Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1013

Regolamento (CE) n. 1013/2009 della Commissione, del 26 ottobre 2009 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

GU L 280 del 27.10.2009, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1013/oj

27.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 134, l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 192, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2), gli importatori sono tenuti a indicare, nella dichiarazione di importazione dei formaggi contemplati dai contingenti di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, alcuni dati relativi alla composizione. Di conseguenza, le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare la composizione effettiva di determinati formaggi nei casi in cui determinate percentuali superino i tenori prescritti nell’allegato XIII del citato regolamento. Benché le informazioni contenute in tali comunicazioni siano utili, ai fini della gestione del mercato non sono indispensabili. È quindi opportuno, per semplificazione e per alleviare l’onere amministrativo che grava sugli operatori e sulle amministrazioni nazionali, sopprimere il paragrafo 3 dell’articolo 19 e l’allegato XIII del regolamento in parola.

(2)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, di regola le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno, nell’ambito dei contingenti di cui al titolo 2, capo I, possono essere presentate esclusivamente dal 20 al 30 novembre dell’anno precedente. Per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda, di cui all’articolo 34 del citato regolamento, a norma dell’articolo 34 bis, paragrafo 3, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese di novembre per le importazioni da realizzare dal 1o gennaio al 30 giugno, e l’articolo 35 bis, paragrafo 2, fissa un termine per la comunicazione, da parte degli Stati membri, del nome e dell’indirizzo dei richiedenti, che tiene conto del periodo stabilito all’articolo 34 bis, paragrafo 3. Per ragioni di armonizzazione e semplificazione è opportuno estendere la regola generale alle domande di titoli di importazione relative al contingente di burro per la Nuova Zelanda. È quindi necessario modificare gli articoli 34 bis e 35 bis.

(3)

È necessario reintrodurre il testo del paragrafo 1 nell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 2535/2001, erroneamente tralasciato dal regolamento (CE) n. 2020/2006 della Commissione (3), che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 deve essere quindi modificato e rettificato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 34 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei periodi fissati all’articolo 14, paragrafo 1.»;

3)

l’articolo 35 bis è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l’indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»;

4)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

1.   Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingentale considerato.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di un dato anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali, per l’anno contingentale considerato, dei prodotti per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell’anno contingentale precedente.

3.   Le comunicazioni mensili sono effettuate entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.»;

5)

l’allegato XIII è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 54.


Top