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Document 32003D0403

    2003/403/CE: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 141 del 7.6.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/403/oj

    32003D0403

    2003/403/CE: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 141 del 07/06/2003 pag. 0023 - 0024


    Decisione del Consiglio

    del 26 maggio 2003

    che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/403/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

    vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(3), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Nella decisione 2003/17/CE(4) il Consiglio ha stabilito che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie e le sementi prodotte in taluni paesi terzi rispondono ai requisiti fissati dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, e 2002/57/CE e nella direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole(5).

    (2) È stato appurato che anche in Lituania esistono norme relative al controllo delle sementi di alcune specie vegetali e che tali norme prevedono ispezioni in campo ufficiali da effettuare nel periodo di produzione delle sementi.

    (3) Dette norme dispongono in linea di massima che le sementi possono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi ufficialmente chiusi in conformità dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. Le stesse norme prevedono per le sementi un campionamento e un'analisi in conformità dei metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA).

    (4) Un esame di tali norme e delle relative modalità di applicazione in Lituania ha permesso di constatare che le ispezioni in campo delle colture di sementi rispondono ai requisiti fissati nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali contemplate per le sementi raccolte e controllate in Lituania offrono, per quanto concerne le loro caratteristiche e il regime di esame, l'identificazione, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità, purché siano rispettati alcuni requisiti supplementari per le colture destinate alla produzione di sementi e per le sementi prodotte, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni che devono figurare sull'imballaggio.

    (5) È quindi opportuno che la Lituania benefici dell'equivalenza per alcune specie.

    (6) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/17/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato I della decisione 2003/17/CE è inserita la seguente voce dopo la riga relativa alla Lettonia:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. Drys

    (1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

    (2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE.

    (3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32).

    (4) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

    (5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

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