Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0274

    Decisione 2007/274/GAI del Consiglio, del 23 aprile 2007 , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate

    GU L 115 del 3.5.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/274/oj

    Related international agreement

    3.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/29


    DECISIONE 2007/274/GAI DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2007

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

    vista la raccomandazione della presidenza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

    (2)

    A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dall’SG/AR, ha negoziato un accordo con il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate.

    (3)

    L’accordo dovrebbe essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

    Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F.-W. STEINMEIER


    Top

    3.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/30


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate

    IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, in seguito denominato «il governo USA»,

    e

    L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’UE», in seguito denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO CHE il governo USA e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;

    CONSIDERANDO CHE il governo USA e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

    CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra il governo USA e l’UE;

    RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate del governo USA e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate fra il governo USA e l’UE;

    CONSAPEVOLI CHE tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente accordo si applica alle informazioni classificate fornite dalle parti o tra esse scambiate.

    2.   Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall’altra parte, in particolare dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini stabiliti dal presente accordo ed alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente accordo, per «UE» si intende il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»).

    2.   Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intendono le informazioni e il materiale oggetto del presente accordo: i) la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in vario grado gli interessi del governo USA, dell’UE o di uno o più dei suoi Stati membri; ii) che richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni di sicurezza del governo USA o dell’UE; e iii) che recano una classificazione di sicurezza assegnata dal governo USA o dall’UE. Le informazioni possono avere forma orale, visiva, elettronica, magnetica o documentaria, o presentarsi sotto forma di materiale, comprese attrezzature o tecnologie.

    Articolo 3

    Classificazioni di sicurezza

    1.   Le informazioni classificate sono contrassegnate come segue:

    a)

    per il governo USA, le informazioni classificate recano la menzione TOP SECRET, SECRET o CONFIDENTIAL;

    b)

    per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE o RESTREINT UE.

    2.   La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:

    Nell’Unione europea

    Negli Stati Uniti d’America

    TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

    TOP SECRET

    SECRET UE

    SECRET

    CONFIDENTIEL UE

    CONFIDENTIAL

    RESTREINT UE

    (senza equivalente USA)

    3.   Le informazioni classificate fornite da una parte all’altra sono timbrate, contrassegnate o identificate con il nome della parte trasmittente. Le informazioni classificate fornite da una parte ottengono dalla parte ricevente una protezione almeno equivalente a quella accordata dalla parte trasmittente.

    Articolo 4

    Protezione delle informazioni classificate

    1.   Ciascuna parte predispone un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente. Su richiesta, ciascuna parte fornisce all’altra parte informazioni relative ai propri standard e alle proprie procedure e prassi in materia di sicurezza, compresa la formazione, ai fini della salvaguardia delle informazioni classificate.

    2.   La parte ricevente accorda alle informazioni classificate ricevute dalla parte trasmittente un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato dalla parte trasmittente.

    3.   La parte ricevente non utilizza o consente l’utilizzo di informazioni classificate per alcun fine diverso da quello per cui queste sono state fornite senza previo consenso scritto della parte trasmittente.

    4.   La parte ricevente non trasmette ulteriormente o divulga le informazioni classificate senza previo consenso scritto della parte trasmittente.

    5.   La parte ricevente si conforma ad eventuali limitazioni dell’ulteriore trasmissione di informazioni classificate precisate dalla parte trasmittente al momento della divulgazione.

    6.   La parte ricevente garantisce che i diritti dell’originatore di informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, nonché i diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, diritti d’autore o segreti commerciali, siano adeguatamente protetti.

    7.   Nessuna persona è autorizzata ad avere accesso ad informazioni classificate ricevute dall’altra parte unicamente in virtù della sua posizione gerarchica, della sua carica o del suo nulla osta di sicurezza. L’accesso alle informazioni classificate è concesso unicamente alle persone le cui funzioni ufficiali richiedono tale accesso e che, se necessario, hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza del personale richiesto conformemente agli standard prescritti dalle parti.

