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Document 31996R2491

Regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 338 del 28.12.1996, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2491/oj

31996R2491

Regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 2491/96 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 2564/95 della Commissione (3) specifica alcune misure relative, fra l'altro, alla classificazione nella nomenclatura combinata di un prodotto denominato lettore di CD-ROM e di un sistema di riproduzione del suono e dell'immagine su computer («multimedia»);

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4), ha tenuto conto delle modifiche introdotte nella nomenclatura del sistema armonizzato in seguito alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 6 luglio 1993; che, fra le modifiche introdotte nella nomenclatura del sistema armonizzato, va citato l'inserimento, nel capitolo 84, di una nuova nota 5 D tale da influire sulla classificazione di determinati prodotti che costituiscono unità di memoria di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione pur svolgendo una o più funzioni di altro tipo;

considerando che, per l'applicazione della nota 5 E del capitolo in questione, può risultare difficile fare una distinzione tra i lettori di dischi «compacts» che svolgono una funzione propria diversa dall'elaborazione dell'informazione e quelli progettati per la lettura dei segnali di CD-ROM, CD audio o CD foto, ma che costituiscono unità di memoria ai sensi della nota 5 D;

considerando che, per un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno precisare la portata del termine «unità di memoria a dischi ottici»; che a tal fine occorre inserire una nota complementare nel capitolo 84 della nomenclatura combinata; che il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in tal senso;

considerando che il presente regolamento copre i prodotti menzionati ai punti 2 e 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2564/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente nota complementare è aggiunta al capitolo 84 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87:

«2. La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.»

Articolo 2

Sono abrogati i punti 2 e 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2564/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 25.

(4) GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.

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