spazio aereo del territorio a cui si applica il trattato e la cui sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale, si trovino al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, è l’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»);

d)

per le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei di ATM/ANS nonché per tutte le altre funzioni di rete nello spazio aereo del territorio sul quale si applica il trattato, è l’Agenzia.

Articolo 4

Funzione di sorveglianza della sicurezza

1.   L’autorità competente esercita la sorveglianza della sicurezza nell’ambito del proprio compito di supervisione delle norme applicabili ai servizi di navigazione aerea nonché all’ATFM, all’ASM e alle altre funzioni di rete, allo scopo di verificare che dette attività siano fornite in modo sicuro e che siano rispettate le norme di sicurezza e le relative misure di esecuzione.

2.   In occasione della conclusione di un accordo riguardante la supervisione delle organizzazioni che operano nei blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità di più di uno Stato membro o nel caso di fornitura transfrontaliera di servizi, gli Stati membri interessati identificano e attribuiscono le responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza in modo che:

a)

siano chiaramente individuati soggetti specifici responsabili dell’attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;

b)

gli Stati membri abbiano una chiara visione dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati;

c)

sia garantito lo scambio di informazioni rilevanti tra le autorità di sorveglianza e l’autorità di certificazione.

Gli Stati membri riesaminano periodicamente l’accordo e le sue modalità pratiche d’attuazione alla luce in particolare delle prestazioni ottenute in materia di sicurezza.

3.   Al momento di concludere un accordo sulla sorveglianza di organizzazioni attive in blocchi funzionali di spazio aereo o in attività transfrontaliere nelle quali l’Agenzia è l’autorità competente per almeno una delle organizzazioni a norma dell’articolo 3, lettera b), gli Stati membri interessati si coordinano con l’Agenzia al fine di garantire l’ottemperanza alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.

Articolo 5

Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza

1.   Le autorità competenti provvedono a monitorare e valutare periodicamente i livelli di sicurezza raggiunti al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza applicabili nei blocchi di spazio aereo di loro competenza.

2.   Le autorità competenti utilizzano i risultati del monitoraggio della sicurezza in particolare per individuare i settori nei quali è necessario effettuare in modo prioritario una verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 6

Verifica della conformità alle norme di sicurezza

1.   Le autorità competenti mettono a punto un processo che consenta loro di verificare:

a)

il rispetto delle norme di sicurezza applicabili, prima del rilascio o del rinnovo di un certificato richiesto per la fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le condizioni di sicurezza che vi sono associate;

b)

il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell’atto di designazione rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004;

c)

la continuità della conformità, da parte delle organizzazioni, alle norme di sicurezza applicabili;

d)

l’attuazione degli obiettivi di sicurezza, dei requisiti di sicurezza e delle altre condizioni di sicurezza stabilite:

i)

nelle dichiarazioni di verifica di sistemi, comprese eventuali dichiarazioni di conformità o di idoneità all’uso dei componenti di sistemi rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 552/2004;

ii)

nelle procedure di valutazione e di riduzione del rischio imposte dalle norme di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, alla gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM), alla gestione dello spazio aereo (ASM) e al gestore della rete;

e)

l’attuazione delle direttive di sicurezza.

2.   Il processo di cui al paragrafo 1:

a)

è fondato su procedure documentate;

b)

è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l’assolvimento delle sue funzioni;

c)

fornisce all’organizzazione interessata un’indicazione dei risultati dell’attività di sorveglianza della sicurezza;

d)

è fondato su controlli regolamentari di sicurezza ed esami di sicurezza condotti ai sensi degli articoli 7, 9 e 10;

e)

fornisce all’autorità competente le prove necessarie per sostenere l’adozione di misure supplementari, in particolare quelle previste dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004, dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dagli articoli 10, 25 e 68 del regolamento (CE) n. 216/2008, nei casi in cui le norme di sicurezza non siano rispettate.

Articolo 7

Controlli regolamentari di sicurezza

1.   Le autorità competenti, o i soggetti qualificati che agiscono per loro conto, conducono controlli regolamentari di sicurezza.

