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Document 32001D1411

Decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano

GU L 191 del 13.7.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32007D0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/1411/oj

32001D1411

Decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 13/07/2001 pag. 0001 - 0005


Decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 giugno 2001

concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica comunitaria dell'ambiente e dispone gli obiettivi e i principi cui essa deve ispirarsi.

(2) Adottando la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), la Comunità ha ribadito il proprio consenso all'impostazione e alla strategia generale adottate dalla Commissione nel suo programma "Verso uno sviluppo sostenibile"(6).

(3) Vari impegni internazionali della Comunità, in particolare nel campo della lotta contro i cambiamenti del clima, possono essere attuati solo di concerto con le autorità locali.

(4) Nella comunicazione "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea" del 28 ottobre 1998 la Commissione si è impegnata a continuare ad aiutare le iniziative di messa in rete delle collettività locali e ad elaborare gli atti giuridici necessari per finanziare attività di tale tipo su base pluriennale.

(5) Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni(7) relative al consolidamento della politica urbana ed ambientale dell'Unione europea.

(6) Il Comitato delle regioni ha adottato un parere sulla cooperazione transfrontaliera e transnazionale fra le collettività locali(8) e un parere sulla comunicazione della Commissione "La problematica urbana: Orientamenti per un dibattito europeo"(9).

(7) Il Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente riconosce che tutti gli interessati, tra cui la Commissione e le autorità locali, dovrebbero avviare, in partenariato, azioni concertate per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e dovrebbero condividerne le responsabilità.

(8) Il capitolo 28 dell'agenda 21 ha formato oggetto del protocollo firmato in occasione del vertice della terra di Rio del 1992 e prevede che la maggior parte delle collettività locali di tutti i paesi dovrà istituire un meccanismo di consultazione della popolazione e pervenire ad un accordo, a livello della collettività, su un'agenda 21 a livello locale.

(9) Gli obiettivi connessi allo sviluppo urbano sostenibile e all'applicazione dell'agenda 21 e della legislazione comunitaria esigono la definizione, l'elaborazione e lo scambio di buone pratiche tra le autorità locali, nonché la sensibilizzazione di tali autorità.

(10) È opportuno consolidare la capacità delle reti di autorità locali a livello europeo, sviluppare e scambiare buone pratiche nei settori dello sviluppo urbano sostenibile e dell'agenda 21 a livello locale e garantire il coordinamento di tali attività per ritrasmettere alla Commissione le informazioni e i pareri delle autorità locali sulle prospettive nuove e emergenti nei settori relativi allo sviluppo sostenibile.

(11) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire lo scambio su scala europea di buone prassi e la sensibilizzazione delle autorità locali tramite reti europee, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(12) È opportuno definire i settori prioritari di attività ai quali il quadro di cooperazione comunitaria potrebbe fornire sostegno.

(13) È necessario definire metodi efficaci di controllo e di valutazione, nonché garantire l'adeguata informazione dei potenziali utenti e del pubblico.

(14) È opportuno valutare l'esecuzione del quadro di cooperazione in funzione delle esperienze acquisite nei primi anni di attuazione e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio.

(15) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(10).

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11),

HANNO DECISO:

Articolo 1

È istituito un quadro comunitario di cooperazione (in seguito denominato: "quadro di cooperazione") inteso a fornire un aiuto finanziario e tecnico a reti di enti locali organizzate in almeno quattro Stati membri e comprendenti eventualmente città dei paesi di cui all'articolo 8, allo scopo di incoraggiare la concezione, lo scambio e l'applicazione di buone prassi nei seguenti settori:

- attuazione a livello locale della normativa ambientale dell'Unione europea nel settore dell'ambiente,

- sviluppo urbano sostenibile,

- agenda 21 a livello locale.

I principali partecipanti sono la Commissione, le reti di enti locali, le organizzazioni urbane portatrici di interessi plurimi, le reti a livello di comunità quali le ONG, le università e altri soggetti organizzati a livello europeo.

Articolo 2

1. I tipi di attività che possono fruire di un contributo comunitario a titolo del presente quadro di cooperazione sono definiti nell'allegato.

2. La Commissione può fornire sostegno a qualsiasi rete di enti locali definita all'articolo 1 o, nel caso delle misure di accompagnamento di cui alla parte C dell'allegato, ad altri beneficiari che intendano sviluppare tali attività.

3. Il contributo comunitario riguarda attività che devono svolgersi nel corso dell'anno in cui il contributo finanziario è erogato e/o nei due anni successivi.

4. La ripartizione indicativa del contributo finanziario tra i tipi di attività è riportata nell'allegato.

Articolo 3

Secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione valuta e seleziona fra le proposte presentate i progetti da finanziare in base ai temi prioritari di cui all'articolo 4.

Articolo 4

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione che illustra i temi prioritari nell'ambito dei quali sono finanziati i progetti e stabilisce i criteri di selezione e di concessione dei finanziamenti, nonché le procedure di presentazione e di approvazione delle domande.

2. Le proposte di progetti da finanziare sono presentate alla Commissione dalla rete di enti locali definitia all'articolo 1 e, per i tipi di attività di cui alla parte C dell'allegato, da altri beneficiari aventi diritto.

3. Gli inviti a presentare proposte per progetti a titolo del presente quadro di cooperazione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 31 gennaio di ogni anno. Dopo una valutazione di tali proposte, la Commissione decide entro il 31 maggio quali progetti intende finanziare. La decisione sui progetti da finanziare dà luogo ad un contratto con i beneficiari responsabili dell'attuazione che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti.

