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Document 32009R1284

    Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

    GU L 346 del 23.12.2009, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj

    23.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/26


    REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2009

    che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

    vista la posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), modificata dalla decisione 2009/1003/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009,

    Vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La posizione comune 2009/788/PESC dispone determinate misure restrittive nei confronti dei membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) e dei soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta del 28 settembre 2009 o della situazione di stallo politico in cui versa il paese.

    (2)

    Tali misure comprendono sia il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato della posizione comune, che il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti ad attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo della Repubblica di Guinea o da usare nel territorio di questo paese. Le misure includono anche un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature nella Repubblica di Guinea che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.

    (3)

    Tali misure rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione.

    (4)

    Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

    (5)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna», le merci di cui all’allegato I;

    b)

    «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza;

    c)

    «servizi di intermediazione», le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie;

    d)

    «fondi», le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, ivi compresi, sebbene in via non esaustiva:

    i)

    contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

    ii)

    depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

    iii)

    titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

    iv)

    interessi, dividendi o altri redditi o plusvalore derivanti o generati dalle attività;

    v)

    crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;

    vi)

    lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

    vii)

    documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    e)

    «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    f)

    «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    g)

    «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    h)

    «territorio dell'Unione», i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

    Articolo 2

    È vietato:

    a)

    vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna, originarie o meno dell'Unione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinate ad essere utilizzate in tale paese;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

    c)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

    d)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

    Articolo 3

    È vietato:

    a)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;

    c)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

    Articolo 4

    1.   In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare:

    a)

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU;

    b)

    la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attrezzature o programmi e operazioni di cui alla lettera a);

    c)

    la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria,di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’Unione, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU;

    d)

    la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, destinati esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea.

    2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

    Articolo 5

    Gli articoli 2 e 3 non si applicano all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

    Articolo 6

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato II.

    2.   È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II fondi o risorse economiche, o destinarli a loro vantaggio.

    3.   Nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 3 bis della posizione comune 2009/788/PESC, come singoli membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati.

    4.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 7

    I divieti di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 2 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

    Articolo 8

    1.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alle prestazioni di servizi giuridici;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che dovrebbe essere concessa una determinata autorizzazione.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

    Articolo 9

    1.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 6 sono stati inseriti o nell'allegato II o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato II; e

    d)

    il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

    Articolo 10

    1.   L’articolo 6, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo figuranti nell'elenco, purché gli eventuali versamenti su tali siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

    2.   L’articolo 6, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

    b)

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 sono stati inseriti nell'allegato II,

    purché tali interessi, altri profitti, pagamenti o strumenti finanziari siano congelati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1.

    Articolo 11

    Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    Articolo 12

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:

    a)

    fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente di cui ai siti web elencati nell'allegato III; e

    b)

    collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

    3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 13

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente in merito alle misure adottate a norma del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 14

    L’allegato II riporta, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.

    Tali informazioni possono riguardare:

    a)

    cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

    b)

    data e luogo di nascita;

    c)

    cittadinanza;

    d)

    numero del passaporto e della carta d'identità;

    e)

    codice fiscale e numero di previdenza sociale;

    f)

    sesso;

    g)

    indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;

    h)

    funzione o professione;

    i)

    data di designazione.

    L'allegato II può inoltre contenere le informazioni che permettono l'identificazione di cui sopra relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

    L'allegato II indica altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.

    Articolo 15

    1.   La Commissione è autorizzata a:

    a)

    modificare l'allegato II sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2009/788/PESC; e

    b)

    modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    2.   La Commissione motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a), offrendo alla persona, all’entità o all’organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

    3.   La Commissione effettua il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 16

    1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

    Articolo 17

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato III o mediante gli stessi.

    2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

    3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

    Articolo 18

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. CARLGREN


    (1)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

    (2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (4)  GU C 65 del 19.3.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA A) E ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE AI FINI DI REPRESSIONE INTERNA

    1.

    Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

    1.1.

    armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

    1.2.

    munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

    1.3.

    congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    2.

    Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    3.

    Veicoli:

    3.1.

    veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

    3.2.

    veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

    3.3.

    veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

    3.4.

    veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

    3.5.

    veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

    3.6.

    componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

    Nota 1

    Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

    Nota 2

    Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

    4.

    Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

    4.1.

    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler).

    4.2.

    Cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    4.3.

    Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:

    a)

    amatolo;

    b)

    nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

    c)

    nitroglicole;

    d)

    tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

    e)

    cloruro di picrile;

    f)

    2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

    5.

    Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:

    5.1.

    giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

    5.2.

    elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

    Nota. Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

    apparecchiature specificamente progettate per attività sportive,

    apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

    6.

    Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

    7.

    Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    8.

    Filo spinato tagliente.

    9.

    Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

    10.

    Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

    11.

    Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.


    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE PERSONE, ENTITÀ E ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

    Motivi

    1.

    Capitano Moussa Dadis CAMARA

    d.d.n.: 01/01/64 o 29/12/68

    Pass: R0001318

    Presidente del CNDD

    2.

