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Document 32007D0412
Council Decision 2007/412/JHA of 12 June 2007 amending Decision 2002/348/JHA concerning security in connection with football matches with an international dimension
Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 , che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali
Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 , che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali
GU L 155 del 15.6.2007, p. 76–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
15.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/76 |
DECISIONE 2007/412/GAI DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2007
che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione si prefigge, tra l'altro, l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia. |
(2) |
Il 25 aprile 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/348/ GAI (3) che prevede la creazione, in ciascuno Stato membro, di un punto nazionale d'informazione sul calcio per lo scambio delle informazioni di polizia in relazione alle partite di calcio di dimensione internazionale. Detta decisione stabilisce i compiti e le procedure che ciascun punto nazionale d'informazione sul calcio deve adottare. |
(3) |
Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, per esempio in occasione del campionato europeo nel 2004, e in base alla valutazione degli esperti riguardo alla cooperazione internazionale di polizia nell'ambito di tale campionato, nonché in seguito all'intensa cooperazione di polizia in occasione di partite internazionali e, in generale, tra squadre a livello europeo, la decisione 2002/348/GAI dovrebbe essere riveduta e aggiornata. Negli ultimi anni il numero dei tifosi che si recano a vedere partite all'estero è costantemente aumentato. È pertanto necessario che gli organismi competenti rafforzino la loro cooperazione e professionalizzino lo scambio di informazioni al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico e di consentire a ogni Stato membro di effettuare un'efficace valutazione dei rischi. Le modifiche proposte sono il risultato delle esperienze raccolte da vari punti nazionali d'informazione sul calcio nel loro lavoro quotidiano e dovrebbero consentire loro di lavorare in modo più strutturato e professionale, assicurando uno scambio di informazioni di alta qualità. |
(4) |
Le modifiche lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto attiene alla ripartizione di competenze tra le varie autorità e i diversi servizi negli Stati membri interessati, nonché l'esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2002/348/GAI è così modificata:
1) |
l'articolo 2 è modificato come segue:
|
2) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
Articolo 2
Entro il 12 giugno 2010 il Consiglio valuta l'attuazione della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU C 164 del 15.7.2006, pag. 30.
(2) Parere espresso il 22 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1.