2.   I controlli regolamentari di sicurezza di cui al paragrafo 1:

a)

forniscono alle autorità competenti la prova della conformità alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, valutando la necessità di un intervento migliorativo o correttivo;

b)

sono effettuati indipendentemente dalle attività di audit interno condotte dall’organizzazione interessata nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;

c)

sono effettuati da controllori qualificati in conformità ai requisiti di cui all’articolo 12;

d)

si applicano a tutti o ad alcuni degli elementi delle misure di esecuzione, nonché ai processi, ai prodotti o ai servizi;

e)

servono a determinare se:

i)

le misure di esecuzione siano conformi alle norme di sicurezza;

ii)

gli interventi attuati siano conformi alle misure di esecuzione;

iii)

i risultati degli interventi attuati corrispondano ai risultati attesi dalle misure di esecuzione;

f)

comportano la correzione di qualsiasi caso di non conformità riscontrato ai sensi dell’articolo 8.

3.   Nell’ambito del programma di ispezioni previsto dall’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le autorità competenti stabiliscono e aggiornano almeno ogni anno il programma di controlli regolamentari di sicurezza al fine di:

a)

contemplare tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l’attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati dei problemi;

b)

contemplare tutte le organizzazioni, servizi e funzioni di rete che operano sotto la supervisione dell’autorità competente;

c)

garantire che i controlli siano effettuati in modo adeguato al livello di rischio rappresentato dalle attività delle organizzazioni;

d)

garantire che sia effettuato un numero sufficiente di controlli su un periodo di due anni in modo da accertare se tutte le organizzazioni interessate rispettano le norme di sicurezza applicabili in tutti i settori pertinenti del sistema funzionale;

e)

dare seguito all’attuazione delle misure correttive.

4.   Le autorità competenti possono decidere di modificare il campo d’applicazione dei controlli già pianificati e prevedere controlli supplementari quando ciò risulti necessario.

5.   Le autorità competenti decidono quali disposizioni, elementi, servizi, funzioni, prodotti, locali e attività devono essere oggetto di controllo entro un determinato arco temporale.

6.   Le constatazioni e i casi di non conformità riscontrati sono documentati. Questi ultimi sono sostenuti da prove e definiti in riferimento alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, rispetto alle quali il controllo è stato condotto.

7.   È redatta una relazione sul controllo effettuato, che comprende i dettagli dei casi di non conformità riscontrati.

Articolo 8

Misure correttive

1.   L’autorità competente comunica le conclusioni del controllo all’organizzazione che ne è stata oggetto e chiede simultaneamente che siano adottate misure correttive per porre rimedio ai casi di non conformità riscontrati, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dalle norme di sicurezza applicabili.

2.   L’organizzazione oggetto del controllo stabilisce le misure correttive ritenute necessarie per correggere la non conformità, indicandone il calendario di attuazione.

3.   L’autorità competente valuta le misure correttive e la loro attuazione stabilite dall’organizzazione oggetto del controllo e le approva se la valutazione conclude che esse sono sufficienti a porre rimedio ai casi di non conformità riscontrati.

4.   L’organizzazione oggetto del controllo intraprende le misure correttive approvate dall’autorità competente. Tali misure correttive e il successivo processo di verifica sono portati a termine nel periodo di tempo approvato dall’autorità competente.

Articolo 9

Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali

1.   All’atto di decidere se apportare al proprio sistema funzionale una modifica relativa alla sicurezza, le organizzazioni applicano esclusivamente le procedure approvate dalla rispettiva autorità competente. Nel caso di fornitori di servizi del traffico aereo e di fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’approvazione delle citate procedure da parte dell’autorità competente avviene nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011.

2.   Le organizzazioni notificano alla rispettiva autorità competente tutte le modifiche in materia di sicurezza che sono state programmate. Le autorità competenti stabiliscono a tal fine adeguate procedure amministrative in conformità al diritto nazionale.

3.   Salvo i casi in cui si applica l’articolo 10, le organizzazioni possono dare esecuzione alle modifiche notificate applicando le procedure di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Procedura di revisione delle modifiche proposte

1.   L’autorità competente esamina le motivazioni di sicurezza relative ai nuovi sistemi funzionali o alle modifiche che un’organizzazione propone di apportare a sistemi funzionali esistenti quando:

a)

a seguito di una valutazione della gravità effettuata conformemente all’allegato II, punto 3.2.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, si stabilisce una classe di gravità 1 o 2 per i possibili effetti degli eventi pericolosi individuati; oppure

b)

l’attuazione delle modifiche richiede l’introduzione di nuove norme per il settore dell’aviazione.

Se l’autorità competente stabilisce che sia necessario un esame nelle situazioni non contemplate alle lettere a) e b), notifica all’organizzazione la propria decisione di effettuare un esame di sicurezza della modifica notificata.

