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Document 32003R1183

Regolamento (CE) n. 1183/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

GU L 165 del 3.7.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1183/oj

32003R1183

Regolamento (CE) n. 1183/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 03/07/2003 pag. 0020 - 0020


Regolamento (CE) n. 1183/2003 della Commissione

del 2 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito della distillazione del vino in alcole per usi commestibili, aperta ad ogni campagna nella Comunità, i produttori sono tenuti a consegnare il proprio vino alla distilleria e i distillatori devono distillare detto vino prima di una certa data.

(2) Le capacità dei locali pubblici di magazzinaggio in taluni Stati membri sono esaurite e pertanto gli enti pubblici non possono più accettare consegne di alcole da parte dei distillatori, con la conseguenza che anche i locali di magazzinaggio di alcuni distillatori risultano parimenti saturati. La mancanza di possibilità di magazzinaggio impedisce di accettare altro vino per la distillazione in alcole per usi commestibili prima della scadenza prevista dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/2003(4).

(3) Per ovviare a tale situazione, è opportuno differire di un mese e mezzo il termine ultimo previsto per la consegna del vino alla distillazione nonché quello stabilito per la distillazione del vino.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 63bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato nel seguente modo:

a) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente secondo comma:"Per la campagna 2002/2003 la data di cui al primo comma è differita al 31 agosto della campagna successiva."

b) al paragrafo 10 è aggiunto il seguente secondo comma:"Per la campagna 2002/2003 la data di cui al primo comma è differita al 15 novembre della campagna successiva."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(4) GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 4.

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