    Generale di divisione Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

    d.d.n.: 01/01/46

    Pass: R00009392

    Ministro della sicurezza e della protezione civile

    3.

    Generale Sékouba KONATÉ

    d.d.n.: 01/01/64

    Pass: R0003405/R0002505

    Ministro della difesa nazionale

    4.

    Colonnello Mathurin BANGOURA

    d.d.n.: 15/11/62

    Pass: R0003491

    Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione

    5.

    Tenente Colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

    d.d.n.: 22/10/1979

    Pass: R0017873

    Ministro e segretario permanente del CNDD (espulso dall'esercito il 26/01/09)

    6.

    Comandante Oumar BALDÉ

    d.d.n.: 26/12/64

    Pass: R0003076

    Membro del CNDD

    7.

    Comandante Mamadi (alias Mamady) MARA

    d.d.n.: 01/01/54

    Pass: R0001343

    Membro del CNDD

    8.

    Comandante Almamy CAMARA

    d.d.n.: 17/10/75

    Pass: R0023013

    Membro del CNDD

    9.

    Tenente Colonnello Mamadou Bhoye DIALLO

    d.d.n.: 01/01/56

    Pass: R0001855

    Membro del CNDD

    10.

    Capitano Koulako BÉAVOGUI

     

    Membro del CNDD

    11.

    Tenente Colonnello della polizia Kandia (alias Kandja) MARA

    Pass: R0178636

    Membro del CNDD

    Direttore della polizia regionale di Labé

    12.

    Colonnello Sékou MARA

    d.d.n. 1957

    Membro del CNDD

    Direttore aggiunto della polizia nazionale

    13.

    Morciré CAMARA

    d.d.n.: 01/01/49

    Pass: R0003216

    Membro del CNDD

    14.

    Alpha Yaya DIALLO

     

    Membro del CNDD

    Direttore nazionale delle dogane

    15.

    Colonnello Mamadou Korka DIALLO

    d.d.n.: 19/02/62

    Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI

    16.

    Comandante Kelitigui FARO

    d.d.n.: 03/08/72

    Pass: R0003410

    Ministro Segretario generale presso la presidenza della Repubblica

    17.

    Colonnello Fodeba TOURÉ

    d.d.n.: 07/06/61

    Pass: R0003417 /R0002132

    Governatore di Kindia (ex Ministro della gioventù, destituito da Ministro il 7/5/09)

    18.

    Comandante Sceicco Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

    d.d.n. 12/05/66

    Membro del CNDD

    19.

    Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO

     

    Membro del CNDD

    20.

    Tenente Jean-Claude dit COPLAN PIVI

    d.d.n.: 01/01/60

    Membro del CNDD

    Ministro incaricato della sicurezza del presidente

    21.

    Capitano Saa Alphonse TOURÉ

    d.d.n.: 03/06/70

    Membro del CNDD

    22.

    Colonnello Moussa KEITA

    d.d.n.: 01/01/66

    Membro del CNDD

    Ministro Segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane

    23.

    Tenente Colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH

     

    Membro del CNDD

    24.

    Comandante Bamou LAMA

     

    Membro del CNDD

    25.

    Mohamed Lamine KABA

     

    Membro del CNDD

    26.

    Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ

     

    Membro del CNDD

    27.

    Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

     

    Membro del CNDD

    28.

    Comandante Moussa Tiégboro CAMARA

    d.d.n.: 01/01/68

    Pass: 7190

    Membro del CNDD

    Ministro presso la Presidenza incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità

    29.

    Capitano Issa CAMARA

    d.d.n.: 1954

    Membro del CNDD

    Governatore di Mamou

    30.

    Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

    d.d.n. 26/02/57

    Pass: 13683

    Membro del CNDD

    Ministro della sanità e dell'igiene pubblica

    31.

    Mamady CONDÉ

    d.d.n.: 28/11/52

    Pass.: R0003212

    Membro del CNDD

    32.

    Sottotenente Sceicco Ahmed TOURÉ

     

    Membro del CNDD

    33.

    Tenente Colonnello Aboubacar Biro CONDÉ

    d.d.n.: 15/10/62

    Pass: 2443/R0004700

    Membro del CNDD

    34.

    Bouna KEITA

     

    Membro del CNDD

    35.

    Idrissa CHERIF

    d.d.n.: 13/11/67

    Pass: R0105758

    Ministro incaricato della comunicazione presso la Presidenza e Ministro della difesa

    36.

    Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

    d.d.n.: 09/12/60

    Pass: R0020803

    Sottosegretario di Stato, incaricato delle missioni, delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile

    37.

    Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

     

    Aiutante di campo del Presidente

    38.

    Ibrahima Khalil DIAWARA

    d.d.n.: 01/01/76

    Pass: R0000968

    Consigliere speciale di Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

    39.

    Sottotenente Marcel KOIVOGUI

     

    Vice di Aboubacar Chérif “Toumba” Diakité

    40.

