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Document 31998D0392
98/392/EC: Council Decision of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof
98/392/CE: Decisione del Consiglio del 23 marzo 1998 concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione
98/392/CE: Decisione del Consiglio del 23 marzo 1998 concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione
GU L 179 del 23.6.1998, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/392/oj
98/392/CE: Decisione del Consiglio del 23 marzo 1998 concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 23/06/1998 pag. 0001 - 0002
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1998 concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (98/392/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 113 e 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, secondo comma, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere conforme del Parlamento europeo (2), considerando che la Comunità europea è firmataria della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in appresso denominata «convenzione») e dell'accordo relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (in appresso denominato «accordo»); considerando che la convenzione e l'accordo succitati sono entrati in vigore e che la maggioranza degli Stati membri della Comunità è parte contraente; che è in corso il processo di ratifica negli altri Stati membri; considerando che sono riunite le condizioni che permettono il deposito da parte della Comunità dello strumento di conferma formale previsto dall'articolo 3 dell'allegato IX della convenzione e al quale l'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo fa riferimento; considerando che, a decorrere dal 16 novembre 1994, la Comunità aveva applicato a titolo provvisorio l'accordo e la parte XI della convenzione e che essa è attualmente membro a titolo provvisorio dell'Autorità internazionale dei fondi marini; considerando che è opportuno approvare la convenzione e l'accordo per permettere alla Comunità di diventare parte contraente, nei limiti della sua competenza; considerando che la Comunità deve accompagnare il deposito dello strumento di conferma formale con il deposito di una dichiarazione che specifichi le materie disciplinate dalla convenzione e dall'accordo per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri nonché di una dichiarazione stilata in conformità dell'articolo 310 della convenzione; considerando che la Comunità ha deciso di non optare in questa fase per una procedura specifica per quanto riguarda la composizione delle controversie, secondo l'articolo 287 della convenzione; che questa decisione sarà esaminata entro un periodo determinato; considerando che la Comunità e gli Stati membri partecipano ai lavori dell'Autorità internazionale dei fondi marini e che essi devono quindi coordinare le posizioni adottate nel quadro di questa organizzazione, DECIDE: Articolo 1 1. La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo relativo all'attuazione della parte XI della convenzione sono approvati a nome della Comunità europea. 2. I testi della convenzione è dell'accordo figurano nell'allegato I. 3. Lo strumento di conferma formale della Comunità, che figura nell'allegato II, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Esso include una dichiarazione in conformità dell'articolo 310 della convenzione e una dichiarazione sulla competenza. Articolo 2 La Comunità e gli Stati membri coordinano le posizioni che essi adotteranno nell'ambito degli organi dell'Autorità internazionale dei fondi marini secondo la procedura di cui all'allegato III. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere al deposito dello strumento di conferma formale allo scopo di impegnare la Comunità. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1998. Per il Consiglio Il Presidente M. MEACHER (1) GU C 155 del 23.5.1997, pag. 1. (2) GU C 325 del 27.10.1997, pag. 14.