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Document 32005R2187

    Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 , relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98

    GU L 349 del 31.12.2005, p. 1–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 175M del 29.6.2006, p. 337–359 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrogato da 32019R1241

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2187/oj

    31.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 2187/2005 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 2005

    relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerato quanto segue:

    (1)

    A norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), il Consiglio, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, deve stabilire misure comunitarie intese a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine il Consiglio può adottare misure tecniche intese a limitare la mortalità alieutica e l’impatto ambientale delle attività di pesca.

    (2)

    L’adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti della convenzione (di seguito «convenzione di Danzica»), è stata approvata dalla decisione 83/414/CEE (4).

    (3)

    Da quando è stata istituita dalla convenzione di Danzica, la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha adottato un insieme di misure per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mar Baltico. Essa ha notificato alle parti contraenti alcune raccomandazioni intese a modificare tali misure tecniche.

    (4)

    È opportuno che la Comunità dia seguito a tali raccomandazioni. Tuttavia, poiché alla IBSFC potrebbe subentrare una cooperazione bilaterale con la Federazione russa, è opportuno che, anziché attenersi strettamente alle suddette raccomandazioni, la normativa comunitaria cerchi di stabilire, sulla base della regolamentazione esistente, un insieme globale e coerente di misure tecniche applicabili nelle acque comunitarie. Laddove le norme vigenti risultino inutilmente particolareggiate e/o non trovino giustificazione nella conservazione delle risorse, è possibile procedere a una semplificazione.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 88/98 (5) istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund.

    (6)

    L’applicazione del regolamento (CE) n. 88/98 ha evidenziato alcune carenze in quest’ultimo e conseguenti problemi di applicazione e di attuazione ai quali occorrerebbe porre rimedio, in particolare attraverso la definizione di specie bersaglio e di percentuali di cattura applicabili, per la pesca con determinati attrezzi, in funzione delle varie forcelle di dimensioni di maglia e delle zone geografiche.

    (7)

    Occorrerebbe definire le modalità di calcolo delle percentuali di specie bersaglio e di altre specie.

    (8)

    La taglia minima di ciascuna specie dovrebbe essere fissata tenendo conto della selettività della dimensione di maglia dell’attrezzo da pesca che può essere utilizzata per tali specie.

    (9)

    Dalle informazioni scientifiche disponibili risulta che le attività di pesca dell’anguilla con reti da traino comportano considerevoli catture accessorie di novellame di merluzzo bianco. La pesca dell’anguilla con attrezzi mobili dovrebbe pertanto essere vietata.

    (10)

    Per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse e minimizzare l’impatto delle attività di pesca nel golfo di Riga, che costituisce un ecosistema marino unico ed alquanto sensibile, sono necessarie misure speciali. L’articolo 21 dell’atto di adesione del 2003 prevede pertanto che il Consiglio modifichi il regolamento (CE) n. 88/98 anteriormente alla data di adesione, al fine di adottare le necessarie misure di conservazione nel golfo di Riga.

    (11)

    Ai fini del controllo delle attività di pesca è opportuno subordinare l’accesso al golfo di Riga a permessi di pesca speciali ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (6).

    (12)

    Dalle informazioni scientifiche risulta che, nel caso del merluzzo bianco, gli attrezzi da traino sprovvisti di finestre di fuga e aventi reti normali con nodo e maglie a losanga nel sacco e nell’avansacco sono meno selettivi di quelli dotati della finestra di tipo «BACOMA» o di quelli in cui le maglie del sacco e dell’avansacco sono ruotate di 90°. È pertanto opportuno non autorizzare, nelle acque comunitarie e per i pescherecci comunitari, l’impiego di attrezzi da traino sprovvisti di finestre di fuga di tipo BACOMA o sprovvisti di maglie del sacco e dell’avansacco ruotate di 90°, nelle attività di pesca in cui il merluzzo bianco costituisca una specie bersaglio.

    (13)

    Il regolamento (CE) n. 1434/98 (7) precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto.

    (14)

    Al fine di semplificare le norme complesse del regolamento (CE) n. 1434/98, è opportuno che le disposizioni di detto regolamento applicabili al Mar Baltico siano sostituite da disposizioni generali sugli sbarchi non sottoposti a cernita di cui al presente regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1434/98.

    (15)

    Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

    (16)

    È opportuno che anche le modifiche dell’allegato I e dell’allegato II, appendici 1 e 2, del presente regolamento siano adottate a norma della decisione 1999/468/CE.

    (17)

    In considerazione del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 88/98 e sostituirlo con un nuovo testo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO I

    CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e campo d’applicazione

    Il presente regolamento istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate nella zona geografica specificata nell’allegato I.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «attrezzo mobile»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura presuppone un movimento attivo dell’attrezzo, in particolare gli attrezzi da traino e da circuizione;

    i)

    «rete da traino»: attrezzo che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco;

    ii)

    «sfogliara»: attrezzo con rete da traino a bocca fissa mantenuta aperta orizzontalmente da un tubo di acciaio o di legno (asta), armata di catene o di gruppi di catene per la pesca a strascico («ground chain», «chain mat» e «tickler chain») e trainata sul fondo dall’imbarcazione da pesca;

    iii)

    «sciabica danese»: attrezzo da circuizione e da traino azionato da una barca mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l’apertura della sciabica. La parte di rete dell’attrezzo, di struttura e dimensioni simili a quelle di una rete a strascico, è composta da due lunghi bracci, un corpo e un sacco;

    iv)

    «draga»: sacco di rete o cesto metallico montato su un’armatura di forma e dimensioni variabili, munito, nella parte inferiore, di un rastrello formato da una lama metallica, talvolta dentata;

    v)

    «cianciolo»: attrezzo da circuizione costituito da una rete munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura e il recupero della rete;

    b)

    «attrezzo passivo»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura non richiede un movimento attivo dell’attrezzo, tra cui reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, palangari, nasse e trappole; le reti possono essere costituite da una o più reti distinte provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio, nonché di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

    i)

    «rete da imbrocco» e «rete da posta impigliante»: attrezzo formato da un’unica pezza di rete e mantenuto verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti; esso cattura organismi acquatici vivi che restano ammagliati o impigliati nelle sue maglie;

    ii)

    «tramaglio»: attrezzo costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga e mantenute verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;

    iii)

    «palangaro»: attrezzo formato da una serie di fili collegati, ancorati sul fondo o derivanti, ciascuno dei quali è provvisto di numerosi ami innescati;

    c)

    «amo»: un pezzo di filo d’acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione;

    d)

    «tempo di immersione»: l’arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell’operazione di recupero a bordo;

    e)

    «pezza di rete a maglia quadrata»: pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l’una parallela e l’altra perpendicolare all’asse longitudinale della rete;

    f)

    «sacco»: gli ultimi 8 metri di una rete da traino avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica;

    g)

    «fodera di rinforzo»: pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco di una rete da traino e può essere fissata al sacco ad intervalli regolari;

    h)

    «cinta posteriore»: l’ultima cinta di rinforzo fissata al sacco, misurata con le maglie stirate nel senso della lunghezza;

    i)

    «strozzatoio»: pezzo di corda che corre lungo la circonferenza del sacco o dell’eventuale fodera di rinforzo, cui è attaccato mediante nodi o anelli;

    j)

    «cinta di rinforzo»: pezzo di corda che corre lungo la circonferenza del sacco o della fodera di rinforzo, cui è attaccato;

    k)

    «enca»: pezza di rete fissata all’interno di una rete mobile in modo da consentire il passaggio delle catture dalla parte anteriore a quella posteriore della rete, limitandone nel contempo le possibilità di ritorno;

    l)

    «boa del sacco»: galleggiante attaccato al sacco;

    m)

    «cavo del galleggiante»: cavo che collega la boa del sacco alla parte dell’attrezzo da pesca che deve essere sostenuta o di cui deve essere segnalata la posizione;

    n)

    «avansacco»: elemento della rete da traino di forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza del sacco in ogni sua parte, che è attaccato al sacco o che ne costituisce il prolungamento.

    CAPITOLO II

    RETI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO

    SEZIONE I

    Specie bersaglio

    Articolo 3

    Specie bersaglio e dimensioni minime delle maglie

    1.   Per ciascuna delle sottodivisioni elencate nell’allegato I, le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio sono definite nell’allegato II per le attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, e nell’allegato III per le attività di pesca praticate con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli. Nessuna parte degli attrezzi o delle reti ha una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia più piccola all’interno di ciascuna forcella di dimensioni di maglia.

    2.   Negli allegati II e III è fissata la percentuale minima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo per sottodivisione geografica e per forcella di dimensioni di maglia.

    3.   Nel corso delle bordate nelle quali sono presenti draghe a bordo è vietato conservare a bordo e sbarcare qualsiasi quantitativo di risorse acquatiche viventi, salvo nel caso in cui almeno l’85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis.

    4.   In una sottodivisione è vietato l’utilizzo di reti da imbrocco o di reti da posta impiglianti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate nell’allegato III.

    5.   In una sottodivisione è vietato l’utilizzo di tramagli con la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più grandi non corrispondente a una delle categorie stabilite nell’allegato III, a meno che la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole sia inferiore a 16 mm. Qualora la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole sia inferiore a 16 mm, tutte le maglie aventi una dimensione superiore a 16 mm devono corrispondere a una delle categorie stabilite nell’allegato III.