2.   L’esame è commensurato al livello di rischio rappresentato dal nuovo sistema funzionale o dalle modifiche da apportare a sistemi funzionali esistenti.

Tale esame:

a)

fa ricorso a procedure documentate;

b)

è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l’assolvimento delle sue funzioni;

c)

tiene conto degli obiettivi di sicurezza, delle norme di sicurezza e delle altre condizioni in materia di sicurezza connesse con la modifica prevista, che sono stati individuati:

i)

nelle dichiarazioni di verifica di sistemi di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004;

ii)

nelle dichiarazioni di conformità o idoneità all’uso di componenti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004; oppure

iii)

nella documentazione relativa alla valutazione e alla riduzione dei rischi, stabilita conformemente alle norme di sicurezza applicabili;

d)

stabilisce le condizioni di sicurezza supplementari relative all’attuazione della modifica, ove necessario;

e)

valuta l’accettabilità delle motivazioni di sicurezza presentate, tenendo conto dei seguenti aspetti:

i)

l’individuazione degli eventi pericolosi;

ii)

la coerenza dell’attribuzione in classi di gravità;

iii)

la validità degli obiettivi di sicurezza;

iv)

la validità, l’efficacia e la fattibilità delle norme di sicurezza e di qualsiasi altra condizione di sicurezza stabilita;

v)

la dimostrazione che gli obiettivi di sicurezza, le norme di sicurezza e le altre condizioni in materia di sicurezza siano rispettati in modo continuativo;

vi)

la dimostrazione che il processo utilizzato per elaborare le motivazioni di sicurezza risponde alle norme di sicurezza applicabili;

f)

verifica i processi applicati dalle organizzazioni per elaborare le motivazioni di sicurezza in relazione al nuovo sistema funzionale o alle modifiche che intendono apportare ai sistemi funzionali esistenti;

g)

stabilisce se sia necessaria una verifica della continuità della conformità;

h)

include qualsiasi attività di coordinamento con le autorità responsabili della sorveglianza della sicurezza della navigabilità aerea e delle operazioni di volo che risulti necessaria;

i)

provvede a notificare l’approvazione, eventualmente subordinata a condizioni, o il rifiuto, debitamente motivato, delle modifiche prese in esame.

3.   L’introduzione della modifica oggetto dell’esame è subordinata all’approvazione da parte dell’autorità competente.

Articolo 11

Soggetti qualificati

1.   Quando decide di delegare a un soggetto qualificato lo svolgimento dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza a norma del presente regolamento, l’autorità competente si assicura che i criteri applicati ai fini della selezione di un soggetto fra quelli qualificati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 216/2008 includano quanto segue:

a)

il soggetto qualificato abbia già maturato un’esperienza in materia di valutazione della sicurezza di compagnie aeronautiche;

b)

il soggetto qualificato non sia simultaneamente coinvolto nelle attività interne o nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;

c)

tutto il personale che partecipa alla realizzazione dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza sia debitamente formato e qualificato a tal fine e soddisfi i criteri di qualificazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   Il soggetto qualificato accetta la possibilità di essere sottoposto a controlli da parte dell’autorità competente o di qualsiasi altro organismo che agisce per conto di quest’ultima.

3.   Le autorità competenti tengono un registro dei soggetti qualificati incaricati di effettuare controlli regolamentari di sicurezza o esami di sicurezza per loro conto. I registri devono comprovare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Capacità di sorveglianza della sicurezza

1.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che operano sotto la loro supervisione, comprese le risorse sufficienti per dare esecuzione alle misure definite nel presente regolamento.

2.   Le autorità competenti svolgono e aggiornano, ogni due anni, una valutazione delle risorse umane necessarie all’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza della sicurezza, basate sull’analisi dei processi previsti dal presente regolamento e la loro applicazione.

3.   Le autorità competenti assicurano che tutte le persone che partecipano ad attività di sorveglianza della sicurezza siano competenti a svolgere le funzioni loro assegnate. A questo proposito:

a)

definiscono e documentano il tipo di istruzione, di addestramento, le conoscenze tecniche e/o operative, l’esperienza e le qualificazioni necessarie per espletare le mansioni di ciascun incarico associato alle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura;

b)

si assicurano che le persone che partecipano alle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura ricevano una formazione specifica;

c)

provvedono a che il personale incaricato di effettuare controlli regolamentari di sicurezza, in particolare il personale di controllo dei soggetti qualificati, soddisfi i criteri di qualificazione specifici stabiliti dall’autorità competente. Tali criteri riguardano:

i)

la conoscenza e la comprensione dei requisiti relativi ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo (ATFM), alla gestione dello spazio aereo (ASM) e alle altre funzioni di rete rispetto alle quali possono essere effettuati controlli regolamentari di sicurezza;

ii)

l’utilizzo delle tecniche di valutazione;

iii)

le competenze necessarie per la gestione di un controllo;

iv)

la dimostrazione della competenza dei controllori mediante valutazione o altri mezzi accettabili.

