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Document 32003R0787

Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento

GU L 115 del 9.5.2003, p. 18–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/787/oj

32003R0787

Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/2003 pag. 0018 - 0024


Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione

dell'8 maggio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/2002(4), stabilisce tra l'altro le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi d'importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Al fine di mettere in le concessioni previste dalle decisioni del Consiglio 2003/263/CE(5), 2003/298/CE(6) e 2003/299/CE(7) relative alla conclusione dei protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali degli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e, rispettivamente, la Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, occorre aprire i nuovi contingenti tariffari all'importazione o aumentare alcuni contingenti esistenti.

(2) Poiché i contingenti all'importazione previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono aperti normalmente soltanto il 1o luglio e il 1o gennaio, occorre prevedere un nuovo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione dal 1o al 25 maggio 2003 e derogare alle disposizioni degli articoli 6, 12, 14 e 16 del suddetto regolamento.

(3) La decisione 2003/18/CE del Consiglio(8), che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 2435/2000. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

(4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio(9), che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1706/98. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

(5) L'articolo 12, primo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001 dispone che ogni operatore possa presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente. Un'eccezione è prevista per i contingenti di prodotti originari della Repubblica ceca e della Slovacchia, i cui numeri di contingente sono identici per il fatto che i due paesi costituivano un solo Stato. I numeri dei contingenti per questi due paesi sono differenziati a partire dal 1o maggio 2003. Occorre pertanto sopprimere questa eccezione.

(6) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra(10), prevede la gestione del contingente n. 09.1924 secondo il principio del "primo arrivato, primo servito", ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione(12). Occorre prevedere le disposizioni relative al titolo d'importazione nel caso di tale gestione dei contingenti.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

"b) contingenti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1151/2002(13), (CE) n. 1361/2002(14), (CE) n. 1362/2002(15), (CE) n. 1408/2002(16) e dalle decisioni del Consiglio 2003/18/CE(17), 2003/263/CE(18), 2003/298/CE(19) e 2003/299/CE(20);

c) contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio(21);";

2) all'articolo 12, primo comma, la seconda frase è soppressa;

3) al titolo 2, è inserito il capo I bis seguente:

"CAPO I BIS

IMPORTAZIONI NEL QUADRO DEI CONTINGENTI GESTITI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 308 BIS A 308 QUATER DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93

Articolo 19 bis

1. Nel quadro del contingente previsto dal regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio(22) e figurante nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Fermo restando il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, le importazioni nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

3. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice NC di 8 cifre. Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo.

Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile.";

4) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) regolamento (CE) n. 2286/2002;"

5) l'allegato I è modificato come segue:

a) alla parte I.B i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

b) la parte I.C è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

6) la parte II. A dell'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

7) l'allegato che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VII bis.

Articolo 2

Per i contingenti aperti il 1o maggio 2003 di cui all'allegato I, parte B, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, quale modificato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni seguenti:

1) In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate dal 1o al 25 maggio 2003.

La domanda di titolo riguarda al massimo il 10 % della quantità del contingente aperto il 1o maggio 2003 e non può essere inferiore a 10 tonnellate.

2) In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori che hanno introdotto una domanda di titolo d'importazione nel corso del periodo dal 1o al 10 gennaio 2003 possono presentare una nuova domanda per questo stesso contingente a titolo del presente regolamento.

3) Non si applica il disposto dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(4) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 78.

(5) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

(6) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

(7) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

(8) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(9) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(10) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(12) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

(13) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

(14) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

(15) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

(16) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(17) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(18) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

(19) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

(20) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

(21) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(22) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

ALLEGATO I

1. Prodotti originari della Polonia

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Prodotti originari della Repubblica ceca

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

"ALLEGATO I.C

Contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO II.A

Concessioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2286/2002

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO IV

"ALLEGATO VII bis

Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile

>SPAZIO PER TABELLA>"

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