    6.   Per ciascuna bordata sono vietati gli sbarchi se le catture effettuate nelle sottodivisioni elencate nell’allegato I e detenute a bordo non soddisfano le pertinenti condizioni previste nell’allegato II o nell’allegato III.

    Articolo 4

    Calcolo delle percentuali di specie bersaglio

    1.   Le percentuali di specie bersaglio di cui agli allegati II e III sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le specie elencate in tali allegati detenute a bordo dopo la cernita oppure sbarcate.

    2.   La percentuale di specie bersaglio e di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi detenuti a bordo di specie bersaglio e di altre specie elencate negli allegati II e III.

    3.   I quantitativi delle specie elencate negli allegati II e III che sono stati trasbordati da un peschereccio sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle percentuali di specie bersaglio per detto peschereccio.

    4.   Le percentuali di specie bersaglio possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

    SEZIONE II

    Attrezzi mobili

    Articolo 5

    Struttura degli attrezzi da pesca

    1.   È vietato l’utilizzo di dispositivi che possano ostruire o ridurre le dimensioni di maglia del sacco.

    2.   In deroga al paragrafo 1, sulla parte inferiore esterna del sacco di un attrezzo mobile si possono attaccare un telo, una rete o qualsiasi altro materiale destinati a prevenire o a ridurre l’usura. Detti materiali possono essere fissati soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali del sacco.

    3.   In deroga al paragrafo 1, nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 90 mm, all’esterno del sacco della rete può essere attaccata una fodera di rinforzo. La dimensione di maglia della fodera di rinforzo è pari ad almeno il doppio della dimensione di maglia del sacco e in nessun caso può essere inferiore a 80 mm.

    La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti:

    a)

    fissata sul bordo anteriore;

    b)

    fissata sul bordo posteriore; o

    c)

    lungo la circonferenza tra la parte posteriore e quella anteriore.

    La fodera di rinforzo può essere cucita:

    a)

    lungo la circonferenza del sacco e dell’avansacco su una fila di maglie; o

    b)

    longitudinalmente su un’unica fila di maglie.

    4.   In deroga al paragrafo 1:

    a)

    negli attrezzi mobili si può utilizzare un’enca. L’enca può essere attaccata all’interno del sacco o nella sua parte anteriore. Le disposizioni sulle dimensioni minime delle maglie di cui all’allegato II non si applicano all’enca. La distanza tra il punto di attacco anteriore dell’enca e l’estremità posteriore del sacco deve essere almeno tripla della lunghezza dell’enca;

    b)

    all’esterno di qualsiasi parte del sacco può essere attaccato un sensore per misurare il volume delle catture;

    c)

    all’esterno del sacco della rete possono essere attaccati cinte di rinforzo e uno strozzatoio nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 90 mm;

    d)

    all’esterno del sacco della rete può essere attaccato uno strozzatoio nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm;

    e)

    alle due ralinghe laterali del sacco possono essere attaccati dei galleggianti;

    f)

    all’esterno del sacco può essere attaccata una cinta posteriore. La distanza tra la cinta posteriore e la sagola di chiusura è uguale o inferiore a 50 cm.

    Articolo 6

    Strutture specifiche vietate

    È vietato l’utilizzo delle seguenti strutture:

    a)

    sacchi in cui il numero delle maglie di dimensioni uguali intorno a qualunque circonferenza aumenti dall’estremità anteriore a quella posteriore;

    b)

    avansacchi la cui circonferenza in qualsiasi punto sia inferiore alla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco a cui è fissato l’avansacco;

    c)

    sacchi con maglie di dimensioni uguali o superiori a 32 mm con maglie non a losanga o quadrate;

    d)

    reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm sulle quali sia fissato un sacco, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte della rete situata davanti al sacco;

    e)

    reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm aventi una rete con più di 100 maglie a losanga aperte e meno di 40 maglie a losanga aperte su qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe;

    f)

    sacchi la cui metà superiore, tirata, non abbia approssimativamente le dimensioni della metà inferiore, tirata.

    Articolo 7

    Selettività delle attività di pesca del merluzzo bianco con reti da traino

    La Commissione, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, presenta al Consiglio, entro settembre 2007, una valutazione sulla selettività degli attrezzi mobili per la pesca del merluzzo bianco in relazione ai quali il merluzzo bianco è riconosciuto specie bersaglio.

    SEZIONE III

    Attrezzi passivi

    Articolo 8

    Dimensioni e tempo di immersione

    1.   Nella pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli è vietato l’utilizzo di più di 9 km di reti per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 m e più di 21 km di reti per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m.

    2.   Il tempo di immersione delle reti di cui al paragrafo 1 non deve superare le 48 ore.

    3.   In deroga al paragrafo 2, non vi è un limite al tempo di immersione delle reti di cui al paragrafo 1 qualora l’attività di pesca si svolga sotto il ghiaccio.

    Articolo 9

    Restrizioni applicabili alle reti da posta derivanti

    1.   Dal 1o gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca.

    2.   Per il 2006 e 2007 le navi a tale scopo autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca.

    3.   Per il 2006 e il 2007, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare rispettivamente il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

    4.   In deroga al paragrafo 3, nelle sottodivisioni 25-32 il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare il 40 % dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

    5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti.

    Articolo 10

    Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti

    1.   I comandanti di pescherecci operanti con reti da posta derivanti tengono un giornale di bordo nel quale registrano giornalmente le seguenti informazioni:

    a)

    la lunghezza totale delle reti a bordo;

    b)

    la lunghezza totale delle reti utilizzate per ogni operazione di pesca;

    c)

    il quantitativo, la data e la posizione delle catture accessorie di cetacei.

    2.   Tutti i pescherecci operanti con reti da posta derivanti devono tenere a bordo l’autorizzazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

    SEZIONE IV

    Disposizioni comuni relative agli attrezzi e al loro utilizzo

    Articolo 11

    Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto

    Si applica il regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione della maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (9).

    Articolo 12

    Raggiungimento delle percentuali di cattura

    1.   I quantitativi catturati di risorse acquatiche viventi eccedenti le percentuali consentite specificate negli allegati II e III non possono essere sbarcati e sono rigettati in mare prima di ogni sbarco.

    2.   In deroga al paragrafo 1, ogniqualvolta, durante una bordata, una nave lasci uno dei gruppi di sottodivisioni elencati negli allegati II e III, la percentuale minima di specie bersaglio di cui agli allegati II e III, catturate e detenute a bordo, provenienti da detta zona geografica deve essere ottenuta entro due ore.

    Articolo 13

    Condizioni per l’impiego degli attrezzi da pesca

    1.   Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere riposti in modo da non essere pronti all’impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all’impiego.

    2.   Non si considerano pronti all’impiego:

    a)

    le reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, eccetto le cocchie, sempreché:

    i)

    i divergenti siano fissati sul lato interno o su quello esterno del parapetto o agli archetti;

    ii)

    i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi;

    b)

    le cocchie, i cui piombi dell’estremità dei bracci siano slacciati e riposti;

    c)

    i palangari, le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti e i tramagli, sempreché:

    i)

    le reti siano riposte e coperte da un telone;

    ii)

    le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse;

    d)

    i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo.

    3.   In deroga al paragrafo 1, ove venga utilizzato un attrezzo per il quale il merluzzo bianco (Gadus morhua) è definito quale specie bersaglio a norma degli allegati II o III, non possono essere detenuti a bordo attrezzi di altro tipo.

    CAPITOLO III

    TAGLIA MINIMA DI SBARCO DEI PESCI

    Articolo 14

    Misurazione dei pesci

    1.   Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui dimensioni siano inferiori alle dimensioni minime fissate nell’allegato IV per la specie e la zona geografica di cui trattasi.

    2.   La dimensione di un pesce è misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all’estremità della pinna caudale.

    Articolo 15

    Conservazione a bordo di pesci sotto misura

    1.   I pesci sotto misura non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica ai pesci diversi da quelli definiti nell’allegato II quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia «0-15 mm» o «16-31 mm» e catturati con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi una dimensione di maglia inferiore a 32 mm, o con ciancioli, purché tali pesci non siano sottoposti a cernita e non siano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.

    CAPITOLO IV

    RESTRIZIONI RELATIVE A DETERMINATE ZONE, TIPI DI ATTIVITÀ DI PESCA O RISORSE ACQUATICHE VIVENTI

    Articolo 16

    Zone di divieto

    Durante tutto l’anno è vietata la pesca con qualunque tipo di attrezzo mobile nella zona geografica ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

    1)

    54°23′ N, 14°35′ E

    2)

    54°21′ N, 14°40′ E

    3)

    54°17′ N, 14°33′ E

    4)

    54°07′ N, 14°25′ E

    5)

    54°10′ N, 14°21′ E

    6)

    54°14′ N, 14°25′ E

    7)

    54°17′ N, 14°17′ E

    8)

    54°24′ N, 14°11′ E

    9)

    54°27′ N, 14°25′ E

    10)

    54°23′ N, 14°35′ E

    Articolo 17

    Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare

    1.   È vietata la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta):

    a)

    dal 1o giugno al 15 settembre nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31;

    b)

    dal 15 giugno al 30 settembre nelle acque della sottodivisione 32.