    8.   La parte ricevente garantisce che tutte le persone che hanno accesso ad informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

    Articolo 5

    Nulla osta di sicurezza del personale

    1.   Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate come CONFIDENTIEL UE o CONFIDENTIAL o a un livello superiore, fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

    2.   La determinazione di una parte di concedere un nulla osta di sicurezza del personale ad una persona è coerente con gli interessi di detta parte in materia di sicurezza e si fonda su tutte le informazioni disponibili in grado di accertare l’indiscussa lealtà, serietà e affidabilità della persona stessa.

    3.   I nulla osta di sicurezza rilasciati da ciascuna parte si fondano su indagini appropriate condotte in modo sufficientemente minuzioso da assicurare che i criteri di cui al paragrafo 2 sono stati rispettati nei confronti delle persone cui deve essere consentito l’accesso alle informazioni classificate. Per l’UE, l’Autorità di sicurezza nazionale (NSA) del governo del paese della persona in questione è l’autorità competente per la realizzazione delle indagini di sicurezza necessarie sui propri cittadini.

    Articolo 6

    Trasferimento della custodia

    La parte trasmittente garantisce che tutte le informazioni classificate siano adeguatamente protette finché la custodia delle informazioni è trasferita alla parte ricevente. La parte ricevente garantisce che tutte le informazioni classificate dell’altra parte siano adeguatamente protette non appena essa acquisisce la custodia delle informazioni trasmessele.

    Articolo 7

    Sicurezza degli impianti e degli stabilimenti delle parti in cui sono custodite le informazioni classificate

    In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ciascuna parte garantisce la sicurezza degli impianti e degli stabilimenti in cui sono custodite le informazioni classificate trasmessele dall’altra parte e garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per controllare e proteggere le informazioni in relazione a ciascuno di detti impianti o stabilimenti.

    Articolo 8

    Trasmissione di informazioni classificate a contraenti

    1.   Le informazioni classificate ricevute dall’altra parte possono essere fornite ad un contraente o potenziale contraente previo consenso scritto della parte trasmittente. Prima della trasmissione o divulgazione ad un contraente o potenziale contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dall’altra parte, la parte ricevente garantisce che tale contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta appropriato.

    2.   Il presente articolo non si applica al personale assunto dall’Unione europea mediante un contratto di lavoro o dagli Stati Uniti mediante un contratto per la prestazione di servizi personali.

    Articolo 9

    Trasmissione

    1.   Le informazioni classificate sono trasmesse tra le parti mediante canali convenuti di comune accordo.

    Ai fini del presente accordo:

    a)

    per quanto riguarda l’UE, tutte le informazioni classificate in forma scritta sono inviate al Chief Registry Officer del Consiglio dell’Unione europea, il quale inoltra tali informazioni agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 3;

    b)

    per quanto riguarda il governo USA, tutte le informazioni classificate in forma scritta sono inviate, salvo disposizione contraria, tramite la missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea, al seguente indirizzo:

    Missione degli Stati Uniti d’America presso l’Unione europea

    Registry Officer

    Rue Zinner 13

    B-1000 Bruxelles

    2.   La trasmissione elettronica di informazioni classificate sino al livello CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE tra il governo USA e l’UE e tra l’UE e il governo USA è cifrata conformemente ai requisiti enunciati nelle prassi e nelle norme di sicurezza della parte trasmittente. I requisiti di quest’ultima devono essere soddisfatti all’atto della trasmissione, dell’archiviazione e del trattamento di informazioni classificate nelle reti interne delle parti.

    3.   In via eccezionale, le informazioni classificate provenienti da una parte e accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi competenti di quella parte, possono, per ragioni operative, essere indirizzate ed essere accessibili soltanto a funzionari, organi o servizi specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’UE, tali informazioni sono trasmesse attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della direzione «Sicurezza» della Commissione europea allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.

    Articolo 10

    Visite agli impianti e agli stabilimenti delle parti

    Qualora necessario, le parti confermano i nulla osta di sicurezza del personale attraverso canali convenuti di comune accordo per le visite di rappresentanti di una parte agli impianti e agli stabilimenti dell’altra parte.

