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Document 32006R1914

Regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

GU L 365 del 21.12.2006, p. 64–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 312M del 22.11.2008, p. 234–245 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogato da 32014R0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1914/oj

21.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1914/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1405/2006 e dell’esperienza acquisita, è necessario, ai fini di una semplificazione legislativa, abrogare i regolamenti (CEE) n. 2837/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura (2), (CEE) n. 2958/93 della Commissione, del 27 ottobre 1993, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli (3), (CE) n. 3063/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica (4), (CE) n. 3175/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale (5), (CE) n. 1517/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, recante misure specifiche in favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura di taluni prodotti agricoli, di patate alimentari e di patate da semina (6), (CE) n. 1999/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio relativo al regime specifico per gli aiuti da concedere in favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti (7) e (CE) n. 2084/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2837/93 per quanto riguarda il termine di pagamento dell’aiuto per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all’olivicoltura nelle isole minori del Mar Egeo (8), e sostituirli con un unico regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006.

(2)

Occorre stabilire le modalità di applicazione per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento e le misure di sostegno ai prodotti agricoli locali, entrambi previsti nel regolamento (CE) n. 1405/2006.

(3)

Occorre stabilire le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, dovuti alla lontananza e all'insularità, che costituiscono un onere che le penalizza gravemente.

(4)

È opportuno che il regime di aiuto all'approvvigionamento di prodotti nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento sia gestito attraverso un documento, denominato «certificato di aiuto», per il quale è utilizzato il formulario del titolo di importazione.

(5)

Per la gestione del regime specifico di approvvigionamento occorre introdurre particolari modalità relative al rilascio del certificato di aiuto che derogano dalle modalità normali applicabili ai titoli di importazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9).

(6)

La gestione del regime specifico di approvvigionamento deve permettere il conseguimento di due obbiettivi. Anzitutto, si tratta di favorire il rapido rilascio dei certificati, sopprimendo l'obbligo generale di costituire preliminarmente una cauzione, nonché il rapido pagamento dell'aiuto all'approvvigionamento di prodotti. In secondo luogo, occorre garantire il controllo e il monitoraggio delle operazioni, dotando le autorità amministrative degli strumenti necessari per verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi del regime, e cioè assicurare il regolare approvvigionamento di determinati prodotti agricoli e compensare gli effetti della situazione geografica delle isole minori del Mar Egeo, facendo in modo che i vantaggi del regime arrivino effettivamente fino alla fase in cui i prodotti destinati agli utilizzatori finali sono immessi sul mercato.

(7)

Uno di questi strumenti consiste nel registrare gli operatori che svolgono un'attività economica nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. Detta registrazione conferisce il diritto a beneficiare dei vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali. La registrazione avviene di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione del regime.

(8)

Le modalità di applicazione per la gestione del regime specifico di approvvigionamento deve assicurare che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti nei bilanci previsionali di approvvigionamento, gli operatori registrati ottengano un certificato per i prodotti e i quantitativi oggetto di operazioni commerciali che essi effettuano per proprio conto, su presentazione di documenti che attestano che l'operazione è effettiva e che la domanda di certificato è corretta.

(9)

Ai fini del monitoraggio delle operazioni che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, è necessario tra l'altro che venga fornita la prova che l'operazione di approvvigionamento oggetto del certificato è avvenuta in un breve arco di tempo e che sia vietato il trasferimento dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del certificato in questione.

(10)

Gli effetti dei benefici accordati sotto forma di aiuto comunitario devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllarne l'effettiva ripercussione.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1405/2006 prevede che i prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possano essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto a determinate condizioni da stabilire. Occorre pertanto stabilire tali modalità di applicazione. In particolare è opportuno fissare i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali.

(12)

Allo scopo di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, occorre che i prodotti che non sono di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del regolamento (CE) n. 800/1999 del 15 aprile 1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (10), siano esclusi dal regime specifico di approvvigionamento al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato e che siano presi idonei provvedimenti ove tale requisito non sia rispettato.

