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Document 31996R2491
Commission Regulation (EC) No 2491/96 of 23 December 1996 amending Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 338 del 28.12.1996, p. 14–15
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In force
Regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0014 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 2491/96 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CE) n. 2564/95 della Commissione (3) specifica alcune misure relative, fra l'altro, alla classificazione nella nomenclatura combinata di un prodotto denominato lettore di CD-ROM e di un sistema di riproduzione del suono e dell'immagine su computer («multimedia»); considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4), ha tenuto conto delle modifiche introdotte nella nomenclatura del sistema armonizzato in seguito alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 6 luglio 1993; che, fra le modifiche introdotte nella nomenclatura del sistema armonizzato, va citato l'inserimento, nel capitolo 84, di una nuova nota 5 D tale da influire sulla classificazione di determinati prodotti che costituiscono unità di memoria di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione pur svolgendo una o più funzioni di altro tipo; considerando che, per l'applicazione della nota 5 E del capitolo in questione, può risultare difficile fare una distinzione tra i lettori di dischi «compacts» che svolgono una funzione propria diversa dall'elaborazione dell'informazione e quelli progettati per la lettura dei segnali di CD-ROM, CD audio o CD foto, ma che costituiscono unità di memoria ai sensi della nota 5 D; considerando che, per un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno precisare la portata del termine «unità di memoria a dischi ottici»; che a tal fine occorre inserire una nota complementare nel capitolo 84 della nomenclatura combinata; che il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in tal senso; considerando che il presente regolamento copre i prodotti menzionati ai punti 2 e 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2564/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente nota complementare è aggiunta al capitolo 84 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87: «2. La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.» Articolo 2 Sono abrogati i punti 2 e 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2564/95. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 25. (4) GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.