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Document 32003R0787
Commission Regulation (EC) No 787/2003 of 8 May 2003 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas, and derogating from that Regulation
Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento
Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento
GU L 115 del 9.5.2003, p. 18–24
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760
Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/2003 pag. 0018 - 0024
Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione dell'8 maggio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/2002(4), stabilisce tra l'altro le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi d'importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Al fine di mettere in le concessioni previste dalle decisioni del Consiglio 2003/263/CE(5), 2003/298/CE(6) e 2003/299/CE(7) relative alla conclusione dei protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali degli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e, rispettivamente, la Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, occorre aprire i nuovi contingenti tariffari all'importazione o aumentare alcuni contingenti esistenti. (2) Poiché i contingenti all'importazione previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono aperti normalmente soltanto il 1o luglio e il 1o gennaio, occorre prevedere un nuovo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione dal 1o al 25 maggio 2003 e derogare alle disposizioni degli articoli 6, 12, 14 e 16 del suddetto regolamento. (3) La decisione 2003/18/CE del Consiglio(8), che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 2435/2000. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001. (4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio(9), che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1706/98. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001. (5) L'articolo 12, primo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001 dispone che ogni operatore possa presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente. Un'eccezione è prevista per i contingenti di prodotti originari della Repubblica ceca e della Slovacchia, i cui numeri di contingente sono identici per il fatto che i due paesi costituivano un solo Stato. I numeri dei contingenti per questi due paesi sono differenziati a partire dal 1o maggio 2003. Occorre pertanto sopprimere questa eccezione. (6) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra(10), prevede la gestione del contingente n. 09.1924 secondo il principio del "primo arrivato, primo servito", ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione(12). Occorre prevedere le disposizioni relative al titolo d'importazione nel caso di tale gestione dei contingenti. (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: 1) all'articolo 5 le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente: "b) contingenti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1151/2002(13), (CE) n. 1361/2002(14), (CE) n. 1362/2002(15), (CE) n. 1408/2002(16) e dalle decisioni del Consiglio 2003/18/CE(17), 2003/263/CE(18), 2003/298/CE(19) e 2003/299/CE(20); c) contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio(21);"; 2) all'articolo 12, primo comma, la seconda frase è soppressa; 3) al titolo 2, è inserito il capo I bis seguente: "CAPO I BIS IMPORTAZIONI NEL QUADRO DEI CONTINGENTI GESTITI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 308 BIS A 308 QUATER DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 Articolo 19 bis 1. Nel quadro del contingente previsto dal regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio(22) e figurante nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. Fermo restando il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, le importazioni nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. 3. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice NC di 8 cifre. Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo. Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. 4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile."; 4) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: "a) regolamento (CE) n. 2286/2002;" 5) l'allegato I è modificato come segue: a) alla parte I.B i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; b) la parte I.C è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; 6) la parte II. A dell'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; 7) l'allegato che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VII bis. Articolo 2 Per i contingenti aperti il 1o maggio 2003 di cui all'allegato I, parte B, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, quale modificato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni seguenti: 1) In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate dal 1o al 25 maggio 2003. La domanda di titolo riguarda al massimo il 10 % della quantità del contingente aperto il 1o maggio 2003 e non può essere inferiore a 10 tonnellate. 2) In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori che hanno introdotto una domanda di titolo d'importazione nel corso del periodo dal 1o al 10 gennaio 2003 possono presentare una nuova domanda per questo stesso contingente a titolo del presente regolamento. 3) Non si applica il disposto dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. (4) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 78. (5) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53. (6) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12. (7) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36. (8) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18. (9) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5. (10) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1. (11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (12) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11. (13) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15. (14) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1. (15) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13. (16) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9. (17) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18. (18) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53. (19) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12. (20) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36. (21) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5. (22) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1. ALLEGATO I 1. Prodotti originari della Polonia >SPAZIO PER TABELLA> 2. Prodotti originari della Repubblica ceca >SPAZIO PER TABELLA> 3. Prodotti originari della Repubblica slovacca >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II "ALLEGATO I.C Contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO III "ALLEGATO II.A Concessioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2286/2002 >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO IV "ALLEGATO VII bis Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile >SPAZIO PER TABELLA>"