    2.   La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base.

    3.   In deroga al paragrafo 1, è consentita la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) catturati con reti trappola.

    Articolo 18

    Restrizioni applicabili alla pesca dell’anguilla

    Durante tutto l’anno è vietata la conservazione a bordo di anguille catturate con attrezzi mobili.

    Articolo 19

    Restrizioni applicabili agli sbarchi non sottoposti a cernita

    1.   Le catture non sottoposte a cernita sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui è operativo un programma di campionamento di cui al paragrafo 2.

    2.   Gli Stati membri assicurano l’istituzione di un programma di campionamento adeguato, che consenta di monitorare efficacemente, per specie, gli sbarchi non sottoposti a cernita.

    CAPITOLO V

    MISURE SPECIFICHE PER IL GOLFO DI RIGA

    Articolo 20

    Permesso di pesca speciale

    1.   Le navi che intendono praticare attività di pesca nella sottodivisione 28-1 devono avere un permesso di pesca speciale rilasciato a norma all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito Internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

    3.   Le navi comprese in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a)

    la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1; e

    b)

    la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW).

    Articolo 21

    Sostituzione di navi o di motori

    1.   Qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui all’articolo 20, paragrafo 2, può essere sostituita da un’altra nave o da altre navi purché:

    a)

    la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), per lo Stato membro interessato; e

    b)

    la potenza motrice di una nave di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.

    2.   Un motore di una qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui all’articolo 20, paragrafo 2, può essere sostituito purché:

    a)

    a seguito della sostituzione di un motore la potenza motrice della nave non superi, in alcun momento, 221 kW; e

    b)

    la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), per lo Stato membro interessato.

    Articolo 22

    Divieto di pesca con attrezzi da traino

    Nella sottodivisione 28-1 le attività di pesca con attrezzi da traino sono vietate nelle acque aventi profondità inferiore a 20 m.

    CAPITOLO VI

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 23

    Attrezzi e pratiche di pesca vietati

    1.   È vietato catturare risorse acquatiche viventi con metodi che prevedano l’impiego di esplosivi, veleni o narcotici, corrente elettrica o qualsiasi tipo di proiettile.

    2.   È vietato vendere, esporre o mettere in vendita risorse acquatiche viventi catturate con i metodi di cui al paragrafo 1.

    Articolo 24

    Ricerca scientifica

    1.   Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    le operazioni di pesca devono essere condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

    b)

    lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca devono essere stati preventivamente informati delle operazioni di pesca; e

    c)

    la nave che effettua le operazioni di pesca deve tenere a bordo un’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di cui batte bandiera.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le risorse acquatiche viventi catturate per le finalità di cui al paragrafo 1 non possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita a meno che:

    a)

    non corrispondano alle taglie minime di sbarco elencate nell’allegato IV, e per le risorse in merito alle quali sono state stabilite possibilità di pesca, tali possibilità non siano esaurite; o

    b)

    non siano vendute direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

    Articolo 25

    Ripopolamento artificiale e trapianto

    Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di risorse acquatiche viventi, che siano condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.

    Articolo 26

    Misure adottate dagli Stati membri e applicabili esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera

    1.   Gli Stati membri possono adottare, ai fini della conservazione e della gestione degli stock o per ridurre l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino, misure tecniche per la limitazione delle possibilità di pesca che:

    a)

    integrino le misure previste dalla normativa comunitaria in materia di pesca; o

    b)

    oltrepassino le esigenze minime previste dalla normativa comunitaria in materia di pesca.

    2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai pescatori dello Stato membro interessato e sono compatibili con il diritto comunitario.

    3.   Lo Stato membro interessato comunica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

    4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure con le condizioni di cui al paragrafo 1.

    5.   Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.

    Articolo 27

    Valutazione scientifica dei tipi di attrezzi

    Entro il 1o gennaio 2008 la Commissione provvede affinché sia effettuata una valutazione scientifica degli effetti che l’impiego, in particolare, di reti da imbrocco, di reti da posta impiglianti e di tramagli ha sui cetacei, e affinché i risultati siano comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

    CAPITOLO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 28

    Modalità di applicazione

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    Articolo 29

    Modifiche degli allegati

    Le modifiche dell’allegato I e delle appendici 1 e 2 dell’allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    Articolo 30

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1434/98

    Il regolamento (CE) n. 1434/98 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

    2)

    all’articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

    3)

    all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate:

    nelle regioni 1 e 2 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure

    nella regione 3 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 40 mm, oppure

    nelle regioni 1, 2 o 3 con qualsivoglia attrezzo da pesca diverso dalle reti trainate,

    a meno che siano dapprima messe in vendita per consumo umano diretto senza trovare un acquirente.»;

    4)

    all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Tuttavia, è permesso lo sbarco per fini diversi dal consumo umano diretto di aringhe catturate con qualsivoglia attrezzo da pesca alle condizioni di cui all’articolo 2.»

    Articolo 31

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 88/98 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

    Articolo 32

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. BRADSHAW


    (1)  GU C 125 del 24.5.2005, pag. 12.

    (2)  Parere espresso il 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (4)  GU L 237 del 26.8.1983, pag. 4.

    (5)  GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2005 (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 1).

    (6)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

    (7)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

    (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (9)  GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.


    ALLEGATO I

    Sottodivisioni della zona geografica di cui all’articolo 1 misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84

    Sottodivisione 22

    Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Hasenøre (56° 09′ N, 10° 44′ E) sulla costa orientale dello Jutland a punta Gniben (56° 01′ N, 11° 18′ E) sulla costa occidentale dell’isola di Sjælland; di là prosegue lungo la costa occidentale e la costa meridionale dell’isola di Sjælland fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là, lungo la costa orientale dell’isola di Falster, fino a Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); di là prosegue diritta verso est fino a 12° 00′ di longitudine est, poi diritta verso sud fino alla costa della Germania; di là continua verso sud-ovest seguendo le coste della Germania e la costa orientale dello Jutland fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 23

    Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Gilbjerg (56° 08′ N, 12° 18′ E) sulla costa settentrionale dell’isola di Sjælland a Kullen (56° 18′ N, 12° 28′ E) sulla costa della Svezia; di là scende verso sud lungo la costa svedese fino al faro di Falsterbo (56° 23′ N, 12° 50′ E); poi attraversa l’imboccatura meridionale dell’Øresund fino al faro di Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sulla costa dell’isola di Sjælland; di là prosegue verso nord lungo la costa orientale dell’isola di Sjælland fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 24

    Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sulla costa orientale dell’isola di Sjælland e attraversa l’imboccatura meridionale dell’Øresund fino al faro di Falsterbo (55° 23′ N, 12° 50′ E) sulla costa della Svezia; di là segue la costa meridionale svedese fino al faro di Sandbammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E); da dove continua fino al faro di Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E) sulla costa settentrionale dell’isola di Bornholm; di là segue la costa occidentale e la costa meridionale dell’isola di Bornholm, fino al punto situato a 15° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia e prosegue poi verso ovest seguendo le coste della Polonia e della Germania fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino al punto situato a 54° 34′ di latitudine nord e 12° 00′ di longitudine est; di là prosegue verso ovest fino a Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); di là segue la costa orientale e settentrionale dell’isola di Falster fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là, diritto verso nord fino alla costa meridionale dell’isola di Sjælland; di là continua verso ovest e nord lungo la costa occidentale dell’isola di Sjælland fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 25

    Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 56° 30′ di latitudine nord e procede diritta verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Öland; poi, dopo aver aggirato a sud l’isola di Öland fino al punto della costa orientale situato a 56° 30′ di latitudine nord, continua diritta verso est fino a 18° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia, proseguendo poi verso ovest lungo la costa della Polonia fino al punto situato a 15° 00′ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino all’isola di Bornholm e quindi lungo la costa meridionale e la costa occidentale dell’isola di Bornholm fino al faro di Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E); di là prosegue fino al faro di Sandhammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E) sulla costa meridionale della Svezia e quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 26

    Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 56° 30′ di latitudine nord e 18° 00′ di longitudine est e procede diritta verso est fino alla costa occidentale della Lettonia; quindi prosegue verso sud lungo le coste della Lettonia, della Lituania, della Russia e della Polonia fino al punto della costa polacca situato a 18° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 27

    Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia situato a 59° 41′ di latitudine nord e 19° 00′ di longitudine est e scende diritta verso sud fino alla costa settentrionale dell’isola di Gotland; di là prosegue verso sud lungo la costa occidentale dell’isola di Gotland fino al punto situato a 57° 00′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine est; poi va diritta verso sud fino a 56° 30′ di longitudine nord, quindi verso ovest fino alla costa orientale dell’isola di Öland; poi, dopo aver aggirato l’isola di Öland a sud, continua fino al punto della costa occidentale dell’isola situato a 56° 30′ di latitudine nord; di là diritta verso ovest fino alla costa della Svezia, quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 28-1

    Le acque delimitate a ovest da una linea che va dal punto 57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E al punto 57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E, prosegue quindi verso sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve e continua in direzione nord-est lungo la costa occidentale dell’isola di Saaremaa; a nord da una linea che va dal punto 58° 30,0′ N, 23° 13,2′ E al punto 58° 30,0′ N, 23° 41,1′ E.