    Papa Koly KOUROUMA

    d.d.n.: 03/11/62

    Pass: R11914/R001534

    Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

    41.

    Comandante Nouhou THIAM

    d.d.n.: 1960

    Pass: 5180

    Ispettore generale delle forze armate

    Portavoce del CNDD

    42.

    Capitano di polizia Théodore (alias Siba) KOUROUMA

    d.d.n.: 13/05/71

    Pass: Service R0001204

    Addetto presso il Gabinetto della Presidenza

    43.

    Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

    d.d.n.: 08/03/50

    Pass: R0001747

    Primo Ministro

    44.

    Capitano Mamadou SANDÉ

    d.d.n.: 12/12/69

    Pass: R0003465

    Ministro presso la Presidenza incaricato dell'economia e delle finanze

    45.

    Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

    d.d.n. : 31/12/61

    Pass: 5938/R00003488

    Ministro presso la Presidenza incaricato del controllo di Stato

    46.

    Joseph KANDUNO

     

    Ministro incaricato della revisione dei conti, della trasparenza e del buongoverno

    47.

    Fodéba (alias Isto) KÉIRA

    d.d.n. : 04/06/61

    Pass: R0001767

    Ministro della gioventù, dello sport e della promozione occupazione dei giovani

    48.

    Colonnello Siba LOHALAMOU

    d.d.n. : 01/08/62

    Pass: R0001376

    Ministro della giustizia Guardasigilli

    49.

    Dr. Frédéric KOLIÉ

    d.d.n. : 01/01/60

    Pass : R0001714

    Ministro dell'amministrazione del territorio e degli affari politici

    50.

    Alexandre Cécé LOUA

    d.d.n. :01/01/56

    Pass: R0001757 /

    diplomatico: R 0000027

    Ministro degli affari esteri e dei guineani nel mondo

    51.

    Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

    d.d.n.:04/10/68

    Pass: R0001758

    Ministro delle miniere e dell'energia

    52.

    Boubacar BARRY

    d.d.n.: 28/05/64

    Pass: R0003408

    Ministro di Stato presso la Presidenza incaricato dell'edilizia, dell'assetto territoriale e del patrimonio edilizio pubblico

    53.

    Demba FADIGA

    d.d.n.: 01/01/52

    Pass: carta di soggiorno FR365845/365857

    Membro del CNDD,

    Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Incaricato delle relazioni fra il CNDD e il governo

    54.

    Mohamed DIOP

    d.o.b : 01/01/63

    Pass: R0001798

    Membro del CNDD

    Governatore di Conakry

    55.

    Sergente Mohamed (alias Tigre) CAMARA

     

    Membro delle forze di sicurezza in servizio presso il campo della Guardia presidenziale «Koundara»

    56.

    Mr Habib HANN

    d.d.n.: 15/12/50

    Pass: 341442

    Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

    57.

    Ousmane KABA

     

    Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

    58.

    Alfred MATHOS

     

    Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

    59.

    Capitano Mandiou DIOUBATÉ

    d.d.n.: 01/01/60

    Pass: R0003622

    Direttore dell'ufficio stampa della Presidenza

    Portavoce del CNDD

    60.

    Sceicco Sydia DIABATÉ

    d.d.n.: 23/04/68

    Pass: R0004490

    Membro delle forze armate

    Direttore dei servizi d'informazione e d'investigazione presso il Ministero della difesa

    61.

    Ibrahima Ahmed BARRY

    d.d.n.: 11/11/61

    Pass: R0048243

    Direttore generale della radiotelevisione guineana

    62.

    Alhassane BARRY

    d.d.n.: 15/11/62

    Pass: R0003484

    Governatore della Banca centrale

    63.

    Roda Namatala FAWAZ

    d.d.n.: 06/07/47

    Pass: R0001977

    Uomo d'affari legato al CNDD

    64.

    Dioulde DIALLO

     

    Uomo d'affari legato al CNDD

    65.

    Kerfalla CAMARA KPC

     

    «KPC» Amministratore delegato di Gui. Co. Pres

    Uomo d'affari legato al CNDD

    66.

    Dr. Moustapha ZABATT

    d.d.n.: 06/02/65

    Medico e consigliere personale del Presidente

    67.

    Aly MANET

     

    Movimento «Dadis Doit Rester»

    68.

    Louis M'bemba SOUMAH

     

    Ministro del lavoro, della riforma amministrativa e della funzione pubblica

    69.

    Sceicco Fantamady CONDÉ

     

    Ministro dell'informazione e della cultura

    70.

    Boureima CONDÉ

     

    Ministro dell'agricoltura e della pastorizia

    71.

    Mariame SYLLA

     

    Ministro del decentramento e dello sviluppo locale


    ALLEGATO III

    Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 12 e 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.government.bg

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

    GRECIA

    http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

    SPAGNA

    www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Direzione generale Relazioni esterne

    Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

    Unità A2. Gestione delle crisi e consolidamento della pace

    CHAR 12/108

    B-1049 Bruxelles

    Belgio

    Telefono: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

    Fax: (+32-2) 299 08 73


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