(13)

È necessario che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie ad assicurare la gestione e il monitoraggio del regime specifico di approvvigionamento. Inoltre, per garantire che il regime sia adeguatamente monitorato, occorre stabilire delle regole che specifichino i controlli da effettuare, nonché le sanzioni amministrative atte a garantire un funzionamento regolare dei meccanismi predisposti.

(14)

Per poter valutare l'applicazione del regime, devono essere previste comunicazioni periodiche delle autorità competenti alla Commissione.

(15)

Per ciascun regime di aiuto a favore della produzione locale occorre definire il contenuto della domanda e i documenti giustificativi da allegare.

(16)

Deve essere possibile modificare in qualsiasi momento le domande di aiuto che contengono errori manifesti.

(17)

Devono essere rispettati i termini relativi alla presentazione e alla modifica delle domande di aiuto per consentire alle autorità nazionali di programmare e successivamente effettuare controlli efficaci sulla correttezza delle domande di aiuto a favore di prodotti locali. Occorre quindi fissare delle scadenze oltre le quali le domande non possono più essere accolte. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto per incoraggiare gli agricoltori a rispettare i termini fissati.

(18)

Ai beneficiari deve essere data la possibilità di ritirare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le loro domande di aiuto, a condizione che l'autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l'esistenza di errori nella domanda di aiuto o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda che si intende ritirare.

(19)

Occorre controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo. A questo scopo è necessario definire nei con precisione i criteri e le procedure tecniche relativi allo svolgimento dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Ove opportuno, la Grecia deve cercare di combinare i vari controlli previsti dal presente regolamento con quelli richiesti da altre disposizioni comunitarie.

(20)

Occorre determinare il numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto.

(21)

Il campione corrispondente al tasso minimo di controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. Occorre specificare i principali fattori da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi.

(22)

Qualora vengano riscontrate irregolarità significative, è necessario accrescere il tasso dei controlli in loco nell'anno in corso e negli anni successivi, allo scopo di raggiungere un adeguato grado di certezza che le domande di aiuto in questione siano corrette.

(23)

Per garantire l'efficacia dei controlli in loco è importante che gli ispettori siano informati sui motivi per cui per un determinato controllo sono stati selezionati i beneficiari di cui trattasi. La Grecia deve tenere un registro contenente le suddette informazioni.

(24)

Per consentire alle autorità nazionali, nonché alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. I beneficiari o i loro rappresentanti devono avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno che la Grecia conferisca tale diritto soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, è opportuno che il beneficiario riceva una copia della relazione, qualora siano riscontrate irregolarità.

(25)

Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi.

(26)

È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore, circostanze eccezionali e calamità naturali. Le riduzioni e le esclusioni devono essere differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione per un periodo determinato dal beneficio di uno o più regimi di aiuto a favore della produzione locale.

(27)

Di norma, le riduzioni e le esclusioni non si applicano quando i beneficiari abbiano presentato informazioni oggettivamente corrette o quando possano comunque dimostrare di essere esenti da colpa.

(28)

I beneficiari che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all'inesattezza delle domande di aiuto non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché l'agricoltore beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e l'autorità non abbia già informato il beneficiario circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda.

(29)

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste dalla normativa nazionale.

(30)

I beneficiari che non siano in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle modalità di attuazione dei programmi per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali non devono perdere il diritto a ricevere l'aiuto.

(31)

Allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti.

(32)

In generale, è opportuno che la Grecia adotti le ulteriori disposizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

(33)

Ove opportuno, la Commissione deve essere informata di eventuali misure prese dalla Grecia per l'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal presente regolamento. Per consentire alla Commissione di procedere ad un efficace monitoraggio, la Grecia deve trasmettere regolarmente determinate statistiche relative ai regimi di aiuto.

