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Document 32004R0592
Commission Regulation (EC) No 592/2004 of 30 March 2004 amending Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of countries and territories (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 94 del 31.3.2004, p. 7–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576
Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004 pag. 0007 - 0009
Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio(1), in particolare gli articoli 10 e 21, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. (2) A norma del regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi deve essere stabilito anteriormente al 3 luglio 2004. Per poter figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare il proprio statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e la conformità a talune condizioni concernenti la notifica, la sorveglianza, i servizi veterinari, la prevenzione e il controllo della rabbia e la normativa sui vaccini. (3) Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di animali da compagnia e di dare tempo ai paesi terzi di fornire, ove necessario, garanzie supplementari, occorre stabilire un elenco provvisorio di paesi terzi. È opportuno che tale elenco sia basato sui dati disponibili tramite l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), sui risultati delle ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati nonché sulle informazioni raccolte dagli Stati membri. (4) L'elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere i paesi indenni dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti fra Stati membri. (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003. A fini di chiarezza è opportuno sostituire interamente l'elenco di paesi e territori che figura in tale regolamento. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. ALLEGATO "ALLEGATO II ELENCO DEI PAESI E TERRITORI PARTE A IE Irlanda SE Svezia UK Regno Unito PARTE B Sezione 1 a) DK Danimarca, comprese GL Groenlandia e FO Færøer; b) ES Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, escluse Ceuta e Melilla; c) FR Francia, comprese GF Guiana francese, GP Guadalupa, MQ Martinica e RE Riunione; d) GI Gibilterra; e) PT Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madeira; f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. Sezione 2 AD Andorra CH Svizzera IS Islanda LI Liechtenstein MC Monaco NO Norvegia SM San Marino VA Stato di Città del Vaticano PARTE C AC Isola dell'Ascensione AG Antigua e Barbuda AN Antille olandesi AU Australia AW Aruba BB Barbados BH Bahrein BM Bermuda CA Canada FJ Figi FK Isole Falkland HR Croazia JM Giamaica JP Giappone KN Saint Kitts e Nevis KY Isole Cayman MS Montserrat MU Maurizio NC Nuova Caledonia NZ Nuova Zelanda PF Polinesia francese PM Saint-Pierre e Miquelon SG Singapore SH Sant'Elena US Stati Uniti d'America VC Saint Vincent e Grenadine VU Vanuatu WF Wallis e Futuna YT Mayotte"