    Sottodivisione 28-2

    Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 58° 30′ di latitudine nord e 19° 00′ di longitudine est e va diritta verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Saaremaa; prosegue quindi verso sud lungo la costa occidentale dell’isola di Saaremaa fino a 57° 57,4760′ di latitudine nord e 21° 58,2789′ di longitudine est; poi verso sud fino a un punto situato a 57° 34,1234′ di latitudine nord e a 21° 42,9574′ di longitudine est; di là seguendo la costa della Lettonia verso sud fino a un punto situato a 56° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine est; quindi verso nord fino a 57° 00′ di latitudine nord; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell’isola di Gotland, poi prosegue verso nord fino al punto della costa settentrionale dell’isola di Gotland situato a 19° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 29

    Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia situato a 60° 30′ di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; poi scende verso sud lungo la costa occidentale e la costa meridionale della Finlandia, fino al punto della costa continentale sud situato a 23° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino a 59° 00′ di latitudine nord; quindi prosegue verso est fino alla costa continentale dell’Estonia, poi verso sud lungo la costa occidentale dell’Estonia fino a un punto situato a 58° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino alla costa orientale dell’isola di Saaremaa; poi, dopo aver aggirato l’isola di Saaremaa a nord, continua fino al punto della costa occidentale dell’isola situato a 58° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 19° 00′ di longitudine est; quindi diritta verso nord fino ad un punto della costa continentale est della Svezia situato a 59° 41′ di latitudine nord e quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 30

    Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30′ di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; di là scende verso sud lungo la costa della Finlandia fino al punto situato a 60° 30′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino alla costa continentale della Svezia, quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 31

    Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30′ di latitudine nord e va, dopo aver aggirato il golfo di Bothnia a nord, fino al punto della costa continentale ovest della Finlandia situato a 63° 30′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino al punto di partenza.

    Sottodivisione 32

    Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23° 00′ di longitudine est e va, dopo aver aggirato il golfo di Finlandia ad est, fino a un punto della costa occidentale dell’Estonia situato a 59° 00′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 23° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.


    ALLEGATO II

    Reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe: forcelle di dimensioni di maglia, specie bersaglio e percentuali di cattura applicabili

    Specie bersaglio

    Forcelle di dimensioni di maglia (mm)

    < 16

    16 ≤ e < 32

    16 ≤ e < 105

    32 ≤ e < 90

    32 ≤ e < 105

    ≥ 90 (3)

    ≥ 105 (2)  (3)

    Gruppo di sottodivisioni

    22-32

    22-27

    28-32

    22-23

    24-27

    22-23

    22-32

    Percentuali minime di specie bersaglio

    90  (1)

    90  (1)  (5)

    90  (1)

    90  (1)  (4)

    90  (1)  (4)

    90

    100

    Cicerello (Ammodytidae)

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    Spratto (Sprattus sprattus)

     

    *

    *

    *

    *

    *

    *

    Aringa (Clupea harengus)

     

     

    *

    *

    *

    *

    *

    Sogliola (Solea vulgaris)

     

     

     

     

     

    *

    *

    Passera di mare (Pleuronectes platessa)

     

     

     

     

     

    *

    *

    Merlano (Merlangius merlangus)

     

     

     

     

     

    *

    *

    Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

     

     

     

     

     

    *

    *

    Limanda (Limanda limanda)

     

     

     

     

     

    *

    *

    Passera pianuzza (Platichthys flesus)

     

     

     

     

     

    *

    *

    Sogliola limanda (Microstomus kitt)

     

     

     

     

     

    *

    *

    Rombo chiodato (Psetta maxima)

     

     

     

     

     

    *

    *

    Merluzzo bianco (Gadus morhua)

     

     

     

     

     

     

    *


    (1)  Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 3 % di merluzzo bianco in peso vivo.

    (2)  Sono autorizzate solo reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe dotate di una finestra di fuga BACOMA o di un sacco e di un avansacco T90 aventi dimensioni di maglia e caratteristiche conformi a quanto specificato nelle appendici 1 e 2.

    (3)  L’uso della sfogliara non è autorizzato.

    (4)  Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 40 % di merlano in peso vivo.

    (5)  Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 45 % di aringa in peso vivo.

    Appendice 1

    Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore BACOMA

    1)   Descrizione

    a)   Caratteristiche della finestra

    i)

    La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica.

    b)   Dimensioni del sacco, dell’avansacco e dell’estremità posteriore della rete da traino

    i)

    Il sacco è composto da due pannelli, congiunti da ralinghe di uguale lunghezza su entrambi i lati.

    ii)

    La dimensione minima delle maglie a losanga è di 105 mm. La rete è fabbricata con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio.

    iii)

    È vietato l’utilizzo di sacchi e avansacchi composti da un’unica pezza di rete e aventi un’unica ralinga.

    iv)

    Il numero di maglie a losanga aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell’avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco (figura 1).

    c)   Collocazione della finestra

    i)

    La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco (figura 2).

    ii)

    Essa termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 3 o 4).

    d)   Dimensioni della finestra

    i)

    La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a losanga aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, è permesso mantenere al massimo il 20 % del numero di maglie a losanga aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 4).

    ii)

    La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 m.

    iii)

    In deroga al punto ii), la finestra ha una lunghezza minima di 4 m se ad essa è attaccato un sensore per misurare il volume delle catture.

    e)   Pezza di rete della finestra

    i)

    Le maglie della finestra hanno un’apertura minima di 110 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

    ii)

    La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Per pezza di rete senza nodo si intende una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati in cui gli angoli delle maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia.

    iii)

    Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 5 mm.

    f)   Altre caratteristiche

    i)

    Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 3 e 4.

    ii)

    La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a:

    1)

    4 m per un sacco di circonferenza compresa tra 100 e 89 maglie a losanga misurate nella parte anteriore della finestra;

    2)

    3,5 m per un sacco di circonferenza compresa tra 88 e 75 maglie a losanga misurate nella parte anteriore della finestra;

    3)

    3 m per un sacco di circonferenza inferiore a 75 maglie a losanga misurate nella parte anteriore della finestra.

    iii)

    La finestra di fuga BACOMA non deve essere avvolta da una cinta posteriore. Questa è costituita da una corda di non oltre 20 mm di diametro e almeno 2 m di lunghezza.

    iv)

    La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante il cavo del galleggiante.

    v)

    Un’enca non deve sovrapporsi alla finestra di fuga BACOMA.

    2.   Condizioni per la riparazione dei pannelli a maglie quadrate

    a)   Condizioni generali

    i)

    È vietato l’utilizzo di finestre di fuga BACOMA a maglie quadrate con una percentuale di maglie riparate pari o superiore al 10 %.

    ii)

    Le maglie quadrate danneggiate devono essere riparate secondo il metodo descritto.

    iii)

    Per maglia riparata si intende una maglia in cui l’apertura di maglia è stata ridotta da una riparazione delle maglie danneggiate o da una giuntura di due pezze di rete senza nodo a maglia quadrata.

    b)   Metodo di riparazione delle maglie danneggiate della finestra di fuga BACOMA

    Image 1L3492005IT2410120051221IT002.001251262Accordodi esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichipRammentando il consenso in merito all’esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) — Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu — i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:1)Ai fini del presente accordo, si intende per:a)circuiti integrati multichip, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;b)sistema armonizzato, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all’allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;c)parte, un membro GAMS o ogni membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltred)i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell’accordo OMC.2)Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.3)Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna parte azzera l’aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all’articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:a)ciascuna parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC;b)a tale data, oppure, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1o gennaio 2007, ciascuna parte consolida all’aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip;c)tutte le parti convengono di cooperare con altri membri dell’OMC per realizzare nell’ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90 % degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.4)a)Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna parte trasmette al depositario l’elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell’elenco originale, detta parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato;b)ogni parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell’elenco di un’altra parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L’elenco modificato è trasmesso al depositario;c)il depositario comunica l’elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le parti.5)Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna parte è consentito considerare il consolidamento all’aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell’ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC.6)Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi dell’accordo OMC.7)a)Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di accettazione da membri GAMS, tali parti concordano la data di entrata in vigore dell’accordo.b)Il presente accordo è aperto all’accettazione da parte di ogni membro dell’OMC. L’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un’accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le parti.c)Qualora le parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere a) e b) si applicano mutatis mutandis a tale modifica.8)Il presente accordo cessa di produrre effetti allorché tutte le parti avranno consolidato all’aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).9)L’originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.L3492005IT3010120051222IT004.001311333TRADUZIONEAccordotra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)L’UNIONE EUROPEA (UE)da una parte, eLA CONFEDERAZIONE SVIZZERAdall’altra,di seguito le parti,TENUTO CONTO:del memorandum d’intesa firmato il 15 agosto 2005 tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) relativo a una soluzione pacifica, globale e sostenibile del conflitto in Aceh, che prevede in particolare l’istituzione di una missione di vigilanza in Aceh (AMM),dell’accordo tra il governo indonesiano e l’Unione europea del 3 ottobre 2005, sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri,dell’invito alla Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’accettazione della Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM),della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 20 settembre 2005, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione svizzera all’AMM,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:Articolo 1Partecipazione all’AMM1.La Confederazione svizzera si associa all’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’AMM, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.2.Il contributo della Confederazione svizzera all’AMM lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.3.La Confederazione svizzera garantisce che il suo personale che partecipa all’AMM effettui la propria missione conformementea)all’azione comune 2005/643/PESC e alle eventuali successive modifiche;b)al piano operativo;c)alle misure di attuazione.4.Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.5.La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capo missione dell’AMM e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del suo contributo all’AMM.6.Il personale distaccato all’AMM è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.Articolo 2Status del personale1.Lo status del personale messo a disposizione dell’AMM da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall’accordo sullo status della missione concluso tra l’Unione europea e il governo indonesiano.2.Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’AMM.3.La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.4.La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.5.L’Unione europea garantisce che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.Articolo 3Informazioni classificateLa Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1., e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capo missione dell’AMM.Articolo 4Catena di comando1.Tutto il personale che partecipa all’operazione dell’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.2.Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capo missione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.3.Il capo missione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.4.La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 1.5.Il capo missione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.6.Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capo missione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina ordinaria del contingente.7.La decisione di terminare l’AMM è presa dall’Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché quest’ultima contribuisca ancora all’AMM alla data di conclusione dell’operazione.Articolo 5Aspetti finanziari1.La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.2.In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.Articolo 6Contributo al bilancio operativo1.La Confederazione svizzera contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.2.È firmato un accordo tra il capo missione dell’AMM e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Confederazione svizzera. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:a)l’importo in questione;b)le modalità di pagamento del contributo finanziario;c)la procedura di audit.Articolo 7Disposizioni di attuazione dell’accordoFatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.Articolo 8InadempienzaQualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.Articolo 9Composizione delle controversieLe controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.Articolo 10Entrata in vigore1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.2.Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.3.Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all’operazione.Fatto a Bruxelles, addì , in lingua inglese in duplice esemplare.Per l’Unione europeaPer la Confederazione svizzera

