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Document 32000R2549

    Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)

    GU L 292 del 21.11.2000, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrogato da 32019R1241

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2549/oj

    32000R2549

    Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)

    Gazzetta ufficiale n. L 292 del 21/11/2000 pag. 0005 - 0006


    Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio

    del 17 novembre 2000

    che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) Lo stock di individui adulti di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda è attualmente esaurito e misure tecniche urgenti e a carattere temporaneo per la pesca nel Mare d'Irlanda sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 304/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)(3).

    (2) È necessario tutelare maggiormente il novellame di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda, per consentire a un numero maggiore di giovani individui di diventare adulti.

    (3) Sono necessarie ulteriori misure tecniche per garantire la sopravvivenza del novellame di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

    (4) Le condizioni stabilite nella nota in calce 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(4), consente attualmente, per l'anno 2000, percentuali permissive di catture accessorie per i vari attrezzi da pesca sia nel Mare d'Irlanda che nelle acque adiacenti (divisione CIEM VIIa). Non è auspicabile che queste disposizioni vengono applicate durante il 2000 e occorre pertanto far sì che la suddetta nota in calce non sia applicabile nel Mare d'Irlanda,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce ulteriori misure tecniche, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98 che si applicano esclusivamente al Mare d'Irlanda [divisione CIEM VIIa, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico Nord-orientale(5)].

    Articolo 2

    Durante le attività di pesca nel Mare d'Irlanda è proibito usare:

    1) reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti interamente o in parte di pezze di rete a filo accoppiato;

    2) reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti da filo avente uno spessore superiore a 6 mm;

    3) reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco avente una dimensione di maglie compresa tra 70 e 79 mm o tra 80 e 89 mm, che contano oltre 120 maglie su tutta la circonferenza del sacco, escluse le giunture e le ralinghe laterali;

    4) reti a strascico aventi maglie quadrangolari i cui lati non sono approssimativamente della stessa lunghezza;

    5) reti a strascico diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 79 mm o tra 80 e 99 mm, tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una pezza (pannello) fissata direttamente sulla lima superiore della rete, che si estende verso la parte posteriore della rete per almeno 15 maglie e costituita da pezze di rete con maglie a diamante, di dimensione tutte pari o superiori a 140 mm;

    6) sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 79 mm e tra 80 e 99 mm tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una pezza (pannello) fissata direttamente sulla lima superiore della rete, che si estende verso la parte posteriore della rete per almeno 30 maglie e costituita da pezze di rete con maglie a diamante di dimensione tutte pari o superiori a 180 mm;

    7) reti a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, tranne qualora tale rete sia fornita di una pezza a maglie quadrate aventi una dimensione minima di 80 mm in osservanza dei requisiti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 850/98;

    8) reti a strascico sulle quali è fissato un sacco avente una dimensione di maglia inferiore a 100 mm, purché non sia cucito sulla parte anteriore del sacco.

    Articolo 3

    La nota in calce 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 non si applica alla divisione CIEM VIIa.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le disposizioni dell'articolo 2 sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Glavany

    (1) GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 120.

    (2) Parere espresso il 10.10.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 35 del 10.2.2000, pag. 10.

    (4) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2000 (GU L 148 del 22.6.2000, pag. 1).

    (5) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

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