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Document 32006L0082

Direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

GU L 362 del 20.12.2006, p. 94–96 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 962–967 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/82/oj

20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 362/94


DIRETTIVA 2006/82/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente la direttiva 91/321/CEE della Commissione (1), del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE della Commissione (2), del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 91/321/CEE e 1999/21/CE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

(2)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.


ANNEXE

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRODOTTI ALIMENTARI

1.

31991 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da:

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

31996 L 0004: Direttiva 96/4/CE della Commissione, del 16.2.1996 (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 12),

31999 L 0050: Direttiva 1999/50/CE della Commissione, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 29),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 L 0014: Direttiva 2003/14/CE della Commissione, del 10.2.2003 (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

a)

All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «počiatočná dojčenská výživa» e «následná dojčenská výživa» si aggiunge:

«—

in bulgaro:

“храни за кърмачета” e “преходни храни”,

in rumeno:

“preparate pentru sugari” e “pentru copii de vârstă mică”.»;

b)

All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «počiatočná dojčenská mliečna výživa» e «následná dojčenská mliečna výživa» si aggiunge:

«—

in bulgaro:

“млека за кърмачета” e “преходни млека”,

in rumeno:

“lapte pentru sugari” e “pentru copii de vârstă mică.” ».

2.

31999 L 0021: Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999 sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29), modificata da:

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'articolo 4, paragrafo 1, l'elenco che inizia con «in spagnolo» e finisce con «medicinska ändamål» è sostituito dal seguente:

«—

in bulgaro:

“Диетични храни за специални медицински цели”

in spagnolo:

“Alimento dietético para usos médicos especiales”

in ceco:

“Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely”

in danese:

“Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål”

in tedesco:

“Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)”

in estone:

“Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks”

in greco:

“Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς”

in inglese:

“Food(s) for special medical purposes”

in francese:

“Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales”

in italiano:

“Alimento dietetico destinato a fini medici speciali”

in lettone:

“Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem”

in lituano:

“Specialios medicininės paskirties maisto produktai”

in ungherese:

“Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer”

in maltese:

“Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi”

in olandese:

“Dieetvoeding voor medisch gebruik”

in polacco:

“Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego”

in portoghese:

“Produto dietético de uso clínico”

in rumeno:

“Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale”

in slovacco:

“dietetická potravina na osobitné lekárske účely”

in sloveno:

“Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene”

in finlandese:

“Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita”

in svedese:

“Livsmedel för speciella medicinska ändamål” ».


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