    Testo di immagine

    i)

    Pulire il foro.

    ii)

    Contare le maglie da sostituire. Preparare una toppa utilizzando un filo unico intrecciato senza nodi dello stesso materiale e avente lo stesso diametro e la stessa resistenza della rete da rattoppare.

    iii)

    La toppa deve avere, su ogni lato, al massimo due maglie in più rispetto al foro ripulito, affinché sia possibile ricoprire completamente i contorni del foro.

    iv)

    Sistemare la toppa sul foro e cucirla sulla rete per mezzo di filo intrecciato, come indicato nella figura.

    v)

    Assicurarsi che i punti di intersezione delle maglie siano cuciti insieme.

    vi)

    Proseguire la cucitura sul contorno del foro fino ad avere almeno una doppia cucitura intorno alla toppa.

    vii)

    Una volta rattoppato, il foro si presenterà come nella figura.

    Figura 1

    Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica. L’avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di rete. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all’usura. La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

    Image 2L3492005IT2410120051221IT002.001251262Accordodi esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichipRammentando il consenso in merito all’esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) — Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu — i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:1)Ai fini del presente accordo, si intende per:a)circuiti integrati multichip, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;b)sistema armonizzato, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all’allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;c)parte, un membro GAMS o ogni membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltred)i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell’accordo OMC.2)Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.3)Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna parte azzera l’aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all’articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:a)ciascuna parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC;b)a tale data, oppure, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1o gennaio 2007, ciascuna parte consolida all’aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip;c)tutte le parti convengono di cooperare con altri membri dell’OMC per realizzare nell’ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90 % degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.4)a)Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna parte trasmette al depositario l’elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell’elenco originale, detta parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato;b)ogni parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell’elenco di un’altra parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L’elenco modificato è trasmesso al depositario;c)il depositario comunica l’elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le parti.5)Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna parte è consentito considerare il consolidamento all’aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell’ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC.6)Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi dell’accordo OMC.7)a)Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di accettazione da membri GAMS, tali parti concordano la data di entrata in vigore dell’accordo.b)Il presente accordo è aperto all’accettazione da parte di ogni membro dell’OMC. L’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un’accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le parti.c)Qualora le parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere a) e b) si applicano mutatis mutandis a tale modifica.8)Il presente accordo cessa di produrre effetti allorché tutte le parti avranno consolidato all’aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).9)L’originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.L3492005IT3010120051222IT004.001311333TRADUZIONEAccordotra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)L’UNIONE EUROPEA (UE)da una parte, eLA CONFEDERAZIONE SVIZZERAdall’altra,di seguito le parti,TENUTO CONTO:del memorandum d’intesa firmato il 15 agosto 2005 tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) relativo a una soluzione pacifica, globale e sostenibile del conflitto in Aceh, che prevede in particolare l’istituzione di una missione di vigilanza in Aceh (AMM),dell’accordo tra il governo indonesiano e l’Unione europea del 3 ottobre 2005, sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri,dell’invito alla Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’accettazione della Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM),della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 20 settembre 2005, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione svizzera all’AMM,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:Articolo 1Partecipazione all’AMM1.La Confederazione svizzera si associa all’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’AMM, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.2.Il contributo della Confederazione svizzera all’AMM lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.3.La Confederazione svizzera garantisce che il suo personale che partecipa all’AMM effettui la propria missione conformementea)all’azione comune 2005/643/PESC e alle eventuali successive modifiche;b)al piano operativo;c)alle misure di attuazione.4.Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.5.La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capo missione dell’AMM e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del suo contributo all’AMM.6.Il personale distaccato all’AMM è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.Articolo 2Status del personale1.Lo status del personale messo a disposizione dell’AMM da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall’accordo sullo status della missione concluso tra l’Unione europea e il governo indonesiano.2.Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’AMM.3.La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.4.La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.5.L’Unione europea garantisce che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.Articolo 3Informazioni classificateLa Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1., e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capo missione dell’AMM.Articolo 4Catena di comando1.Tutto il personale che partecipa all’operazione dell’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.2.Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capo missione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.3.Il capo missione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.4.La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 1.5.Il capo missione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.6.Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capo missione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina ordinaria del contingente.7.La decisione di terminare l’AMM è presa dall’Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché quest’ultima contribuisca ancora all’AMM alla data di conclusione dell’operazione.Articolo 5Aspetti finanziari1.La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.2.In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.Articolo 6Contributo al bilancio operativo1.La Confederazione svizzera contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.2.È firmato un accordo tra il capo missione dell’AMM e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Confederazione svizzera. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:a)l’importo in questione;b)le modalità di pagamento del contributo finanziario;c)la procedura di audit.Articolo 7Disposizioni di attuazione dell’accordoFatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.Articolo 8InadempienzaQualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.Articolo 9Composizione delle controversieLe controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.Articolo 10Entrata in vigore1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.2.Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.3.Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all’operazione.Fatto a Bruxelles, addì , in lingua inglese in duplice esemplare.Per l’Unione europeaPer la Confederazione svizzera

    Testo di immagine

    Figura 2

    A

    Avansacco

    B

    Sacco

    C

    Finestra di fuga, pannello a maglie quadrate

    1

    Pannello superiore, max. 50 maglie a losanga aperte

    2

    Pannello inferiore, max. 50 maglie a losanga aperte

    3

    Ralinghe

    4

    Giuntura o cucitura

    5

    Strozzatoio

    6

    Cinta posteriore

    7

    Sagola di chiusura

    8

    Distanza tra la finestra e la sagola di chiusura (figure 3 e 4)