Articolo 13

Direttive di sicurezza

1.   L’autorità competente pubblica una direttiva in materia di sicurezza quando abbia constatato l’esistenza, nell’ambito di un sistema funzionale, di una condizione atta a compromettere la sicurezza e che richieda una reazione immediata.

2.   Le direttive di sicurezza sono trasmesse alle organizzazioni interessate e contengono, almeno, le informazioni seguenti:

a)

l’individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;

b)

l’individuazione del sistema funzionale interessato;

c)

le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione;

d)

il termine entro il quale gli interventi necessari sono effettuati per conformarsi alla direttiva sulla sicurezza;

e)

la data d’entrata in vigore.

3.   L’autorità competente trasmette una copia delle direttive di sicurezza all’Agenzia e a ogni altra autorità competente interessata, in particolare a quelle che partecipano alla sorveglianza della sicurezza del sistema funzionale, e alla Commissione.

4.   L’autorità competente verifica il rispetto delle direttive di sicurezza applicabili.

Articolo 14

Registri della sorveglianza della sicurezza

Le autorità competenti conservano e mantengono l’accesso ad appositi registri concernenti i processi attuati ai fini della sorveglianza della sicurezza, comprese le relazioni di tutti i controlli regolamentari di sicurezza e altre registrazioni nel campo della sicurezza relative ai certificati, alle designazioni, alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate, alle istruzioni di sicurezza e al ricorso a soggetti qualificati.

Articolo 15

Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza

1.   L’autorità competente redige una relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza nella quale illustra le misure adottate in applicazione del presente regolamento. La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza include anche informazioni sui seguenti elementi:

a)

la struttura organizzativa e le procedure dell’autorità competente;

b)

lo spazio aereo posto sotto la responsabilità dello Stato membro che ha istituito o designato l’autorità competente, se del caso, e le organizzazioni che rientrano nell’ambito di sorveglianza di quest’ultima;

c)

i soggetti qualificati incaricati di effettuare i controlli regolamentari di sicurezza;

d)

gli esistenti livelli di risorse dell’autorità competente;

e)

qualsiasi problema di sicurezza individuato attraverso i processi di sorveglianza della sicurezza attuati dall’autorità competente.

2.   Gli Stati membri si avvalgono delle relazioni presentate dalle autorità competenti ai fini dell’elaborazione della relazione annuale da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 549/2004.

La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza è messa a disposizione degli Stati membri interessati, nel caso di blocchi funzionali di spazio aereo, dell’Agenzia, nonché dei programmi o delle attività condotti in applicazione di accordi internazionali al fine di monitorare o controllare l’esecuzione della sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, dell’ATFM, dell’ASM e di altre funzioni di rete.

Articolo 16

Scambio di informazioni tra le autorità competenti

Le autorità competenti adottano disposizioni per garantire una stretta cooperazione ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 216/2008 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004 e scambiano tutte le informazioni utili a garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che forniscono servizi o svolgono funzioni di dimensione transfrontaliera.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   Le azioni avviate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sulla base del regolamento (CE) n. 1315/2007, sono gestite conformemente alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2.   L’autorità di uno Stato membro, che ha avuto la responsabilità per la sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni per le quali l’Agenzia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, trasferisce all’Agenzia la funzione di sorveglianza della sicurezza di queste organizzazioni, dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tranne nel caso della sorveglianza della sicurezza del gestore della rete, nel quale l’eventuale trasferimento alla Commissione europea, assistita dalla Agenzia, avverrà alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1315/2007 è abrogato.

Articolo 19

Modifica al regolamento (UE) n. 691/2010

Nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 691/2010 il punto 1.1, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e)

comunicazioni in materia di sicurezza NSA di cui agli articoli 7, 8 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 (10), nonché comunicazioni NSA sulla risoluzione di carenze in materia di sicurezza individuate e soggette a piani di azione correttivi;

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(3)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(5)  GU L 291 del 9.11.2007, pag. 16.

(6)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(7)  GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

(8)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

(10)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15


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