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Document 32004R0592

Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 94 del 31.3.2004, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/592/oj

32004R0592

Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004 pag. 0007 - 0009


Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione

del 30 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio(1), in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi deve essere stabilito anteriormente al 3 luglio 2004. Per poter figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare il proprio statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e la conformità a talune condizioni concernenti la notifica, la sorveglianza, i servizi veterinari, la prevenzione e il controllo della rabbia e la normativa sui vaccini.

(3) Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di animali da compagnia e di dare tempo ai paesi terzi di fornire, ove necessario, garanzie supplementari, occorre stabilire un elenco provvisorio di paesi terzi. È opportuno che tale elenco sia basato sui dati disponibili tramite l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), sui risultati delle ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati nonché sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

(4) L'elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere i paesi indenni dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti fra Stati membri.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003. A fini di chiarezza è opportuno sostituire interamente l'elenco di paesi e territori che figura in tale regolamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE Irlanda

SE Svezia

UK Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a) DK Danimarca, comprese GL Groenlandia e FO Færøer;

b) ES Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, escluse Ceuta e Melilla;

c) FR Francia, comprese GF Guiana francese, GP Guadalupa, MQ Martinica e RE Riunione;

d) GI Gibilterra;

e) PT Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madeira;

f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD Andorra

CH Svizzera

IS Islanda

LI Liechtenstein

MC Monaco

NO Norvegia

SM San Marino

VA Stato di Città del Vaticano

PARTE C

AC Isola dell'Ascensione

AG Antigua e Barbuda

AN Antille olandesi

AU Australia

AW Aruba

BB Barbados

BH Bahrein

BM Bermuda

CA Canada

FJ Figi

FK Isole Falkland

HR Croazia

JM Giamaica

JP Giappone

KN Saint Kitts e Nevis

KY Isole Cayman

MS Montserrat

MU Maurizio

NC Nuova Caledonia

NZ Nuova Zelanda

PF Polinesia francese

PM Saint-Pierre e Miquelon

SG Singapore

SH Sant'Elena

US Stati Uniti d'America

VC Saint Vincent e Grenadine

VU Vanuatu

WF Wallis e Futuna

YT Mayotte"

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