    9

    Cavo del galleggiante

    10

    Boa del sacco

    Image 3L3492005IT2410120051221IT002.001251262Accordodi esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichipRammentando il consenso in merito all’esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) — Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu — i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:1)Ai fini del presente accordo, si intende per:a)circuiti integrati multichip, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;b)sistema armonizzato, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all’allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;c)parte, un membro GAMS o ogni membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltred)i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell’accordo OMC.2)Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.3)Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna parte azzera l’aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all’articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:a)ciascuna parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC;b)a tale data, oppure, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1o gennaio 2007, ciascuna parte consolida all’aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip;c)tutte le parti convengono di cooperare con altri membri dell’OMC per realizzare nell’ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90 % degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.4)a)Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna parte trasmette al depositario l’elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell’elenco originale, detta parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato;b)ogni parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell’elenco di un’altra parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L’elenco modificato è trasmesso al depositario;c)il depositario comunica l’elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le parti.5)Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna parte è consentito considerare il consolidamento all’aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell’ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC.6)Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi dell’accordo OMC.7)a)Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di accettazione da membri GAMS, tali parti concordano la data di entrata in vigore dell’accordo.b)Il presente accordo è aperto all’accettazione da parte di ogni membro dell’OMC. L’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un’accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le parti.c)Qualora le parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere a) e b) si applicano mutatis mutandis a tale modifica.8)Il presente accordo cessa di produrre effetti allorché tutte le parti avranno consolidato all’aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).9)L’originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.L3492005IT3010120051222IT004.001311333TRADUZIONEAccordotra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)L’UNIONE EUROPEA (UE)da una parte, eLA CONFEDERAZIONE SVIZZERAdall’altra,di seguito le parti,TENUTO CONTO:del memorandum d’intesa firmato il 15 agosto 2005 tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) relativo a una soluzione pacifica, globale e sostenibile del conflitto in Aceh, che prevede in particolare l’istituzione di una missione di vigilanza in Aceh (AMM),dell’accordo tra il governo indonesiano e l’Unione europea del 3 ottobre 2005, sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri,dell’invito alla Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’accettazione della Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM),della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 20 settembre 2005, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione svizzera all’AMM,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:Articolo 1Partecipazione all’AMM1.La Confederazione svizzera si associa all’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’AMM, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.2.Il contributo della Confederazione svizzera all’AMM lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.3.La Confederazione svizzera garantisce che il suo personale che partecipa all’AMM effettui la propria missione conformementea)all’azione comune 2005/643/PESC e alle eventuali successive modifiche;b)al piano operativo;c)alle misure di attuazione.4.Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.5.La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capo missione dell’AMM e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del suo contributo all’AMM.6.Il personale distaccato all’AMM è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.Articolo 2Status del personale1.Lo status del personale messo a disposizione dell’AMM da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall’accordo sullo status della missione concluso tra l’Unione europea e il governo indonesiano.2.Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’AMM.3.La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.4.La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.5.L’Unione europea garantisce che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.Articolo 3Informazioni classificateLa Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1., e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capo missione dell’AMM.Articolo 4Catena di comando1.Tutto il personale che partecipa all’operazione dell’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.2.Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capo missione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.3.Il capo missione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.4.La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 1.5.Il capo missione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.6.Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capo missione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina ordinaria del contingente.7.La decisione di terminare l’AMM è presa dall’Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché quest’ultima contribuisca ancora all’AMM alla data di conclusione dell’operazione.Articolo 5Aspetti finanziari1.La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.2.In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.Articolo 6Contributo al bilancio operativo1.La Confederazione svizzera contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.2.È firmato un accordo tra il capo missione dell’AMM e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Confederazione svizzera. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:a)l’importo in questione;b)le modalità di pagamento del contributo finanziario;c)la procedura di audit.Articolo 7Disposizioni di attuazione dell’accordoFatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.Articolo 8InadempienzaQualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.Articolo 9Composizione delle controversieLe controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.Articolo 10Entrata in vigore1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.2.Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.3.Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all’operazione.Fatto a Bruxelles, addì , in lingua inglese in duplice esemplare.Per l’Unione europeaPer la Confederazione svizzera

    Figura 3

    MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA

    A

    Pannello a maglie quadrate di 100 mm (25 lati di maglia)

    B

    Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga

    C

    Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga, salvo per i bordi della finestra su entrambi i lati

    2 maglie a losanga/1 lato di maglie quadrate

    D

    Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte)

    E

    Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola

    F

    Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano

    Image 4L3492005IT2410120051221IT002.001251262Accordodi esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichipRammentando il consenso in merito all’esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) — Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu — i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:1)Ai fini del presente accordo, si intende per:a)circuiti integrati multichip, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;b)sistema armonizzato, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all’allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;c)parte, un membro GAMS o ogni membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltred)i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell’accordo OMC.2)Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.3)Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna parte azzera l’aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all’articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:a)ciascuna parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC;b)a tale data, oppure, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1o gennaio 2007, ciascuna parte consolida all’aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip;c)tutte le parti convengono di cooperare con altri membri dell’OMC per realizzare nell’ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90 % degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.4)a)Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna parte trasmette al depositario l’elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell’elenco originale, detta parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato;b)ogni parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell’elenco di un’altra parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L’elenco modificato è trasmesso al depositario;c)il depositario comunica l’elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le parti.5)Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna parte è consentito considerare il consolidamento all’aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell’ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC.6)Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi dell’accordo OMC.7)a)Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di accettazione da membri GAMS, tali parti concordano la data di entrata in vigore dell’accordo.b)Il presente accordo è aperto all’accettazione da parte di ogni membro dell’OMC. L’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un’accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le parti.c)Qualora le parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere a) e b) si applicano mutatis mutandis a tale modifica.8)Il presente accordo cessa di produrre effetti allorché tutte le parti avranno consolidato all’aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).9)L’originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.L3492005IT3010120051222IT004.001311333TRADUZIONEAccordotra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)L’UNIONE EUROPEA (UE)da una parte, eLA CONFEDERAZIONE SVIZZERAdall’altra,di seguito le parti,TENUTO CONTO:del memorandum d’intesa firmato il 15 agosto 2005 tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) relativo a una soluzione pacifica, globale e sostenibile del conflitto in Aceh, che prevede in particolare l’istituzione di una missione di vigilanza in Aceh (AMM),dell’accordo tra il governo indonesiano e l’Unione europea del 3 ottobre 2005, sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri,dell’invito alla Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’accettazione della Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM),della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 20 settembre 2005, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione svizzera all’AMM,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:Articolo 1Partecipazione all’AMM1.La Confederazione svizzera si associa all’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’AMM, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.2.Il contributo della Confederazione svizzera all’AMM lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.3.La Confederazione svizzera garantisce che il suo personale che partecipa all’AMM effettui la propria missione conformementea)all’azione comune 2005/643/PESC e alle eventuali successive modifiche;b)al piano operativo;c)alle misure di attuazione.4.Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.5.La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capo missione dell’AMM e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del suo contributo all’AMM.6.Il personale distaccato all’AMM è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.Articolo 2Status del personale1.Lo status del personale messo a disposizione dell’AMM da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall’accordo sullo status della missione concluso tra l’Unione europea e il governo indonesiano.2.Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’AMM.3.La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.4.La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.5.L’Unione europea garantisce che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.Articolo 3Informazioni classificateLa Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1., e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capo missione dell’AMM.Articolo 4Catena di comando1.Tutto il personale che partecipa all’operazione dell’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.2.Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capo missione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.3.Il capo missione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.4.La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 1.5.Il capo missione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.6.Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capo missione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina ordinaria del contingente.7.La decisione di terminare l’AMM è presa dall’Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché quest’ultima contribuisca ancora all’AMM alla data di conclusione dell’operazione.Articolo 5Aspetti finanziari1.La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.2.In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.Articolo 6Contributo al bilancio operativo1.La Confederazione svizzera contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.2.È firmato un accordo tra il capo missione dell’AMM e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Confederazione svizzera. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:a)l’importo in questione;b)le modalità di pagamento del contributo finanziario;c)la procedura di audit.Articolo 7Disposizioni di attuazione dell’accordoFatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.Articolo 8InadempienzaQualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.Articolo 9Composizione delle controversieLe controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.Articolo 10Entrata in vigore1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.2.Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.3.Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all’operazione.Fatto a Bruxelles, addì , in lingua inglese in duplice esemplare.Per l’Unione europeaPer la Confederazione svizzera

    Figura 4

    MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA

    A

    Pannello a maglie quadrate di 110 mm (20 lati di maglia)

    B

    Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga

    C

    Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga, salvo per i bordi della finestra su entrambi i lati

    2 maglie a losanga/1 lato di maglie quadrate

    D

    Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte)

    E

    Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola

    F

    Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano

    G

    Max. 10 % di maglie aperte su entrambi i lati D

    Image 5L3492005IT2410120051221IT002.001251262Accordodi esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichipRammentando il consenso in merito all’esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) — Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu — i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:1)Ai fini del presente accordo, si intende per:a)circuiti integrati multichip, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;b)sistema armonizzato, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all’allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;c)parte, un membro GAMS o ogni membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltred)i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell’accordo OMC.2)Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.3)Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna parte azzera l’aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all’articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:a)ciascuna parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC;b)a tale data, oppure, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1o gennaio 2007, ciascuna parte consolida all’aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip;c)tutte le parti convengono di cooperare con altri membri dell’OMC per realizzare nell’ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90 % degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.4)a)Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna parte trasmette al depositario l’elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell’elenco originale, detta parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato;b)ogni parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell’elenco di un’altra parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L’elenco modificato è trasmesso al depositario;c)il depositario comunica l’elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le parti.5)Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna parte è consentito considerare il consolidamento all’aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell’ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC.6)Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi dell’accordo OMC.7)a)Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di accettazione da membri GAMS, tali parti concordano la data di entrata in vigore dell’accordo.b)Il presente accordo è aperto all’accettazione da parte di ogni membro dell’OMC. L’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un’accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le parti.c)Qualora le parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere a) e b) si applicano mutatis mutandis a tale modifica.8)Il presente accordo cessa di produrre effetti allorché tutte le parti avranno consolidato all’aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).9)L’originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.L3492005IT3010120051222IT004.001311333TRADUZIONEAccordotra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)L’UNIONE EUROPEA (UE)da una parte, eLA CONFEDERAZIONE SVIZZERAdall’altra,di seguito le parti,TENUTO CONTO:del memorandum d’intesa firmato il 15 agosto 2005 tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) relativo a una soluzione pacifica, globale e sostenibile del conflitto in Aceh, che prevede in particolare l’istituzione di una missione di vigilanza in Aceh (AMM),dell’accordo tra il governo indonesiano e l’Unione europea del 3 ottobre 2005, sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri,dell’invito alla Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’accettazione della Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM),della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 20 settembre 2005, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione svizzera all’AMM,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:Articolo 1Partecipazione all’AMM1.La Confederazione svizzera si associa all’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’AMM, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.2.Il contributo della Confederazione svizzera all’AMM lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.3.La Confederazione svizzera garantisce che il suo personale che partecipa all’AMM effettui la propria missione conformementea)all’azione comune 2005/643/PESC e alle eventuali successive modifiche;b)al piano operativo;c)alle misure di attuazione.4.Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.5.La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capo missione dell’AMM e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del suo contributo all’AMM.6.Il personale distaccato all’AMM è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.Articolo 2Status del personale1.Lo status del personale messo a disposizione dell’AMM da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall’accordo sullo status della missione concluso tra l’Unione europea e il governo indonesiano.2.Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’AMM.3.La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.4.La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.5.L’Unione europea garantisce che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.Articolo 3Informazioni classificateLa Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1., e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capo missione dell’AMM.Articolo 4Catena di comando1.Tutto il personale che partecipa all’operazione dell’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.2.Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capo missione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.3.Il capo missione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.4.La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 1.5.Il capo missione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.6.Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capo missione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina ordinaria del contingente.7.La decisione di terminare l’AMM è presa dall’Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché quest’ultima contribuisca ancora all’AMM alla data di conclusione dell’operazione.Articolo 5Aspetti finanziari1.La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.2.In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.Articolo 6Contributo al bilancio operativo1.La Confederazione svizzera contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.2.È firmato un accordo tra il capo missione dell’AMM e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Confederazione svizzera. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:a)l’importo in questione;b)le modalità di pagamento del contributo finanziario;c)la procedura di audit.Articolo 7Disposizioni di attuazione dell’accordoFatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.Articolo 8InadempienzaQualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.Articolo 9Composizione delle controversieLe controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.Articolo 10Entrata in vigore1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.2.Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.3.Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all’operazione.Fatto a Bruxelles, addì , in lingua inglese in duplice esemplare.Per l’Unione europeaPer la Confederazione svizzera