(34)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006, in particolare per quanto riguarda il programma relativo al regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, nonché le misure a favore delle produzioni agricole locali, previsti rispettivamente al Capo II e al Capo III del suddetto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«isole minori»: tutte le isole del Mar Egeo, con l'esclusione di Creta e dell'Eubea.

b)

«autorità competenti»: le autorità designate dalla Grecia per l'applicazione del presente regolamento;

c)

«programma»: il programma di sostegno di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1405/2006.

TITOLO II

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

CAPO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento

Articolo 3

Fissazione e concessione dell'aiuto

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006, la Grecia stabilisce, nel contesto del programma, l'importo dell'aiuto da concedere per compensare l'isolamento, l'insularità e la lontananza, tenendo conto:

a)

dei fabbisogni specifici delle isole minori e dei precisi requisiti qualitativi;

b)

dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole del Mar Egeo;

c)

delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

d)

se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

e)

per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, i costi intermedi per rotture di carico connessi alle operazioni di approvvigionamento delle isole minori;

f)

per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni ridotte del mercato e della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nelle isole minori interessate.

2.   Non sono concessi aiuti per l'approvvigionamento di una isola minore in prodotti che abbiano già beneficiato del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore.

CAPO II

Certificato di aiuto, pagamento, registro, utilizzatore finale, qualità e cauzioni

Articolo 4

Certificato di aiuto e pagamento

1.   L'aiuto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1405/2006 è versato dietro presentazione di un certificato, in appresso «certificato di aiuto», che sia stato pienamente utilizzato e che sia accompagnato dalla fattura di acquisto e dall'originale o da una copia autenticata della polizza di carico o della lettera di trasporto aereo.

La presentazione del certificato di aiuto alle autorità competenti equivale alla presentazione di una domanda di aiuto domanda di aiuto. Eccetto in casi di forza maggiore o di eventi climatici eccezionali, la presentazione deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla data d' imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è ridotto del 5 % per ogni giorno di ritardo.

Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:

a)

forza maggiore o evento climatico eccezionale;

b)

avvio di un'indagine amministrativa sul diritto a ricevere l'aiuto; in tal caso, il pagamento ha luogo soltanto previo riconoscimento del diritto all'aiuto.

2.   Il certificato di aiuto è compilato sulla base del modello di titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fatto salvo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3.   La dicitura «certificato di aiuto» deve apparire, stampata o apposta mediante timbro nella casella 20 (diciture particolari) del titolo.

4.   Le caselle 7 ed 8 del certificato sono barrate.

5.   Il certificato di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

6.   L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda di certificato di aiuto.

7.   Il certificato di aiuto è rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.

Articolo 5

Ripercussioni del vantaggio fino all'utilizzatore finale

1.   Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

il «vantaggio» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006: la concessione dell'aiuto comunitario previsto nel suddetto regolamento;

b)

«utilizzatore finale»:

i)

quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;

ii)

nel caso di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano: l'impresa finale di trasformazione o di condizionamento;

iii)

nel caso di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.

2.   Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che i vantaggi economici si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale. A tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per stabilire la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel contesto della relazione prevista all'articolo 33.

Articolo 6

Registro degli operatori

1.   I certificati di aiuto sono rilasciati solo agli operatori iscritti nel registro tenuto dalle autorità competenti (in appresso «il registro»).

2.   Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.

Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività ed avere in particolare ottemperato agli obblighi fiscali e, se del caso, agli obblighi in materia di contabilità aziendale;

b)

essere in grado di garantire che esercita le sue attività nelle isole minori;

c)

nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento per le isole minori e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso, impegnarsi a:

i)

comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

ii)

operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;

iii)

presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;

iv)

ad astenersi dal prendere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti e dal commercializzare i prodotti disponibili a prezzi artificialmente bassi;

v)

offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nelle isole minori, valide garanzie circa la ripercussione del vantaggio concesso fino all'utilizzatore finale.

3.   Gli operatori che intendono spedire verso il resto della Comunità o esportare verso paesi terzi prodotti trasformati o no, alle condizioni di cui all'articolo 13, devono, all'atto della presentazione della domanda di registrazione o in un momento successivo, dichiarare la propria intenzione di svolgere tale attività, indicando, se del caso, l' ubicazione degli impianti di condizionamento.

4.   I trasformatori che intendono esportare verso paesi terzi o spedire nella Comunità prodotti trasformati, alle condizioni di cui all'articolo 13 o 14, devono, all'atto della presentazione della domanda di registrazione o in un momento successivo, dichiarare la propria intenzione di svolgere tale attività, indicare l'ubicazione degli impianti di condizionamento e, ove opportuno, fornire un elenco analitico dei prodotti trasformati.

Articolo 7

Documenti da presentare da parte degli operatori e validità del certificato di aiuto

1.   Le autorità competenti accettano la domanda di certificato di aiuto presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata della fattura d'acquisto.

La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente.

2.   Il periodo di validità del certificato è di 45 giorni. In casi particolari in cui gravi ed imprevedibili difficoltà incidono sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità del certificato, non oltre però i due mesi successivi alla data di rilascio.

Articolo 8

Presentazione dei certificati e delle merci; non trasferibilità dei certificati

1.   Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i certificati di aiuto sono presentati alle autorità competenti entro quindici giorni lavorativi dalla data di scarico delle merci. Le autorità competenti possono ridurre questo termine massimo.

2.   La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al certificato presentato.

3.   I certificati di aiuto non sono trasferibili.

Articolo 9

Qualità dei prodotti

Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo paragrafo deve essere esaminata secondo le norme o le pratiche vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.

Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo paragrafo, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. L'aiuto eventualmente concesso a norma dell'articolo 4 è restituito.

Articolo 10

Costituzione di cauzioni

Al momento della presentazione di una domanda di certificato di aiuto non è richiesta alcuna cauzione.

Tuttavia, in casi particolari e nella misura necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono disporre la costituzione di cauzioni di importo pari all'entità del vantaggio concesso. In tali casi, si applica l'articolo 35, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 11

Aumento significativo delle domande di certificati di aiuto

1.   Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, la Grecia adotta le misure necessarie per assicurare l'approvvigionamento in prodotti essenziali delle isole minori, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

2.   In caso di limitazione del rilascio dei certificati, le competenti autorità applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.

Articolo 12

Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato

Nella misura strettamente necessaria ad evitare perturbazioni dei mercati delle isole minori o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di certificato.

Le autorità competenti informano tempestivamente la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.

CAPO III

Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

Articolo 13

Condizioni di esportazione o di spedizione

1.   L'esportazione e la spedizione di prodotti non trasformati che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti condizionati o trasformati contenenti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, sono soggette alle condizioni indicate nei paragrafi 2 e 3.

2.   I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato dell'aiuto e sono oggetto di un'esportazione o di una spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato dall'esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell'esportazione o della spedizione.

I suddetti prodotti non possono essere spediti o esportati fino a che non è avvenuto il rimborso di cui al primo comma.

Qualora sia impossibile stabilire l'importo dell'aiuto concesso, si considera che i prodotti di cui trattasi abbiano beneficiato dell'aliquota di aiuto più elevata fissata dalla Comunità per tali prodotti nel corso del semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.

I suddetti prodotti possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti per la concessione di tale restituzione.

3.   Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 e all'articolo 14 soltanto qualora sia attestato dal trasformatore o dall'esportatore che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti non trasformati o di prodotti condizionati diversi da quelli di cui al paragrafo 2, soltanto qualora lo speditore attesti che i prodotti di cui trattasi non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.

Le autorità competenti svolgono i controlli necessari per garantire l'esattezza dei certificati di cui al primo e secondo comma e, se necessario, procedono al recupero del vantaggio.

Articolo 14

Esportazioni e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati

1.   I trasformatori che hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, di voler esportare o spedire nell'ambito dei flussi di scambio tradizionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento possono farlo nei limiti dei quantitativi annuali indicati nel programma approvato e presentato secondo il modello che figura nell'allegato del presente regolamento. Le autorità competenti rilasciano le necessarie autorizzazioni in modo da garantire che le operazioni non superino i suddetti quantitativi annuali.

2.   Per l'esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione.

CAPO IV

Controlli e sanzioni

Articolo 15

Controlli

1.   I controlli amministrativi effettuati al momento dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli sono esaustivi e comportano controlli incrociati con i documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori all'atto dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei certificati presentati a norma dell'articolo 8.

I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (11).

In casi particolari la Commissione può chiedere l'applicazione di altre percentuali di controllo fisico.

Articolo 16

Sanzioni

1.   Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore venga meno agli obblighi di cui all'articolo 6, e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti:

a)

procedono al recupero del vantaggio concesso presso il titolare del certificato;

b)

sospendono temporaneamente o revocano la registrazione dell'operatore, a seconda della gravità della violazione.

L'aiuto di cui alla lettera a) è pari all'importo dell'aiuto stabilito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.

2.   Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista introduzione, il suo diritto di richiedere certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del vantaggio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti.

3.   Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei certificati rilasciati, ovvero dal recupero del vantaggio.

CAPO V

Norme nazionali

Articolo 17

Norme nazionali di gestione e controllo

Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il controllo in tempo reale del regime di approvvigionamento specifico.

Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono attuare in applicazione del primo comma.

TITOLO III

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI

CAPO I

Aiuto a favore delle produzioni locali

Articolo 18

Importo dell’aiuto

1.   L'importo dell'aiuto concesso nell'ambito delle misure a favore della produzione agricola locale di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 non eccede i massimali fissati all'articolo 12 del suddetto regolamento.

2.   Le condizioni per la concessione dell'aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.

CAPO II

Domande di aiuto e pagamento dell'aiuto

Articolo 19

Presentazione delle domande

Le domande di aiuto relative ad un anno civile sono presentate all'ufficio designato dalle autorità greche competenti secondo i modelli preparati da quest'ultime ed entro i termini da esse stabiliti. Tali termini sono fissati in modo da consentire di procedere ai necessari controlli in loco e non superano il 28 febbraio dell'anno civile successivo.

Articolo 20

Correzione di errori palesi

Una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione qualora l'autorità competente vi ravvisi un errore palese.

Articolo 21

Presentazione tardiva delle domande

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo il termine stabilito in conformità dell'articolo 19, comporta la riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro il termine previsto. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

Articolo 22

Ritiro delle domande di aiuto

1.   La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non è autorizzato il ritiro delle parti della domanda di aiuto che presentano tali irregolarità.

2.   Il ritiro eseguito a norma del paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.

3.   Entro il 31 marzo di ogni anno è effettuata un'analisi dei ritiri delle domande di aiuto relative all'anno civile precedente allo scopo di individuarne le principali cause e le tendenze potenziali a livello locale.

Articolo 23

Pagamento dell'aiuto

Dopo aver verificato le domande di aiuto e i relativi documenti giustificativi e aver calcolato gli importi da concedere nell'ambito delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1405/2006, le autorità competenti versano l'aiuto relativo ad un anno civile:

nel caso di pagamenti diretti, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (12) e,

nel caso di altri pagamenti, nel periodo che inizia il 16 ottobre dell'anno in corso e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO III

Controlli

Articolo 24

Principi generali

Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e controlli in loco.

I controlli amministrativi sono esaustivi e comportano controlli incrociati con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 titolo II, capo 4.

Sulla base di un'analisi di rischio a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli in loco per campione su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto.

In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo.

Articolo 25

Controlli in loco

1.   I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

2.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente capo sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria.

3.   La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o al suo rappresentante.

Articolo 26

Selezione dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco

1.   L'autorità competente seleziona i beneficiari da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto, ove necessario:

a)

dell'importo dell'aiuto;

b)

del numero di particelle agricole e della superficie oggetto della domanda di aiuto, o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;

c)

dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;

d)

dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

e)

di altri parametri stabiliti dalla Grecia.

Per garantire la rappresentatività, la Grecia seleziona in modo casuale una percentuale compresa tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo.

2.   L'autorità competente conserva traccia dei motivi per cui determinati beneficiari sono stati selezionati per un controllo in loco. L'ispettore che effettua il controllo in loco viene informato dei suddetti motivi prima di iniziare il controllo.

Articolo 27

Relazione di ispezione

1.   Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di ispezione che riferisce i particolari delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:

a)

i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

b)

le persone presenti;

c)

il numero delle particelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per particella e i metodi di misurazione utilizzati;

d)

i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati oggetto del controllo;

e)

se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

f)

le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

2.   Al beneficiario o al suo rappresentante è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e di aggiungervi delle osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco è effettuato mediante telerilevamento, la Grecia può decidere di non dare al beneficiario o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità.

CAPO IV

Riduzioni ed esclusioni e importi indebitamente erogati

Articolo 28

Riduzioni ed esclusioni

In caso di discrepanza fra le informazioni fornite nell'ambito della domanda di aiuto e le risultanze delle ispezioni di cui al capo III, la Grecia applica all'aiuto riduzioni ed esclusioni. Le suddette riduzioni ed esclusioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 29

Deroghe all'applicazione di riduzioni ed esclusioni

1.   Le riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 28 non si applicano quando il beneficiario abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare di essere esente da colpa.

2.   Le riduzioni ed esclusioni non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda è inesatta o che lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che egli non sia stato informato dall'autorità competente della sua intenzione di effettuare un controllo in loco o della constatazione di irregolarità nella domanda.

Le informazioni di cui al primo comma fornite dal beneficiario hanno come conseguenza l'adeguamento della domanda di aiuto alla situazione effettiva.

Articolo 30

Recupero di importi indebitamente erogati e sanzioni

1.   Nel caso di importo indebitamente erogato, si applica in quanto compatibile l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (13).

2.   Qualora l'importo sia stato indebitamente erogato sulla base di una falsa dichiarazione, di documenti falsi o di una grave negligenza da parte del beneficiario, viene imposta una sanzione pari all'importo indebitamente erogato, maggiorato degli interessi calcolati a norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 31

Forza maggiore e circostanze eccezionali

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32

Comunicazioni

1.   Per quanto riguarda il regime di approvvigionamento specifico, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al termine di ogni trimestre, i seguenti dati relativi al mese precedente dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotti, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per singola destinazione:

a)

i quantitativi ripartiti per provenienza (quantitativi spediti dalla Grecia continentale o da altre isole);

b)

l'importo dell'aiuto e la spesa effettivamente sostenuta per prodotto;

c)

i quantitativi per i quali i certificati di aiuto non sono stati utilizzati;

d)

eventuali quantitativi esportati verso paesi terzi o spediti nel resto della Comunità dopo essere stati trasformati a norma dell'articolo 13;

e)

i trasferimenti all'interno di un quantitativo globale per categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;

f)

il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.

I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei certificati utilizzati.

2.   Per quanto riguarda il sostegno alla produzione locale, la Grecia notifica alla Commissione:

a)

entro il 31 marzo di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi relativi per il precedente anno civile;

b)

entro il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi relativi per il precedente anno civile.

Articolo 33

Relazione

1.   La relazione prevista all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 contiene fra l'altro:

a)

eventuali cambiamenti importanti verificatisi nel contesto socio-economico e agricolo;

b)

una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all'attuazione di ciascuna misura, seguita da un'analisi di tali dati e, se necessario, una presentazione e un'analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;

c)

lo stato di avanzamento delle misure e delle priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici e generali alla data di presentazione della relazione, sulla base di indicatori quantitativi;

d)

una sintesi dei principali problemi eventualmente incontrati nella gestione e nell'attuazione delle misure, in cui figurino le conclusioni dell'analisi di cui all'articolo 22, paragrafo 3;

e)

un esame dei risultati di tutte le misure, tenendo conto dei loro legami reciproci;

f)

per il regime specifico di approvvigionamento:

i dati e un'analisi relativa all'andamento dei prezzi e al modo in cui il vantaggio concesso si è ripercosso a valle, nonché le misure prese e i controlli effettuati per assicurarne l'effettiva ripercussione;

tenendo conto degli altri aiuti disponibili, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi di trasporto nelle isole minori e ai prezzi applicati e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e di fattori di produzione agricoli, i costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;

g)

un'indicazione, basata su indicatori oggettivi, della misura in cui gli obiettivi assegnati a ognuna delle misure comprese nel programma siano stati raggiunti;

h)

i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento delle isole minori, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;

i)

i dati sugli importi effettivamente concessi per l'esecuzione delle misure del programma sulla base di criteri stabiliti dalla Grecia, come il numero di produttori ammissibili, la superficie ammissibile o il numero di aziende interessate;

j)

i dati relativi all'esecuzione finanziaria di ciascuna delle misure comprese nel programma;

k)

le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;

l)

le osservazioni della Grecia in merito all'esecuzione del programma.

2.   Per il 2007 la relazione contiene una valutazione dell'impatto, sull'attività di allevamento e sull'economia agricola nelle isole minori, del programma di aiuto per le attività tradizionali connesse alla produzione di carni bovine, ovine e caprine.

Articolo 34

Modifiche ai programmi

1.   Le modifiche ai programmi approvati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione.

Tale approvazione non è però necessaria per i seguenti tipi di modifiche:

a)

nel caso di bilanci previsionali di approvvigionamento, la Grecia può modificare il livello di aiuto e i quantitativi dei prodotti che possono essere oggetto di regimi di approvvigionamento;

b)

in caso di programmi comunitari di sostegno a favore della produzione locale, la Grecia può modificare, in misura non superiore al 20 %, la dotazione finanziaria prevista per ogni misura e l'importo unitario di aiuto, riducendoli o aumentandoli rispetto agli importi in vigore al momento in cui è presentata la richiesta di modifica.

2.   La Grecia notifica alla Commissione una volta all'anno le modifiche previste. Tuttavia, la Grecia può notificare modifiche in qualsiasi momento in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche previste si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono state notificate.

Articolo 35

Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o misure di assistenza tecnica

L'importo necessario per finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica previsti da un programma approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, non può superare l'1 % dell'importo totale del finanziamento del programma.

Articolo 36

Misure complementari nazionali

Gli Stati membri adottano tutte le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 37

Riduzione degli anticipi

Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che la Grecia trasmette alla Commissione ai sensi degli articoli 32 e 33 sono incomplete o se non è rispettato il termine di trasmissione, la Commissione può ridurre, in modo temporaneo e su base forfettaria, gli anticipi concessi sulla contabilizzazione delle spese agricole.

Articolo 38

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 2837/92, (CEE) n. 2958/93, (CE) n. 3063/93, (CE) n. 3175/94, (CE) n. 1517/2002, (CE) n. 1999/2002 e (CE) n. 2084/2004 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(2)  GU L 260 del 19.10.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2384/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 124).

(3)  GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 22).

(4)  GU L 274 del 6.11.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2002 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 32).

(5)  GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2119/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 20).

(6)  GU L 228 del 24.8.2002, pag. 12.

(7)  GU L 308 del 9.11.2002, pag. 11.

(8)  GU L 360 del 7.12.2004, pag. 19.

(9)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(10)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(11)  GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

(12)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(13)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.


ALLEGATO

Quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti annualmente dalle isole minori nel contesto delle spedizioni tradizionali

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri)]

Codice NC

Verso la Comunità

Verso paesi terzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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