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Document 32005D0618

2005/618/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 3143]

GU L 214 del 19.8.2005, p. 65–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 438–439 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/618/oj

19.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

[notificata con il numero C(2005) 3143]

(2005/618/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Poiché è evidente che in alcuni casi è impossibile evitare totalmente i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma bromurati, è opportuno tollerare alcune concentrazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) nei materiali.

(2)

I valori massimi di concentrazione proposti sono basati sulla normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche e sono considerati i più adatti a garantire un elevato livello di protezione.

(3)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2).

(4)

Il 10 giugno 2004 la Commissione ha sottoposto le misure di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Il progetto non ha tuttavia ottenuto la maggioranza qualificata. Pertanto, a norma della procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il 23 settembre 2004 è stata presentata al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure di esecuzione proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3), la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunta la seguente nota:

«Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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