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Document 31996L0026
Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations
Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
GU L 124 del 23.5.1996, p. 1–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011; abrogato da 32009R1071
Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 23/05/1996 pag. 0001 - 0010
DIRETTIVA 96/26/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, viste le proposte della Commissione (1), visti i pareri del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità con la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), considerando che la direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (4), la direttiva 74/562/CEE del Consiglio del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (5) e la direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (6) sono state più volte modificate in modo sostanziale; che, a fini di razionalità e di chiarezza, è opportuno procedere alla codificazione di dette direttive riunendole in un testo unico; considerando che l'organizzazione del mercato dei trasporti è uno degli elementi necessari all'attuazione della politica comune dei trasporti, prevista dal trattato; considerando che l'adozione di misure intese al coordinamento dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada o di trasportatore di viaggiatori su strada (in prosieguo: «trasportatore su strada») favorisce l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento di detti trasportatori; considerando che è importante prevedere l'introduzione di norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, onde assicurare una loro migliore qualificazione, e che quest'ultima può contribuire al risanamento del mercato, al miglioramento della qualità del servizio reso nell'interesse degli utenti, dei trasportatori su strada e dell'economia nel suo complesso, nonché a una maggiore sicurezza stradale; considerando che è pertanto opportuno che le norme in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada vertano sull'onorabilità, la capacità finanziaria e l'idoneità professionale del trasportatore; considerando che non è tuttavia necessario includere nelle presenti norme comuni determinati trasporti d'importanza economica limitata; considerando che dal 1° gennaio 1993 l'accesso al mercato dei trasporti transfrontalieri di merci su strada è regolato da un sistema di autorizzazioni comunitarie accordate secondo criteri qualitativi; considerando che per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità risulta necessario, per risanare in modo efficace il mercato, subordinare uniformemente l'accesso alla professione di trasportatore su strada e il suo esercizio all'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale, all'assenza di dichiarazione di non idoneità ad esercitare la professione, nonché all'osservanza della normativa applicabile all'attività di trasportatore su strada; considerando che per quanto concerne il requisito di capacità finanziaria è necessario fissare determinati criteri cui devono rispondere i trasportatori su strada, in particolare per assicurare la parità di trattamento delle imprese dei vari Stati membri; considerando che in materia di onorabilità e di capacità finanziaria è opportuno riconoscere valore di prova sufficiente per l'accesso alle attività in questione in uno Stato membro ospitante, alla presentazione di documenti appropriati rilasciati da un'autorità competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore su strada; considerando che per quanto concerne il requisito dell'idoneità professionale risulta opportuno prevedere che il candidato trasportatore su strada la comprovi superando un esame scritto, ma che gli Stati membri possano tuttavia dispensare il candidato trasportatore da tale esame se questo possa provare un'esperienza pratica sufficiente; considerando che in materia d'idoneità professionale l'attestato rilasciato secondo norme comunitarie relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada deve essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro ospitante; considerando che è necessario prevedere un sistema di mutua assistenza tra Stati membri ai fini dell'applicazione della presente direttiva; considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione od inizio d'applicazione delle direttive indicati nell'allegato II parte B, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I Accesso alla professione di trasportatore su strada Articolo 1 1. L'accesso alle professioni di trasportatore su strada è disciplinato dalle disposizioni emanate dagli Stati membri conformemente alle norme comuni della presente direttiva. 2. Ai sensi della presente direttiva si intende per: - «professione di trasportatore di merci su strada», l'attività di un'impresa che esegue, mediante un veicolo automobile isolato oppure un insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi; - «professione di trasportatore di viaggiatori su strada», l'attività di un'impresa che esegue, mediante autoveicoli atti, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, a trasportare più di nove persone, autista compreso, e destinati a tal fine, trasporti di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo pagato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto; - «impresa», qualsiasi persona fisica, o persona giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica. Articolo 2 1. La presente direttiva non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con veicoli il cui carico utile autorizzato non superi 3,5 tonnellate o il cui peso totale a carico autorizzato non superi 6 tonnellate. Gli Stati membri possono tuttavia abbassare detti limiti per tutte o alcune categorie di trasporti. 2. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva le imprese di trasporto di merci su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione: - della natura della merce trasportata, ovvero - della brevità del percorso. In caso di circostanze impreviste gli Stati membri possono accordare una deroga temporanea nelle more della consultazione della Commissione. 3. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva le imprese che effettuano esclusivamente trasporti di viaggiatori su strada a fini non commerciali o la cui attività principale non è quella di trasportatore di viaggiatori su strada, sempreché la loro attività di trasporto abbia soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti. Articolo 3 1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada debbono: a) essere onorabili; b) possedere l'adeguata capacità finanziaria; c) soddisfare al requisito dell'idoneità professionale. Se il richiedente è una persona fisica non conforme al requisito di cui al primo comma, lettera c), le autorità competenti possono nondimeno ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada a condizione che egli designi a dette autorità un'altra persona in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) e diriga l'attività di trasporto dell'azienda in maniera continuativa ed effettiva. Se il richiedente non è una persona fisica: - il requisito di cui alla lettera a) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone che dirigono in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto dell'impresa. Gli Stati membri possono esigere che tale requisito sia posseduto anche da altre persone dell'impresa; - il requisito di cui alla lettera c) deve essere soddisfatto dalla persona o da una delle persone di cui al primo trattino. 2. Gli Stati membri determinano le condizioni in base alle quali le imprese stabilite sul loro territorio ottemperano al requisito di onorabilità. Essi stabiliscono che tale requisito non sussiste o cessa di sussistere qualora le persone fisiche considerate in possesso di esso secondo il paragrafo 1: a) siano state oggetto di una condanna penale grave, anche per infrazioni nel settore commerciale; b) siano state dichiarate non idonee all'esercizio della professione di trasportatore su strada a norma delle regolamentazioni vigenti; c) siano state condannate per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti: - le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure - l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli. Nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di onorabilità non sussiste fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente secondo le norme nazionali vigenti in materia. 3. a) La capacità finanziaria adeguata consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. b) Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo d'acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio. c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari: - a 3 000 ECU per veicolo o, - a 150 ECU per tonnellata del peso massimo autorizzato dei veicoli di trasporto di merci utilizzati dall'impresa, o - 150 ECU per posto a sedere dei veicoli di trasporto di persone utilizzati dall'impresa, prendendo in considerazione l'importo risultante dal calcolo che dà la cifra inferiore. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma nel caso di imprese di trasporto attive esclusivamente sul mercato nazionale. d) Ai fini delle lettere a), b) e c), l'autorità competente può accettare come prova la conferma o l'assicurazione di una banca o di altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione può consistere in una garanzia bancaria o qualsiasi altro strumento analogo. e) Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano solo alle imprese autorizzate in uno Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 1990, secondo una normativa nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. 4. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso delle competenze accertate, con un esame scritto che può avere la forma di domande con più possibilità di risposta, dall'autorità o dall'ente a tal fine designato da ogni Stato membro, nelle materie elencate nell'allegato I. Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati trasportatori su strada, che comprovino un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello dirigenziale in un'impresa di trasporti. Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi d'istruzione superiore o tecnica comprovanti una buona conoscenza delle materie elencate nell'allegato I, e da essi specificate dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi. Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'ente di cui al primo comma deve essere esibito come prova dell'idoneità professionale. Articolo 4 Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'esercizio di un'impresa di trasporto su strada può continuare a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno prorogabile di sei mesi al massimo in fattispecie particolari debitamente giustificate, in caso di decesso o d'incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore su strada, o della persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c). Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono, eccezionalmente, e in taluni casi particolari, autorizzare a titolo definitivo la continuazione dell'impresa di trasporto da parte di una persona che non soddisfi al requisito di capacità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ma che possieda un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale impresa. Articolo 5 1. Le imprese che dimostrano di essere state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente - al 1° gennaio 1978, per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito, - al 1° gennaio 1984 per la Grecia, - al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo, - al 3 ottobre 1989 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori, secondo il caso, nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali sono dispensate dall'obbligo di comprovare la conformità alle disposizioni dell'articolo 3. 