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Document 32008R0967

Regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

GU L 264 del 3.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32018R0848

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/967/oj

3.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


REGOLAMENTO (CE) N. 967/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1) ha introdotto norme relative alle indicazioni obbligatorie che devono figurare sui prodotti biologici; tali norme includono, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l’apposizione del logo comunitario sugli alimenti preconfezionati in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)

È emerso che il logo comunitario attualmente utilizzato conformemente all’allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), si presta a confusione con altri loghi attualmente utilizzati per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3), nonché con il logo per le specialità tradizionali garantite definito dal regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (4).

(3)

Ai fini di una corretta comprensione da parte dei consumatori è importante garantire un’etichettatura informativa comprendente un logo comunitario distintivo e attraente, che simboleggi la produzione biologica e identifichi chiaramente i prodotti. La concezione e la diffusione presso il pubblico del suddetto logo comunitario richiedono un certo lasso di tempo.

(4)

Per evitare di imporre agli operatori inutili oneri finanziari e organizzativi, l’uso obbligatorio del logo comunitario deve essere rimandato per il tempo necessario alla creazione di un nuovo logo comunitario. La presente decisione non impedisce agli operatori di utilizzare, a titolo facoltativo, il logo attuale quale definito all’allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 834/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, l’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.


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