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Document 32008D0365
2008/365/EC: Commission Decision of 30 April 2008 setting up a group of experts on financial education
2008/365/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008 , che istituisce un gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria
2008/365/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008 , che istituisce un gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria
GU L 125 del 9.5.2008, p. 36–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2008
che istituisce un gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria
(2008/365/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea cita, fra le attività della Comunità, un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. |
(2) |
L'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea fa obbligo alla Commissione, nelle sue proposte sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno in materia di protezione dei consumatori, di basarsi su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. |
(3) |
L'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea fa obbligo alla Comunità di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. |
(4) |
L'articolo 153 del trattato che istituisce la Comunità europea fa obbligo alla Comunità di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori contribuendo a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. |
(5) |
L'educazione finanziaria è essenziale se si vuole che il mercato unico apporti benefici diretti ai cittadini europei mettendoli in grado di decidere in cognizione di causa in merito all'acquisto di servizi finanziari e di comprendere alcuni elementi basilari di finanza personale, come riconosciuto dalla comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (1). |
(6) |
L'importanza dell'educazione finanziaria è stata inoltre riconosciuta dal Libro bianco «La politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010» (2), dal Libro verde sui «Servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico» (3), dalle conclusioni del Consiglio Ecofin dell'8 maggio 2007 (4) e dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla politica dei servizi finanziari (5). |
(7) |
La Commissione ha presentato una comunicazione sull'«Educazione finanziaria» (6) che fra le altre iniziative annunciava la creazione di un gruppo di esperti con esperienza pratica in materia. |
(8) |
Il gruppo di esperti dovrà contribuire alla condivisione e alla promozione delle pratiche ottimali in materia di educazione finanziaria e appoggiare la Commissione nelle iniziative da essa intraprese in questo settore. |
(9) |
Il gruppo di esperti deve essere formato da persone aventi competenza e conoscenze tecniche specifiche nel settore dell'educazione finanziaria e che rappresentino una molteplicità di soggetti interessati del settore pubblico e privato. |
(10) |
È pertanto necessario istituire il Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria e precisare l'ambito di competenza e le strutture di quest'ultimo, |
DECIDE:
Articolo 1
È istituito il Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria, denominato in appresso «il gruppo».
Articolo 2
Compiti
I compiti del gruppo saranno i seguenti:
— |
condividere e promuovere le pratiche ottimali in materia di educazione finanziaria; |
— |
fornire pareri alla Commissione circa le modalità di attuazione dei principi relativi all'offerta di programmi di educazione finanziaria di elevata qualità, enunciati nella comunicazione della Commissione sull'«Educazione finanziaria»; |
— |
coadiuvare la Commissione nell'individuazione di eventuali ostacoli legislativi, regolamentari, amministrativi e d'altro genere all'offerta educativa in materia finanziaria; |
— |
fornire pareri alla Commissione sul modo di affrontare gli ostacoli così individuati; |
— |
contribuire alla preparazione delle varie iniziative presentate nella comunicazione sull'«Educazione finanziaria» e alla valutazione di tali iniziative, prevista per il 2010. |
La Commissione potrà consultare il gruppo su qualsiasi aspetto dell'educazione finanziaria.
Articolo 3
Composizione — Nomina
1. Non appena adottata la presente decisione, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature rivolto alle autorità degli Stati membri, alle istituzioni accademiche, ai prestatori di servizi finanziari, alle organizzazioni di consumatori ed a eventuali altri gruppi che intendano proporre candidati per il gruppo. Sono inoltre ammesse le candidature individuali.
2. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione fra gli specialisti aventi competenze ed esperienza nel settore dell'educazione finanziaria. I membri sono nominati a titolo personale e sono tenuti a fornire pareri alla Commissione indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.
3. I candidati considerati idonei ma non nominati possono essere posti su un elenco di riserva al quale la Commissione potrà ricorrere per la nomina di sostituti.
4. Il gruppo si compone di 25 membri al massimo.
5. Si applicano le seguenti disposizioni:
— |
I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni prorogabile; restano in carica fino a quando siano sostituiti o fino a quando scada il loro mandato. Questo inizia con la prima riunione del gruppo. |
— |
I membri che non siano più in grado di contribuire validamente alle deliberazioni del gruppo, che diano le dimissioni o che non rispettino le condizioni fissate nel presente paragrafo o all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato. |
— |
I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno l'impegno ad agire nell'interesse pubblico e firmano una dichiarazione in cui precisano se abbiano interessi che possano pregiudicare la loro obiettività. |
— |
I nominativi dei membri sono pubblicati nel Registro pubblico dei gruppi di esperti e sul sito internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi. Essi sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. |
Articolo 4
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. In accordo con la Commissione si potranno istituire sottogruppi incaricati di esaminare aspetti specifici nel quadro di un mandato deciso dal gruppo. Tali sottogruppi vengono sciolti non appena assolto tale mandato.
3. La presidenza potrà invitare osservatori con specifica competenza su un argomento all'ordine del giorno a partecipare alle deliberazioni del gruppo o del sottogruppo qualora ciò risulti utile e/o necessario.
4. Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione le dichiara di natura riservata.
5. Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario fissati dalla Commissione stessa, che assolverà i compiti di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati allo svolgimento dei lavori potranno presenziare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
6. Il gruppo adotta le proprie norme procedurali sulla base delle norme procedurali standard adottate dalla Commissione (7).
7. La Commissione ha facoltà di pubblicare qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo sul sito internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi nella lingua originale del documento in questione.
Articolo 5
Spese di riunione
1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da membri e osservatori nell'ambito delle attività del gruppo, conformemente con le disposizioni in vigore presso la Commissione. I membri non sono retribuiti per i servizi da loro resi.
2. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati al dipartimento interessato nel quadro della procedura annuale di allocazione delle risorse.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione prende effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) COM(2007) 724 e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna, «Iniziative nel settore dei servizi finanziari al dettaglio», SEC(2007) 1520.
(2) COM(2005) 629 definitivo.
(3) COM(2007) 226.
(4) 9171/07 (Presse 97).
(5) P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.
(6) COM(2007) 808.
(7) Allegato III al documento SEC(2005) 1004.