2. Tuttavia le persone fisiche che, - dopo il 31 dicembre 1974 e prima del 1° gennaio 1978 per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito, - dopo il 31 dicembre 1980 e prima del 1° gennaio 1984 per la Grecia, - dopo il 31 dicembre 1982 e prima del 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo, - dopo il 2 ottobre 1989 e prima del 1° gennaio 1992 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, siano state - o autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori, secondo il caso, senza aver fornito, in base ad una normativa nazionale, la prova della capacità professionale - o designate a dirigere l'impresa in maniera continuativa ed effettiva devono soddisfare il requisito della capacità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, anteriormente al: - 1° gennaio 1980 per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito, - il 1° gennaio 1986 per la Grecia, - il 1° gennaio 1988 per la Spagna e il Portogallo, - il 1° luglio 1992 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. La stessa disposizione si applica alla fattispecie dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma. Articolo 6 1. Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva e che rigettano una domanda d'accesso alla professione di trasportatore su strada devono essere motivate. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti revochino l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, qualora sia accertato che i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c) non sono più soddisfatti salva la facoltà di prevedere un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese contemplate dalla presente direttiva possano far valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 7 1. Qualora i trasportatori su strada non residenti abbiano commesso infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute alle normative relative ai trasporti su strada di merci o di viaggiatori e tali infrazioni possano comportare la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore, gli Stati membri comunicano allo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito tutte le informazioni in loro possesso su tali infrazioni nonché sulle sanzioni da essi comminate. 2. Lo Stato membro che revoca l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada nel settore dei trasporti internazionali ne informa la Commissione la quale comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati. 3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva. TITOLO II Riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli Articolo 8 1. Riguardo alle attività di cui alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure previste nella medesima in relazione allo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (7). 2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, ai fini dell'accesso alla professione di trasportatore su strada, lo Stato membro ospitante considera prova sufficiente di onorabilità o di assenza di precedente fallimento la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, di un documento equipollente, rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore, e attestante la sussistenza di detti requisiti. 3. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 2, considera prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti la sussistenza di tali requisiti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante. 4. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 2 e 3 non è rilasciato dal paese di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio del paese di origine o di provenienza, che rilascia un attestato di autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne. La dichiarazione di assenza di precedente fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso paese. 5. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 2 e 3 non devono, al momento della loro presentazione, essere stati rilasciati da più di tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 4. Articolo 9 1. Quando nello Stato membro ospitante deve essere provata la capacità finanziaria mediante attestato, tale Stato considera gli attestati omologhi, rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale paese, come equivalenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio. 2. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini taluni requisiti di capacità finanziaria, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, considera prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti la sussistenza di tali requisiti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante. Articolo 10 1. Dal 1° gennaio 1990 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, quarto comma, rilasciati da un altro Stato membro. 2. Per quanto riguarda le imprese che sono state autorizzate in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri Stati membri, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le attività di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali e a condizione che dette imprese siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente di idoneità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo per un periodo di tre anni dell'attività in oggetto in uno Stato membro. Detta attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di una persona giuridica l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che dirigono effettivamente l'attività di trasporto dell'impresa stessa. 