4. Un elenco dei beneficiari e dei progetti finanziati a titolo del presente quadro di cooperazione è reso pubblico con l'indicazione dell'importo dell'aiuto.

Articolo 5

La Commissione garantisce la coerenza, la complementarità e la sinergia fra le attività e i progetti comunitari di attuazione del presente quadro di cooperazione e gli altri programmi e iniziative analoghi della Comunità, in particolare l'iniziativa URBAN di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(12). I progetti finanziati a titolo di altri programmi e fondi comunitari non possono fruire dei finanziamenti del presente quadro di cooperazione.

Articolo 6

1. Il presente quadro di cooperazione inizia il 1o gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente quadro di cooperazione per il periodo 2001-2004 è di 14 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Un contributo pari o superiore a 350000 EUR può essere concesso soltanto se la contabilità del beneficiario relativa all'anno precedente è stata certificata da un revisore dei conti riconosciuto. La contabilità relativa al periodo durante il quale è utilizzato il contributo deve essere parimenti certificata da un revisore dei conti riconosciuto.

Un contributo finanziario inferiore a 350000 EUR può essere concesso soltanto se la contabilità del beneficiario relativa all'anno precedente è disponibile in una forma riconosciuta dalla Commissione e continua ad essere presentata nella medesima forma per il periodo durante il quale è utilizzato il contributo.

Articolo 7

I progetti contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e sono scelti in base ai seguenti criteri generali:

a) valido rapporto costi-benefici;

b) effetto moltiplicatore duraturo a livello europeo;

c) cooperazione efficace ed equilibrata fra i vari partecipanti quanto alla programmazione e alla realizzazione delle attività, e partecipazione finanziaria;

d) una quota di partecipazione finanziaria;

e) contributo a un'impostazione multinazionale e, in particolare, alla cooperazione transfrontaliera all'interno della Comunità e, eventualmente, oltre le sue frontiere, con i paesi vicini;

f) contributo a un'impostazione plurisettoriale e integrata e allo sviluppo urbano sostenibile tenendo conto delle sue dimensioni sociale, economica e ambientale;

g) grado di coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, compresi i rappresentanti della società civile;

h) contributo al rafforzamento e al rinnovamento dei servizi pubblici di interesse generale.

Articolo 8

Il presente quadro di cooperazione è aperto alla partecipazione delle reti di enti locali, comprendenti città dei paesi dell'Europa centrale e Orientale, di Cipro e Malta, nonché di altri paesi che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità.

Articolo 9

1. Per garantire il successo delle attività svolte dai beneficiari del contributo comunitario, la Commissione adotta le misure necessarie per:

a) verificare che i progetti presentati alla Commissione siano stati correttamente realizzati;

b) prevenire e reprimere le irregolarità;

c) recuperare, eventualmente, le somme indebitamente percepite.

2. Fatto salvo il controllo finanziario esercitato dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato o le verifiche effettuate a norma dell'articolo 279, lettera c), dello stesso, i funzionari e gli altri agenti della Commissione possono controllare in loco, anche a campione, le attività finanziate nell'ambito del presente quadro di cooperazione.

Prima di procedere a controlli in loco la Commissione ne informa il beneficiario, salvo qualora sussistano valide ragioni di sospettare frodi o abusi nell'impiego del contributo.

3. Il beneficiario del contributo finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti contabili relativi alle spese sostenute in relazione a un determinato progetto, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo versamento concernente tale progetto. Detti documenti possono essere in formato elettronico.

Articolo 10

1. La Commissione può ridurre, sospendere o ripetere il contributo finanziario concesso in base a un contratto, se rileva irregolarità o apprende che il contratto ha subito, senza la sua autorizzazione, modifiche incompatibili con gli obiettivi o le modalità di esecuzione decisi di comune accordo.

2. In caso di inosservanza dei termini o se lo stato di esecuzione di un contratto giustifica solo in parte l'uso degli stanziamenti erogati, la Commissione chiede al beneficiario di fornire spiegazioni entro un termine stabilito. Se la sua risposta è insoddisfacente, la Commissione può annullare il contributo residuo ed esigere il pronto rimborso delle somme già versate. La Commissione si adopera per un esame rapido e accurato di dette spiegazioni.

3. Il beneficiario presenta alla Commissione relazioni annuali sull'avanzamento delle attività, per i contratti ultrannuali, ed una relazione finanziaria per ciascuna delle attività entro sei mesi dalla conclusione. La Commissione determina la forma e il contenuto di tale relazione. Se questa non è presentata entro i termini previsti, il beneficiario non può fruire di ulteriori finanziamenti nell'ambito della presente decisione. La Commissione si impegna a valutare la relazione entro un limite di tempo ragionevole per evitare inutili ritardi nei pagamenti.

4. Gli eventuali importi indebitamente riscossi devono essere rimborsati alla Commissione. Le somme non rimborsate nei termini potranno essere maggiorate di interessi. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

La Commissione valuta l'attuazione del presente quadro di cooperazione e presenta una relazione intermedia in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo 2003.

Articolo 13

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 68.

(2) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 35.

(3) GU C 317 del 6.11.2000, pag. 33.

(4) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2001.

(5) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

(6) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

(7) GU C 226 del 20.7.1998, pag. 34 e pag. 36 e

GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 44.

(8) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 21.

(9) GU C 251 del 10.8.1998, pag. 11.

(10) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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