    Articolo 11

    Visite reciproche di sicurezza

    L’attuazione dei requisiti di sicurezza stabiliti nel presente accordo può essere verificata mediante visite effettuate reciprocamente dal personale di sicurezza delle parti al fine di valutare l’efficacia delle misure adottate ai sensi del presente accordo e dell’accordo tecnico in materia di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 13 per proteggere le informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti. Pertanto, i rappresentanti della sicurezza di ciascuna parte possono, dopo una consultazione preliminare, essere autorizzati a visitare l’altra parte per discutere e osservare le procedure di attuazione di quest’ultima. La parte ospitante aiuta i rappresentanti della sicurezza che effettuano la visita a stabilire se le informazioni classificate ricevute dalla parte che effettua la visita sono protette in modo adeguato.

    Articolo 12

    Vigilanza

    1.   Per il governo USA, i ministri degli Affari esteri e della Difesa e il direttore dell’Intelligence nazionale vigilano sull’attuazione del presente accordo.

    2.   Per l’UE, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.

    Articolo 13

    Accordo tecnico in materia di sicurezza

    1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate ai paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono un accordo tecnico in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca della sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti ai sensi del presente accordo.

    2.   Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che agisce a nome del governo USA e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il governo USA ai sensi del presente accordo.

    3.   Il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate con il Consiglio o il segretariato generale del Consiglio ai sensi del presente accordo.

    4.   La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, è responsabile dell’elaborazione dell’accordo tecnico in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate con la Commissione europea ai sensi del presente accordo.

    5.   Per quanto riguarda l’UE, tale accordo è sottoposto all’approvazione del Comitato per la sicurezza del Consiglio.

    Articolo 14

    Declassamento e declassificazione

    1.   Le parti convengono che le informazioni classificate debbano essere declassate non appena esse non richiedono più un livello di protezione così elevato o declassificate non appena esse non richiedono più una protezione contro una divulgazione non autorizzata.

    2.   La parte trasmittente ha piena discrezionalità per quanto riguarda il declassamento o la declassificazione delle proprie informazioni classificate. La parte ricevente non declassa il livello di classificazione di sicurezza né declassifica le informazioni ricevute dall’altra parte, indipendentemente dalle istruzioni relative alla declassificazione figuranti sul documento, senza il consenso preliminare scritto della parte trasmittente.

    Articolo 15

    Perdita o compromissione

    La parte trasmittente è informata della scoperta di qualsiasi perdita o compromissione provate o sospette delle proprie informazioni classificate e la parte ricevente avvia un’indagine per stabilire le circostanze. I risultati dell’indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impedire il ripetersi dell’evento sono inoltrate alla parte trasmittente. Le autorità di cui all’articolo 13 possono stabilire procedure a tal fine.

    Articolo 16

    Risoluzione delle controversie

    Eventuali divergenze tra le parti derivanti da o relative al presente accordo sono risolte unicamente tramite consultazioni tra le parti stesse.

    Articolo 17

    Spese

    Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell’attuazione del presente accordo.

    Articolo 18

    Capacità di protezione

    Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate dal presente accordo in maniera conforme alle disposizioni in materia di sicurezza tecnica da definire a norma dell’articolo 13.

    Articolo 19

    Altri accordi

    Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra il governo USA e gli Stati membri dell’Unione europea. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate dal presente accordo a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.

    Articolo 20

    Entrata in vigore, modifica e denuncia

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma delle parti.

    2.   Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo. In tali casi, le parti si consultano al fine di modificare, se necessario, il presente accordo a norma del paragrafo 3.

    3.   Le modifiche del presente accordo sono apportate mediante reciproco consenso scritto delle parti.

    4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo notificando all’altra parte per iscritto, con novanta giorni di anticipo, la sua intenzione di denunciare l’accordo. Nonostante la denuncia del presente accordo, tutte le informazioni classificate fornite a norma dello stesso continuano a essere protette in conformità di detto accordo. Le parti si consultano immediatamente sul trattamento di tali informazioni classificate.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Washington, addì trenta aprile 2007, in due copie ciascuna in lingua inglese.

    Per l’Unione europea

    Image

    Per il governo degli Stati Uniti d’America

    Image

    Top