3. Gli attestati rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente al 1° gennaio 1990 a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti sino a tale data, sono assimilati agli attestati rilasciati ai sensi delle disposizioni della presente direttiva. TITOLO III Disposizioni finali Articolo 11 Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, nonché dell'attestato di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 12 Gli articoli da 8 a 11 si applicano altresì ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (8), esercitano le attività di trasportatore su strada come lavoratori subordinati. Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva entro i termini riportati nell'allegato II, parte B. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 14 Le direttive menzionate nell'allegato II parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione o inizio d'applicazione indicati nell'allegato II parte B. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCHETTI (1) GU n. C 286 del 14. 11. 1990, pag. 4 e modifica trasmessa il 16. 12. 1993. (2) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 5 e GU n. C 295 del 22. 10. 1994, pag. 30. (3) Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 1991 (GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 433) e del 20 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 136), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 1995 (GU n. C 356 del 30. 12. 1995) e decisione del Parlamento europeo del 28 marzo 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12). (5) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12). (6) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/438/CEE (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101). Rettifica, GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 31. (7) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62. (8) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 1). ALLEGATO I ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento dell'idoneità professionale devono vertere almeno sulle materie riportate nel presente elenco. Queste ultime devono essere dettagliatamente specificate ed essere definite o approvate dalle autorità nazionali competenti. Esse devono risultare assimilabili da persone in possesso di un grado di istruzione corrispondente al livello di fine studi scolastici obbligatori. A. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI SU STRADA CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI Diritto Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare: - sui contratti in genere; - sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti); - sulle società commerciali; - sui libri di commercio; - sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale; - sul regime fiscale. 1. Trasportatore di merci su strada a) Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda - modi di pagamento e di finanziamento; - calcolo dei prezzi di costo; - regime dei prezzi e condizioni di trasporto; - contabilità commerciale; - assicurazioni; - fatture; - ausiliari di trasporto; - tecniche di gestione; - tecnica commerciale. b) Accesso al mercato - disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio; - documenti di trasporto. c) Norme ed esercizio tecnici - pesi e dimensioni dei veicoli; - scelta del veicolo; - collaudo ed immatricolazione; - norme per la manutenzione dei veicoli; - carico e scarico dei veicoli; - trasporti di sostanze pericolose; - trasporti di prodotti alimentari; - principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli. d) Sicurezza stradale - disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione; - sicurezza di circolazione; - prevenzione degli incidenti e misure da prendersi in caso di incidente. 2. Trasportatore di viaggiatori su strada a) Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda - modi di pagamento e di finanziamento; - calcolo dei prezzi di costo; - regime delle tariffe e dei prezzi e condizioni di trasporto; - contabilità commerciale; - assicurazioni; - fatture; - agenzie di viaggio; - tecniche di gestione; - tecnica commerciale. b) Regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori - creazione di servizi di trasporto e piani di trasporto; - condizioni d'esecuzione dei servizi per viaggiatori; - disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio; - documenti di trasporto. c) Norme ed esercizio tecnici - scelta del veicolo; - collaudo ed immatricolazione; - norme per la manutenzione dei veicoli; - principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli. d) Sicurezza stradale - disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione; - sicurezza di circolazione; - geografia stradale; - prevenzione degli incidenti e misure da prendersi in caso di incidente. B. MATERIE LA CUI CONOSCENZA È RICHIESTA PER I TRASPORTATORI SU STRADA CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI - materie elencate sub A, a seconda del caso; - disposizioni applicabili ai trasporti di merci o di viaggiatori su strada, a seconda del caso, fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali; - pratiche doganali e altre formalità relative ai controlli dei trasporti; - principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri. ALLEGATO II PARTE A DIRETTIVE ABROGATE (di cui all'articolo 14) - Direttiva 74/561/CEE - Direttiva 74/562/CEE - Direttiva 77/796/CEE e loro successive modifiche: - Direttiva 80/1178/CEE - Direttiva 80/1179/CEE - Direttiva 80/1180/CEE - Direttiva 85/578/CEE - Direttiva 85/579/CEE - Direttiva 89/438/CEE - Regolamento (CEE) n. 3572/90: unicamente gli articoli 1 e 2 PARTE B >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA>