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Document 32006L0082
Commission Directive 2006/82/EC of 23 October 2006 adapting Directive 91/321/EEC on infant formulae and follow-on formulae and Directive 1999/21/EC on dietary foods for special medical purposes, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
Direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
GU L 362 del 20.12.2006, p. 94–96
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 962–967
(MT)
No longer in force
20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/94 |
DIRETTIVA 2006/82/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente la direttiva 91/321/CEE della Commissione (1), del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE della Commissione (2), del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 91/321/CEE e 1999/21/CE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.
(2) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.
ANNEXE
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
PRODOTTI ALIMENTARI
1. |
31991 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da:
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2. |
31999 L 0021: Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999 sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29), modificata da:
All'articolo 4, paragrafo 1, l'elenco che inizia con «in spagnolo» e finisce con «medicinska ändamål» è sostituito dal seguente:
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