    Appendice 2

    Caratteristiche della rete da traino T90

    a)   Definizione

    1)   Per reti da traino T90 si intendono le reti da traino, le sciabiche danesi o reti analoghe aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga ruotate di 90o in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino.

    2)   La direzione del filo ritorto in una rete con maglie a losanga standard (A) e in una rete ruotata di 90o (B) è illustrata nella figura 1 qui di seguito.

    Figura 1

    Image 6L3492005IT2410120051221IT002.001251262Accordodi esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichipRammentando il consenso in merito all’esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) — Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu — i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:1)Ai fini del presente accordo, si intende per:a)circuiti integrati multichip, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;b)sistema armonizzato, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all’allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;c)parte, un membro GAMS o ogni membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltred)i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell’accordo OMC.2)Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.3)Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna parte azzera l’aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all’articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:a)ciascuna parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC;b)a tale data, oppure, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1o gennaio 2007, ciascuna parte consolida all’aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip;c)tutte le parti convengono di cooperare con altri membri dell’OMC per realizzare nell’ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90 % degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.4)a)Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna parte trasmette al depositario l’elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell’elenco originale, detta parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato;b)ogni parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell’elenco di un’altra parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L’elenco modificato è trasmesso al depositario;c)il depositario comunica l’elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le parti.5)Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna parte è consentito considerare il consolidamento all’aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell’ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC.6)Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi dell’accordo OMC.7)a)Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di accettazione da membri GAMS, tali parti concordano la data di entrata in vigore dell’accordo.b)Il presente accordo è aperto all’accettazione da parte di ogni membro dell’OMC. L’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un’accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le parti.c)Qualora le parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere a) e b) si applicano mutatis mutandis a tale modifica.8)Il presente accordo cessa di produrre effetti allorché tutte le parti avranno consolidato all’aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).9)L’originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.L3492005IT3010120051222IT004.001311333TRADUZIONEAccordotra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)L’UNIONE EUROPEA (UE)da una parte, eLA CONFEDERAZIONE SVIZZERAdall’altra,di seguito le parti,TENUTO CONTO:del memorandum d’intesa firmato il 15 agosto 2005 tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) relativo a una soluzione pacifica, globale e sostenibile del conflitto in Aceh, che prevede in particolare l’istituzione di una missione di vigilanza in Aceh (AMM),dell’accordo tra il governo indonesiano e l’Unione europea del 3 ottobre 2005, sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri,dell’invito alla Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’accettazione della Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM),della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 20 settembre 2005, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione svizzera all’AMM,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:Articolo 1Partecipazione all’AMM1.La Confederazione svizzera si associa all’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’AMM, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.2.Il contributo della Confederazione svizzera all’AMM lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.3.La Confederazione svizzera garantisce che il suo personale che partecipa all’AMM effettui la propria missione conformementea)all’azione comune 2005/643/PESC e alle eventuali successive modifiche;b)al piano operativo;c)alle misure di attuazione.4.Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.5.La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capo missione dell’AMM e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del suo contributo all’AMM.6.Il personale distaccato all’AMM è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.Articolo 2Status del personale1.Lo status del personale messo a disposizione dell’AMM da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall’accordo sullo status della missione concluso tra l’Unione europea e il governo indonesiano.2.Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’AMM.3.La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.4.La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.5.L’Unione europea garantisce che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.Articolo 3Informazioni classificateLa Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1., e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capo missione dell’AMM.Articolo 4Catena di comando1.Tutto il personale che partecipa all’operazione dell’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.2.Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capo missione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.3.Il capo missione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.4.La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 1.5.Il capo missione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.6.Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capo missione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina ordinaria del contingente.7.La decisione di terminare l’AMM è presa dall’Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché quest’ultima contribuisca ancora all’AMM alla data di conclusione dell’operazione.Articolo 5Aspetti finanziari1.La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.2.In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.Articolo 6Contributo al bilancio operativo1.La Confederazione svizzera contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.2.È firmato un accordo tra il capo missione dell’AMM e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Confederazione svizzera. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:a)l’importo in questione;b)le modalità di pagamento del contributo finanziario;c)la procedura di audit.Articolo 7Disposizioni di attuazione dell’accordoFatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.Articolo 8InadempienzaQualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.Articolo 9Composizione delle controversieLe controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.Articolo 10Entrata in vigore1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.2.Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.3.Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all’operazione.Fatto a Bruxelles, addì , in lingua inglese in duplice esemplare.Per l’Unione europeaPer la Confederazione svizzera

    b)   Dimensione e misura di maglia

    La dimensione di maglia è pari ad almeno 110 mm. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 129/2003, la dimensione di maglia del sacco e dell’avansacco è misurata perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’attrezzo da pesca.

    c)   Spessore del filo ritorto

    Il sacco e l’avansacco sono fabbricati con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio. Questa disposizione non si applica all’ultima fila posteriore di maglie del sacco se dotata di una sagola di chiusura.

    d)   Fabbricazione

    1)   Il sacco e l’avansacco di maglie ruotate (T90) sono composti di due pannelli della stessa dimensione, aventi lo stesso numero di maglie in larghezza e in lunghezza e l’orientamento delle maglie sopradescritto, congiunti da due ralinghe laterali. Ciascun pannello è realizzato con nodi non scorrevoli, in modo che le maglie rimangano sempre completamente aperte durante l’impiego.

    2)   Il numero delle maglie aperte su una qualsiasi circonferenza deve essere costante dalla parte anteriore dell’avansacco alla parte posteriore del sacco.

    3)   Nel punto di attacco del sacco o dell’avansacco alla sezione conica della rete da traino il numero delle maglie sulla circonferenza del sacco o dell’avansacco deve essere pari al 50 % dell’ultima fila di maglie della sezione conica della rete.

    4)   Il sacco e l’avansacco sono raffigurati nella figura 2 qui di seguito.

    e)   Circonferenza

    Il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco e dell’avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, non è superiore a 50.

    f)   Giunture

    Il bordo anteriore dei pannelli che compongono sia il sacco che l’avansacco contiene una fila di mezze maglie intrecciate. Il bordo posteriore del pannello del sacco contiene una fila completa di maglie intrecciate atta a guidare la sagola.

    g)   Strozzatoio

    La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 3,5 m.

    h)   Boa del sacco

    La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante il cavo del galleggiante.

    Figura 2

    Image 7L3492005IT2410120051221IT002.001251262Accordodi esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichipRammentando il consenso in merito all’esenzione dai dazi doganali per i circuiti integrati multichip esistente tra i membri GAMS (Government/Authorities Meeting on Semiconductors) — Comunità europea, rappresentata in sede GAMS dalla Commissione europea, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu — i summenzionati membri GAMS hanno convenuto quanto segue:1)Ai fini del presente accordo, si intende per:a)circuiti integrati multichip, i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici collegati tra loro, riuniti in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più sostrati isolanti, anche con quadro conduttore (lead frame), ma senza altri elementi attivi o passivi;b)sistema armonizzato, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci di cui all’allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione eventualmente modificata, adottato e applicato dalle parti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne;c)parte, un membro GAMS o ogni membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario; inoltred)i termini utilizzati nel presente accordo figuranti anche nell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC) si intendono aventi la stessa accezione dell’accordo OMC.2)Il presente accordo si applica a tutti i circuiti integrati multichip, indipendentemente dalla classificazione loro attribuita nel sistema armonizzato.3)Sulla base della clausola della nazione più favorita, ciascuna parte azzera l’aliquota di tutti i dazi doganali e altri oneri e dazi di cui all’articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) da essa applicati ai circuiti integrati multichip, conformemente alle seguenti procedure:a)ciascuna parte applica ai circuiti integrati multichip oneri e dazi nulli fino a quando tutte le parti convengono che un livello sufficiente degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip è coperto da un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC;b)a tale data, oppure, se le summenzionate condizioni si verificano anteriormente al 31 dicembre 2006, il 1o gennaio 2007, ciascuna parte consolida all’aliquota zero tutti gli oneri e dazi relativi ai circuiti integrati multichip;c)tutte le parti convengono di cooperare con altri membri dell’OMC per realizzare nell’ambito di siffatto accordo di riduzione tariffaria una copertura del 90 % degli scambi mondiali di circuiti integrati multichip.4)a)Alla rispettiva data di approvazione del presente accordo, ciascuna parte trasmette al depositario l’elenco delle voci del proprio tariffario comprendenti circuiti integrati multichip. Qualora una parte classifichi successivamente un circuito integrato multichip in una voce non figurante nell’elenco originale, detta parte trasmette tempestivamente al depositario un elenco modificato;b)ogni parte può richiedere in qualsiasi momento modifiche dell’elenco di un’altra parte che essa ritenga incompleto; in tal caso, la parte interpellata si consulta e collabora in buona fede con la parte richiedente per apportare tutte le modifiche necessarie. L’elenco modificato è trasmesso al depositario;c)il depositario comunica l’elenco trasmesso, comprensivo delle modifiche, a tutte le parti.5)Nonostante la liberalizzazione autonoma degli oneri e dei dazi applicati ai circuiti integrati multichip ai sensi del presente accordo, a ciascuna parte è consentito considerare il consolidamento all’aliquota zero delle tariffe relative ai circuiti integrati multichip parte del proprio bilancio globale di concessioni nell’ambito di un accordo multilaterale di riduzione tariffaria sotto l’egida dell’OMC.6)Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, nessun elemento del presente accordo interferisce con i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi dell’accordo OMC.7)a)Dopo il ricevimento da parte del depositario di quattro strumenti di accettazione da membri GAMS, tali parti concordano la data di entrata in vigore dell’accordo.b)Il presente accordo è aperto all’accettazione da parte di ogni membro dell’OMC. L’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente accordo entra in vigore alla data in cui il depositario riceve tale accettazione. Al ricevimento di un’accettazione, il depositario ne dà comunicazione a tutte le parti.c)Qualora le parti decidano di modificare il presente accordo, le lettere a) e b) si applicano mutatis mutandis a tale modifica.8)Il presente accordo cessa di produrre effetti allorché tutte le parti avranno consolidato all’aliquota zero tutti gli oneri e i dazi relativi ai circuiti integrati multichip, ai sensi del paragrafo 3, lettere da a) a c).9)L’originale del presente accordo in lingua inglese nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.L3492005IT3010120051222IT004.001311333TRADUZIONEAccordotra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM)L’UNIONE EUROPEA (UE)da una parte, eLA CONFEDERAZIONE SVIZZERAdall’altra,di seguito le parti,TENUTO CONTO:del memorandum d’intesa firmato il 15 agosto 2005 tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) relativo a una soluzione pacifica, globale e sostenibile del conflitto in Aceh, che prevede in particolare l’istituzione di una missione di vigilanza in Aceh (AMM),dell’accordo tra il governo indonesiano e l’Unione europea del 3 ottobre 2005, sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri,dell’invito alla Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’accettazione della Confederazione svizzera a partecipare all’AMM,dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM),della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 20 settembre 2005, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione svizzera all’AMM,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:Articolo 1Partecipazione all’AMM1.La Confederazione svizzera si associa all’azione comune 2005/643/PESC, del 9 settembre 2005, relativa alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’AMM, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.2.Il contributo della Confederazione svizzera all’AMM lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.3.La Confederazione svizzera garantisce che il suo personale che partecipa all’AMM effettui la propria missione conformementea)all’azione comune 2005/643/PESC e alle eventuali successive modifiche;b)al piano operativo;c)alle misure di attuazione.4.Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.5.La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capo missione dell’AMM e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del suo contributo all’AMM.6.Il personale distaccato all’AMM è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.Articolo 2Status del personale1.Lo status del personale messo a disposizione dell’AMM da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall’accordo sullo status della missione concluso tra l’Unione europea e il governo indonesiano.2.Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’AMM.3.La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.4.La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.5.L’Unione europea garantisce che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.Articolo 3Informazioni classificateLa Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1., e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capo missione dell’AMM.Articolo 4Catena di comando1.Tutto il personale che partecipa all’operazione dell’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.2.Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capo missione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.3.Il capo missione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.4.La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui all’articolo 1, paragrafo 1.5.Il capo missione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.6.Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capo missione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina ordinaria del contingente.7.La decisione di terminare l’AMM è presa dall’Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché quest’ultima contribuisca ancora all’AMM alla data di conclusione dell’operazione.Articolo 5Aspetti finanziari1.La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell’operazione.2.In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.Articolo 6Contributo al bilancio operativo1.La Confederazione svizzera contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.2.È firmato un accordo tra il capo missione dell’AMM e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Confederazione svizzera. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:a)l’importo in questione;b)le modalità di pagamento del contributo finanziario;c)la procedura di audit.Articolo 7Disposizioni di attuazione dell’accordoFatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.Articolo 8InadempienzaQualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.Articolo 9Composizione delle controversieLe controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.Articolo 10Entrata in vigore1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.2.Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.3.Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all’operazione.Fatto a Bruxelles, addì , in lingua inglese in duplice esemplare.Per l’Unione europeaPer la Confederazione svizzera

    Testo di immagine

    ALLEGATO III

    Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli: forcelle di dimensioni di maglia e specie bersaglio

    Specie bersaglio

    Forcella di dimensioni di maglia (mm)

    16 ≤ e < 110

    32 ≤ e < 110

    90 ≤ e < 156 (2)

    110 ≤ e < 156

    ≥ 157

    Gruppo di sottodivisioni

    28-32

    22-27

    22-23

    22-32

    22-32

    Percentuale minima di specie bersaglio

    90  (1)

    90  (1)

    90

    90

    100

    Spratto (Sprattus sprattus)

    *

    *

    *

    *

    *

    Aringa (Clupea harengus)

    *

    *

    *

    *

    *

    Sogliola (Solea vulgaris)

     

     

    *

    *

    *

    Passera di mare (Pleuronectes platessa)

     

     

    *

    *

    *

    Merlano (Merlangius merlangus)

     

     

    *

    *

    *

    Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

     

     

    *

    *

    *

    Limanda (Limanda limanda)

     

     

    *

    *

    *

    Passera pianuzza (Platichthys flesus)

     

     

    *

    *

    *

    Sogliola limanda (Microstomus kitt)

     

     

    *

    *

    *

    Rombo chiodato (Psetta maxima)

     

     

    *

    *

    *

    Merluzzo bianco (Gadus morhua)

     

     

     

    *

    *

    Salmone atlantico (Salmo Salar)

     

     

     

     

    *


    (1)  Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 3 % di merluzzo bianco in peso vivo.

    (2)  Questa forcella di dimensioni di maglia sarà ammissibile sino al 30 giugno 2006.


    ALLEGATO IV

    Taglie minime di sbarco

    Specie

    Zona geografica

    Taglia minima

    Merluzzo bianco (Gadus morhua)

    Sottodivisioni da 22 a 32

    38  cm

    Passera pianuzza (Platichthys flesus)

    Sottodivisioni da 22 a 25

    23  cm

    Sottodivisioni da 26 a 28

    21  cm

    Sottodivisioni da 29 a 32, sud di 59°30’ N

    18  cm

    Passera di mare (Pleuronectes platessa)

    Sottodivisioni da 22 a 32

    25  cm

    Rombo chiodato (Psetta maxima)

    Sottodivisioni da 22 a 32

    30  cm

    Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

    Sottodivisioni da 22 a 32

    30  cm

    Anguilla (Anguilla anguilla)

    Sottodivisioni da 22 a 32

    35  cm

    Salmone atlantico (Salmo salar)

    Sottodivisioni da 22 a 30 e 32

    60  cm

    Sottodivisione 31

    50  cm

    Trota di mare (Salmo trutta)

    Sottodivisioni da 22 a 25 e da 29 a 32

    40  cm

    Sottodivisioni da 26 a 28

    50  cm


    ALLEGATO V

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 3, paragrafi 1 e 2

    Articolo 14

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 15, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 3, paragrafo 5

    Articolo 4

    Articolo 5, paragrafi 1 e 3

    Articolo 3

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 6

    Articolo 11

    Articolo 7

    Articolo 5

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 13, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 13, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 16

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 13, paragrafo 3

    Articolo 8, lettera a)

    Articolo 9

    Articolo 8, lettera b)

    Articolo 10

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 17

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafo 2

    Articolo 23, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafo 3

    Articolo 10, paragrafo 4

    Articolo 11

    Articolo 24

    Articolo 12

    Articolo 25

    Articolo 13

    Articolo 26

    Articolo 14

    Articolo 28

    Articolo 15

    Articolo 31

    Articolo 16

    Articolo 32

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato IV

    Allegati II e III

    Allegato V

    Appendice 1 dell’allegato II

    Allegato VI

    Allegato V


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